TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 113
TAR
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.); violazione dell’articolo 21 della L. 157/1992; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta, sviamento, motivazione apodittica

    Il Tribunale ha ritenuto che il porto d'armi non sia un diritto assoluto ma una deroga alla regola generale. L'amministrazione ha ampia discrezionalità nel concederlo, valutando l'affidabilità del soggetto. La giurisprudenza consente di fondare il giudizio di 'non affidabilità' su situazioni genericamente non ascrivibili alla 'buona condotta', senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale o di comprovato abuso. La violazione della norma sulla custodia dell'arma è sufficiente a fondare il giudizio di non affidabilità. Inoltre, la spiegazione fornita dal ricorrente riguardo alla cartuccia inserita nell'arma è stata ritenuta poco credibile e contrastante con la sua esperienza venatoria, avvalorando ulteriormente il giudizio di inaffidabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 113
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 113
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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