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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/07/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 618/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 385/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 650/2025 del Tribunale di Milano (est. dott. Giorgio Mariani), promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Perron Cabus ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Milano, Viale Boccaccio n. 39, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. Silvana mostacchi ed elettivamente domiciliato in Milano CP_1 via Savarè 1 (Ufficio Legale Metropolitano dell' ) CP_1 appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE
▪ In via preliminare: disporre alla prima occasione utile la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 650/2025 resa dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro l'11/02/2025.
▪ Sempre in via preliminare: accertare la nullità parziale della sentenza n. 650/2025 resa dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità formulata in primo grado e, in accoglimento della citata eccezione che si ripropone in appello e in riforma della predetta sentenza n. 650/2025, dichiarare la nullità dell'Avviso di Addebito impugnato per tutte le ragioni esposte e di tutti gli atti e i provvedimenti emessi dall' conseguenti al predetto Avviso Controparte_2
1 di Addebito viziato da nullità ovvero, in subordine, dichiarare la nullità della sentenza n. 650/2025 resa dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, con rinvio al Giudice di primo grado.
▪ Nel merito: in via principale, accertata la genuinità dell'appalto e l'infondatezza degli illeciti contestati nel verbale, dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di Addebito n. 368 2023 00055981 91 000 notificato il 29.08.2023 e, per l'effetto e in ogni caso, annullare ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2022006108/DDL del 6.02.2023, notificato in data 14.03.2023; in via subordinata, accertata la genuinità dell'appalto ma nell'ipotesi in cui si intendesse comunque far valere nei confronti di la responsabilità solidale ai sensi dell'art. Controparte_3 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le eventuali omissioni contributive imputabili a
dichiarare che nulla è dovuto da in relazione ai contributi Parte_2 Controparte_3 previdenziali e assistenziali dei dipendenti impiegati nell'appalto e non versati da
[...] non potendo trovare applicazione la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, Controparte_4 comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le omissioni contributive relative al periodo in cui risultava avere DURC attestanti la regolarità contributiva;
Controparte_4 in via ulteriormente subordinata, accertata la genuinità dell'appalto ma nell'ipotesi in cui si intendesse comunque far valere nei confronti di la responsabilità solidale ai sensi Controparte_3 dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le eventuali omissioni contributive imputabili a senza dare rilevanza alla presenza dei DURC attestanti la regolarità contributiva di Parte_2
dichiarare che (i) è tenuta a rispondere dei soli eventuali contributi Parte_2 Controparte_3 previdenziali e assistenziali che risultassero non versati da maggiorati Controparte_4 degli interessi di mora che andranno ricalcolati sul minore imponibile risultante dalla deduzione dei versamenti effettuati da e (ii) non è tenuta a rispondere della sanzione Controparte_4 civile di € 25.307,69; in via ulteriormente subordinata, qualora non venga accertata la genuinità dell'appalto, dedurre dall'imponibile contributivo richiesto a quanto già pagato da Controparte_3 Controparte_4 e contabilizzato dall'ente previdenziale per i predetti titoli, con conseguente ricalcolo delle
[...] sanzioni e degli interessi di mora sulla base del minore importo che risulterà all'esito della deduzione e, in ogni caso, con rideterminazione delle sanzioni sulla base dei parametri previsti dall'art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388/2000 (elusione); in ogni caso di accertamento della sussistenza di obblighi contributivi a carico di Controparte_3 quindi nel caso di accoglimento di una delle predette domande subordinate che prevedano oneri parziali a carico di il conteggio delle somme contabilizzate a carico di Controparte_3 CP_3 dovrà essere effettuato tenendo conto dei criteri di calcolo indicati al punto 2 della parte
[...] motiva, ossia, in relazione al periodo che va da giugno 2020 a maggio 2021, applicando (i) la retribuzione oraria vigente all'epoca per i lavoratori inquadrati nella 1ª categoria del CCNL Metalmeccanica Industria, pari a € 7,6910, oppure, in subordine, (ii) quella prevista per i lavoratori all'epoca inquadrati nella 2ª categoria del CCNL Metalmeccanica Industria (corrispondente all'attuale livello D1), pari a € 8,4897;
▪ in ogni caso:
❖ Con riserva di chiedere la rateazione dei pagamenti di quanto dovesse risultare dovuto;
❖ Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
▪ in via istruttoria: disporre a carico dell' l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dei CP_1 pagamenti dei contributi relativi ai lavoratori di impiegati nell'appalto di Controparte_4
Controparte_3
disporsi, se del caso, CTU tecnico contabile volta ad accertare l'esatto ammontare degli importi dovuti a titolo di capitale, sanzioni e interessi.
