CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1722 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da Pt_1 procura in atti, dall'avvocato Paolo Pannella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via degli Scipioni 268/A
APPELLANTE
E
, contumace CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4878/2023 pubblicata in data 13/6/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, previo rigetto dell'istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. avanzata dalla società Parte_1 respingeva l'opposizione presentata da quest'ultima avverso il decreto ingiuntivo /2022 del 14/12/2022 emesso dal Tribunale di Roma, dichiarando l'esecutività ex art. 653 c.p.c. del decreto opposto.
Avverso tale sentenza la società roponeva appello fondato su più motivi. Pt_1
, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Le parti non si sono presentate all'udienza del 30/1/2025, sicché il Collegio ha disposto il rinvio della causa all'odierna udienza del 6/2/2025 mandando alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti di competenza.
Le parti, sebbene validamente avvisate, non hanno preso parte all'udienza odierna, sicché la
Corte non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno
2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2208, convertito con l. 133/2008.
A detta pronuncia consegue, ex art. 310 u.c. c.p.c., che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
nulla sulle spese.
Roma, 6/2/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1722 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da Pt_1 procura in atti, dall'avvocato Paolo Pannella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via degli Scipioni 268/A
APPELLANTE
E
, contumace CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4878/2023 pubblicata in data 13/6/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, previo rigetto dell'istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. avanzata dalla società Parte_1 respingeva l'opposizione presentata da quest'ultima avverso il decreto ingiuntivo /2022 del 14/12/2022 emesso dal Tribunale di Roma, dichiarando l'esecutività ex art. 653 c.p.c. del decreto opposto.
Avverso tale sentenza la società roponeva appello fondato su più motivi. Pt_1
, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio rimanendo contumace. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Le parti non si sono presentate all'udienza del 30/1/2025, sicché il Collegio ha disposto il rinvio della causa all'odierna udienza del 6/2/2025 mandando alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti di competenza.
Le parti, sebbene validamente avvisate, non hanno preso parte all'udienza odierna, sicché la
Corte non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno
2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2208, convertito con l. 133/2008.
A detta pronuncia consegue, ex art. 310 u.c. c.p.c., che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
nulla sulle spese.
Roma, 6/2/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario