Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/06/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico, dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1855/2021 R.G. avente ad oggetto "Risarcimento danni da lesioni" e vertente
TRA
,, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F. " C.F. 1
Maietta;
attore
E
in persona del Sindaco e legale. Rappresentante p.t., Controparte_1
P.IVA_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Violano;
C.F. "
convenuto
Conclusioni: come da note scritte difensive depositate in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Parte_1Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al
Tribunale di Avellino, il Controparte_1 per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di una rovinosa caduta avvenuta nel territorio del
Comune convenuto. All'uopo, l'attrice esponeva che: il giorno 22 ottobre 2020, alle ore 10.30 circa, si trovava in CP_1 lungo la Via Ferrovia allorquando, giunta sotto il ponte del cavalcavia della sovrastante SS7bis, rovinava al suolo a causa di una disconnessione del manto stradale;
- che la situazione di pericolo occulto non era visibile e prevedibile;
- che a seguito della riferita caduta l'attrice lamentava dolori al braccio destro, con interessamento del gomito e del polso, che resero necessario l'intervento dei sanitari del 118 e conseguente trasporto presso il Pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino per gli accertamenti del caso, dove, a seguito di RX del gomito destro e controllo ortopedico, le veniva riscontrata una "frattura chiusa dell'olecrano"; - che in ragione di ciò veniva consigliato trattamento chirurgico, che l'attrice rifiutava poiché in attesa di intervento sulle carotidi e, pertanto, veniva eseguita immobilizzazione dell'arto con apparecchiatura gessata con controllo ambulatoriale con ex dopo tre settimane (dopo trattamento carotide), il tutto con una prognosi iniziale di giorni 30.
anche a mezzo di CTU medico - legale che sin d'ora si richiede, oltre interessi legali dal di del sinistro all'effettivo soddisfo;
- condannarlo, altresì, alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.".
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata il 17.09.2021, si costituiva in giudizio il il quale eccepiva, preliminarmente, la nullità della domanda Controparte_1 attorea per eccessiva genericità della pretesa. Eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione del fatto che, in via Ferrovia, l'area ove si era verificato il sinistro, era interessata da diversi anni da lavori per la realizzazione di un parcheggio condominiale a servizio del Infine, contestava nel merito la fondatezza della domanda Parte_2 CP_2 attorea. Chiedeva, pertanto, "preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 Cpc, co III n. 3 ai sensi dell'art. 164 co IV c.p.c. stante l'indeterminatezza dell'oggetto, e, per l'effetto, annullare la presente azione;
nella denegata
-
ipotesi di rigetto della predetta eccezione, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1 e, per l'effetto, disporre per l'estromissione dell'Amministrazione dal procedimento;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse ordinata l'estromissione, nel merito, verificati i presupposti dell'applicazione dell'art.3 del d.l. n. 132/2014, rigettare ogni domanda attorea proposta in quanto infondate in fatto e in diritto e non provata, per le ragioni ampiamente illustrate, stante la responsabilità esclusiva dell'attrice nella causazione del sinistro, nonché del danno derivatone;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi dell'evento; nella denegata ipotesi di accoglimento della
-
domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che risulterà in corso di causa. Il tutto con vittoria, in ogni caso, di questa P.A., di spese, diritti, oneri ed onorari di causa, come per legge". Espletata la prova per testi, disposta ed espletata CTU medico-legale, all'udienza del Assunte le prove orali ammesse, disposta ed espletata CTU, all'udienza del 03.12.2024 - celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - sulle conclusioni precisate nelle note scritte autorizzate, la causa veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Vanno esaminate, in primo luogo, le eccezioni preliminari sollevate dal CP_1 convenuto.
1.- E' destituita di fondamento l'eccezione di nullità della citazione per violazione dell'art. 164
c.p.c.
La nullità, invero, si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta. La valutazione, però, deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le proprie difese (Cass. n. 11751/2013; cfr. Cass. 25.11.03 n. 1741). Ebbene, nel caso in esame, emergono, anche dalla documentazione allegata, quali sono i fatti costitutivi della pretesa attorea con riferimento sia alla causa petendi (responsabilità ex art. 2051
c.c.), sia al petitum (risarcimento danni).
