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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
MAFFEI ANGELICA, RE
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3562/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.TE - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110036333035000 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282012001865664700 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130023569353000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140031567942000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022738783000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160015720910000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170008652582000 I.C.I. 2011
contro
Ag.TE - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 I.C.I. 2005
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 I.C.I. 2006
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 I.C.I. 2007
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 I.C.I. 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 I.C.I. 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 I.C.I. 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste DE parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: ADER e Comune di Aversa , rigetto del ricorso e condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.02820259003061718000, notificata li 11.6.2025 dal'ADER , limitando il petitum alle sole cartelle: n.02820110036333035000;
n.0282012001865664700: n.02820130023569353000; n.02820140031567942000; n.02820250022738783000;
n.02820160015720910000: n.02820170008652582000 relative ad ICI anni 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 al Comune di Aversa. Eccepisce l'inesistenza e/o la mancanza di (valida) notifica posta a base dell'intimazione e l'intervenuta decadenza/prescrizione. Chiede la produzione in giudizio DE richiamate cartelle in originale. Tale assunto è stato documentalmente smentito , posto che l'ADER ha depositato in giudizio la copia DE notifiche degli atti presupposti all'intimazione, che risultano validamente eseguite.
Il Comune di Aversa, ritualmente costituito, chiede dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in quanto le eccezioni formulate da parte ricorrente , sono da ritenersi rivolte esclusivamente all'attività dell'Agente DE
Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che le generiche e inammissibili eccezioni avverso le notifiche che il ricorrente ha preventivamente sollevato nell'atto introduttivo , nel caso in cui l'ente resistente avesse depositato le relate di notifica son evidentemente infondate , oltre che inammissibili ( cd. eccezione al buio).
Va sottolineato poi che nei giudizi in cui è in contestazione la notifica della cartella di pagamento , non sussiste un onere in capo all'ente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa e ciò secondo le conclusioni affermate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.3212 del
7.2.2017. La fondatezza di tale affermazione si desume in primis dalla circostanza che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in unico originale ,notificata alla parte , mentre il titolo esecutivo è costituito dalla stesso ruolo. L'ente resistente, quindi non è in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice . Si deve pertanto specificare che l'istanza formulata , prescindendo da ogni altra considerazione al riguardo è giuridicamente impossibile da soddisfare, posto che l'unico originale esistente è stato debitamente notificato alla ricorrente medesima , come comprovato dalle relate di notifica esibite.
Anche le eccezioni sollevate con successive memorie risultano inconferenti . L'ente impositore ha utilizzato per le notifiche il secondo capoverso dell'art.26 comma 1 del DPR n.602/73 , il quale così recita : “ la notifica può essere eseguita anche mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario . In tal caso pertanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario. (Cass.
12083/2016;10232/2016:7184/2016:3254/2016;14501/2016;;17598/ 2010 e 704/2017). La disciplina della raccomandata ordinaria è poi contenuta nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre
2008 ( approvazione DE condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale ) che all'art.19 stabilisce che gli invii postali sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria o altra persona abilitata nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato. Il successivo art.20 dispone espressamente che il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli art.26-27-28-29 , previa firma per ricevuta . In caso di impedimento alla firma del destinatario , l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio . Nella spedizione per posta ordinaria con A/ , la notifica si ha per avvenuta esclusivamente con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario dell'atto o di uno dei soggetti abilitati a riceverlo .
Ai fini della validità della notificazione con A/ le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario , sono non già quelle previste dall'art.139 cpc. , ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria . La Suprema Corte (da ultimo ordinanza n.10131/2020) ha più volte evidenziato il carattere “semplificato” della notifica “diretta” .
Alcuni elementi e/o attività non sono richiesti all'operatore postale . Non occorrono infatti la redazione della relata di notifica , né annotazioni specifiche negli avvisi di ricevimento e soprattutto non è previsto l'invio della seconda raccomandata informativa , nel caso di mancato recapito ( ad es. a causa dell'assenza del destinatario ) .Gli atti pertanto si considerano conosciuti dal destinatario nel momento in cui giungono all'indirizzo. Si tratta della cosiddetta presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c. .