2 APPELLATO Voglia l'On. Corte di Appello di Milano adita, per i motivi esposti in atti, in via preliminare, dichiarare tardiva l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito e, in subordine, inammissibile l'appello sul capo della sentenza relativo;
in via principale, respingere l'avversa impugnazione e tutte le avverse domande e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 650/2025 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. in subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito n. 36820230005598191000 e condannando comunque , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Sig. al pagamento all' delle somme indicate Parte_3 CP_1 nello stesso o quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo. In via istruttoria, ci si oppone a tutte le avverse istanze istruttorie in quanto generiche ed inconferenti. In subordine si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria con i testi di seguito indicati. Ove l'On. Giudice adito lo ritenesse necessario, si chiede di ammettere prova per testi sulle circostanze riportate dai numeri da 1) a 26) dell'esposizione in fatto riportata nelle pagg. da 4 a 9 della presente comparsa di costituzione, qui da intendersi integralmente trascritte e richiamate, precedute dall'espressione “vero è che”. Testi: e , ispettori del lavoro del Nucleo Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Cremona, Brigadiere ispettore del lavoro Persona_1 del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Cremona e , funzionario Persona_2 ispettivo dell' di Pavia, nonché i lavoratori oggetto dell'addebito ispettivo non sentiti nel CP_1 giudizio di primo grado, Sigg. , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
e . Tutti anche a conferma delle
[...] Persona_7 Testimone_4 Persona_8 dichiarazioni rese allegate in atti. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Salvis juribus. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.4.2025, la società ha impugnato la sentenza n. Parte_1
650/2025 del Tribunale di Milano che ha respinto l'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
36820230005598191000 emesso da per omissioni contributive relative al periodo 1.6.2020- CP_1
31.12.2.021, accertate con verbale unico di accertamento del 6.2.2023.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento considerate le questioni formali assorbite nel merito il cui esame è imposto al giudice, svolta istruttoria, ha ritenuto non genuino l'appalto intercorso tra e avente ad oggetto “la Parte_1 Controparte_4 gestione di numero 1 struttura produttive di stoccaggio avente rispettivamente funzione di produzione di semilavorati e prodotti finiti”, come meglio dettagliato nei punti 2a) – “alla gestione della logistica all'interno del magazzino destinato alla produzione ed alla logistica delle materie prime e dei semilavorati necessari alla committente per la produzione e realizzazione dei prodotti finiti”- e 2b) -ai lavori di piccola manutenzione edilizia nonché strutturali all'interno di tutto il complesso del committente, ivi comprese le piccole manutenzioni anche idrauliche ed elettriche, imbiancature, gli allestimenti strutturali e qualsiasi altro lavoro edile e/o di carpenteria dei capannoni del committente”- del contratto.
3 Secondo il giudice, nonostante l'oggetto dell'appalto riguardasse la logistica all'interno del magazzino e lavori di piccola manutenzione edilizia, i lavoratori di si erano invece Parte_2 sempre occupati dell'attività di produzione di articoli per ufficio. Attività produttiva che avevano sempre svolto in favore di anche in passato in forza di molteplici rapporti di lavoro Parte_1 succedutisi con gli appaltatori subentranti, tra cui di cui non conoscevano nessun Parte_2 referente o responsabile. I lavoratori erano organizzati da originario Persona_9 titolare dell'attività che si svolgeva nei capannoni, che però a sua volta riceveva gli ordini da titolare di Come affermato dallo stesso il quale Parte_3 Parte_1 Per_3 aveva anche riferito che per le assenze avvisava titolare della società CET Persona_10 precedente appaltatore e precedente datore di lavoro, alla quale era subentrata , Controparte_4 con passaggio alle sue dipendenze di tutti i dipendenti di CET.
Il giudice evidenziava come il sistema di somministrazione di manodopera illegittima con riferimento all'attività di committente unica di già accertato Parte_4 Parte_1 con la sentenza del Tribunale di Milano n. 1212/2024 che aveva sottolineato il ruolo di Per_10
dipendente di nella gestione del personale somministrato a
[...] Parte_4 Parte_4 da parte delle società susseguitesi nel tempo quali CET, MULTI SERVIZI ITALIA,
[...]
MULTISERVIZI ITALIANA, si fosse riprodotto nell'ambito dell'appalto Parte_1
Ha respinto la domanda di deduzione dall'imponibile contributivo di quanto già pagato da stente l'impossibilità di verificare la genuinità ed esatta quantificazione della Parte_2 contribuzione -dai documenti non si comprende a che titolo siano stati fatti i contributi versati e per quali lavoratori e in che misura siano riferibili all'appalto in oggetto-.
Ha respinto la domanda di rideterminazione delle sanzioni non per evasione ma per omissione.
In ragione della somministrazione di manodopera fraudolenta ha ritenuto obbligata in solido ai sensi dell'art. 29 D.lgs n. 276/2003 l'utilizzatrice con riferimento alla CP_3 contribuzione omessa.
Ha respinto la domanda di deduzione dall'imponibile contributivo di quanto già pagato da stante l'impossibilità di verificare la genuinità ed esatta quantificazione della Parte_2 contribuzione.
Ha respinto la domanda di rideterminazione delle sanzioni ritenendo sussistente la fattispecie dell'evasione.
La società censura la sentenza con cinque motivi.
Con il primo motivo lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso per violazione dell'art. 24, co. 4, d.lgs. n. 46/1999 in quanto lo stesso era stato emesso/iscritto a ruolo
4 quando era ancora pendente (o, comunque, non erano ancora decorsi i 90 gg dal suo deposito) il ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento unico.
Con il secondo motivo lamenta l'erronea valutazione delle prove testimoniali, non avendo alcun teste riferito di direttive impartite da ai lavoratori di Parte_3 Parte_2
Ribadita la liceità dell'appalto, nell'ipotesi in cui si confermasse la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 per eventuali omissioni contributive imputabili a chiede di non essere condannata a risponderne in via Controparte_4 solidale per i periodi in cui risulta avere attestanti la regolarità Controparte_4 CP_5 contributiva e di non essere condannata al pagamento delle sanzioni civili.
Con il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova con riguardo alle somme da dedurre dall'imponibile contributivo in ragione della ricostituzione in capo all'appellante delle posizioni assicurative e previdenziali dei lavoratori impiegati nell'appalto. Insiste per la deduzione dall'imponibile contributivo dell'importo pagato da ai sensi dell'art. 38, co II e III, d.lgs. n. 81/2015. Sostiene, contrariamente al Parte_2 giudice, un onere a carico di di verificare d'ufficio i pagamenti fatti dal somministratore CP_1 asseritamente irregolare e di dedurre detti importi da quanto contabilizzato a carico dell'utilizzatore. Rinnova l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione comprovante i pagamenti effettuati da con riferimento ai contributi dei Controparte_4 lavoratori impiegati nell'appalto.
