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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/11/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2350/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in San Fele presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giustino Donofrio che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
elett.te dom.ta in Atella presso lo studio CP_1 dell'avv. Canio Mario Petrino che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da rispettive memorie di precisazione delle conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 21.06.2024 - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in CP_1
Atella il 05.08.1990 e che con decreto n. 9/11 (cron. n.
320/11) del 14/01/2011 questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(27.02.1993) e (28.04.1997), entrambi Persona_2 maggiorenni, economicamente autosufficienti e non più conviventi con la madre;
che la resistente, pur avendo residenza anagrafica in Atella, continua ad abitare nella casa coniugale di San Fele, avendo disatteso la pattuizione della separazione che ne prevedeva il rilascio in favore di esso ricorrente entro il mese di marzo 2011; che la resistente è giovane ed ha capacità lavorativa.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la revoca del contributo di mantenimento per i figli e con esclusione dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto di essersi fatta carico, durante il matrimonio, di ogni incombenza relativa alla cura della famiglia e della casa, così consentendo al ricorrente di dedicarsi prevalentemente alla attività di “fabbricazione e/o distribuzione di surgelati” nonché di commercio all'ingrosso e al dettaglio di surgelati per la società “Eurogel di AG NA e C. s.n.c.”, di cui è socio;
che a seguito della separazione ella, ormai quarantenne e priva di redditi propri, è stata costretta a ricorrere all'aiuto del padre e della sorella per far fronte alle esigenze di vita proprie e dei figli, considerati anche i molteplici inadempimenti del ricorrente nel versamento dei relativi contributi;
che anche all'attualità è priva di reddito, a fronte della solida condizione economica del ricorrente.
Ha contestato la dedotta indipendenza economica dei figli e ha chiesto che il contributo di mantenimento della prole a carico del ricorrente sia quantificato in 700 euro mensili (350 per ciascun figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie, e che la casa coniugale di San Fele sia a lei assegnata.
Ha proposto domanda riconvenzionale per il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di 200 euro mensili, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia.
All'esito dell'udienza di comparizione del 05.12.2024, in via temporanea e urgente sono stati revocati il contributo di mantenimento per la prole nonché l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, mentre sull'assegno di mantenimento per la coniuge sono state confermate le condizioni della separazione. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, rigettate le altre richieste istruttorie e rinviata la causa all'udienza di discussione, il ricorrente ha così concluso: “Voglia l'On. Tribunale adito: a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Atella il
05.08.1990 tra il sig. e la sig.ra , Parte_1 CP_1 trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Atella (PZ) al
n.7 Parte II Serie A, anno 1990, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) disporre, che alcun assegno debba essere versato dal sig. Parte_2 a titolo di mantenimento per i figli, ormai maggiorenni e
[...] sufficientemente autonomi economicamente, non risultando più, tra l'altro, all'interno del nucleo familiare di ciascun genitore e, pertanto, gli stessi non hanno più diritto ad alcun assegno di mantenimento da parte del padre;
c) del pari, disporre che alcun assegno divorzile debba essere versato dal sig. Parte_1 nei confronti della sig.ra essendo la stessa nella CP_1 condizione di potersi trovare un'occupazione e godendo, altresì, di redditi autonomi o potendo procacciarseli;
d) quanto alla casa coniugale, confermare, come da provvedimento emesso in data
05.01.2025 la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra disponendo l'immediata restituzione della stessa al CP_1 sig. ”. Pt_1
La resistente ha così concluso: “la sig.ra pur non CP_1 opponendosi alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis,
Voglia: 1) rigettare integralmente il ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio proposto e/o notificato dal sig. Parte_1
e/o, comunque, le avverse richieste per i motivi di cui in
[...] premessa e/o in narrativa della comparsa di costituzione e risposta
e/o in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate;
2) confermare, in favore della sig.ra l'assegno di CP_1 mantenimento pattuito in sede di separazione nella misura di €.