Si osserva,infine, che al fine di valutare l'eccezione di decadenza/prescrizione dei crediti impositivi che ne sono l'oggetto deve considerarsi che in applicazione della disciplina emergenziale introdotta in conseguenza dell'epidemia da ID 19 , il decorso del termine di prescrizione/decadenza , è stato sospeso per la durata di 24 mesi , quando l'Ente ne deleghi la riscossione all'Agenzia DE Entrate Riscossione. A riguardo deve richiamarsi l'art. 68 del DL. 18/2020 in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agenzia DE Entrate Riscossione che al comma 4- bis prevede che , con riferimento ai carichi relativi alle TE tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 - bis ( sospensione ID ) e, successivamente fino alla data del 31.12.2021 , nonché
, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021 , a quelli relativi alle dichiarazione di cui all'art.157 comma 3 lett. a),b),c) del DL 19.5.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L.17.7.2020 n.77 , sono prorogati : a) di 12 mesi, il termine di cui all'art.19 , comma 2 lett a) del decreto legislativo.13.4.1999 n.112 ; b) di 24 mesi
, anche in deroga alle disposizioni dell'art.3 comma3 , della L.27.7.2000 n.112 , e a ogni altra disposizione di legge vigente , i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse TE. Pertanto poiché la norma riguarda gli agenti della riscossione per tutti i carichi ricevuti ( tributari dell'Agenzia DE TE , ma anche degli enti locali e non tributari ) si deve applicare la proroga di 24 mesi per tutte le cartelle esattoriali.
Precedentemente la sospensione della riscossione era stata disposta dalla legge n.147/2014 articolo unico, comma 623 di 5 mesi e 18 gg. ede esattamente dal gennaio al 16.6.20214 , come successivamente esteso dal DL.16/2014 convertito in legge n.68/2014
Alla luce di tali premesse deve rigettarsi l'eccezione di decadenza/prescrizione in ordine al credito di cui alle impugnate cartelle.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese in favore di ciascuna controparte costituita che liquida in € 300,00 cadauna oltre accessori di legge
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
MAFFEI ANGELICA, RE
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3562/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.TE - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110036333035000 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282012001865664700 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130023569353000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140031567942000 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250022738783000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160015720910000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170008652582000 I.C.I. 2011
contro
Ag.TE - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 I.C.I. 2005
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 I.C.I. 2006
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 I.C.I. 2007
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 I.C.I. 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 I.C.I. 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 I.C.I. 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003061718000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste DE parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: ADER e Comune di Aversa , rigetto del ricorso e condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.02820259003061718000, notificata li 11.6.2025 dal'ADER , limitando il petitum alle sole cartelle: n.02820110036333035000;
n.0282012001865664700: n.02820130023569353000; n.02820140031567942000; n.02820250022738783000;
n.02820160015720910000: n.02820170008652582000 relative ad ICI anni 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011 al Comune di Aversa. Eccepisce l'inesistenza e/o la mancanza di (valida) notifica posta a base dell'intimazione e l'intervenuta decadenza/prescrizione. Chiede la produzione in giudizio DE richiamate cartelle in originale. Tale assunto è stato documentalmente smentito , posto che l'ADER ha depositato in giudizio la copia DE notifiche degli atti presupposti all'intimazione, che risultano validamente eseguite.
Il Comune di Aversa, ritualmente costituito, chiede dichiararsi il difetto di legittimazione passiva in quanto le eccezioni formulate da parte ricorrente , sono da ritenersi rivolte esclusivamente all'attività dell'Agente DE
Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che le generiche e inammissibili eccezioni avverso le notifiche che il ricorrente ha preventivamente sollevato nell'atto introduttivo , nel caso in cui l'ente resistente avesse depositato le relate di notifica son evidentemente infondate , oltre che inammissibili ( cd. eccezione al buio).