2. Parimenti va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, con cui il CP_1 convenuto ha dedotto che l'area ove si è verificato il sinistro è interessata da diversi anni da lavori per la realizzazione di un parcheggio condominiale a servizio del Parte_3
[...] . Il CP_1 in particolare, ha dedotto che 66con l'inizio dei lavori, e quindi, con l'affidamento dell'area al Parte_4 il CP_1 non ha esercitato più la propria funzione di custode sulla predetta area, tanto è che la stessa risulta delimitata, vi sono i cassonetti della raccolta differenziata e, abbandonato a terra, è presente il cartello di cantiere". Secondo la prospettazione difensiva dell'ente, la Pt_1 sarebbe caduta nelle vicinanze dei cassonetti e non sul marciapiede, con la conseguenza che "responsabili della custodia dell'area sono il [...] e la ditta ED Controparte_4 Controparte_3
Ora, va rammentato che, in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e quindi insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico veicolare e pedonale e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui al secondo comma dell'art. 2055 cod. civ., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere e depositi stradali (art. 21 del d.lgs. n. 285 del 1992), nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto (cfr. Cass. Sez. 3, n. 15383 del 06.07.2006).
Nel caso di specie, dalla documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi prodotta dallo stesso CP_1 e allegata alla comparsa di risposta si evince che l'area in cui si è verificato il sinistro denunciato dall'attrice era quella immediatamente a ridosso della sede stradale, ovvero compresa tra la sede stradale e i cassonetti, la stessa area non era transennata (la recinzione è posta alle spalle dei cassonetti) né, tantomeno, l'area era inibita al transito pedonale. A ben vedere, il manto stradale risulta dissestato proprio nella parte laterale rispetto alla sede stradale in cui si interrompe il marciapiede e il percorso pedonale prosegue sull'area per consentire di raggiungere le vicine strisce pedonali. Ed ancora, la documentazione fotografica evidenzia un dissesto tale da rappresentare un fattore di sicura interferenza sull'incedere di un pedone in un'area che non è quella delimitata con teli verdi come cantiere del CP_2 ma è la banchina che corre lateralmente alla sede stradale.
In merito, va rammentato che le scarpate delle strade statali, provinciali e comunali al pari dei fossi e delle banchine ad esse latistanti, devono considerarsi parti delle strade medesime e perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità, in forza della presunzione "iuris tantum" posta dall' art. 22 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. f., e per effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, quali elementi accessori la cui situazione statica è fattore determinante dell'agibilità della strada (Cass. 28 novembre 1991, n. 12759). In materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze (Cass. 12 maggio 2015, n.
9547). Per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima (Cass. 14 marzo 2006, n. 5445; 4 ottobre 2013, n.
22755, Cass. 260/2017).
Ora, poiché nel caso di specie, il sinistro è avvenuto nell'area individuabile come banchina laterale rispetto alla sede stradale, non rientrante nell'area delimitata con teli e recinzione dal CP_2 indicato, sussiste la legittimazione passiva del CP_1 convenuto.
3. Ciò posto, la domanda attorea avanzata nei confronti del Comune di CP_1 è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Controparte_1 per laIl presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle responsabilità del omessa manutenzione di una strada comunale, stante la dedotta riconducibilità del danno lamentato dall'attrice alla presenza, sulla sede stradale, di anomalie (disconnessioni) non segnalate e non visibile.
Orbene, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso), non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario
(strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma sulla base del
-
riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis Corte di cassazione Sezioni unite n.
8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179 del 2001).
-Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente con orientamento consolidato che questo
Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo 2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo chee provi il caso fortuito, e la conseguente configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del
2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del
2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
In merito, la Suprema Corte a Sezioni Unite, da ultimo con sentenza n. 20943/2022, dirimendo la diversità di indirizzi sulla conformazione della responsabilità del custode, ne ha affermato la natura oggettiva, stabilendo che, per la sua configurazione, è sufficiente che il danneggiato dia prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno dallo stesso patito, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del fortuito, ossia “un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode" (Cass. civ., SS.
UU., Ord., 30/06/2022, n. 20943). Quel che rileva, secondo tale giurisprudenza, è l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura 'insidiosa' della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato (Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116).
Sulla scorta di tale corso giurisprudenziale, è stato precisato che la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato rileva solo se idonea ad integrare il caso fortuito, cioè se si pone come causa efficiente del danno, connotata da carattere di imprevedibilità ed imprevenibilità in grado di interrompere la serie causale riconducibile alla cosa. Pertanto, per escludere la responsabilità del custode il giudice del merito deve compiere "un duplice accertamento:
(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile".
E "non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima" (Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/02/2023, n. 5116). Più compiutamente, sul punto può rinviarsi, per un riepilogo dello stato attuale della giurisprudenza di legittimità, a Cass. ord. 28/11/2023, n. 33074.
Deve dunque ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che l'incidente sia originato dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. E comunque, ciò non significa che tale condotta -ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227
c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 10co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
I principi appena evocati che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode - vanno applicati anche al caso in esame. Orbene, nel caso di specie, sulla base dell'istruttoria espleta deve ritenersi che l'attrice abbia pienamente assolto al proprio onere probatorio dimostrando il verificarsi del fatto storico dedotto in citazione e il nesso di causalità tra la cosa in custodia (banchina laterale alla sede stradale) ed il danno dalla stessa patito.
