Sentenza 16 ottobre 2015
Accoglimento
Sentenza 14 aprile 2016
Sentenza 30 maggio 2017
Inammissibile
Sentenza 2 novembre 2017
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01578/2026REG.PROV.COLL.
N. 09981/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9981 del 2015, proposto da Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe AL, Massimo Consoli, Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TI RI, IN BO, AL Di AS, SA AN, OD LE, ET LL, TR LLSO, RI PA, IC OF, GU RI RI, IA DI, AD RA, AO EN, NA IT, NO UC, EL MA, RI AU CO, NN BO, GE AR, AN OR, AR LI, LO ER, IN LA, ZI GL, OS LM, SA SA, RI CO, RI LO UO, CH RI IA di LA IN, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Biamonte, Antonio Brancaccio, Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18;
DR MI, non costituita in giudizio;
AL AL, UC GL, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Carannante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Biamonte, Antonio Brancaccio, Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sez. III, n. 4860/2015, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di TI RI e di IN BO e di AL Di AS e di SA AN e di OD LE e di ET LL e di TR LLSO e di RI PA e di IC OF e di GU RI RI e di IA DI e di AD RA e di AO EN e di NA IT e di NO UC e di EL MA e di RI AU CO e di NN BO e di GE AR e di AN OR e di AR LI e di LO ER e di IN LA e di ZI GL e di OS LM e di SA SA e di RI CO e di RI LO UO e di CH RI IA di LA IN e di AL AL e di UC GL;
visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il Cons. NL LL e uditi per le parti gli avvocati Consoli anche in sostituzione di AL e Niceforo, Di IN in delega di Carannante;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Regione Campania ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 4860 del 2015 del T.A.R. Campania, Napoli, sez. III che ha accolto il ricorso n. 3708 del 2015, proposto per l’ottemperanza della sentenza 20 febbraio 2015, n. 1196, pronunciata dalla stessa Sezione del T.A.R. sul ricorso di cognizione, proposto da alcuni degli avvocati funzionari dell’Avvocatura Regionale avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla loro diffida volta a percepire l’indennità speciale di cui all’art. 1, comma 43, L.R. n. 4 del 2011 e all’art. 30, comma 2, del Regolamento regionale n. 12 del 2011.
2. Con sentenza n. 1507/2016 il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati i motivi d’appello formulati dalla Regione Campania con la seguente motivazione: “ La sentenza del Tar Campania, Napoli, sez, III, 20 febbraio 2015, n. 1196, della cui ottemperanza si tratta, in conformità al petitum e ai motivi d’impugnazione (aventi complessivamente ad oggetto l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione regionale sulla diffida a provvedere in ordine all’attribuzione dell’indennità speciale il cui pagamento è stato chiesto dagli avvocati regionali), ha dichiarato l’obbligo della Regione di adottare gli atti preordinati a dare concreta attuazione alla normativa di fonte legislativa e regolamentare (rispettivamente, l’art. 1, comma 43, l.r. n. 4 del 2011 e l’art. 30 , comma 2, del regolamento regionale n. 12 del 2011), «in modo da assicurare ai ricorrenti sia l’attuazione delle misure organizzative del Ruolo professionale sia mediante il riconoscimento dell’indennità speciale di cui all’art. 40, comma 3, del regolamento n.12/2011 (richiamato dall’art. 30, comma 2 stesso regolamento)».
In assenza di una specifica domanda e, comunque, di un espresso capo di sentenza di condanna, la pronuncia, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar con la sentenza appellata, non contiene affatto l’affermazione dell’obbligo della Regione di corrispondere a ciascun ricorrente l’indennità prevista dalla deliberazione n. 196/2015.
D’altra parte, come sottolinea la Regione, la corresponsione dell’indennità presuppone, a monte, ai sensi degli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 10 CCNL 22 maggio 2005, l’accordo con le organizzazioni sindacali in ordine ai criteri d’individuazione delle specifiche posizioni organizzative, al loro numero massimo e alla ripartizione tra le strutture regionali con le corrispondenti posizioni retributive, ossia su tutti gli adempimenti espressamente previsti dall’art. 40, comma 3, del regolamento regionale n. 12 del 2011.
Il pagamento dell’indennità esige dunque la preventiva quantificazione del quantum debeatur, ossia l’individuazione della somma concretamente spettante a ciascun interessato, che, nel caso in esame, non sono mai state singolarmente definite ed individuate nel dettaglio in relazione alle specifiche posizioni lavorative rivestite da ciascun avvocato.
D’altra parte, ad ulteriore dimostrazione che la sentenza oggetto d’ottemperanza non contiene (nemmeno implicitamente) – né poteva contenere - la condanna al pagamento dell’indennità, va rimarcato come la statuizione sulla concreta spettanza del beneficio economico accessorio del trattamento retributivo non rientrava nell’ambito della cognizione del giudice amministrativo, sussistendo al riguardo la giurisdizione del giudice civile, in funzione di giudice del lavoro.