200,00, a titolo di assegno di divorzio, e/o disporre a carico del sig.
l'onere di corrispondere, a titolo di assegno di Parte_1 divorzio ed in favore della sig.ra la somma di €. CP_1
200,00 mensili o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) disporre a carico del sig. l'onere di Parte_1 corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento per i figli
e non economicamente Per_1 Persona_2 autosufficienti, la somma di €. 700,00 (€. 350,00 per ogni figlio) mensili o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) disporre che le spese straordinarie per i figli (spese mediche e/o specialistiche, spese ludico-sportive e ricreative. spese per
l'istruzione e la formazione quali tasse scolastiche di iscrizione, spese per acquisto libri e materiale didattico, spese per lezioni private, spese per abbonamento pullman, spese per gite scolastiche, spese per acquisto materiale ginnico-sportive, spese per patente di guida) siano sostenute al 50% tra i coniugi;
5)
Assegnare in godimento alla sig. l'immobile, adibito CP_1
a residenza familiare, sito in San Fele (PZ) alla Località Cecci, con tutte le pertinenze, i beni mobili ed accessori per i motivi di cui in premessa e/o in narrativa del presente atto;
6) Vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza del 28.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni, difese e deduzioni e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata da questo Tribunale con decreto n. 9/11 (cron. n. 320/11), in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni del ricorrente e le deduzioni della resistente, la quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Atella
(Pz) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, sul mantenimento dei figli maggiorenni va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass.
26875/2023).
Si è, altresì, precisato che “… lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione”
(Cass. 40282/2021).
Nella specie, la resistente ha dapprima affermato il mancato raggiungimento della indipendenza economica da parte dei figli (v. comparsa di costituzione e risposta).
All'udienza di comparizione delle parti ella ha invece dichiarato che il figlio vive in Inghilterra Persona_2
“da quasi cinque anni” (così confermando le deduzioni del coniuge, secondo cui il giovane si è trasferito in Inghilterra nel
2019), mentre il figlio abita con lei, lavora alle Per_1 dipendenze della C.M.D. di Atella ed ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado. Ha poi aggiunto: “non ricordo da quando abbia iniziato a lavorare presso l'indotto
con contratti a tempo determinato. Successivamente ha CP_2 lavorato con il padre e l'attuale contratto dura da circa un anno” (v. verbale di udienza del 05.12.2024).
Le convergenti dichiarazioni delle parti, l'età anagrafica dei figli, rispettivamente di 32 e 28 anni, la risalente conclusione del percorso formativo e di studio dei due giovani e l'inserimento degli stessi nel mondo del lavoro costituiscono elementi univocamente indicativi del raggiungimento dell'indipendenza economica, di tal che deve dichiararsi cessato l'obbligo di mantenimento dei genitori nei loro confronti e va revocato, con decorrenza dal presente accertamento, il relativo contributo a carico del padre.
Quanto alla casa coniugale, va premesso che “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge
n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (Cass.
3015/2018).
L'indipendenza economica dei figli esclude, pertanto, qualsiasi provvedimento di assegnazione della casa coniugale, la quale rientra pertanto nell'ordinario regime connesso alla proprietà
o comproprietà, ovvero ad altro diritto reale o personale di godimento della stessa.
La domanda riconvenzionale di assegno divorzile è inammissibile in quanto tardiva, essendo stata proposta con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.11.2024 per l'udienza di prima comparizione del 05.12.2024 - dunque oltre il termine prescritto dall'art. 473 bis.14 c.p.c. e richiamato nel decreto di fissazione dell'udienza -, con la conseguente decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 con ricorso del 21.06.2024 e sulla domanda riconvenzionale della resistente, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Atella il Parte_1 CP_1
05.08.1990, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Atella dell'anno 1990, Parte II, Serie A, n. 7;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli e;
Persona_2 Per_1
d) revoca, con decorrenza dalla presente sentenza, il contributo di mantenimento per la prole a carico del ricorrente;
e) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile per la coniuge;
f) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, camera di consiglio del 27.10.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2350/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in San Fele presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giustino Donofrio che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
elett.te dom.ta in Atella presso lo studio CP_1 dell'avv. Canio Mario Petrino che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da rispettive memorie di precisazione delle conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 21.06.2024 - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con in CP_1
Atella il 05.08.1990 e che con decreto n. 9/11 (cron. n.
