Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 259/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 259/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'8.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
C.SO NAZIONALE TRAV. presso lo studio dell'Avv. Parte_2
DEL REGNO DIEGO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._3
VIA MESSINA N. 6 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. NOCERA VINCENZO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 C.F._5
VIA MESSINA N. 6 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. NOCERA VINCENZO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTA
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
Pagina 1 di 8
In punto di qualificazione giuridica della domanda azionata dall'attore, si premette quanto segue.
È consolidato il principio di diritto (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2297 del 30/01/2017, Rv.
642489-01) secondo cui l'azione di regolamento di confini presuppone che l'attore chieda un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, a nulla rilevando la circostanza che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio;
la finalità dell'azione di regolamento di confine è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà.
Al contrario, è stato chiarito (Sez. 6-2, Ordinanza n. 22095 del 13/10/2020, Rv. 659399-01) che l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua domanda.
Nel caso di specie, la domanda attorea va qualificata come di regolamento dei confini in quanto l'attore, nel lamentare l'occupazione del convenuto della striscia di terreno di loro proprietà, ha fatto riferimento all'incertezza dei confini determinata dai lavori di sostituzione del cancello in ferro per l'accesso alla proprietà da parte dei convenuti.
A questo punto, vanno premessi brevi cenni in ordine all'azione di regolamento di confini perché di assoluto rilievo ai fini della presente decisione.
A tale proposito giova ricordare che la giurisprudenza ha da lungo tempo aderito alla tesi propugnata dalla più autorevole dottrina secondo cui l'azione in oggetto mirerebbe a risolvere un conflitto di fondi, teso ad individuare l'esatto tracciato della linea confinaria, quando sussista una situazione di incertezza, sia oggettiva (possesso promiscuo), sia soggettiva, come accade quando il confine è ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo (così Cass. n. 22775/2004; Cass. n. 15386/2000; Cass. n. 3663/1994; Cass. n.
6594/1986).
L'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c., più in particolare, ha natura petitoria, essendo posta a tutela del diritto di proprietà, ed è volta ad eliminare una incertezza sulla demarcazione di fondi finitimi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
L'actio finium regundorum, come poc'anzi accennato, può essere esercitata sia nel caso che l'incertezza del confine derivi dalla mancanza di qualsiasi limite (cosiddetta “incertezza
Pagina 2 di 8 oggettiva”), sia nel caso che dipenda dalla contestazione del confine esistente (“cosiddetta incertezza soggettiva”).
L'azione di regolamento di confini, pertanto, non può esperirsi in assenza di incertezza dei confini e quando solo sussiste l'esigenza di correggere una inesattezza delle mappe catastali
(cfr. Cass. 4335/1988); siffatta azione, di natura reale e petitoria, è comunque imprescrittibile
(Cass. 5134/2008).
Nel caso di incertezza soggettiva è possibile che la sua eliminazione comporti l'obbligo di rilascio della porzione di fondo indebitamente posseduta dal convenuto, ma ciò - se non sono posti in discussione i titoli di proprietà - non significa che l'azione di regolamento perda la sua natura ricognitiva e si trasformi in rivendicazione (Cass. n. 6148/2016; Cass. n. 11942/2003;
Cass. 5899/2001; Cass. n. 15507/2000; Cass. n. 6681/2000; Cass. n. 12139/1997; Cass. n.
4703/1997).
Anche quando il convenuto eccepisce l'usucapione della striscia di suolo oggetto della causa, ciò non vale a snaturare l'azione in rivendicazione, posto che non si contesta il titolo di proprietà della controparte e si ha sempre riguardo ad una controversia su striscia confinaria;
controversia, che cesserà ove si dimostri l'avvenuta usucapione della zona nei pressi del confine (Cass. 20144/2013; Cass. n. 9913/2004; Cass. n. 5809/1998; Cass. n. 2332/1995;
Cass. n. 739/1995; n. 11352/1994; Cass. n. 3663/1994; Cass. n. 6594/1986).
L'azione di regolamento di confini è volta ad individuare la demarcazione tra fondi per rimuovere la relativa incertezza, irrilevante chi la abbia cagionata, che deve cadere sul confine fra i fondi e non sul diritto di proprietà degli stessi anche quando oggetto di controversia sia la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà.
