Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00113/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Malattia e Roberto Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio secondo in Trieste, via di Donota 3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Pordenone - Divisione P.A.S.I. del 12/3/2025, notificato al destinatario in data 13/3/2025, con il quale è stata revocata la licenza di porto d’armi per uso venatorio -OMISSIS-, rilasciata in data 15/3/2023 a -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, successivi e/o consequenziali comunque connessi al provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa LA IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento in epigrafe compiutamente indicato, con il quale il Questore di Pordenone ha revocato al signor D.G, odierno ricorrente, la licenza di porto d’armi per uso venatorio in precedenza rilasciatagli, per ritenuta sopravvenuta (ritenuta) inaffidabilità al buon uso delle armi stesse.
1.1. Come si evince dalla lettura della nota della Legione Carabinieri "Friuli Venezia Giulia" – Stazione di Cimolais (PN) in data 17 novembre 2024 di trasmissione alla Prefettura-UTG e alla Questura di Pordenone del verbale di ritiro cautelare di armi e materiali esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S. effettuata a carico del ricorrente, da cui il Questore ha tratto gli argomenti motivazionali posti a giustificazione del potere esercitato, la vicenda per cui è causa origina da un controllo effettuato da parte di personale della detta Stazione, che, in occasione di normale attività sul territorio, il 16 novembre 2024, alle ore 00.18, sorprendeva il ricorrente medesimo a bordo di un fuoristrada cassonato NISSAN mod. Navara “mentre stazionava su una piazzola di sosta a lato della Strada Provinciale SP05, in Loc. San Gottardo, presso zona priva di illuminazione e abitualmente pascolo di fauna selvatica (in prevalenza cervi)”, con:
- una carabina “in condizioni di porto”, posizionata sul sedile del passeggero, “al di fuori della prevista custodia”, con il calcio rivolto verso la sua persona, avente, al momento del controllo, una cartuccia cal. 223 Remington, camerata in camera di cartuccia;
- “diverse cartucce sparse sul sedile, in stato di pronta disponibilità”;
- delle cuffie di protezione auricolare “nelle immediate disponibilità nell'abitacolo della vettura”;
- “abbigliamento idoneo all'attività venatoria”.
1.2. Elementi tutti che hanno portato il Questore, nella sintesi operata, a qualificare l’atteggiamento tenuto dal medesimo nella specifica circostanza come “venatorio”.
1.3. Inoltre, ponendo l’attenzione anche sul fatto che il signor D.G. “portava un'arma da caccia – per finalità venatorie - fuori dagli orari consentiti ex art. 20 co. 7 della Legge 157/1992 e delle Legge Regionale 24/1996, anche nella formula massimamente estensiva fatta propria dal Decreto n. 206 del 5.1.2024 del Direttore del Servizio Caccia e Risorse Ittiche della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia” (ovvero sul fatto che ha abusato del titolo posseduto) e che “si trovava in possesso di arma carica e non in custodia a bordo di veicolo, circostanza vietata dall'art. 21 co. 1 lett, g), legge 157/1992”, ha, conclusivamente, formulato nei confronti del medesimo il giudizio di inaffidabilità circa il buon uso delle armi, attesa, tra l’altro, la ritenuta sostanziale recessività del suo contributo partecipativo.
2. Da qui la revoca della licenza di porto d'armi di che trattasi in applicazione degli artt. 10 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, la cui legittimità è contestata dall’interessato sulla scorta di un unico articolato motivo di diritto, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); violazione dell’articolo 21 della L. 157/1992; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta, sviamento, motivazione apodittica”.
2.1. Il signor G.D. lamenta, in estrema sintesi, che:
- il provvedimento impugnato si fonda su un’interpretazione soggettiva e parziale della condotta da lui tenuta, “che valorizza mere congetture o elementi vagamente ma non univocamente indiziari, omette di prendere in seria considerazione e dare il giusto rilievo alle puntuali controdeduzioni presentate (...) in sede procedimentale, come pure di svolgere qualsiasi istruttoria per verificarne l’attendibilità”;
- la condotta che gli è stata addebitata “risulta (...) del tutto inidonea, per natura e modalità di accadimento, a fondare un giudizio prognostico negativo sull’affidabilità nell’uso delle armi” e, piuttosto, “improntata a trasparenza e scrupolo”;
- la motivazione addotta a sostegno della revoca disposta è, del tutto, illogica e, in ogni caso, apodittica e finanche tendenziosa;
- il provvedimento opposto è viziato anche per erronea applicazione degli artt. 10 e/o 43 T.U.L.P.S., difettando i presupposti fattuali e giuridici idonei a legittimare la revoca del porto d’armi, atteso, tra l’altro, che gli episodi isolati, come quello occorso, possono assumere rilevanza ai fini del giudizio di prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione al porto delle armi solo se siano “significativi”.
3. Il Ministero dell’Interno, costituito, con memoria ex art. 73 c.p.a. ha controdedotto alle avverse censure a difesa della legittimità dell’attività provvedimentale posta in essere dal Questore di Pordenone e concluso per la reiezione del ricorso ex adverso proposto.
4. Il ricorrente ha brevemente replicato e insistito per l’accoglimento della domanda azionata.
5. Celebrata la pubblica udienza del 24 febbraio 2026 - nel corso della quale entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi scritti di difesa - l’affare è stato introitato per essere deciso.
6. Il ricorso non è fondato.
7. Giova, invero, premettere – come ricordato dal Consiglio di Stato in una recentissima pronuncia concernente una fattispecie analoga a quella che qui occupa – che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto (Corte costituzionale, 16 dicembre 1993, n. 440), ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi.