320/11) del 14/01/2011 questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(27.02.1993) e (28.04.1997), entrambi Persona_2 maggiorenni, economicamente autosufficienti e non più conviventi con la madre;
che la resistente, pur avendo residenza anagrafica in Atella, continua ad abitare nella casa coniugale di San Fele, avendo disatteso la pattuizione della separazione che ne prevedeva il rilascio in favore di esso ricorrente entro il mese di marzo 2011; che la resistente è giovane ed ha capacità lavorativa.
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la revoca del contributo di mantenimento per i figli e con esclusione dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto di essersi fatta carico, durante il matrimonio, di ogni incombenza relativa alla cura della famiglia e della casa, così consentendo al ricorrente di dedicarsi prevalentemente alla attività di “fabbricazione e/o distribuzione di surgelati” nonché di commercio all'ingrosso e al dettaglio di surgelati per la società “Eurogel di AG NA e C. s.n.c.”, di cui è socio;
che a seguito della separazione ella, ormai quarantenne e priva di redditi propri, è stata costretta a ricorrere all'aiuto del padre e della sorella per far fronte alle esigenze di vita proprie e dei figli, considerati anche i molteplici inadempimenti del ricorrente nel versamento dei relativi contributi;
che anche all'attualità è priva di reddito, a fronte della solida condizione economica del ricorrente.
Ha contestato la dedotta indipendenza economica dei figli e ha chiesto che il contributo di mantenimento della prole a carico del ricorrente sia quantificato in 700 euro mensili (350 per ciascun figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie, e che la casa coniugale di San Fele sia a lei assegnata.
Ha proposto domanda riconvenzionale per il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di 200 euro mensili, ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia.
All'esito dell'udienza di comparizione del 05.12.2024, in via temporanea e urgente sono stati revocati il contributo di mantenimento per la prole nonché l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, mentre sull'assegno di mantenimento per la coniuge sono state confermate le condizioni della separazione. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, rigettate le altre richieste istruttorie e rinviata la causa all'udienza di discussione, il ricorrente ha così concluso: “Voglia l'On. Tribunale adito: a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Atella il
05.08.1990 tra il sig. e la sig.ra , Parte_1 CP_1 trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Atella (PZ) al
n.7 Parte II Serie A, anno 1990, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) disporre, che alcun assegno debba essere versato dal sig. Parte_2 a titolo di mantenimento per i figli, ormai maggiorenni e
[...] sufficientemente autonomi economicamente, non risultando più, tra l'altro, all'interno del nucleo familiare di ciascun genitore e, pertanto, gli stessi non hanno più diritto ad alcun assegno di mantenimento da parte del padre;
c) del pari, disporre che alcun assegno divorzile debba essere versato dal sig. Parte_1 nei confronti della sig.ra essendo la stessa nella CP_1 condizione di potersi trovare un'occupazione e godendo, altresì, di redditi autonomi o potendo procacciarseli;
d) quanto alla casa coniugale, confermare, come da provvedimento emesso in data
05.01.2025 la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra disponendo l'immediata restituzione della stessa al CP_1 sig. ”. Pt_1
La resistente ha così concluso: “la sig.ra pur non CP_1 opponendosi alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis,
Voglia: 1) rigettare integralmente il ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio proposto e/o notificato dal sig. Parte_1
e/o, comunque, le avverse richieste per i motivi di cui in
[...] premessa e/o in narrativa della comparsa di costituzione e risposta
e/o in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate;
2) confermare, in favore della sig.ra l'assegno di CP_1 mantenimento pattuito in sede di separazione nella misura di €.
