Decreto cautelare 2 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00636/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01585/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Lorenzo Vieli e Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grottaglie, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Irene Vaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Commissariato di P.S. di Grottaglie, Azienda Sanitaria Locale – U.O. di Grottaglie, Stazione dei Carabinieri di Grottaglie, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 26 novembre 2024 del Comune di Grottaglie - Settore Sviluppo Economico e Innovazione, notificato in pari data, per il cui tramite l’intimata Amministrazione Comunale determinava “la decadenza dal diritto di esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco bar di proprietà comunale sito all’interno del -OMISSIS- e a mezzo distributori automatici installati sul terrazzino del -OMISSIS- prospiciente via -OMISSIS-, e la decadenza della connessa concessione di suolo pubblico”;
nonché ove necessario e per quanto di interesse:
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 2 maggio 2024 del Comune di Grottaglie, recante la “comunicazione di avvio del procedimento, ex L. n. 241/1990, preordinato alla dichiarazione di decadenza del contratto di concessione in uso di -OMISSIS- e del diritto di esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco bar e a mezzo distributori automatici ivi presenti”;
- della nota (di contestazione) prot. n. -OMISSIS- del 12 giugno 2024 del Comune di Grottaglie;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 13 giugno 2024 del Comune di Grottaglie;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 18 maggio 2023 del Comune di Grottaglie;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 21 luglio 2023 del Comune di Grottaglie;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 22 febbraio 2024 del Comune di Grottaglie;
- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale.
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente --OMISSIS- S.r.l. esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco bar di proprietà comunale sito all’interno del -OMISSIS- e a mezzo distributori automatici installati sul terrazzino del -OMISSIS- prospiciente via -OMISSIS-.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale dal Comune di Grottaglie il 25.01.2025:
per la formulazione, in via riconvenzionale, della domanda di accertamento e declaratoria della decadenza/risoluzione del rapporto concessorio per gravi inadempimenti imputabili alla -OMISSIS- e per la condanna della medesima società al risarcimento dei danni subiti dal Comune, con riserva di richiedere i danni ulteriori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grottaglie;
Visto il ricorso incidentale del Comune di Grottaglie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 30.11.2024 e depositato in data 01.12.2024, la Società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 26 novembre 2024 del Comune di Grottaglie - Settore Sviluppo Economico e Innovazione, notificato in pari data, per il cui tramite l’intimata Amministrazione Comunale determinava “la decadenza dal diritto di esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco bar di proprietà comunale sito all’interno del -OMISSIS- e a mezzo distributori automatici installati sul terrazzino del -OMISSIS- prospiciente via -OMISSIS-, e la decadenza della connessa concessione di suolo pubblico”, nonché ove necessario e per quanto di interesse degli altri atti indicati in epigrafe, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale.
Ha chiesto, altresì, l’accertamento del diritto ad esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco bar di proprietà comunale sito all’interno del -OMISSIS- e a mezzo distributori automatici installati sul terrazzino del -OMISSIS- prospiciente via -OMISSIS-.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - SUL POTERE CONCRETAMENTE ESERCITATO DAL COMUNE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 1456 C.C.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90.
II - NULLITÀ PER DIFETTO DI UN ELEMENTO ESSENZIALE DEL PROVVEDIMENTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90.
III - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 8 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. ISTRUTTORIA INESISTENTE, CARENTE E/O SUPERFICIALE.
IV - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 8 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. ISTRUTTORIA INESISTENTE, CARENTE E/O SUPERFICIALE.
V - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ, ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. ISTRUTTORIA INESISTENTE, CARENTE E/O SUPERFICIALE.
VI - SULLA REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA N. 666/2018. ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 41 COST.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST..
Con decreto cautelare n. 763/2024, pubblicato il 02.12.2024, è stata accolta l’istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, prescindendo - allo stato - dall’approfondita valutazione del fumus boni juris (che, nel particolare caso in questione, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della completa esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), si ravvisa la presenza, nella specie, dell’allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la Società ricorrente, tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione (15 Gennaio 2025). ”
Ha sospeso, quindi, provvisoriamente l’efficacia del provvedimento impugnato, e ha fissato, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare Camera di Consiglio del 15.01.2025.
Il 13.12.2024, si è costituito in giudizio il Comune di Grottaglie, chiedendo il rigetto dell’avverso ricorso, e per intanto dell’istanza cautelare per inammissibilità o, quanto meno, per infondatezza. Successivamente, ha depositato una memoria difensiva chiedendo, n via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile, anche con sentenza semplificata, per difetto di giurisdizione e di revocare, in ogni caso, la tutela cautelare per inammissibilità e/o per palese difetto dei presupposti di legge e, nel merito, di dichiarare l’avverso ricorso inammissibile e/o infondato.