Detta azione, pur avendo natura ricognitiva adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ha anche un effetto recuperatorio che non altera detta natura e comporta l'obbligo del rilascio di quanto indebitamente detenuto (vedi Cass. 22/10/2019, n. 20258).
La legittimazione attiva spetta al proprietario del fondo (Cass. n. 8003/1991); legittimato passivo è il proprietario del fondo confinante (Cass. 8003/1991) ovvero il possessore se è persona diversa.
Se i fondi appartengono a più proprietari non è necessario il litisconsorzio, né dal lato attivo, né dal lato passivo, salvo che vi sia una richiesta di rilascio o ripristino della zona che si ritiene usurpata, nel qual caso il contraddittorio deve essere esteso, dal lato passivo, a tutti i titolari di diritti reali (Cass. n. 27041/2013; Cass. n. 8689/2000; Cass. n. 9510/1997; Cass. n.
1462/1995).
Pagina 3 di 8 L'onere della prova dell'azione di regolamento di confini è molto più agevole rispetto alla azione di rivendicazione;
peraltro, posto che comunque il giudice deve segnare la linea confinaria tra i due fondi, tale esito sarà raggiunto basandosi sulle prove esistenti fornite da entrambe le parti: ciò spiega la norma di chiusura di cui al terzo comma, che consente di tracciare il confine secondo le indicazioni delle mappe catastali. Emerge qui il carattere di
“iudicium duplex” dell'azione, in cui entrambe le parti hanno l'onere di provare quello che ritengono essere l'esatto confine (Cass. 12891/2006; Cass. n. 6189/2001; Cass. n. 5899/2001;
Cass. n. 3663/1994; Cass. n. 5115/1993; Cass. n. 3110/1993; Cass. n. 7873/1990; Cass. n.
5183/1989).
In ogni caso, la prova può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. n. 803/2022).
Pur precisandosi che il legislatore non ha stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili (Cass. n. 8072/1999; Cass. n. 2204/1997; Cass. n. 739/1995; Cass. n.
3731/1987), la giurisprudenza ritiene che non possa prescindersi dall'esame dei titoli di acquisto e delle planimetrie ivi allegate (Cass. n. 8814/2003; Cass. n. 10234/2002; Cass. n.
15386/2000; Cass. 8793/2000; Cass. n. 5809/1998; Cass. n. 8327/1997; Cass. n. 4508/1997;
Cass. n. 7081/1995; n. 12742/1993; Cass. n. 41/1992) ovvero dai frazionamenti allegati agli atti di divisione (Cass. 17756/2015; Cass. n. 6770/2001, a cui parere, in caso di discordanza e in difetto di altri elementi di individuazione, deve darsi prevalenza al confine che risulta dal frazionamento allegato al titolo più risalente trascritto;
Cass. n. 2244/1997; Cass. n.
7498/1994).
Numerose pronunce ribadiscono il carattere di sussidiarietà delle indicazioni catastali (Cass.
23958/2013; Cass. n. 3101/2005; Cass. n. 9926/2004; Cass. n. 10121/2002; Cass. n.
8823/2002; Cass. n. 5899/2001; Cass. n. 14379/1999; Cass. n. 5809/1998; Cass. n.
7081/1995; Cass. 10997/1993, che rileva, conformemente alle prime quattro decisioni citate, come le risultanze catastali possano adoperarsi anche in presenza di altri elementi probatori, inidonei alla determinazione del confine;
Cass. n. 5115/1993; Cass. n. 8212/1990; Cass. n.
7873/1990 che ha cassato la decisione di merito per aver ritenuto prevalenti le sole risultanze catastali, rispetto alle prove testimoniali chieste dalle parti;
Cass. n. 5183/1989; Cass. n.
4658/1989).
Carattere residuale ha la prova per testimoni (Cass. n. 23500/2007).