In altri termini, a suo tempo il giudizio di cognizione era stato proposto dagli interessati quali titolari di interessi legittimi, che lamentavano l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione: essi nel giudizio di ottemperanza hanno prospettato che si sarebbe formato un giudicato sulla spettanza di somme di denaro (e su loro diritti soggettivi), ciò che va con evidenza escluso.
4. Sulla base delle ragioni che precedono, l’appello deve essere accolto, sicché – in riforma della sentenza impugnata – il ricorso di primo grado va respinto, perché infondato.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese dei due gradi del giudizio” .
3. Gli Avvocati AL AL e GL UC propongono istanza per procedere alla nomina di un commissario ad acta . Precisano che la Regione Campania, successivamente alla sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato, con delibera di Giunta n. 536 del 5.10.2016 e atti successivi, decideva di sopprimere l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 12/2011 e la delibera di Giunta n. 196/2015. I suddetti atti venivano impugnati dinanzi al TAR Campania, Napoli che con sentenza n. 2866/2017 accoglieva il ricorso e li annullava.
4. Sostengono di aver atteso fino al 2024 per veder definitivamente confermata la legittimità dell’indennità con sentenza n. 697/2024 del Consiglio di Stato e quindi poter procedere alla presente richiesta.
5. Riferiscono che:
a) il Consiglio di Stato, nel giudizio di ottemperanza R.G. n. 9981/2015, con sentenza n. 1507/2016 ha chiarito le modalità di esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 1196/2015;
b) è terminato (nel 2024) il giudizio che ha confermato definitivamente la legittimità dell’indennità in oggetto;
c) la Regione è a tutt’oggi inerte nonostante quanto sopra e un’ulteriore diffida del 5 agosto 2025 riscontrata in maniera dilatoria con nota del 13 agosto 2025;
d) chiedono di nominare un Commissario ad acta per far adottare alla convenuta amministrazione tutti gli atti attuativi per la determinazione e liquidazione della predetta indennità per ciascun istante.
6. Gli istanti, nel frattempo andati in quiescenza, sostengono di avere diritto alla liquidazione dell’indennità in questione ora per allora – da determinare secondo le modalità precisate dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1507/2016 - a far data dall’entrata in vigore del Regolamento regionale n. 2/2011 del 15.12.2011 fino alla propria messa in quiescenza oltre gli interessi di legge maturati fino al soddisfo, con pagamento delle differenze retributive rispetto a quanto già da loro percepito, conseguente adeguamento del TFR nonché alla regolarizzazione fiscale, assicurativa e previdenziale adempiendo ad ogni obbligo correlato alla maturazione corresponsione dell’indennità.
7. Riferiscono ancora che, a conferma del suddetto articolato quadro giudiziario e normativo in cui si innesta la fattispecie concreta, la Regione Campania proprio in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 697/2024 adottava la delibera di Giunta n. 152 del 03.04.2024 con la quale in particolare, prendeva atto: “ a) necessario armonizzare la disciplina per il conferimento degli incarichi di Elevata qualificazione (già Posizioni organizzative) con le nuove disposizioni contrattuali, anche in ragione dell’assetto organizzativo dell’Ente definendo, altresì, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 1507/2016 e n. 697 del 22.01.2024, criteri e presupposti per la determinazione e quantificazione dell’indennità di cui alla Delibera di G.R n. 196/2015, ossia delle posizioni di Elevata Qualificazione…”.
8. Sostengono che il Consiglio di Stato, pur rigettando la richiesta di immediata liquidazione dell’indennità nella misura annua di 16.000,00 Euro, con la propria sentenza n. 1507/2016 ha precisato le modalità che l’amministrazione convenuta deve attuare per giungere alla quantificazione e liquidazione dell’indennità in questione e quindi all’adozione degli atti attuativi – previa idonea informativa alle organizzazioni sindacali alla luce del d.lgs. n. 165/2001 - di tutti gli adempimenti espressamente previsti dall’art. 30, comma 2, e art. 40, comma 3, del Regolamento regionale n. 12/2011, con “ l’individuazione della somma concreta spettante a ciascun interessato, che, nel caso in esame, non sono mai state singolarmente definite ed individuate nel dettaglio in relazione alle specifiche posizioni lavorative rivestite da ciascun avvocato ” a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto regolamento fino alla messa in quiescenza di ciascuno di essi, oltre interessi di legge fino al soddisfo. Nel caso di specie, visti gli artt. 5 e 6 del TUPI, è sufficiente la comunicazione alle organizzazioni sindacali in luogo del menzionato specifico “ accordo con le organizzazioni sindacali ”.
