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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/07/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2084/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2084/2024 (a cui è stata riunita la causa n. r.g. 2540/2024),pendente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Simone Cococcia C.F._2
ricorrenti e
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Cavallo resistente
OGGETTO: Risarcimento danni - altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c ritualmente notificato, la sig.ra e la Parte_2 sig.ra premesso di aver lavorato con contratto a tempo determinato Parte_1 presso l'Amministrazione resistente senza ricevere la Carta docente per le annualità indicate nell'atto introduttivo (rispettivamente 2023/2024 e 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), convenivano innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli il in epigrafe indicato al fine di ottenere il beneficio negato per le CP_1 annualità in questione.
Il si costituiva in giudizio per la sig.ra eccependo la CP_1 Parte_1 prescrizione parziale della pretesa e chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto.
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal giacchè, nel caso della sig.ra alcuna Controparte_1 Pt_1 prescrizione è maturata, essendo stato iscritto a ruolo il ricorso in data 23.4.2024 ed avendo la stessa richiesto il beneficio per cui è causa a partire dall'a.s. 2019/2020.
Nel merito l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_2 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_2 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...] , secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_2 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da Controparte_2 assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
disciplina le modalità di Controparte_2 revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta Controparte_2 secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i ocenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurocomunitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente affermando: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_2 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte ha previsto come la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . Ai docenti di cui al punto 1, CP_1 ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ( cfr. Cass. 27/10/2023, n.10072).
Ebbene, nel caso in esame le ricorrenti hanno provato di aver prestato il servizio sulla base di supplenza fino al 31 agosto o al 30 giugno negli anni scolastici indicati in ricorso e di essere tutt'ora in servizio, sicché sussistono tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte e, inoltre, permane l'esigenza formativa posta a fondamento del riconoscimento della Carta a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che le stesse non abbiano né allegato, né provato iniziative formative cui abbiano partecipato negli anni scolastici in questione.
Vieppiù, la legge n. 207/2024, art 1 comma 572, ha modificato l'art. articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107; sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: “del docente di ruolo” sono inserite le seguenti: “e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”; b) al secondo periodo, le parole: “nominale di euro” sono sostituite dalle seguenti: “fino a euro”; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro Controparte_2 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. Tuttavia, ciò non influisce sul caso di specie ove non è richiesto il beneficio per anni successivi al 23/24, non ritenendosi che la modifica citata abbia effetto retroattivo.
Deve, dunque, essere accertato il diritto della sig.ra ad ottenere il beneficio Pt_2 della Carta docente in relazione all'anno scolastico 2023/2024 e della sig.ra ad Pt_1 ottenere il beneficio della Carta docente in relazione agli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Risultando integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 D.P.C.M. 28 novembre 2016 e non essendo maturata la prescrizione della pretesa, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione delle parti ricorrenti la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che le stesse ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con aumento del 30% ex art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della sig.ra Parte_2 ad usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, in relazione all'anno scolastico 2023/2024 e della sig.ra in relazione Parte_1 agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;
- condanna il al pagamento dei compensi di avvocato Controparte_2 che liquida in € 1.708,20 oltre rimborso c.u. se dovuto, spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 2.7.2025
Il giudice
BE MA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2084/2024 (a cui è stata riunita la causa n. r.g. 2540/2024),pendente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Simone Cococcia C.F._2
ricorrenti e
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Cavallo resistente
OGGETTO: Risarcimento danni - altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c ritualmente notificato, la sig.ra e la Parte_2 sig.ra premesso di aver lavorato con contratto a tempo determinato Parte_1 presso l'Amministrazione resistente senza ricevere la Carta docente per le annualità indicate nell'atto introduttivo (rispettivamente 2023/2024 e 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), convenivano innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli il in epigrafe indicato al fine di ottenere il beneficio negato per le CP_1 annualità in questione.
Il si costituiva in giudizio per la sig.ra eccependo la CP_1 Parte_1 prescrizione parziale della pretesa e chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto.
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal giacchè, nel caso della sig.ra alcuna Controparte_1 Pt_1 prescrizione è maturata, essendo stato iscritto a ruolo il ricorso in data 23.4.2024 ed avendo la stessa richiesto il beneficio per cui è causa a partire dall'a.s. 2019/2020.
Nel merito l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_2 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_2 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...] , secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_2 individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da Controparte_2 assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
disciplina le modalità di Controparte_2 revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta Controparte_2 secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i ocenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurocomunitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente affermando: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_2 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte ha previsto come la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . Ai docenti di cui al punto 1, CP_1 ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ( cfr. Cass. 27/10/2023, n.10072).
Ebbene, nel caso in esame le ricorrenti hanno provato di aver prestato il servizio sulla base di supplenza fino al 31 agosto o al 30 giugno negli anni scolastici indicati in ricorso e di essere tutt'ora in servizio, sicché sussistono tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte e, inoltre, permane l'esigenza formativa posta a fondamento del riconoscimento della Carta a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che le stesse non abbiano né allegato, né provato iniziative formative cui abbiano partecipato negli anni scolastici in questione.
Vieppiù, la legge n. 207/2024, art 1 comma 572, ha modificato l'art. articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107; sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: “del docente di ruolo” sono inserite le seguenti: “e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”; b) al secondo periodo, le parole: “nominale di euro” sono sostituite dalle seguenti: “fino a euro”; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro Controparte_2 dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. Tuttavia, ciò non influisce sul caso di specie ove non è richiesto il beneficio per anni successivi al 23/24, non ritenendosi che la modifica citata abbia effetto retroattivo.
Deve, dunque, essere accertato il diritto della sig.ra ad ottenere il beneficio Pt_2 della Carta docente in relazione all'anno scolastico 2023/2024 e della sig.ra ad Pt_1 ottenere il beneficio della Carta docente in relazione agli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
Risultando integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 D.P.C.M. 28 novembre 2016 e non essendo maturata la prescrizione della pretesa, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione delle parti ricorrenti la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che le stesse ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con aumento del 30% ex art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della sig.ra Parte_2 ad usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, in relazione all'anno scolastico 2023/2024 e della sig.ra in relazione Parte_1 agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;
- condanna il al pagamento dei compensi di avvocato Controparte_2 che liquida in € 1.708,20 oltre rimborso c.u. se dovuto, spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 2.7.2025
Il giudice
BE MA