Art. 2.
L'importo di cui sopra e' ripartito con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, che vi provvede previo parere di una Commissione, nominata con proprio decreto.
La Commissione dovra' redigere una relazione semestrale da depositare presso le due Camere, e per la prima volta non oltre il 7° mese dal suo insediamento.
L'importo di cui sopra e' ripartito con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, che vi provvede previo parere di una Commissione, nominata con proprio decreto.
La Commissione dovra' redigere una relazione semestrale da depositare presso le due Camere, e per la prima volta non oltre il 7° mese dal suo insediamento.