Con il quarto motivo contesta il regime sanzionatorio dell'evasione, sostenendo “ Non si comprende, quindi, come, nel caso di specie, possa essere ravvisabile l'intenzione specifica dell'appellante di non versare i contributi relativi alle posizioni assicurative e previdenziali dei dipendenti di che hanno prestato attività nell'appalto. E ciò a maggior ragione, se si Parte_2 considera che, come già ampiamente evidenziato nell'ambito del giudizio di primo grado, l' CP_1 ha sempre rilasciato i DURC relativi al periodo in questione, con conseguente legittimo affidamento da parte di in relazione alla regolarità contributiva di CP_3 Parte_2
non ha mai provveduto ad effettuare le denunce e/o le registrazioni obbligatorie ai fini CP_3 previdenziali dei lavoratori di ritenendo legittimo il contratto di appalto in essere dal Parte_2 momento che erano sussistenti tutti i criteri che distinguono l'appalto lecito dalla interposizione fittizia di manodopera (o somministrazione irregolare), in particolare con riguardo all'esercizio da parte di del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati Parte_2 nell'appalto”.
5 Con il quinto motivo contesta i conteggi fatti da ai fini della costituzione in capo a CP_1 CP_3 di una posizione assicurativa e previdenziale in relazione ai lavoratori impiegati nell'appalto con
Parte_2
L'errore di consisterebbe nell'aver inquadrato i lavoratori, relativamente al periodo da CP_1 giugno 2020 a dicembre 2021, nel livello D1 CCNL Metalmeccanica Industria, mentre questi dovevano essere inquadrati nella 1^ categoria del CCNL, in quanto la classificazione nei livelli da
D1 ad A1 con eliminazione della 1^ categoria ed assorbimento dei dipendenti ivi inquadrati nel livello D1, era stata introdotta a partire dall'1.6.2021.
La differenza inciderebbe sui conteggi perché ha considerato una retribuzione oraria di € CP_1
8,6063, che invece è in vigore dall'1.6.2021 per il livello D1, senza considerare che da giugno
2020 a maggio avrebbe dovuto essere applicata la retribuzione oraria vigente all'epoca per i lavoratori inquadrati nella 1^ categoria del CCNL pari ad € 7,6910 o al massimo nella 2^ categoria corrispondente all'attuale livello D1 pari ad € 8,4897.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato limitatamente alla censura inerente alla nullità dell'avviso di addebito per illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 26 febbraio 1999 n.
46, secondo cui “in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio,
l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”, con rigetto degli ulteriori motivi.
Risulta documentalmente che il ricorso amministrativo avverso l'avviso di accertamento è stato depositato il 12.6.2023 (cfr. doc. A-doc. 7) mentre l'avviso di addebito è stato emesso in data
8.7.2023 e notificato il successivo 29.8.2023, quando la fase amministrativa non era stata ancora definita ed in ogni caso non era ancora decorso il termine di 90 giorni decorrente dal 12 giugno
2023, che spirava il 10.9.2023, decorso il quale, ai sensi dell'art. 47, comma 4, legge 9 marzo 1989
n. 88, opera il principio del silenzio-rigetto ed il ricorso è da intendersi respinto.
L'eccezione di nullità sollevata dalla società, contrariamente a quanto dedotto da , non è CP_1 un'eccezione formale per cui del tutto inconferenti sono le argomentazioni dell'ente che ne ha eccepito la tardività ex art. 617 cpc.
Ciò posto, la ritenuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il Collegio dal vagliare nel merito la fondatezza della pretesa dell' , in conformità ai consolidati arresti della CP_1 giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione
a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la
6 fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere CP_6 dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)” (così
Cass., 7 maggio 2019 n. 12025; in termini cfr. Cass., 23 gennaio 2020 n. 1558: “l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an"
e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella”).
Prima di procedere alla disamina degli ulteriori motivi di gravame va evidenziato che la sentenza del Tribunale di Milano n. 1212/2024, richiamata dal primo giudice a sostegno dell'esistenza di un sistema di somministrazione fraudolenta di manodopera messo in opera dalla società Parte_1
[... risalente “a periodi cronologicamente anteriori al lasso temporale, è stata confermata sul punto da questa Corte di Appello con sentenza n. 159/2025 che ha accertato “l'insussistenza di qualsivoglia effettivo rapporto tra i dipendenti di impiegati presso Controparte_4
l'appalto di e l'appaltatrice medesima, del tutto assente nell'esecuzione dei Parte_4 servizi oggetto di appalto” nonché “l'esclusiva e totale ingerenza della committente – datrice di lavoro in senso sostanziale – alla quale debbono essere imputati tutti i rapporti di lavoro subordinato”.
Tanto premesso, del tutto infondato è il secondo motivo di appello inerente alla valutazione delle risultanze istruttorie.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, il primo giudice ha valutato in maniera puntuale ed approfondita il materiale istruttorio ravvisando, sulla base dello stesso e di un iter logico-giuridico immune da vizi, un'interposizione illecita di manodopera nella fattispecie in esame, in quanto la formale appaltatrice era di fatto estranea Controparte_4 all'organizzazione del servizio e non esercitava alcun potere datoriale nei confronti dei lavoratori formalmente suoi dipendenti. Di contro, vi era la “esclusiva e totale ingerenza” di Parte_1 nella gestione delle prestazioni di detto personale.
[...]