La giurisprudenza ha chiarito, quindi, che in materia di regolamento di confini, l'elemento primario di prova per l'individuazione del confine fra due fondi limitrofi è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti e ai titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia margini di incertezza nella
Pagina 4 di 8 determinazione della linea di confine tra i fondi, mentre solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabili dagli indicati titoli, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali. Ciò a maggior ragione quando il tipo di frazionamento sia allegato al contratto con cui le parti hanno diviso tra loro un unico fondo originariamente appartenuto ad un solo proprietario, loro comune dante causa
(vedi Cass. 30/11/2016, n. 1458).
Ripetuto, allora, che l'azione si configura come una “vindicatio incertae partis”, il giudice deve procedere alla determinazione del confine utilizzando tutti gli elementi in tal senso acquisiti al processo, rimanendo svincolato dal principio "actore non probante reusabsolvitur" poiché l'onere della prova incombe in egual misura tanto sull'attore quanto sul convenuto
(Cass. 5257/2011).
La giurisprudenza di legittimità, interpretando la lettera dell'art. 950 c.c. ha sostenuto che "nel giudizio di regolamento di confini il giudice dispone di poteri maggiori di quelli a lui spettanti nelle controversie di rivendica o di accertamento della proprietà, onde può scegliere gli elementi probatori ritenuti decisivi o avvalersi di più elementi concordanti senza altro vincolo di pregiudiziali criteri di graduatoria tra gli stessi che quello derivante dalla funzione sussidiaria attribuita alle mappe catastali. In particolare, nell'azione di regolamento di confini non esiste una gerarchia di mezzi di prova ed il giudice può avvalersi di ogni mezzo istruttorio tecnico e presuntivo" (Cass. 3723/2011).
Ciò significa che il giudice non è vincolato, nell'accertare il confine tra i fondi, neppure a quanto risulta rappresentato negli atti di acquisto delle proprietà, posto che a creare i presupposti di esperibilità dell'actio è la sola situazione obiettiva dei luoghi, ovverosia l'incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra i fondi.
Così ricostruiti in diritto gli elementi essenziali e i presupposti dell'azione di regolamento di confini, occorre rilevare che dall'istruttoria svolta, emerge la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa in quanto proprietari di fondi confinanti.
Ciò posto, ai fini della decisione della presente causa, può farsi riferimento all'elaborato peritale redatto dal geom. il quale appare pienamente condivisibile in quanto Persona_1
basato su un esame obiettivo dello stato dei luoghi ed immune da errori e vizi logici e di giudizio.
Il CTU, infatti, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra riportati e illustrati, ha provveduto, nel corso dell'accertamento peritale, all'esame dei titoli di acquisto delle parti e al frazionamento redatto dall'agr. in data 15.11.1952 ed allegato alla Persona_2
Pagina 5 di 8 domanda di voltura n. 121 dell'anno 1954, con cui la particella 3446 di ha 1.76.55 veniva suddivisa dapprima in espressioni letterali e, successivamente, assumeva i numeri definitivi:
- n. 3446 (ex 3446/cc), ha 1.74.55;
- n. 4301 (ex 3446/h), are 1.96.n. 215431/94.
Il frazionamento è stato riprodotto nell'elaborato grafico N. 4 (cfr. all. 3), dove è stata indicata con colorazione rosa la particella derivata n.4301, che dista dallo 0,00 (origine) individuato dal limite occidentale dell'attuale p.lla 4425 e, più specificamente, dallo spigolo del fabbricato ad angolo tra via Arcivescovo Cesarano e via Donato Ammaturo, rispettivamente di m 28,70
e di m 42,70. Con frazionamento redatto dall'agr. in data 30.06.1953 Persona_2
ed allegato alla domanda di voltura n. 125 dell'anno 1954, la particella 3446 di are 76.59 veniva suddivisa dapprima in espressioni letterali e, successivamente, assumeva i numeri definitivi:
- n. 3446 (ex 3446/c), are 76.17;
- n. 4305 (ex 3446/q), are 0.42.
Il frazionamento è stato riprodotto nell'elaborato grafico N. 5, dove è stata indicata con colorazione arancione la particella derivata n. 4305 (di proprietà di parte attrice), che ha un fronte su via Ammaturo pari a m 7,00, partendo dallo 0,00 individuato dal limite occidentale dell'attuale p.lla 4301, ed una lunghezza trasversale di m 6,00, per una superficie complessiva di mq 42.