Con ordinanza cautelare n. 43/2025, pubblicata il 16.01.2025, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, premesso che vanno disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune resistente in quanto l’impugnato provvedimento di decadenza della concessione di beni pubblici implica l’esercizio di un potere pubblicistico della Pubblica Amministrazione rientrante nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo (Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 maggio 2024 n. 13747), appaiono però infondate - alla stregua delle rilevante e significativa documentazione esibita in giudizio dal Comune di Grottaglie, evidenziante (al di là di ogni ragionevole dubbio) l’effettiva sussistenza delle contestazioni/addebiti mossi alla Società odierna ricorrente nel provvedimento gravato (chiusura al pubblico, per svariati e reiterati periodi temporali, del -OMISSIS- e del chiosco bar - emergenti, in particolare, dai rapporti fidefacenti redatti dalla P.M. - inosservanza degli orari di apertura prescritti dalle ordinanze sindacali del 2009 per i chioschi bar posti su area pubblica, mancata esecuzione degli interventi agronomici, di cura del verde e della pulizia del predetto Parco così come puntualmente prescritti dall’art. 4 della concessione/contratto rep. n. -OMISSIS-) - tutte le pur suggestive censure formulate nel ricorso avverso il provvedimento comunale impugnato. “
Avverso quest’ultima ordinanza cautelare è stato presentato appello e, il Consiglio di Stato, Sezione VII, con ordinanza n. 679 del 2025, ha accolto l’appello cautelare ritenuto che “impregiudicati gli approfondimenti propri della fase di merito, meriti apprezzamento ai fini cautelari la sussistenza del requisito del periculum, tenuto conto dei non trascurabili interessi economici connessi con l’attività imprenditoriale di cui è causa, nelle more di una sollecita fissazione dell’udienza di merito”.
Con ricorso incidentale notificato in data 25.01.2025 e depositato in data 06.02.2025, il Comune di Grottaglie ha chiesto in accoglimento dell’odierno ricorso incidentale e delle domande riconvenzionali con esso spiegate, di dichiarare che la decadenza/risoluzione del rapporto concessorio in esame è avvenuta di diritto in virtù della clausola risolutiva espressa, contenuta nell’art. 4 (Disposizioni relative alla cura del verde), ultimo comma, del contratto di concessione e, in via ulteriore, di accertare e dichiarare la decadenza/risoluzione del rapporto concessorio in esame per gli altri gravi inadempimenti imputabili alla --OMISSIS- S.r.l.
Ha chiesto, altresì, di accertare e dichiarare che a causa degli inadempimenti della --OMISSIS- S.r.l. avrebbe subìto dei danni e, per l’effetto, condannare la medesima Società al pagamento in favore del Comune delle seguenti somme, a titolo di risarcimento: - €. 51.853,44, per la mancata esecuzione dei programmi annuali degli interventi agronomici dal 2018 al 2024, oltre interessi dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo e rivalutazione monetaria; la somma da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, per il risarcimento dei danni derivanti dall’omessa manutenzione dei beni pubblici indicati sub punto 2.3.B) della precedente narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria; la somma da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, per il risarcimento dei danni derivanti dall’omessa realizzazione degli interventi previsti nell’offerta migliorativa della --OMISSIS- srl indicati sub punti 2.3.C.1), 2.3.C.2) e 2.3.C.3) della precedente narrativa, da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria; la somma di €. 24.000,00 a titolo di lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il 19.09.2025, la --OMISSIS- S.r.l. ha depositato una istanza di rinvio, a firma congiunta dei difensori delle parti, dell’udienza pubblica fissata per il 21.10.2025, in vista dell’eventuale definizione bonaria della controversia.
Nella pubblica udienza del 21.10.2025, i difensori delle parti hanno insistito nella richiesta di rinvio congiunta depositata in atti perchè pendono trattative di bonario componimento della controversia. E’ stato disposto, quindi, il rinvio della trattazione nel merito del ricorso all’udienza pubblica del 15.04.2026.
Il 01-04.2026, i difensori delle parti hanno depositato una nota con la quale, premesso che in virtù di accordo bonario le parti hanno definito le questioni oggetto di controversia, sicché non hanno più interesse a coltivare il giudizio, hanno chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per le intervenute rinunce (al ricorso introduttivo e al ricorso incidentale) o l’improcedibilità dei predetti ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Osserva, infatti, il Collegio che i difensori delle parti, con apposito atto sottoscritto anche personalmente dall’Amministratore Unico della --OMISSIS- S.r.l., e depositato presso la Segreteria di questo Tribunale il 1° aprile 2026, hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, anche per come ampliato dal successivo ricorso incidentale, sicchè il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 35 secondo comma lettera c) e 84 c.p.a..
3. Le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate tra tutte le parti in causa, in considerazione della non insistenza delle parti sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso introduttivo e al ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT OR, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | AT OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.