Risultano decisivi i riscontri emergenti dal verbale dei VV.UU. intervenuti nell'immediatezza del fatto sul luogo del sinistro, i quali, nel ricostruire la dinamica del sinistro, rilevavano che a seguito di richiesta di intervento "si portava in questa via Ferrovia - altezza marciapiede sottostante al cavalcavia della SS 7bis per attivare le procedure di constatazione delle lesioni riportate da una signora ( caduta accidentalmente nel transitare sul marciapiede predetto e Parte_1 و
precisamente lungo il tratto pedonale a raccordo tra lo stesso e l'accesso alla traversa che porta alla Pizzeria "Tonino" (...) nel transitare nel tratto di percorso pedonale in precedenza evidenziato,
a causa della sua disconnessione, perdeva l'equilibrio rovinando pesantemente al suolo sull'arto superiore destro".
Tali sconnessioni sono ben visibili nei rilievi fotografici allegati al menzionato verbale dei VV.UU. nonché da quelli prodotti in corso di causa da cui si evince la presenza di buche e disconnessioni sul manto.
Va peraltro sottolineato che la dinamica risulta confermata anche dall'istruttoria orale espletata, da cui è emerso inconfutabilmente che il manto stradale era sconnesso e presentava avvallamenti al momento del sinistro.
Appaiono significative, in tal senso, le dichiarazioni del teste Testimone_1 figlia dell'attrice, presente sul luogo al momento dei fatti, la quale ha riferito che “è caduta proprio sotto al ponte/cavalcavia, in quanto c'era proprio un buco e non era visibile perché posto in una parte buia e non segnalata (...) specifico che mia madre è caduta nella buca posizionata subito dopo il marciapiede".
Quanto al profilo del nesso di causalità, esso trova riscontro nelle conclusioni della CTU, dalla quale emerge che "Appare evidente, dall'esame della documentazione clinica esaminata, dalla raccolta anamnestica e dalla lettura delle parti e dalla visita clinica medico legale effettuata che la sig.ra Parte_1 a seguito della caduta da inciampo come precedentemente descritto riportò Frattura chiusa dell'olecrano destro, gomito destro la paziente non perse mai coscienza e non ci sono stati episodi lipotimici che hanno condizionato la caduta;
la causa della caduta è sicuramente da attribuire alla disconnessione del pavimento nel comune di CP_1 , quindi esista una catena causale tra la mancata manutenzione della sede stradale, la caduta e la successiva frattura del gomito destro. Si esclude in questa sede l'ipotesi di una concausa endogena patologica della ricorrente in quanto non ci sono stati eventi cardiologici acuti, quali sincope o perdita di coscienza, svenimenti o mancamenti, nè antecedenti alla caduta né successivi durante il trasporto o il periodo di ricovero in pronto soccorso dell' di Avellino".Controparte_6
A fronte di tali evidenze, può dirsi che l'attrice ha certamente assolto il proprio onere probatorio comprovando il fatto storico ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno;
spettava dunque all'ente convenuto provare la ricorrenza di circostanze (ad es., condotta negligente dell'attore) idonee ad interrompere il nesso eziologico tra la res e l'evento, ovvero che la danneggiata avesse tenuto una condotta non solo negligente ma anche non prevedibile e non prevenibile. Tale onere non è stato assolto.
La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Nel caso specifico il sinistro che si è verificato non può essere ritenuto nè imprevedibile nè imprevenibile: a) non è imprevedibile giacchè esso è stato originato dalla normale (prevedibile) interazione tra la condizione pericolosa della cosa e l'agire della vittima, consistito, cioè, nel normale utilizzo - peraltro obbligato dalla interruzione del marciapiede - dell'area per il transito pedonale, destinata al raccordo con la strisce pedonali posta a breve distanza;
b) non è imprevenibile giacchè il sinistro si è verificato per effetto di condizioni "non improvvise e imprevedibili” ma già preesistenti rispetto al momento del verificarsi del fatto (cfr.
Cass.34790/2021): tanto si evince con chiarezza dalla risalenza delle condizioni di dissesto quantomeno al 2021 (cfr. documentazione fotografica prodotta dall'ente convenuto), che l'ente stesso avrebbe potuto rimuovere ripristinando lo stato originario (visibile nelle fotografie risalenti al
2008).
Va dunque affermata la responsabilità del CP_1 custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. Il presupposto della responsabilità del custode è la sussistenza di una relazione di fatto tra il soggetto custode e la cosa, tale da consentire un effettivo potere di controllarla, di eliminare e prevenire le situazioni di pericolo.
Resta, tuttavia, da valutare l'incidenza della condotta colposa della danneggiata. Come già evidenziato, tale condotta ancorché non integrante il fortuito- può assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'istruttoria espletata abbia dato evidenza della condotta colposa della danneggiata.
