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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 03/02/2026, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1608/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4385/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_DECUIUS_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_DECUIUS_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_DECUIUS_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_4 CF_DECUIUS_1 - [...]
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068604 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068604 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068604 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068604 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068604 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068604 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 960/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_4, quali eredi di Nominativo_1, deceduto il 13.2.2024, con atto depositato l'11.2.2025 proponevano opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490068604 intestato al defunto Nominativo_1, con cui veniva richiesto il pagamento per la Ta.Ri e TEFA dall'1.1.2018 al 31.12.2023, oltre sanzioni e interessi, per l'immobile in Roma, Indirizzo_1 (in catasto al DatiCatastali
). ------------------------------------------------------- de cuiusEsponevano in fatto che, a seguito della morte del , il coniuge superstite Ricorrente_4 aveva inoltrato il 26.6.2024 via e-mail richiesta di voltura a suo nome dell'utenza n. 0000521904, già intestata al coniuge deceduto, comunicando nel contempo la variazione del numero dei soggetti occupanti “da 2 a 1”, e che -contrariamente a quanto indicato de cuiusnell'atto impugnato- il nel corso degli anni aveva regolarmente pagato il dovuto, giusta le ricevute prodotte in atti. Pur avendo inoltrato istanza in autotutela, rappresentando la situazione anzi descritta e chiedendo l'annullamento dell'atto, alcun riscontro avevano ricevuto dall'AMA e dal Comune. --------------------------------------- Eccepivano l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto intestato, indirizzato e notificato al loro dante causa dopo parecchi mesi dal suo decesso, ben noto alla parte resistente per avere precedentemente rilasciato il certificato di morte e in seguito per essere stata informata con la richiesta di voltura da parte della moglie. Eccepivano, altresì, la prescrizione per quanto riguardava l'annualità 2018, giacché la notifica era avvenuta oltre il termine quinquennale. ------------------ Concludevano per l'annullamento dell'avviso impugnato. ---------------- L'AMA S.p.A. si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva. ------------------------------------------------------------ Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio solo in data 21.1.2026 e, dunque, nell'imminenza dell'odierna udienza con controdeduzioni argomentando che, nelle more del presente giudizio, il 9.1.2026 aveva emesso l'annullamento dell'accertamento. --------------- Con successive memorie i ricorrenti si riportavano al ricorso e insistevano nelle conclusioni. -------------------------------------- All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, tratteneva la controversia in decisione. ---------------------------- MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è fondato. ------------------------------------------------ Preliminarmente si osserva che la costituzione del Comune intimato è avvenuta solo il 21.1.2026 in prossimità dell'udienza di trattazione. Una tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo, determinando un inutile aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente. ----------------------------- I ricorrenti hanno prodotto documentazione attestante l'infondatezza della pretesa, gli avvisi di pagamento con le relative ricevute nell'arco degli anni e la richiesta di voltura a nome del coniuge superstite, per cui va esclusa l'asserita omessa dichiarazione d'iscrizione, indicata nell'accertamento (v. pag. 2). --------------------------------------- Atteso l'intervenuto annullamento dell'accertamento impugnato, consegue che, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. ---------------------------------------- La Corte osserva che in ordine all'atto di annullamento, comunicato dopo la notifica del ricorso e la costituzione in giudizio, non può dichiararsi sic et simpliciter cessata la materia del contendere. ----------------- Invero, attesa la domanda dei ricorrenti in calce al ricorso in ordine alla rifusione delle spese processuali, è opportuno procedere ad subiecta materiaun'analisi dell'istituto in , considerate le peculiarità del processo tributario. E' stata prevista dal legislatore una categoria di situazioni diversificate, in cui possono ricomprendersi fattispecie di definizione delle pendenze tributarie (condoni, definizione delle liti) o quelle in cui sia l'ufficio finanziario (o Ente locale) ad adottare in via di autotutela l'annullamento dell'atto impugnato. A seguito della sentenza n. 274/05 Corte Cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, co. 3, D. L.vo 546/92 con riferimento ai casi di definizione diversi da quelli previsti dalla legge, è preciso compito del giudice tributario, ai fini del pronunciamento sulle spese, vagliare se la cessata materia consegua ad un “evento esterno e successivo all'instaurazione del giudizio” o se il fatto sia ad essa “preesistente”. Soccorre, pertanto, una doverosa distinzione se il provvedimento di autotutela sia emesso a seguito di ius superveniens una fattispecie estintiva o di un o, invece, sia determinato da una scelta discrezionale;
è proprio in quest'ultima soccombenza virtualeipotesi che trova ingresso il principio della “ ”. Nella fattispecie in esame il motivo che ha determinato il provvedimento di annullamento era indubbiamente preesistente all'introduzione del presente giudizio, risalente a molto tempo prima e, quindi, concretando una situazione che il Comune ben poteva conoscere, risultando attivi i codici utente e utenza. ---------------------------------------------- Ne consegue che l'avviso non avrebbe dovuto essere emesso per insussistenza dei presupposti e che del provvedimento di annullamento è stata data comunicazione solo con le controdeduzioni tardive, per cui la ricorrente si è avvalsa dell'assistenza tecnica. ------------------- In ragione di quanto sopra, della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. ---------------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, liquidate in €. 1.600,00, oltre rimborso CU (€. 120,00), spese generali 15% e oneri di legge. ------------------------------------------------ Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Est.