Nell’ambito dell’esercizio di una sua lata discrezionalità (Corte costituzionale, 20 marzo 2019, n. 109), l’Amministrazione può concedere la relativa autorizzazione, laddove siano sussistenti specifiche ragioni e, comunque, siano esclusi rischi anche potenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico, sulla base della valutazione anche in chiave prospettica dell’affidabilità del soggetto che richiede l’autorizzazione.
In questo quadro di riferimento, la giurisprudenza ha stabilito che “il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici”, considerato che la peculiarità dell’istituto “deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato” e tenuto anche conto che “l’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi” (cfr. per tutte, Consiglio di Stato, sezione III, 7 dicembre 2023, n. 10618).
(...) “ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di ‘non affidabilità’ del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla ‘buona condotta’ dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, -OMISSIS-; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018)”, sussistendo soltanto “in capo all’Amministrazione l’obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì con un approccio finalistico, in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata”, potendo la revoca della licenza essere “sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, rispetto alle quali l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva, dovendo l’interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l’assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività” (Consiglio di Stato, sezione III, 22 aprile 2024, n. 3585).
In altre parole, “l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato” (Consiglio di tato, sezione III, 19 luglio 2024, n. 6530)» (Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2026, n. 1632).
7.1. Ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è, quindi, necessario l’accertamento di specifici fatti di abuso delle armi da parte del soggetto istante, essendo sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come questi non sia del tutto affidabile al loro uso (Cons. St., sez. III, 12 marzo 2020, n.1815).
A tal fine, possono assumere rilievo anche fatti isolati, quando ritenuti particolarmente significativi (Cons. St., sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5398).
Per i motivi anzidetti, non è neppure richiesto un particolare onere motivazionale, risultando sufficiente che siano rappresentati elementi idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate dall'Autorità non siano irrazionali o arbitrarie (Cons. St., Sez. I, 11 aprile 2018, n. 943).
8. Ricondotta la fattispecie concreta oggetto di scrutinio nell’alveo dei canoni ermeneutici così ricostruiti, appare evidente che le valutazioni operate dall’Autorità di P.S. nel caso di specie sfuggono a censure in punto di logicità, proporzionalità e ragionevolezza.
8.1. Le violazioni commesse dal signor D.G. riguardano, infatti, proprio gli obblighi previsti dall’ordinamento in materia di armi e possono, quindi, senz’altro porsi a fondamento di un giudizio di inaffidabilità nell’uso e nella gestione delle stesse, ai sensi dell’art. 43 del T.U.L.P.S., risultando di per sé alquanto significative.
8.1.1. In particolare, come opportunamente sottolineato dalla difesa erariale nella memoria dimessa in vista dell’odierna udienza, «anche volendo accogliere la tesi del ricorrente circa i motivi della presenza dell’arma sul sedile anteriore dell’auto, deve farsi riferimento alla L. 157/1992, art. 21 co. 1 lett. g), la quale, positivizzando una regola cautelare diretta alla tutela della pubblica incolumità, vieta “il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia”. Simile disposizione risulta essere stata violata come anche da pacifica ammissione del ricorrente, il quale (...) trasportava sul sedile del proprio veicolo un’arma non in custodia: (...)».
8.1.2. Sicché, la sola violazione relativa alla custodia dell’arma è sufficiente a fondare il giudizio di non affidabilità ex articolo 43 T.U.L.P.S. emesso nei confronti del ricorrente. Motivazione che, stante la sua ragionevolezza e la certa sussistenza dei fatti assunti a suo fondamento, sfugge al sindacato di questo giudice.
8.2. In ogni caso, assume dirimente rilievo l’annotazione di polizia giudiziaria redatta dalla Stazione dei Carabinieri di Cimolais, atto pubblico fidefacente ex art. 2700 c.c., che supporta, sotto il profilo motivazionale, la revoca disposta.
8.2.1. Come reso evidente da quanto riportato nella su riportata ricostruzione fattuale della vicenda occorsa, i Carabinieri operanti hanno fornito, infatti, elementi indiziari univoci, convergenti verso la conclusione che il ricorrente fosse appostato al fine di svolgere attività venatoria illecita.
8.3 Entrambi i profili di cui ai precedenti par. 8.1. e 8.2. hanno trovato adeguata valorizzazione nella motivazione del provvedimento opposto, sì da rendere intellegibile il ragionamento, per nulla illogico, che lo sorregge.
Peraltro, pacificamente in grado di integrare i presupposti che giustificano l’esercizio del potere assentito dall’art. 43 T.U.L.P.S..
Il che basta a disattendere le doglianze articolate dal ricorrente.
8.4. Senza trascurare, in ogni caso, di considerare che il medesimo solo con la terza memoria, prodotta alla Questura a distanza di 2 (due) mesi e mezzo dalla prima e a più di 3 (tre) mesi dall’accadimento dei fatti originatori della revoca in contestazione, ha rappresentato, per la prima volta, di essersi fermato a lato della strada percorsa e di avere estratto l’arma dalla custodia, inserendovi una cartuccia, al mero fine di accertare di avere preso le cartucce giuste.
Tale riferita circostanza si pone, invero, in frontale contrasto con la sua lunga ed ineccepibile storia venatoria , sulla quale la sua difesa ha reiteratamente richiamato l’attenzione negli scritti dimessi e vale vieppiù ad avvalorare il giudizio d’inaffidabilità formulato.
Vero è, infatti, che a un cacciatore della sua esperienza avrebbe dovuto essere sufficiente meramente osservare/esaminare le cartucce per verificarne la compatibilità con la carabina trasportata.
9. In definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del Ministero intimato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
LA IG, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IG | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.