7 In tal senso convergono le dichiarazioni dei testi escussi in giudizio, nonché dalle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori verbalizzanti nel corso dell'accertamento (cfr. verbale di accertamento e notificazione n. 2022006108/DDL e dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, rispettivamente allegati sub docc. 3 e 4 fascicolo di primo grado). CP_1
Da detti mezzi istruttori emerge lo svolgimento da parte dei dipendenti di di CP_7 attività diversa da quella oggetto dell'appalto.
Infatti, come già evidenziato dal primo giudice l'oggetto dell'appalto consisteva:
Invece i lavoratori si occupavano della produzione di articoli di cancelleria per ufficio, attività che avevano sempre svolto anche alle dipendenze prima di Coop CET, poi di ed Controparte_8 infine di (cfr. dichiarazione di , Controparte_9 Testimone_5 Persona_7
, rese agli ispettori rispettivamente Persona_6 Persona_4 Persona_9 in data 2.5.2022, 6.5.2022, 6.5.2022, 9.5.2022, 6.5.2022), circostanze non contestate.
Inoltre, anche con l'avvicendarsi di diverse società appaltatrici, il responsabile dello stabilimento era stato sempre mentre la referente per il personale dipendente era stata Persona_9 sempre - estranea alle società datrici di lavoro-, alla quale venivano comunicate Persona_10 eventuali assenze dei lavoratori (cfr. dichiarazioni rese agli ispettori in Persona_9 data 6.5.2022).
8 Sempre ha poi precisato in sede istruttoria “Il sig. Avvisato, titolare di Persona_9
mi passava gli ordini ed io organizzavo il lavoro dividendolo tra le persone di Controparte_3 cui ho detto. I macchinari che utilizzavamo erano di noi facevamo solo Controparte_3 manodopera.”.
responsabile dello stabilimento, aveva quindi come referenti Persona_9 Per_10
e estranei da un punto di vista formale alle società appaltatrici, ai quali si
[...] Parte_3 rivolgeva per questioni amministrative e organizzative del personale e per l'attività lavorativa da svolgere.
E' evidente quindi l'assenza di un'autentica autonomia organizzativa in capo a Controparte_4
la cui attività era invece soggetta ad un controllo penetrante da parte della committente.
[...]
Vanno, pertanto, integralmente confermate le statuizioni rese in argomento dalla sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'esaminato motivo di gravame.
Parimenti infondato è il terzo motivo, inerente alla detrazione dal debito contributivo dell'appellante delle somme versate da Controparte_4
Va premesso che grava su l'onere di provare il versamento, da parte di Parte_1
di contributi relativi ai lavoratori oggetto dell'accertamento ispettivo, Controparte_4 utilizzabili a copertura del debito contributivo in contestazione ai sensi dell'art. 38, comma 3,
d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (secondo cui, in caso di somministrazione irregolare, “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”), giacché i relativi fatti formano oggetto di un'eccezione di pagamento formulata da parte appellante.
Detto onere non è stato assolto.
A fronte della puntuale contestazione, da parte dell' , dell'esistenza di versamenti contributivi CP_1 di riferibili ai lavoratori oggetto del verbale di accertamento, l'appellante Controparte_4 non ha dimostrato, come era suo onere, né l'avvenuto versamento né la riferibilità dello stesso alla contribuzione relativa ai lavoratori anzidetti.
Né può essere accolta l'istanza di ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di “tutta la documentazione comprovante i pagamenti effettuati da con riferimento ai contributi Parte_2 dei lavoratori impiegati nell'appalto”, trattandosi di istanza generica ed avente ad oggetto documenti di cui non è affatto certa l'esistenza.
Parimenti da rigettare è il quarto motivo, inerente all'applicazione, da parte dell' , del regime CP_1 sanzionatorio dell'evasione contributiva, in luogo del più favorevole regime dell'omissione contributiva.
9 Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, intervenuta a dirimere un contrasto interpretativo sul punto, “la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell , ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei Parte_5 lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione” (cfr. Cass., SS.UU, 7 marzo 2005 n. 4808; in termini cfr. Cass., sez. lav. 4 agosto 2005 n. 16423; Cass., sez. lav., 8 settembre 2005 n. 17841; 17 aprile 2007 n. 9126).
Nel caso in esame è stato accertato che l'odierna appellante ha fatto ricorso ad un'interposizione illecita di manodopera ed ha perciò omesso di denunciare e registrare come propri dipendenti i lavoratori di di cui utilizzava le prestazioni e nei cui confronti esercitava Controparte_4
i poteri direttivi ed organizzativi propri del datore di lavoro.
Ricorrono, pertanto, senza dubbio gli estremi dell'evasione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Infine, va respinto anche il quinto motivo, relativo all'inquadramento dei lavoratori nel livello D1 per il periodo antecedente all'1.6.2021.
Come si legge nel verbale di accertamento ispettivo, l'aliquota applicata dagli ispettori è quella minima applicata della stessa società datrice di lavoro. Conseguentemente del tutto irrilevante è
l'argomentazione dell'appellante secondo cui il livello D1 sarebbe stato introdotto a partire dall'1.6.2021.
In ogni caso la società, a fondamento dell'asserita non correttezza dei conteggi elaborati dagli ispettori, non offre conteggi alternativi, per cui la doglianza appare del tutto generica.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza impugnata va dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo del credito vantato dall' nei confronti di in quanto avvenuta in violazione CP_1 Parte_1 dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, mentre vanno confermate le restanti statuizioni di merito che hanno accertato la fondatezza della pretesa creditoria di . CP_1
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi d del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
10 In parziale riforma della sentenza n. 650/2025 del Tribunale di Milano dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo effettuata dall' in violazione dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 26 febbraio CP_1
1999 n. 46.
Conferma nel resto.