Alla luce di quanto sopra ricostruito, il C.T.U. è giunto alle seguenti conclusioni (cfr. elaborati grafici N.ri 6 e 7):
- il confine catastale occidentale della p.lla n. 4305 di proprietà è indicato con Pt_1
linea continua di colore rosso;
- esso dista dal limite occidentale del pilastro ricostruito di cm 9 e dallo spigolo meridionale della recinzione di cm 14;
- i coniugi detengono in possesso una porzione di suolo evidenziata Parte_3
con colore azzurro, pari a mq 0,69;
- le opere necessarie per ripristinare il confine catastale tra le proprietà delle parti in causa consistono in: a) spostamento verso ovest della rete metallica rispettando le misure indicate nell'elaborato grafico N. 7; b) revisione del cancello d'ingresso alla proprietà dei convenuti rispettando la nuova ampiezza disponibile di m 2,19 (in luogo degli attuali m 2,28); c) rimozione di eventuali sottoservizi insistenti nella striscia de quo.
Come già detto la CTU espletata è congruamente argomentata sotto il profilo tecnico e condivisibile stante la scrupolosità e la meticolosità dell'indagine espletata e la compiutezza
Pagina 6 di 8 dell'iter logico tecnico seguito dall'ausiliario nella valutazione degli elementi acquisiti, sicché deve essere senz'altro posta a fondamento della presente decisione.
La linea di confine tra i fondi, specialmente nel tratto controverso tra le parti, va dunque individuata in quella indicata dal CTU ed evidenziata negli elaborati grafici allegati alla relazione di consulenza (cfr. all. 3).
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea di regolamento dei confini, la linea di confine tra la part.lla 4305, di proprietà , e la part.lla 4646, di proprietà dei Pt_1
convenuti va individuata in quella indicata dal CTU e va materializzata mediante l'apposizione di segni idonei, a spese di entrambe le parti interessate.
Atteso l'accertamento della occupazione del terreno di proprietà attorea da parte dei convenuti, quest' ultimi vanno condannati a restituire la porzione di terreno abusivamente occupata pari a 0,60 mq (individuata nell'area di colore azzurro nell'elaborato n. 7 all. 3 della ctu).
A questo punto, va esaminata la domanda risarcitoria avanzata dall'attore. Essa è infondata.
Invero, il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno
"normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Analogamente, qualora la domanda risarcitoria abbia ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'attore ha l'onere di allegare gli specifici pregiudizi sofferti, quali ad esempio le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, o mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato, dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici (cfr Cass., Sez. Un.,
33645/2022).
Nel caso di specie, l'attore non ha dedotto specifiche circostanze da cui inferire un danno
(concreto) per l'occupazione della porzione di terreno da parte dei convenuti.
Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza prevalente dei convenuti nei confronti dell'attore, dovendosi considerare a tal fine che "nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte le cui pretese o inutili resistenze siano state disattese" (Cass. n. 3082/2006).
Pagina 7 di 8 Le spese della consulenza tecnica devono essere poste a carico di parte attrice e parte convenuta per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda di regolamento dei confini proposta da nei Parte_1 confronti di e e per l'effetto: a) accerta che il Controparte_1 Controparte_2
confine tra il fondo di proprietà dell'attore, costituito dalla particella 4305 del foglio di mappa 9 del Comune di Pagani via Donato Ammaturo ad angolo di via Arcivescovo
Cesarano e il fondo di proprietà dei convenuti costituito dalla particella 4646 del medesimo foglio, è quello indicato nella consulenza tecnica e relativi allegati redatta dal geom. e depositata in atti;
b) ordina ai convenuti la restituzione, in favore Per_1
del proprietario della porzione di terreno abusivamente occupata Parte_1
pari a 0,69 mq e derivante dall'arretramento della linea di confine così come descritto nella citata consulenza tecnica d'ufficio; c) ordina alle parti l'apposizione, a spese comuni, di segni idonei ad individuare il confine come sopra accertato;
2) Rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'attore;
3) Condanna e al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 Controparte_2
favore dell'avv. Del Regno Diego, difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 148,50 per spese vive ed euro 1.800,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07/02/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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