Articolo 3 del Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8
Articolo 2Articolo 2 ter
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8 febbraio 2007
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6 aprile 2007
Art. 3. Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, ((nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,)) lancia o utilizza, in modo da creare un ((concreto)) pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 APRILE 2007, N. 41.)) ((La pena e' aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.)) La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone.".
(( 1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , e successive modificazioni, le parole da: ", se dal fatto deriva un pericolo concreto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica". )) 2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, ((nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,)) e' trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ((e con la multa da 1.000 a 5.000 euro)) . ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 APRILE 2007, N. 41.)) ".
Entrata in vigore il 6 aprile 2007
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