Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 20/04/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai Magistrati:
dott. EL IC Presidente dott. ZI de CO Giudice rel.
Dott. Gabriele Pepe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in riassunzione ad istanza di parte, ai sensi dell’art. 172, lett. d) c.g.c.,
iscritto al n. 74609 R.G., promosso da:
Provincia di ER, in persona del presidente ff. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Arturo Testa (C.F. [...]), giusta procura speciale allegata, con contestuale elezione di domicilio in Napoli, alla via Dei Mille, n°47, PEC: avv.testa@pecgiuffre.it;
nei confronti di Comune di Sessa Aurunca, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall’avv.
RE Pizza, con elezione di domicilio all’indirizzo pec: avvocaturacivica.sessa@pec.sessaweb.it;
e con l’intervento della Procura Regionale presso la Corte dei conti;
uditi, all’udienza del 10.02.2026, con l'assistenza del segretario dott. Alessandra Polese, i procuratori delle parti e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott.
RO Senatore;
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso ad istanza di parte, depositato in data 3/2/2025, la Provincia di ER SENTENZA - 100/2026 pag. 2 provvedeva a riassumere il giudizio nei confronti del Comune di Sessa Aurunca, a seguito della sentenza n. 1377/2024, con cui il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla controversia de qua in favore della Corte dei conti.
Esponeva parte attrice che, con ordinanza-ingiunzione di pagamento, emessa in data 08/11/2018, ai sensi dell’art. 2 R.D. n. 639/1910, da essa Provincia di ER, era stato richiesto al Comune il pagamento di euro 1.455.244,22, per omesso riversamento della quota RS-TIA di competenza provinciale per il triennio 2010/2012, oltre interessi.
Precisava successivamente che, essendo nelle more intervenuti ulteriori accertamenti, il debito residuo ammontava in realtà ad euro 1.271.289,34, di cui instava per il pagamento.
In subordine, proponeva azione di ingiustificato arricchimento.
Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Sessa Aurunca rappresentava di aver proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia, innanzi al Tribunale di S Maria Capua Vetere, chiedendone la declaratoria di nullità ovvero, in subordine, la rettifica della somma portata dal titolo ingiuntivo, eliminando la quota RS-TIA per l’anno 2010 e ricalcolando le somme dovute per gli anni 2011 e 2012 in base a quanto effettivamente riscosso da esso Comune, e che, pur nelle more di tale giudizio, la Provincia aveva proposto autonoma azione di accertamento e condanna innanzi al medesimo Tribunale, sfociata nella declinatoria della giurisdizione.
Eccepiva quindi la violazione-elusione del giudicato, che si assumeva costituito dalla sentenza del TAR Campania, con cui quest’ultimo, affermando che “la pretesa della Provincia presuppone la previa attività di riscossione da parte del Comune”,
aveva comunque dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del GO.
Deduceva l’opponente in punto di diritto che la RS e la TIA, per gli anni 2010pag. 3 2012, erano state determinate sulla base di due distinti costi, uno stabilito dalle province in relazione agli oneri di propria competenza, ed uno elaborato dai comuni e che, per i medesimi tre anni, i soggetti incaricati della riscossione avrebbero dovuto emettere, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, provvedendo, entro e non oltre venti giorni dall’incasso, a trasferire gli importi su due distinti conti dedicati, di cui uno intestato all’amministrazione comunale, ed un altro a quella provinciale.
La pretesa creditoria della Provincia di ER si assumeva quindi fondata sulla mancata adozione di iniziative, da parte del Comune di Sessa Aurunca, finalizzate a garantire la copertura integrale dei costi della RS-TIA (e quindi ad incassare e trasferire alla Provincia le somme di sua spettanza, ai sensi dell’art. 11, comma 5bis d.l. 195/2009, convertito dalla legge n. 26 del 2009), e sul mancato assolvimento da parte del Comune degli obblighi di cui al comma 5-ter del medesimo articolo
(ovvero per il mancato versamento degli importi a titolo di RS-TIA spettanti alla Provincia).
Su tali presupposti, il Comune instava per la declaratoria di nullità o annullamento dell’ordinanza ingiunzione.
Contestava l’ammissibilità dell’azione di cui all’art. 2041 c.c.
In data 17.2.2025 la Procura depositava in giudizio una memoria conclusionale nella quale, ritenuta l’ammissibilità della domanda in quanto non fondata su una pretesa risarcitoria, richiamava la pregressa giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “non può restare a carico del solo Comune il rischio del mancato incasso della RS per l’anno di riferimento, dovendosi ritenere che le conseguenze del mancato incasso del tributo debbano gravare su entrambi gli enti coinvolti nella gestione dei rifiuti”.
All’odierna udienza le parti rappresentavano di aver transatto la lite, sicché la causa veniva riservata per la decisione.
pag. 4 Considerato in
DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che, in data 9 febbraio 2026, la ricorrente Provincia di ER ha depositato rinunzia agli atti del giudizio, per essere stata la lite transatta tra le parti.
La rinunzia è stata ritualmente accettata dalla controparte Comune di Sessa Aurunca, ai sensi dell’art. 306 c.p.c.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio per rinunzia agli atti.
Stante la natura meramente processuale della presente sentenza, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunziando sulla domanda come in atti proposta,
- dichiara l’estinzione del giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 10.02.2026.
L'Estensore Il Presidente ZI de CO EL IC
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il Il Direttore della Segreteria
(RI ZI)
(firma digitale)
20/04/2026 Per
Il Funzionario dott.ssa Valentina Tomarchi
(firma digitale)