GI GL AM firmato digitalmente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4385/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_DECUIUS_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Telefono_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_DECUIUS_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_DECUIUS_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_4 CF_DECUIUS_1 - [...]
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068604 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068604 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068604 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068604 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068604 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490068604 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 960/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_3, Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_4, quali eredi di Nominativo_1, deceduto il 13.2.2024, con atto depositato l'11.2.2025 proponevano opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112490068604 intestato al defunto Nominativo_1, con cui veniva richiesto il pagamento per la Ta.Ri e TEFA dall'1.1.2018 al 31.12.2023, oltre sanzioni e interessi, per l'immobile in Roma, Indirizzo_1 (in catasto al DatiCatastali
). ------------------------------------------------------- de cuiusEsponevano in fatto che, a seguito della morte del , il coniuge superstite Ricorrente_4 aveva inoltrato il 26.6.2024 via e-mail richiesta di voltura a suo nome dell'utenza n. 0000521904, già intestata al coniuge deceduto, comunicando nel contempo la variazione del numero dei soggetti occupanti “da 2 a 1”, e che -contrariamente a quanto indicato de cuiusnell'atto impugnato- il nel corso degli anni aveva regolarmente pagato il dovuto, giusta le ricevute prodotte in atti. Pur avendo inoltrato istanza in autotutela, rappresentando la situazione anzi descritta e chiedendo l'annullamento dell'atto, alcun riscontro avevano ricevuto dall'AMA e dal Comune. --------------------------------------- Eccepivano l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto intestato, indirizzato e notificato al loro dante causa dopo parecchi mesi dal suo decesso, ben noto alla parte resistente per avere precedentemente rilasciato il certificato di morte e in seguito per essere stata informata con la richiesta di voltura da parte della moglie. Eccepivano, altresì, la prescrizione per quanto riguardava l'annualità 2018, giacché la notifica era avvenuta oltre il termine quinquennale. ------------------ Concludevano per l'annullamento dell'avviso impugnato. ---------------- L'AMA S.p.A. si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva. ------------------------------------------------------------ Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio solo in data 21.1.2026 e, dunque, nell'imminenza dell'odierna udienza con controdeduzioni argomentando che, nelle more del presente giudizio, il 9.1.2026 aveva emesso l'annullamento dell'accertamento. --------------- Con successive memorie i ricorrenti si riportavano al ricorso e insistevano nelle conclusioni. -------------------------------------- All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, tratteneva la controversia in decisione. ---------------------------- MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE Il ricorso è fondato. ------------------------------------------------ Preliminarmente si osserva che la costituzione del Comune intimato è avvenuta solo il 21.1.2026 in prossimità dell'udienza di trattazione. Una tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo, determinando un inutile aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente. ----------------------------- I ricorrenti hanno prodotto documentazione attestante l'infondatezza della pretesa, gli avvisi di pagamento con le relative ricevute nell'arco degli anni e la richiesta di voltura a nome del coniuge superstite, per cui va esclusa l'asserita omessa dichiarazione d'iscrizione, indicata nell'accertamento (v. pag. 2). --------------------------------------- Atteso l'intervenuto annullamento dell'accertamento impugnato, consegue che, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. ---------------------------------------- La Corte osserva che in ordine all'atto di annullamento, comunicato dopo la notifica del ricorso e la costituzione in giudizio, non può dichiararsi sic et simpliciter cessata la materia del contendere. ----------------- Invero, attesa la domanda dei ricorrenti in calce al ricorso in ordine alla rifusione delle spese processuali, è opportuno procedere ad subiecta materiaun'analisi dell'istituto in , considerate le peculiarità del processo tributario. E' stata prevista dal legislatore una categoria di situazioni diversificate, in cui possono ricomprendersi fattispecie di definizione delle pendenze tributarie (condoni, definizione delle liti) o quelle in cui sia l'ufficio finanziario (o Ente locale) ad adottare in via di autotutela l'annullamento dell'atto impugnato. A seguito della sentenza n. 274/05 Corte Cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, co. 3, D. L.vo 546/92 con riferimento ai casi di definizione diversi da quelli previsti dalla legge, è preciso compito del giudice tributario, ai fini del pronunciamento sulle spese, vagliare se la cessata materia consegua ad un “evento esterno e successivo all'instaurazione del giudizio” o se il fatto sia ad essa “preesistente”. Soccorre, pertanto, una doverosa distinzione se il provvedimento di autotutela sia emesso a seguito di ius superveniens una fattispecie estintiva o di un o, invece, sia determinato da una scelta discrezionale;
è proprio in quest'ultima soccombenza virtualeipotesi che trova ingresso il principio della “ ”. Nella fattispecie in esame il motivo che ha determinato il provvedimento di annullamento era indubbiamente preesistente all'introduzione del presente giudizio, risalente a molto tempo prima e, quindi, concretando una situazione che il Comune ben poteva conoscere, risultando attivi i codici utente e utenza. ---------------------------------------------- Ne consegue che l'avviso non avrebbe dovuto essere emesso per insussistenza dei presupposti e che del provvedimento di annullamento è stata data comunicazione solo con le controdeduzioni tardive, per cui la ricorrente si è avvalsa dell'assistenza tecnica. ------------------- In ragione di quanto sopra, della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. ---------------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, liquidate in €. 1.600,00, oltre rimborso CU (€. 120,00), spese generali 15% e oneri di legge. ------------------------------------------------ Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Giudice Est.
GI GL AM firmato digitalmente