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Milano 2.7.2025
Presidente est
Maria Rosaria Cuomo
11
Registro generale Appello Lavoro n. 385/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 650/2025 del Tribunale di Milano (est. dott. Giorgio Mariani), promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Perron Cabus ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Milano, Viale Boccaccio n. 39, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO rappresentato e difeso dall'avv. Silvana mostacchi ed elettivamente domiciliato in Milano CP_1 via Savarè 1 (Ufficio Legale Metropolitano dell' ) CP_1 appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE
▪ In via preliminare: disporre alla prima occasione utile la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 650/2025 resa dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro l'11/02/2025.
▪ Sempre in via preliminare: accertare la nullità parziale della sentenza n. 650/2025 resa dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità formulata in primo grado e, in accoglimento della citata eccezione che si ripropone in appello e in riforma della predetta sentenza n. 650/2025, dichiarare la nullità dell'Avviso di Addebito impugnato per tutte le ragioni esposte e di tutti gli atti e i provvedimenti emessi dall' conseguenti al predetto Avviso Controparte_2
1 di Addebito viziato da nullità ovvero, in subordine, dichiarare la nullità della sentenza n. 650/2025 resa dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, con rinvio al Giudice di primo grado.
▪ Nel merito: in via principale, accertata la genuinità dell'appalto e l'infondatezza degli illeciti contestati nel verbale, dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di Addebito n. 368 2023 00055981 91 000 notificato il 29.08.2023 e, per l'effetto e in ogni caso, annullare ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2022006108/DDL del 6.02.2023, notificato in data 14.03.2023; in via subordinata, accertata la genuinità dell'appalto ma nell'ipotesi in cui si intendesse comunque far valere nei confronti di la responsabilità solidale ai sensi dell'art. Controparte_3 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le eventuali omissioni contributive imputabili a
dichiarare che nulla è dovuto da in relazione ai contributi Parte_2 Controparte_3 previdenziali e assistenziali dei dipendenti impiegati nell'appalto e non versati da
[...] non potendo trovare applicazione la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, Controparte_4 comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le omissioni contributive relative al periodo in cui risultava avere DURC attestanti la regolarità contributiva;
Controparte_4 in via ulteriormente subordinata, accertata la genuinità dell'appalto ma nell'ipotesi in cui si intendesse comunque far valere nei confronti di la responsabilità solidale ai sensi Controparte_3 dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003 per le eventuali omissioni contributive imputabili a senza dare rilevanza alla presenza dei DURC attestanti la regolarità contributiva di Parte_2
dichiarare che (i) è tenuta a rispondere dei soli eventuali contributi Parte_2 Controparte_3 previdenziali e assistenziali che risultassero non versati da maggiorati Controparte_4 degli interessi di mora che andranno ricalcolati sul minore imponibile risultante dalla deduzione dei versamenti effettuati da e (ii) non è tenuta a rispondere della sanzione Controparte_4 civile di € 25.307,69; in via ulteriormente subordinata, qualora non venga accertata la genuinità dell'appalto, dedurre dall'imponibile contributivo richiesto a quanto già pagato da Controparte_3 Controparte_4 e contabilizzato dall'ente previdenziale per i predetti titoli, con conseguente ricalcolo delle
[...] sanzioni e degli interessi di mora sulla base del minore importo che risulterà all'esito della deduzione e, in ogni caso, con rideterminazione delle sanzioni sulla base dei parametri previsti dall'art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388/2000 (elusione); in ogni caso di accertamento della sussistenza di obblighi contributivi a carico di Controparte_3 quindi nel caso di accoglimento di una delle predette domande subordinate che prevedano oneri parziali a carico di il conteggio delle somme contabilizzate a carico di Controparte_3 CP_3 dovrà essere effettuato tenendo conto dei criteri di calcolo indicati al punto 2 della parte
[...] motiva, ossia, in relazione al periodo che va da giugno 2020 a maggio 2021, applicando (i) la retribuzione oraria vigente all'epoca per i lavoratori inquadrati nella 1ª categoria del CCNL Metalmeccanica Industria, pari a € 7,6910, oppure, in subordine, (ii) quella prevista per i lavoratori all'epoca inquadrati nella 2ª categoria del CCNL Metalmeccanica Industria (corrispondente all'attuale livello D1), pari a € 8,4897;
▪ in ogni caso:
❖ Con riserva di chiedere la rateazione dei pagamenti di quanto dovesse risultare dovuto;
❖ Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
▪ in via istruttoria: disporre a carico dell' l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dei CP_1 pagamenti dei contributi relativi ai lavoratori di impiegati nell'appalto di Controparte_4
Controparte_3
disporsi, se del caso, CTU tecnico contabile volta ad accertare l'esatto ammontare degli importi dovuti a titolo di capitale, sanzioni e interessi.
