Art. 18.
Ai ministri di culto diverso da quello cattolico che abbiano prestato l'assistenza religiosa prevista dall'ultimo comma dell' articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , purche' iscritti nell'elenco di cui all'ultimo comma dell' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e' corrisposto un compenso orario da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.
Ai ministri di culto diverso da quello cattolico che abbiano prestato l'assistenza religiosa prevista dall'ultimo comma dell' articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , purche' iscritti nell'elenco di cui all'ultimo comma dell' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e' corrisposto un compenso orario da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.