Le condizioni di pericolosità del tracciato erano chiaramente evidenti, tenuto conto della buona visibilità, confermata anche dai VV.UU. intervenuti, della disconnessione del manto stradale. Il sinistro, invero, è avvenuto in pieno giorno, alle ore 10:30 circa, su un percorso già conosciuto dall'attrice medesima, ancorchè non frequentato in tempi recenti (cfr, sul punto, dichiarazioni testimoniali della figlia Testimone_1 ma già chiaramente dissestato sin dal 2021 (come visibile dalla documentazione fotografica allegata alla comparsa di risposta del Comune).
Dunque, l'attrice - che all'epoca del sinistro aveva 73 anni - qualora si fosse attenuta alle norme di condotta e prudenza che un utente della strada, anche pedone, deve tenere ed avesse prestato l' attenzione richiesta dalla condizione dei luoghi, sicuramente avrebbe visto il dissesto e, verosimilmente, utilizzato massima cautela nel transito, anche sostenendosi con il necessario vigore alla figlia che passeggiava con lei.
Pertanto, la condotta incauta della Pt_1 assume rilevanza ai sensi dell'art. 1127 comma 1 c.c. in termini di concorrenza nella causazione dell'evento lesivo nella misura del 25% con conseguente riduzione del risarcimento del danno alla medesima spettante. Quando, invero, il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituito dalla cosa in custodia, e il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. civ., sez. VI, 12/04/2018, n. 9146). Affermato, dunque, il concorso di responsabilità del CP_1 convenuto e dell'attrice danneggiata nella causazione del sinistro nella misura del 75% per il primo e del 25% per la seconda, occorre ora procedere alla quantificazione dei danni.
Quanto al danno non patrimoniale, alla stregua della documentazione esibita e della espletata C.T.U. dal CTU dr.ssa Per_1 (pienamente condivisibile in quanto elaborata sulla base di rigorosi accertamenti di natura medica) possono ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale:
a) un danno da I.T.T. al 100% per giorni 40;
b) un danno da I.T.P. al 50% per giorni 50; c) un danno biologico permanente del 4% per gli esiti di “Frattura chiusa dell'olecrano destro, gomito destro".
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (73 anni), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU nonché le note tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (sulla relativa applicabilità, cfr. Cass. 32373/2023), il danno biologico subito dall'attore può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di euro 11.711,00, così determinata: Invalidità permanente
€ 4.236,00
Invalidità temporanea totale
€ 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 50%
€ 2.875,00
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale.
Secondo il più recente insegnamento della Corte di Cassazione (fra le tante, cfr., Cass. 9006/2022), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, esso deve essere dedotto e provato e solo in tal caso può formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Orbene, nella fattispecie in esame, il danno morale è stato dedotto solo in via generica, senza alcuna dimostrazione specifica e, pertanto, neppure può essere liquidato.
Non risultano allegati elementi per procedere ad una personalizzazione del danno non patrimoniale.
In definitiva, considerato il concorso di colpa, il Controparte_1 va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, del 75% della somma liquidata a tale titolo (euro 11.711,00), per un importo pari ad euro 8.783,25.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore, la detta somma, già rivalutata all'attualità, va devalutata alla data del sinistro (22.10.2020) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 22.10.2020 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
All'attrice debbono poi essere riconosciute, a titolo di danno patrimoniale, le spese mediche, documentate e ritenute congrue dal c.t.u. dr.ssa Per_1 , pari ad Euro 500,00, importo da ridurre del 25% considerato il concorso di colpa e, dunque, una somma pari ad Euro 375,00, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, disponendo che il pagamento avvenga il favore dell'erario attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della parte vittoriosa ex art. 133 DPR 115/2002. L'istanza di attribuzione formulata dai difensori della parte attrice non implica rinuncia all'ammissione al gratuito patrocinio (Cass.sez. un. 8561/2021), fermo restando che la liquidazione dei relativi compensi è subordinata alla presentazione di apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona della dott.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 1855/2021 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, accertato il concorso 1) di colpa dell'attrice nella misura del 25%, condanna il in persona Controparte_1 del CP 7 p.t., al pagamento, in favore di della somma di Euro Parte_1
8.783,25, oltre interessi come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
condanna il Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore di 2) della somma di € 375,00, oltre interessi come indicato inParte_1 motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
condanna il Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese
3) di lite, che liquida in euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendo che il pagamento avvenga in favore dell'erario; pone le spese di CTU a definitivo carico del CP_1 convenuto.
4)
Così deciso in Avellino, il 24.6.2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dr.ssa Laura Giordano, GOP in tirocinio.
Il Magistrato affidatario
Dr.ssa Valentina Pierri