2 APPELLATO Voglia l'On. Corte di Appello di Milano adita, per i motivi esposti in atti, in via preliminare, dichiarare tardiva l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito e, in subordine, inammissibile l'appello sul capo della sentenza relativo;
in via principale, respingere l'avversa impugnazione e tutte le avverse domande e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 650/2025 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. in subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito n. 36820230005598191000 e condannando comunque , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Sig. al pagamento all' delle somme indicate Parte_3 CP_1 nello stesso o quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo. In via istruttoria, ci si oppone a tutte le avverse istanze istruttorie in quanto generiche ed inconferenti. In subordine si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria con i testi di seguito indicati. Ove l'On. Giudice adito lo ritenesse necessario, si chiede di ammettere prova per testi sulle circostanze riportate dai numeri da 1) a 26) dell'esposizione in fatto riportata nelle pagg. da 4 a 9 della presente comparsa di costituzione, qui da intendersi integralmente trascritte e richiamate, precedute dall'espressione “vero è che”. Testi: e , ispettori del lavoro del Nucleo Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Cremona, Brigadiere ispettore del lavoro Persona_1 del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Cremona e , funzionario Persona_2 ispettivo dell' di Pavia, nonché i lavoratori oggetto dell'addebito ispettivo non sentiti nel CP_1 giudizio di primo grado, Sigg. , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
e . Tutti anche a conferma delle
[...] Persona_7 Testimone_4 Persona_8 dichiarazioni rese allegate in atti. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Salvis juribus. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.4.2025, la società ha impugnato la sentenza n. Parte_1
650/2025 del Tribunale di Milano che ha respinto l'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
36820230005598191000 emesso da per omissioni contributive relative al periodo 1.6.2020- CP_1
31.12.2.021, accertate con verbale unico di accertamento del 6.2.2023.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento considerate le questioni formali assorbite nel merito il cui esame è imposto al giudice, svolta istruttoria, ha ritenuto non genuino l'appalto intercorso tra e avente ad oggetto “la Parte_1 Controparte_4 gestione di numero 1 struttura produttive di stoccaggio avente rispettivamente funzione di produzione di semilavorati e prodotti finiti”, come meglio dettagliato nei punti 2a) – “alla gestione della logistica all'interno del magazzino destinato alla produzione ed alla logistica delle materie prime e dei semilavorati necessari alla committente per la produzione e realizzazione dei prodotti finiti”- e 2b) -ai lavori di piccola manutenzione edilizia nonché strutturali all'interno di tutto il complesso del committente, ivi comprese le piccole manutenzioni anche idrauliche ed elettriche, imbiancature, gli allestimenti strutturali e qualsiasi altro lavoro edile e/o di carpenteria dei capannoni del committente”- del contratto.
3 Secondo il giudice, nonostante l'oggetto dell'appalto riguardasse la logistica all'interno del magazzino e lavori di piccola manutenzione edilizia, i lavoratori di si erano invece Parte_2 sempre occupati dell'attività di produzione di articoli per ufficio. Attività produttiva che avevano sempre svolto in favore di anche in passato in forza di molteplici rapporti di lavoro Parte_1 succedutisi con gli appaltatori subentranti, tra cui di cui non conoscevano nessun Parte_2 referente o responsabile. I lavoratori erano organizzati da originario Persona_9 titolare dell'attività che si svolgeva nei capannoni, che però a sua volta riceveva gli ordini da titolare di Come affermato dallo stesso il quale Parte_3 Parte_1 Per_3 aveva anche riferito che per le assenze avvisava titolare della società CET Persona_10 precedente appaltatore e precedente datore di lavoro, alla quale era subentrata , Controparte_4 con passaggio alle sue dipendenze di tutti i dipendenti di CET.
Il giudice evidenziava come il sistema di somministrazione di manodopera illegittima con riferimento all'attività di committente unica di già accertato Parte_4 Parte_1 con la sentenza del Tribunale di Milano n. 1212/2024 che aveva sottolineato il ruolo di Per_10
dipendente di nella gestione del personale somministrato a
[...] Parte_4 Parte_4 da parte delle società susseguitesi nel tempo quali CET, MULTI SERVIZI ITALIA,
[...]
MULTISERVIZI ITALIANA, si fosse riprodotto nell'ambito dell'appalto Parte_1
Ha respinto la domanda di deduzione dall'imponibile contributivo di quanto già pagato da stente l'impossibilità di verificare la genuinità ed esatta quantificazione della Parte_2 contribuzione -dai documenti non si comprende a che titolo siano stati fatti i contributi versati e per quali lavoratori e in che misura siano riferibili all'appalto in oggetto-.
Ha respinto la domanda di rideterminazione delle sanzioni non per evasione ma per omissione.
In ragione della somministrazione di manodopera fraudolenta ha ritenuto obbligata in solido ai sensi dell'art. 29 D.lgs n. 276/2003 l'utilizzatrice con riferimento alla CP_3 contribuzione omessa.
Ha respinto la domanda di deduzione dall'imponibile contributivo di quanto già pagato da stante l'impossibilità di verificare la genuinità ed esatta quantificazione della Parte_2 contribuzione.
Ha respinto la domanda di rideterminazione delle sanzioni ritenendo sussistente la fattispecie dell'evasione.
La società censura la sentenza con cinque motivi.
Con il primo motivo lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso per violazione dell'art. 24, co. 4, d.lgs. n. 46/1999 in quanto lo stesso era stato emesso/iscritto a ruolo
4 quando era ancora pendente (o, comunque, non erano ancora decorsi i 90 gg dal suo deposito) il ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento unico.
Con il secondo motivo lamenta l'erronea valutazione delle prove testimoniali, non avendo alcun teste riferito di direttive impartite da ai lavoratori di Parte_3 Parte_2
Ribadita la liceità dell'appalto, nell'ipotesi in cui si confermasse la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 per eventuali omissioni contributive imputabili a chiede di non essere condannata a risponderne in via Controparte_4 solidale per i periodi in cui risulta avere attestanti la regolarità Controparte_4 CP_5 contributiva e di non essere condannata al pagamento delle sanzioni civili.
Con il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova con riguardo alle somme da dedurre dall'imponibile contributivo in ragione della ricostituzione in capo all'appellante delle posizioni assicurative e previdenziali dei lavoratori impiegati nell'appalto. Insiste per la deduzione dall'imponibile contributivo dell'importo pagato da ai sensi dell'art. 38, co II e III, d.lgs. n. 81/2015. Sostiene, contrariamente al Parte_2 giudice, un onere a carico di di verificare d'ufficio i pagamenti fatti dal somministratore CP_1 asseritamente irregolare e di dedurre detti importi da quanto contabilizzato a carico dell'utilizzatore. Rinnova l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione comprovante i pagamenti effettuati da con riferimento ai contributi dei Controparte_4 lavoratori impiegati nell'appalto.
