Art. 15.
Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplate dall'articolo precedente non possono assumere l'onere di alcun contributo alla Cassa se non siano autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa.
Tale autorizzazione e' pure necessaria nei casi contemplati dall'ultima parte del precedente art. 8 e dal secondo comma dell'art.
17.
Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplate dall'articolo precedente non possono assumere l'onere di alcun contributo alla Cassa se non siano autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa.
Tale autorizzazione e' pure necessaria nei casi contemplati dall'ultima parte del precedente art. 8 e dal secondo comma dell'art.
17.