9. Sostengono ancora che l’inerzia dell’amministrazione è confermata e aggravata da essa stessa laddove con la propria nota prot. n. 0403441 del 13 agosto 2025 di riscontro all’ultimo sollecito degli istanti del 5 agosto 2025 assume che: “ La più recente sentenza del Consiglio di Stato n. 697/2024 neppure si è discostata dal precedente orientamento espresso nella citata sentenza n. 1507/2016 e, pertanto, non può costituire fondamento giuridico per alcuna pretesa economica che non sia contemplata e disciplinata dalla contrattazione collettiva ”.
10. Tale riscontro sarebbe privo di pregio in quanto in realtà, come si è esposto, sostanzialmente conferma l’indennità in oggetto, difatti proprio con la sentenza del Consiglio di Stato n. 697/2024 veniva confermata la legittimità dell’indennità in questione dovendo la Regione Campania, prima di procedere alle singole liquidazioni, quantificarle adottando tutti gli atti attuativi dell’art. 30, comma 2, del Regolamento regionale n. 12/2011 e dell’art. 1, comma 43, L.R n. 4/2011.
11. Chiedono quindi:
a) ordinarsi alla Regione Campania di adottare tutti gli atti attuativi dell’art. 30, comma 2, del regolamento regionale della Campania n. 12/2011 e dell’art. 1, comma 43, L.R n. 4/2011 ai fini dell’esatta esecuzione della sentenza del TAR Campania, Napoli n. 1196/2015 la cui ottemperanza è stata chiarita dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 1507/2016 nonché dalla sentenza n. 697/2024 del medesimo Consiglio di Stato e, per conseguenza, della concreta erogazione dell’indennità di cui alla delibera di G.R n. 196/2015 con relativa individuazione della somma concretamente spettante a ciascun ricorrente (maturata a decorrere dall’entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 2/2011 del 15.12.2011 fino alla messa in quiescenza) e sua liquidazione oltre interessi di legge dalla maturazione del diritto fino al soddisfo, con conseguente adeguamento del TFR nonché del trattamento pensionistico e pagamento delle relative differenze di quest’ultimi rispetto quanto percepito;
b) nominare un Commissario ad Acta che provveda a dare integrale esecuzione alla predetta sentenza n. 1196/2015 del TAR Campania, Napoli la cui ottemperanza è stata chiarita dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1507/2016, anche alla luce della sentenza n. 697/2024 del Consiglio di Stato;
c) condannare l’Amministrazione alle penalità di mora previste dall’art. 114 comma 4 lett. e). c.p.a.
12. La Regione Campania si è costituita in giudizio contestando puntualmente le argomentazioni dei ricorrenti e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.
13. Alla camera di consiglio del 27 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
14. Il ricorso è infondato.
15. La sentenza del TAR Campania, 20 febbraio 2015, n. 1196, ha dichiarato l’obbligo della Regione di adottare gli atti preordinati a dare concreta attuazione alla normativa di fonte legislativa e regolamentare (rispettivamente, l’art. 1, comma 43, L.R. n. 4 del 2011 e l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 12 del 2011), “ in modo da assicurare ai ricorrenti sia l’attuazione delle misure organizzative del Ruolo professionale sia mediante il riconoscimento dell’indennità speciale di cui all’art. 40, comma 3, del regolamento n.12/2011 (richiamato dall’art. 30, comma 2 stesso regolamento) ”.
16. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1507/2016 ha accolto l’appello proposto dalla Regione Campania dato che “ In assenza di una specifica domanda e, comunque, di un espresso capo di sentenza di condanna, la pronuncia, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar con la sentenza appellata, non contiene affatto l’affermazione dell’obbligo della Regione di corrispondere a ciascun ricorrente l’indennità del prevista dalla deliberazione n. 196/2015 ”. Il giudizio di cognizione era stato proposto dagli interessati “ quali titolari di interessi legittimi, che lamentavano l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione: essi nel giudizio di ottemperanza hanno prospettato che si sarebbe formato un giudicato sulla spettanza di somme di denaro (e su loro diritti soggettivi), ciò che va con evidenza escluso ”.
17. La domanda di nomina del Commissario ad acta non può essere accolta perché:
a) è volta a ottenere l’esecuzione di una sentenza che ha riformato la sentenza TAR Campania n. 4860/2015;
b) non esiste alcun giudicato sulla spettanza di somme di denaro poiché non c’è alcuna dichiarazione di fondatezza della pretesa che è stata fatta valere e, pertanto, non può aprirsi una fase esecutiva collegata al presente giudizio.
18. Le spese, vista l’assoluta peculiarità della vicenda controversa, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO VA LO TT, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
NA Quadri, Consigliere
NL LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL LL | LO VA LO TT |
IL SEGRETARIO