Con il quarto motivo contesta il regime sanzionatorio dell'evasione, sostenendo “ Non si comprende, quindi, come, nel caso di specie, possa essere ravvisabile l'intenzione specifica dell'appellante di non versare i contributi relativi alle posizioni assicurative e previdenziali dei dipendenti di che hanno prestato attività nell'appalto. E ciò a maggior ragione, se si Parte_2 considera che, come già ampiamente evidenziato nell'ambito del giudizio di primo grado, l' CP_1 ha sempre rilasciato i DURC relativi al periodo in questione, con conseguente legittimo affidamento da parte di in relazione alla regolarità contributiva di CP_3 Parte_2
non ha mai provveduto ad effettuare le denunce e/o le registrazioni obbligatorie ai fini CP_3 previdenziali dei lavoratori di ritenendo legittimo il contratto di appalto in essere dal Parte_2 momento che erano sussistenti tutti i criteri che distinguono l'appalto lecito dalla interposizione fittizia di manodopera (o somministrazione irregolare), in particolare con riguardo all'esercizio da parte di del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati Parte_2 nell'appalto”.
5 Con il quinto motivo contesta i conteggi fatti da ai fini della costituzione in capo a CP_1 CP_3 di una posizione assicurativa e previdenziale in relazione ai lavoratori impiegati nell'appalto con
Parte_2
L'errore di consisterebbe nell'aver inquadrato i lavoratori, relativamente al periodo da CP_1 giugno 2020 a dicembre 2021, nel livello D1 CCNL Metalmeccanica Industria, mentre questi dovevano essere inquadrati nella 1^ categoria del CCNL, in quanto la classificazione nei livelli da
D1 ad A1 con eliminazione della 1^ categoria ed assorbimento dei dipendenti ivi inquadrati nel livello D1, era stata introdotta a partire dall'1.6.2021.
La differenza inciderebbe sui conteggi perché ha considerato una retribuzione oraria di € CP_1
8,6063, che invece è in vigore dall'1.6.2021 per il livello D1, senza considerare che da giugno
2020 a maggio avrebbe dovuto essere applicata la retribuzione oraria vigente all'epoca per i lavoratori inquadrati nella 1^ categoria del CCNL pari ad € 7,6910 o al massimo nella 2^ categoria corrispondente all'attuale livello D1 pari ad € 8,4897.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato limitatamente alla censura inerente alla nullità dell'avviso di addebito per illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 26 febbraio 1999 n.
46, secondo cui “in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio,
l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”, con rigetto degli ulteriori motivi.
Risulta documentalmente che il ricorso amministrativo avverso l'avviso di accertamento è stato depositato il 12.6.2023 (cfr. doc. A-doc. 7) mentre l'avviso di addebito è stato emesso in data
8.7.2023 e notificato il successivo 29.8.2023, quando la fase amministrativa non era stata ancora definita ed in ogni caso non era ancora decorso il termine di 90 giorni decorrente dal 12 giugno
2023, che spirava il 10.9.2023, decorso il quale, ai sensi dell'art. 47, comma 4, legge 9 marzo 1989
n. 88, opera il principio del silenzio-rigetto ed il ricorso è da intendersi respinto.
L'eccezione di nullità sollevata dalla società, contrariamente a quanto dedotto da , non è CP_1 un'eccezione formale per cui del tutto inconferenti sono le argomentazioni dell'ente che ne ha eccepito la tardività ex art. 617 cpc.
Ciò posto, la ritenuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il Collegio dal vagliare nel merito la fondatezza della pretesa dell' , in conformità ai consolidati arresti della CP_1 giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione
a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la
6 fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere CP_6 dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)” (così
Cass., 7 maggio 2019 n. 12025; in termini cfr. Cass., 23 gennaio 2020 n. 1558: “l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an"
e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella”).
Prima di procedere alla disamina degli ulteriori motivi di gravame va evidenziato che la sentenza del Tribunale di Milano n. 1212/2024, richiamata dal primo giudice a sostegno dell'esistenza di un sistema di somministrazione fraudolenta di manodopera messo in opera dalla società Parte_1
[... risalente “a periodi cronologicamente anteriori al lasso temporale, è stata confermata sul punto da questa Corte di Appello con sentenza n. 159/2025 che ha accertato “l'insussistenza di qualsivoglia effettivo rapporto tra i dipendenti di impiegati presso Controparte_4
l'appalto di e l'appaltatrice medesima, del tutto assente nell'esecuzione dei Parte_4 servizi oggetto di appalto” nonché “l'esclusiva e totale ingerenza della committente – datrice di lavoro in senso sostanziale – alla quale debbono essere imputati tutti i rapporti di lavoro subordinato”.
Tanto premesso, del tutto infondato è il secondo motivo di appello inerente alla valutazione delle risultanze istruttorie.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, il primo giudice ha valutato in maniera puntuale ed approfondita il materiale istruttorio ravvisando, sulla base dello stesso e di un iter logico-giuridico immune da vizi, un'interposizione illecita di manodopera nella fattispecie in esame, in quanto la formale appaltatrice era di fatto estranea Controparte_4 all'organizzazione del servizio e non esercitava alcun potere datoriale nei confronti dei lavoratori formalmente suoi dipendenti. Di contro, vi era la “esclusiva e totale ingerenza” di Parte_1 nella gestione delle prestazioni di detto personale.
[...]