200,00, a titolo di assegno di divorzio, e/o disporre a carico del sig.
l'onere di corrispondere, a titolo di assegno di Parte_1 divorzio ed in favore della sig.ra la somma di €. CP_1
200,00 mensili o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) disporre a carico del sig. l'onere di Parte_1 corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento per i figli
e non economicamente Per_1 Persona_2 autosufficienti, la somma di €. 700,00 (€. 350,00 per ogni figlio) mensili o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) disporre che le spese straordinarie per i figli (spese mediche e/o specialistiche, spese ludico-sportive e ricreative. spese per
l'istruzione e la formazione quali tasse scolastiche di iscrizione, spese per acquisto libri e materiale didattico, spese per lezioni private, spese per abbonamento pullman, spese per gite scolastiche, spese per acquisto materiale ginnico-sportive, spese per patente di guida) siano sostenute al 50% tra i coniugi;
5)
Assegnare in godimento alla sig. l'immobile, adibito CP_1
a residenza familiare, sito in San Fele (PZ) alla Località Cecci, con tutte le pertinenze, i beni mobili ed accessori per i motivi di cui in premessa e/o in narrativa del presente atto;
6) Vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza del 28.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni, difese e deduzioni e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata da questo Tribunale con decreto n. 9/11 (cron. n. 320/11), in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni del ricorrente e le deduzioni della resistente, la quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Atella
(Pz) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, sul mantenimento dei figli maggiorenni va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass.
26875/2023).
Si è, altresì, precisato che “… lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione”
(Cass. 40282/2021).
Nella specie, la resistente ha dapprima affermato il mancato raggiungimento della indipendenza economica da parte dei figli (v. comparsa di costituzione e risposta).
All'udienza di comparizione delle parti ella ha invece dichiarato che il figlio vive in Inghilterra Persona_2
“da quasi cinque anni” (così confermando le deduzioni del coniuge, secondo cui il giovane si è trasferito in Inghilterra nel
2019), mentre il figlio abita con lei, lavora alle Per_1 dipendenze della C.M.D. di Atella ed ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado. Ha poi aggiunto: “non ricordo da quando abbia iniziato a lavorare presso l'indotto
con contratti a tempo determinato. Successivamente ha CP_2 lavorato con il padre e l'attuale contratto dura da circa un anno” (v. verbale di udienza del 05.12.2024).
Le convergenti dichiarazioni delle parti, l'età anagrafica dei figli, rispettivamente di 32 e 28 anni, la risalente conclusione del percorso formativo e di studio dei due giovani e l'inserimento degli stessi nel mondo del lavoro costituiscono elementi univocamente indicativi del raggiungimento dell'indipendenza economica, di tal che deve dichiararsi cessato l'obbligo di mantenimento dei genitori nei loro confronti e va revocato, con decorrenza dal presente accertamento, il relativo contributo a carico del padre.
Quanto alla casa coniugale, va premesso che “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge
n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (Cass.
3015/2018).
L'indipendenza economica dei figli esclude, pertanto, qualsiasi provvedimento di assegnazione della casa coniugale, la quale rientra pertanto nell'ordinario regime connesso alla proprietà
o comproprietà, ovvero ad altro diritto reale o personale di godimento della stessa.
La domanda riconvenzionale di assegno divorzile è inammissibile in quanto tardiva, essendo stata proposta con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.11.2024 per l'udienza di prima comparizione del 05.12.2024 - dunque oltre il termine prescritto dall'art. 473 bis.14 c.p.c. e richiamato nel decreto di fissazione dell'udienza -, con la conseguente decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 con ricorso del 21.06.2024 e sulla domanda riconvenzionale della resistente, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Atella il Parte_1 CP_1
05.08.1990, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Atella dell'anno 1990, Parte II, Serie A, n. 7;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli e;
Persona_2 Per_1
d) revoca, con decorrenza dalla presente sentenza, il contributo di mantenimento per la prole a carico del ricorrente;
e) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile per la coniuge;
f) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, camera di consiglio del 27.10.2025
La Presidente est.