Va sottolineato poi che nei giudizi in cui è in contestazione la notifica della cartella di pagamento , non sussiste un onere in capo all'ente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa e ciò secondo le conclusioni affermate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.3212 del
7.2.2017. La fondatezza di tale affermazione si desume in primis dalla circostanza che la cartella esattoriale consiste nella stampa del ruolo in unico originale ,notificata alla parte , mentre il titolo esecutivo è costituito dalla stesso ruolo. L'ente resistente, quindi non è in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice . Si deve pertanto specificare che l'istanza formulata , prescindendo da ogni altra considerazione al riguardo è giuridicamente impossibile da soddisfare, posto che l'unico originale esistente è stato debitamente notificato alla ricorrente medesima , come comprovato dalle relate di notifica esibite.
Anche le eccezioni sollevate con successive memorie risultano inconferenti . L'ente impositore ha utilizzato per le notifiche il secondo capoverso dell'art.26 comma 1 del DPR n.602/73 , il quale così recita : “ la notifica può essere eseguita anche mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario . In tal caso pertanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario. (Cass.
12083/2016;10232/2016:7184/2016:3254/2016;14501/2016;;17598/ 2010 e 704/2017). La disciplina della raccomandata ordinaria è poi contenuta nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre
2008 ( approvazione DE condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale ) che all'art.19 stabilisce che gli invii postali sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria o altra persona abilitata nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato. Il successivo art.20 dispone espressamente che il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli art.26-27-28-29 , previa firma per ricevuta . In caso di impedimento alla firma del destinatario , l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio . Nella spedizione per posta ordinaria con A/ , la notifica si ha per avvenuta esclusivamente con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario dell'atto o di uno dei soggetti abilitati a riceverlo .
Ai fini della validità della notificazione con A/ le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario , sono non già quelle previste dall'art.139 cpc. , ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria . La Suprema Corte (da ultimo ordinanza n.10131/2020) ha più volte evidenziato il carattere “semplificato” della notifica “diretta” .
Alcuni elementi e/o attività non sono richiesti all'operatore postale . Non occorrono infatti la redazione della relata di notifica , né annotazioni specifiche negli avvisi di ricevimento e soprattutto non è previsto l'invio della seconda raccomandata informativa , nel caso di mancato recapito ( ad es. a causa dell'assenza del destinatario ) .Gli atti pertanto si considerano conosciuti dal destinatario nel momento in cui giungono all'indirizzo. Si tratta della cosiddetta presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c. .
Si osserva,infine, che al fine di valutare l'eccezione di decadenza/prescrizione dei crediti impositivi che ne sono l'oggetto deve considerarsi che in applicazione della disciplina emergenziale introdotta in conseguenza dell'epidemia da ID 19 , il decorso del termine di prescrizione/decadenza , è stato sospeso per la durata di 24 mesi , quando l'Ente ne deleghi la riscossione all'Agenzia DE Entrate Riscossione. A riguardo deve richiamarsi l'art. 68 del DL. 18/2020 in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agenzia DE Entrate Riscossione che al comma 4- bis prevede che , con riferimento ai carichi relativi alle TE tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 - bis ( sospensione ID ) e, successivamente fino alla data del 31.12.2021 , nonché
, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021 , a quelli relativi alle dichiarazione di cui all'art.157 comma 3 lett. a),b),c) del DL 19.5.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L.17.7.2020 n.77 , sono prorogati : a) di 12 mesi, il termine di cui all'art.19 , comma 2 lett a) del decreto legislativo.13.4.1999 n.112 ; b) di 24 mesi
, anche in deroga alle disposizioni dell'art.3 comma3 , della L.27.7.2000 n.112 , e a ogni altra disposizione di legge vigente , i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse TE. Pertanto poiché la norma riguarda gli agenti della riscossione per tutti i carichi ricevuti ( tributari dell'Agenzia DE TE , ma anche degli enti locali e non tributari ) si deve applicare la proroga di 24 mesi per tutte le cartelle esattoriali.
Precedentemente la sospensione della riscossione era stata disposta dalla legge n.147/2014 articolo unico, comma 623 di 5 mesi e 18 gg. ede esattamente dal gennaio al 16.6.20214 , come successivamente esteso dal DL.16/2014 convertito in legge n.68/2014
Alla luce di tali premesse deve rigettarsi l'eccezione di decadenza/prescrizione in ordine al credito di cui alle impugnate cartelle.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese in favore di ciascuna controparte costituita che liquida in € 300,00 cadauna oltre accessori di legge