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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 644/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...]
Settembre, n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Manfredi Gigliotti, giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
( ivi residente in [...] rappresentata e CodiceFiscale_2
difesa dall'avv. Cristina Manfredi Gigliotti, giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1
- trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Montalbano Elicona atto n. 38 p. I s. A anno 1957 - che successivamente a causa di reciproche incomprensioni le parti erano addivenute alla separazione consensuale con decreto allegato in atti, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nella separazione.
La ricorrente ha evidenziato che la figlia divenuta maggiorenne, Per_1
frequenta con profitto l'Università degli Sudi di Roma alla Lumsa.
, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha aderito a quanto chiesto dalla ricorrente.
Le parti con istanza congiunta hanno chiesto la decisione rinunciando a comparire all'udienza.
Fatta questa premessa ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali debba essere accolta la domanda avanzata dalle parti che deve essere correttamente riqualificata in scioglimento del matrimonio.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame le parti hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
2 Ricorre pertanto il presupposto per dichiarare lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 2 della legge sul divorzio e successive modifiche.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con decreto di omologa dal Tribunale e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n.
2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 644/24 R.G.
1 dispone lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
alle condizioni indicate nella separazione;
Controparte_1
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montalbano Elicona di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 644/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...]
Settembre, n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Manfredi Gigliotti, giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
( ivi residente in [...] rappresentata e CodiceFiscale_2
difesa dall'avv. Cristina Manfredi Gigliotti, giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 FATTO E DIRITTO
premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1
- trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Montalbano Elicona atto n. 38 p. I s. A anno 1957 - che successivamente a causa di reciproche incomprensioni le parti erano addivenute alla separazione consensuale con decreto allegato in atti, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nella separazione.
La ricorrente ha evidenziato che la figlia divenuta maggiorenne, Per_1
frequenta con profitto l'Università degli Sudi di Roma alla Lumsa.
, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha aderito a quanto chiesto dalla ricorrente.
Le parti con istanza congiunta hanno chiesto la decisione rinunciando a comparire all'udienza.
Fatta questa premessa ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali debba essere accolta la domanda avanzata dalle parti che deve essere correttamente riqualificata in scioglimento del matrimonio.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Nella fattispecie in esame le parti hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
2 Ricorre pertanto il presupposto per dichiarare lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 2 della legge sul divorzio e successive modifiche.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con decreto di omologa dal Tribunale e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n.
2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 644/24 R.G.
1 dispone lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
alle condizioni indicate nella separazione;
Controparte_1
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montalbano Elicona di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
3