Articolo 21 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 20Articolo 22
Versione
11 maggio 1966
Art. 21.
I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro,
Entrata in vigore il 11 maggio 1966