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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/06/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale e DIVORZIO CONGIUNTO
(scioglimento matrimonio) iscritta al RG. n. 6475/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a CASTELFRANCO Parte_1 C.F._1 VENETO (TV), il 9/09/1975
e
(c.f. ), nato/a a BORSA MARAMURES Parte_2 C.F._2 (Romania), il 15/12/1978
entrambi con l'avv. LORENZA SECOLI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 11/11/2024, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc.. Con sentenza n. 967/2024 (dep. 8.12.2024) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio – così dovendosi più correttamente qualificare la domanda di divorzio, attese le risultanze anagrafiche. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7/07/2018 tra e Parte_1
, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_2 di CASTELFRANCO VENETO dell'anno 2018, al n. 29, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7/07/2018 da
, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il Parte_1
09/09/1975 e
, nato/a a BORSA MARAMURES (Romania), il Parte_2 15/12/1978, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV) dell'anno 2018 al n. 29, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1. [I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge].
2. L'abitazione familiare sita in Castelfranco Veneto (TV), via Castellana n.126, con il relativo arredo, viene assegnata al Signor perché continui Parte_1 ad abitarvi, a settimane alternate, con i figli minori e;
Per_1 Per_2
3. I figli e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 vivranno, a settimane alternate, presso l'abitazione della madre, a Campodarsego (PD), via Pioga n. 220, e presso quella del padre, con l'impegno di entrambi ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse loro riguardanti;
in particolare, quanto alle frequentazioni dell'altro genitore ed ai trasferimenti, e salvo ulteriori precisazioni relative agli orari, le parti concordano che:
- la settimana di competenza del singolo genitore sarà comprensiva del week- end;
- le festività dei compleanni verranno trascorse con entrambi i genitori;
- ciascun genitore potrà godere di un periodo estivo di vacanza esclusiva di cinque settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 di maggio, con scelta prioritaria al singolo genitore ad anni alterni;
- le vacanze di Pasqua e la settimana di Carnevale (settimana bianca), saranno trascorsi con l'uno o l'altro genitore, per l'intero periodo ad anni alterni, dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno di scuola fino al rientro a scuola;
- quanto alle vacanze di Natale, metà del periodo (dal 23/12 al 30/12 alle 18) ad anni alterni con un genitore, e l'altra metà (dal 30/12 alle 18 al 7/01 alle 18) con l'altro genitore;
- per la gestione quotidiana e del tempo libero si rinvia al piano genitoriale (doc.
12); 4. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nelle settimane di permanenza presso il singolo genitore;
il padre provvederà inoltre al pagamento integrale delle loro spese straordinarie indicate nel protocollo adottato dal
Tribunale di Treviso, sino al 30.12.2024; successivamente saranno suddivise nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori. L'assegno unico, o eventuali sussidi statali previsti per entrambi i figli verrà percepito al 100% dalla signora
; Parte_2
5. I Signori e provvederanno ciascuno al proprio Parte_2 Parte_1 mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti;
6. Quanto ai rapporti economico – patrimoniali, i coniugi danno atto di aver già definito ogni aspetto con separati accordi, si danno quindi reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere se non il rispetto di detti accordi, di non avere alcuna pretesa reciproca a nessun titolo;
7. I genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori e , con impegno, in caso di Per_1 Per_2 necessità, a recarsi presso i competenti uffici a semplice richiesta dell'altro genitore;
8. Spese legali compensate”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 23 giugno 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci