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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2819/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2819/2025 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASINI UBERT Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNIGONI LINDA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 _ La figlia minor di anni 12, viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
in modo congiunto la responsabilità genitoriale nel massimo spirito collaborativo, provvedendo a concordare le migliori modalità di educazione, istruzione e mantenimento della stessa, nello spirito di individuare i più consoni percorsi di crescita e di scelta per il soddisfacimento di tutte le sue eIGenze, necessità e inclinazioni individuali e del suo preminente interesse;
3 _ L'abitazione coniugale viene assegnata alla IG.ra , con tutti i mobili che la Parte_1
corredano, che vi continuerà a vivere unitamente ai figl di anni 12 di anni 22. Per_1 Per_2
Il personal computer di proprietà comune viene assegnato al IG. e gli verrà CP_1
consegnato al momento del deposito del ricorso.
Pt_ La IG.r sosterrà tutte le spese di ordinaria conduzione dell'immobile.
A tal fine, al deposito del ricorso la stessa provvederà a volturare tutte le utenze relative al suddetto immobile che provvederà a documentare.
Il IG ha già rilasciato l'abitazione coniugale. CP_1
Le spese di proprietà e straordinarie saranno suddivise al 50% ciascuno;
4 _ I genitori concordano nell'esclusivo interesse della figlia che la stessa possa avere un libero rapporto con gli stessi.
In considerazione del fatto che la madre svolge lavoro turnario, anche notturno, e nei fine settimana sulla base di un programma mensile, il padre terrà la figlia presso di sé nel fine settimana in cui la moglie lavora con il turno notturno il sabato e/o la domenica e in altro fine settimana nell'arco del mese. I pernottamenti presso l'abitazione paterna inizieranno dal momento in cui il padre avrà reperito altra soluzione abitativa idonea ad ospitare la figlia. Il IG. terrà altresì la figlia con sé due giorni infrasettimanali, nella settimana in cui lo CP_1
stesso avrà il turno di lavoro al mattino preferibilmente il martedì e/o il giovedì, salvo variazioni da concordarsi tra i genitori, riaccompagnandola a casa entro le ore 21,00 in orario invernale ed entro le ore 22,00 in orario estivo.
Il padre potrà altresì tenere la figlia con sé previo accordo:
− per tre giorni durante le vacanze natalizie, nei giorni successivi al Natale;
− due giorni durante le festività pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;
− Per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive che dovranno essere scelti di comune accordo tra i genitori e da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
− In caso di mancato accordo, negli anni dispari deciderà il padre, in quelli pari la madre.
I coniugi si impegnano a comunicarsi l'esatto indirizzo ed il recapito telefonico della località di villeggiatura in cui trascorreranno le vacanze con la figlia.
Entrambi i genitori si obbligano a non frequentare altri compagni / compagne alla presenza della figlia minore per un periodo di 8 mesi dal deposito del ricorso;
5 _ A titolo di contributo al mantenimento dei figli il IG corrisponderà la somma mensile CP_1
di € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio).
Pt_ L'assegno unico di complessivi € 73,10 viene assegnato integralmente alla IG.r .
Nel momento in cui il figlio , attualmente dedito agli studi universitari, diverrà Per_2
economicamente indipendente ed autosufficiente, il contributo al mantenimento per la sola figli viene fissato sin d'ora nella somma mensile di € 300,00; Per_1
L'obbligo di versare il contributo al mantenimento a carico del padre per la figlia minore cesserà
nell'ipotesi in cui la figlia dovesse richiedere di poter vivere presso il padre;
6 _ Le spese straordinarie fissate secondo il protocollo del Tribunale di Modena, verranno suddivise al 50% tra i coniugi.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
La documentazione fiscale relativa alle spese mediche dei figli dovrà essere intestata agli stessi,
in modo da consentire ai genitori la relativa deduzione fiscale in misura pari al 50% ciascuno.
7 _ Le autovetture Audi A3 tg. GS270BE e Lancia Y tg. EL475NB attualmente intestate esclusivamente intestate al IG. a scioglimento della comunione tra i coniugi CP_1
vengono così assegnate:
- L'Audi A3 rimane di esclusiva proprietà di quest'ultimo;
- La Lancia Y verrà trasferita in proprietà esclusiva alla moglie, , che ne curerà il Parte_1
passaggio;
8 _ Le parti hanno regolato tra loro ogni altra questione di carattere economico per cui dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e o ragione;
9 _ I coniugi sin d'ora si rilasciano esplicita autorizzazione per la richiesta di passaporto per l'espatrio e scopi turistici e di lavoro per sé e per la figlia minore;
10 _ e confermano che sono in grado di provvedere Parte_1 CP_1
autonomamente al loro personale mantenimento e conseguentemente rinunciano espressamente alla reciproca corresponsione di somme a tale titolo;
11 _ Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti con rinunzia per i difensori nominati alla solidarietà ex art. 13 l.f. sottoscrivendo specificamente il presente ricorso. “
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.; - Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
17/06/1971 e nato a [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Taranto di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (NO , atto n.131,
Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 15/10/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2819/2025 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASINI UBERT Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNIGONI LINDA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 _ La figlia minor di anni 12, viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
in modo congiunto la responsabilità genitoriale nel massimo spirito collaborativo, provvedendo a concordare le migliori modalità di educazione, istruzione e mantenimento della stessa, nello spirito di individuare i più consoni percorsi di crescita e di scelta per il soddisfacimento di tutte le sue eIGenze, necessità e inclinazioni individuali e del suo preminente interesse;
3 _ L'abitazione coniugale viene assegnata alla IG.ra , con tutti i mobili che la Parte_1
corredano, che vi continuerà a vivere unitamente ai figl di anni 12 di anni 22. Per_1 Per_2
Il personal computer di proprietà comune viene assegnato al IG. e gli verrà CP_1
consegnato al momento del deposito del ricorso.
