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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 16/02/2026, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2562/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12019/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250016131566000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1921/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 24.6.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Nominativo_1, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.10020250016131566000 ai fini della Tassa Automobilistica riferita a due distinti veicoli e per l'anno d'imposta 2019, scaturente da due ruoli emessi dalla Regione Campania e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 3.443,46 per omesso versamento dei tributi.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento e, in via subordinata per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 22.7.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale, eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita omessa notifica degli atti sottesi all'odierno opposto e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con memoria del 31.10.2025, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnava la costituzione di parte resistente e le eccezioni ex adverso formulate.
Con Ordinanza del 11.11.2025, questa Corte di Giustizia Tributria, ordinava a parte istante di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Campania, Ente preposto all'emissione dei ruoli contestati, ed all'uopo con atto di chiamata in causa notificato in data 19.11.2025 veniva integrato correttamente il contraddittorio.
La Regione Campania, come riferito, regolarmente convenuta in giudizio, rimaneva contumace.
all'udienza odierna questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi sono fondati precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe i restanti motivi di contestazione.
L'odierno atto impugnato appare essere effettivamente il primo ed unico provvedimento notificato alla ricorrente e su tale circostanza gli Uffici non sono stati in grado di fornire una prova contraria che sicuramento non poteva essere data dall'istante, trattandosi di prova negativa.
E' pacifico, infatti, che l'iscrizione nei ruoli esattoriali della pretesa tributaria deve essere portata a conoscenza del contribuente a mezzo di avviso di accertamento e successivamente e nei termini, con la notifica della cartella di pagamento onde consentire allo stesso sia la difesa di merito che quella di legittimità.
Tale fase non può essere certo superata dando inizio a quella successiva della esecuzione in quanto in questo modo si pregiudicherebbe il diritto alla difesa costituzionalmente protetto.
Considerato che la resistente Regione Campania, rimasta contumace nel presente giudizio, non è stata in grado di provare la notifica di alcun atto prodromico all'odierno in contestazione, l'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente appare meritevole di accoglimento e ne consegue che l'operato degli Uffici risulta essere illegittimo e le eccezioni formulate sono da disattendere. E' evidente, inoltre, che in assenza di atti interruttivi l'eccepita prescrizione del credito vantato appare ampiamente maturata soprattutto alla luce della natura del tributo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00
(quattrocento) oltre spese documentate ed oneri accessori se dovuti in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Compensa le spese di lite con l'Agenzia delle Entrate e OS.
Napoli 3.2.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12019/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250016131566000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1921/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 24.6.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Nominativo_1, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.10020250016131566000 ai fini della Tassa Automobilistica riferita a due distinti veicoli e per l'anno d'imposta 2019, scaturente da due ruoli emessi dalla Regione Campania e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 3.443,46 per omesso versamento dei tributi.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento e, in via subordinata per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 22.7.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale, eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita omessa notifica degli atti sottesi all'odierno opposto e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con memoria del 31.10.2025, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnava la costituzione di parte resistente e le eccezioni ex adverso formulate.
Con Ordinanza del 11.11.2025, questa Corte di Giustizia Tributria, ordinava a parte istante di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Campania, Ente preposto all'emissione dei ruoli contestati, ed all'uopo con atto di chiamata in causa notificato in data 19.11.2025 veniva integrato correttamente il contraddittorio.
La Regione Campania, come riferito, regolarmente convenuta in giudizio, rimaneva contumace.
all'udienza odierna questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi sono fondati precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che assorbe i restanti motivi di contestazione.
L'odierno atto impugnato appare essere effettivamente il primo ed unico provvedimento notificato alla ricorrente e su tale circostanza gli Uffici non sono stati in grado di fornire una prova contraria che sicuramento non poteva essere data dall'istante, trattandosi di prova negativa.
E' pacifico, infatti, che l'iscrizione nei ruoli esattoriali della pretesa tributaria deve essere portata a conoscenza del contribuente a mezzo di avviso di accertamento e successivamente e nei termini, con la notifica della cartella di pagamento onde consentire allo stesso sia la difesa di merito che quella di legittimità.
Tale fase non può essere certo superata dando inizio a quella successiva della esecuzione in quanto in questo modo si pregiudicherebbe il diritto alla difesa costituzionalmente protetto.
Considerato che la resistente Regione Campania, rimasta contumace nel presente giudizio, non è stata in grado di provare la notifica di alcun atto prodromico all'odierno in contestazione, l'eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente appare meritevole di accoglimento e ne consegue che l'operato degli Uffici risulta essere illegittimo e le eccezioni formulate sono da disattendere. E' evidente, inoltre, che in assenza di atti interruttivi l'eccepita prescrizione del credito vantato appare ampiamente maturata soprattutto alla luce della natura del tributo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00
(quattrocento) oltre spese documentate ed oneri accessori se dovuti in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Compensa le spese di lite con l'Agenzia delle Entrate e OS.
Napoli 3.2.2026