7 In tal senso convergono le dichiarazioni dei testi escussi in giudizio, nonché dalle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori verbalizzanti nel corso dell'accertamento (cfr. verbale di accertamento e notificazione n. 2022006108/DDL e dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, rispettivamente allegati sub docc. 3 e 4 fascicolo di primo grado). CP_1
Da detti mezzi istruttori emerge lo svolgimento da parte dei dipendenti di di CP_7 attività diversa da quella oggetto dell'appalto.
Infatti, come già evidenziato dal primo giudice l'oggetto dell'appalto consisteva:
Invece i lavoratori si occupavano della produzione di articoli di cancelleria per ufficio, attività che avevano sempre svolto anche alle dipendenze prima di Coop CET, poi di ed Controparte_8 infine di (cfr. dichiarazione di , Controparte_9 Testimone_5 Persona_7
, rese agli ispettori rispettivamente Persona_6 Persona_4 Persona_9 in data 2.5.2022, 6.5.2022, 6.5.2022, 9.5.2022, 6.5.2022), circostanze non contestate.
Inoltre, anche con l'avvicendarsi di diverse società appaltatrici, il responsabile dello stabilimento era stato sempre mentre la referente per il personale dipendente era stata Persona_9 sempre - estranea alle società datrici di lavoro-, alla quale venivano comunicate Persona_10 eventuali assenze dei lavoratori (cfr. dichiarazioni rese agli ispettori in Persona_9 data 6.5.2022).
8 Sempre ha poi precisato in sede istruttoria “Il sig. Avvisato, titolare di Persona_9
mi passava gli ordini ed io organizzavo il lavoro dividendolo tra le persone di Controparte_3 cui ho detto. I macchinari che utilizzavamo erano di noi facevamo solo Controparte_3 manodopera.”.
responsabile dello stabilimento, aveva quindi come referenti Persona_9 Per_10
e estranei da un punto di vista formale alle società appaltatrici, ai quali si
[...] Parte_3 rivolgeva per questioni amministrative e organizzative del personale e per l'attività lavorativa da svolgere.
E' evidente quindi l'assenza di un'autentica autonomia organizzativa in capo a Controparte_4
la cui attività era invece soggetta ad un controllo penetrante da parte della committente.
[...]
Vanno, pertanto, integralmente confermate le statuizioni rese in argomento dalla sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'esaminato motivo di gravame.
Parimenti infondato è il terzo motivo, inerente alla detrazione dal debito contributivo dell'appellante delle somme versate da Controparte_4
Va premesso che grava su l'onere di provare il versamento, da parte di Parte_1
di contributi relativi ai lavoratori oggetto dell'accertamento ispettivo, Controparte_4 utilizzabili a copertura del debito contributivo in contestazione ai sensi dell'art. 38, comma 3,
d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (secondo cui, in caso di somministrazione irregolare, “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”), giacché i relativi fatti formano oggetto di un'eccezione di pagamento formulata da parte appellante.
Detto onere non è stato assolto.
A fronte della puntuale contestazione, da parte dell' , dell'esistenza di versamenti contributivi CP_1 di riferibili ai lavoratori oggetto del verbale di accertamento, l'appellante Controparte_4 non ha dimostrato, come era suo onere, né l'avvenuto versamento né la riferibilità dello stesso alla contribuzione relativa ai lavoratori anzidetti.
Né può essere accolta l'istanza di ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di “tutta la documentazione comprovante i pagamenti effettuati da con riferimento ai contributi Parte_2 dei lavoratori impiegati nell'appalto”, trattandosi di istanza generica ed avente ad oggetto documenti di cui non è affatto certa l'esistenza.
Parimenti da rigettare è il quarto motivo, inerente all'applicazione, da parte dell' , del regime CP_1 sanzionatorio dell'evasione contributiva, in luogo del più favorevole regime dell'omissione contributiva.
9 Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, intervenuta a dirimere un contrasto interpretativo sul punto, “la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell , ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei Parte_5 lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione” (cfr. Cass., SS.UU, 7 marzo 2005 n. 4808; in termini cfr. Cass., sez. lav. 4 agosto 2005 n. 16423; Cass., sez. lav., 8 settembre 2005 n. 17841; 17 aprile 2007 n. 9126).
Nel caso in esame è stato accertato che l'odierna appellante ha fatto ricorso ad un'interposizione illecita di manodopera ed ha perciò omesso di denunciare e registrare come propri dipendenti i lavoratori di di cui utilizzava le prestazioni e nei cui confronti esercitava Controparte_4
i poteri direttivi ed organizzativi propri del datore di lavoro.
Ricorrono, pertanto, senza dubbio gli estremi dell'evasione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b), legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Infine, va respinto anche il quinto motivo, relativo all'inquadramento dei lavoratori nel livello D1 per il periodo antecedente all'1.6.2021.
Come si legge nel verbale di accertamento ispettivo, l'aliquota applicata dagli ispettori è quella minima applicata della stessa società datrice di lavoro. Conseguentemente del tutto irrilevante è
l'argomentazione dell'appellante secondo cui il livello D1 sarebbe stato introdotto a partire dall'1.6.2021.
In ogni caso la società, a fondamento dell'asserita non correttezza dei conteggi elaborati dagli ispettori, non offre conteggi alternativi, per cui la doglianza appare del tutto generica.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza impugnata va dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo del credito vantato dall' nei confronti di in quanto avvenuta in violazione CP_1 Parte_1 dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, mentre vanno confermate le restanti statuizioni di merito che hanno accertato la fondatezza della pretesa creditoria di . CP_1
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi d del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
10 In parziale riforma della sentenza n. 650/2025 del Tribunale di Milano dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo effettuata dall' in violazione dell'art. 24, comma 4, d.lgs. 26 febbraio CP_1
1999 n. 46.
Conferma nel resto.
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Milano 2.7.2025
Presidente est
Maria Rosaria Cuomo
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