Pt_ La IG.r sosterrà tutte le spese di ordinaria conduzione dell'immobile.
A tal fine, al deposito del ricorso la stessa provvederà a volturare tutte le utenze relative al suddetto immobile che provvederà a documentare.
Il IG ha già rilasciato l'abitazione coniugale. CP_1
Le spese di proprietà e straordinarie saranno suddivise al 50% ciascuno;
4 _ I genitori concordano nell'esclusivo interesse della figlia che la stessa possa avere un libero rapporto con gli stessi.
In considerazione del fatto che la madre svolge lavoro turnario, anche notturno, e nei fine settimana sulla base di un programma mensile, il padre terrà la figlia presso di sé nel fine settimana in cui la moglie lavora con il turno notturno il sabato e/o la domenica e in altro fine settimana nell'arco del mese. I pernottamenti presso l'abitazione paterna inizieranno dal momento in cui il padre avrà reperito altra soluzione abitativa idonea ad ospitare la figlia. Il IG. terrà altresì la figlia con sé due giorni infrasettimanali, nella settimana in cui lo CP_1
stesso avrà il turno di lavoro al mattino preferibilmente il martedì e/o il giovedì, salvo variazioni da concordarsi tra i genitori, riaccompagnandola a casa entro le ore 21,00 in orario invernale ed entro le ore 22,00 in orario estivo.
Il padre potrà altresì tenere la figlia con sé previo accordo:
− per tre giorni durante le vacanze natalizie, nei giorni successivi al Natale;
− due giorni durante le festività pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;
− Per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive che dovranno essere scelti di comune accordo tra i genitori e da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
− In caso di mancato accordo, negli anni dispari deciderà il padre, in quelli pari la madre.
I coniugi si impegnano a comunicarsi l'esatto indirizzo ed il recapito telefonico della località di villeggiatura in cui trascorreranno le vacanze con la figlia.
Entrambi i genitori si obbligano a non frequentare altri compagni / compagne alla presenza della figlia minore per un periodo di 8 mesi dal deposito del ricorso;
5 _ A titolo di contributo al mantenimento dei figli il IG corrisponderà la somma mensile CP_1
di € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio).
Pt_ L'assegno unico di complessivi € 73,10 viene assegnato integralmente alla IG.r .
Nel momento in cui il figlio , attualmente dedito agli studi universitari, diverrà Per_2
economicamente indipendente ed autosufficiente, il contributo al mantenimento per la sola figli viene fissato sin d'ora nella somma mensile di € 300,00; Per_1
L'obbligo di versare il contributo al mantenimento a carico del padre per la figlia minore cesserà
nell'ipotesi in cui la figlia dovesse richiedere di poter vivere presso il padre;
6 _ Le spese straordinarie fissate secondo il protocollo del Tribunale di Modena, verranno suddivise al 50% tra i coniugi.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
La documentazione fiscale relativa alle spese mediche dei figli dovrà essere intestata agli stessi,
in modo da consentire ai genitori la relativa deduzione fiscale in misura pari al 50% ciascuno.
7 _ Le autovetture Audi A3 tg. GS270BE e Lancia Y tg. EL475NB attualmente intestate esclusivamente intestate al IG. a scioglimento della comunione tra i coniugi CP_1
vengono così assegnate:
- L'Audi A3 rimane di esclusiva proprietà di quest'ultimo;
- La Lancia Y verrà trasferita in proprietà esclusiva alla moglie, , che ne curerà il Parte_1
passaggio;
8 _ Le parti hanno regolato tra loro ogni altra questione di carattere economico per cui dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e o ragione;
9 _ I coniugi sin d'ora si rilasciano esplicita autorizzazione per la richiesta di passaporto per l'espatrio e scopi turistici e di lavoro per sé e per la figlia minore;
10 _ e confermano che sono in grado di provvedere Parte_1 CP_1
autonomamente al loro personale mantenimento e conseguentemente rinunciano espressamente alla reciproca corresponsione di somme a tale titolo;
11 _ Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti con rinunzia per i difensori nominati alla solidarietà ex art. 13 l.f. sottoscrivendo specificamente il presente ricorso. “
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.; - Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
17/06/1971 e nato a [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Taranto di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (NO , atto n.131,
Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 15/10/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale