Decreto cautelare 25 maggio 2024
Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/02/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02739/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05786/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5786 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Paritario -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Nota prot. n. -OMISSIS- del 12/10/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2023/24 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”, ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione;
- della Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. -OMISSIS- del 22/03/2024 avente ad oggetto: “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023/2024”, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione;
- del provvedimento del MIM, di data ed estremi ignoti, conosciuto lo scorso 15 maggio, di rigetto dell'istanza e non assegnazione del candidato privatista alla sede dallo stesso prescelta;
- e, per quanto occorrer possa, della nota dell'USR Campania prot. n. -OMISSIS- del 16/10/2023, avente ad oggetto “termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l'a. s. 2023/24, da parte di candidati interni ed esterni”, e della nota prot. n. -OMISSIS- del 3/11/2023, meramente ripetitive e applicative del contenuto della circolare ministeriale prot. n. -OMISSIS- del 12/10/2023;
Nonché di tutti di tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi ai suddetti atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Vista la nota del 17 gennaio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto depositato in giudizio in data 17 gennaio 2025, parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, avendo nelle more superato gli esami preliminari di ammissione all’esame di Stato e, successivamente, anche l’esame di Stato, come attestato dai documenti allegati in atti.
2. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
3. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della controversia e della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.