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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/12/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FA DE, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA Parte_1 C.F._1 GODDI
OPPONENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ENRICO IANNOTTA Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- fideiussione
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Si conclude affinché il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, voglia così giudicare: 1) - In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
per le ragioni di cui in espositiva e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 442/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Sassari il 2 agosto 2024 mandando assolto l'opponente da qualsiasi avversa pretesa;
2) In via ulteriormente preliminare: revocare il decreto ingiuntivo opposto accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati con il decreto ingiuntivo e per l'effetto mandare assolto l'opponente da ogni avversa pretesa;
3) In via ulteriormente subordinata e sempre nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari formulate, dichiarare che il debito di cui al decreto ingiuntivo opposto deve essere ripartito tra gli eredi del Persona_1 secondo le norme sulla successione legittima;
4) - In tutti i casi, con vittoria di spese e di onorari del giudizio.”
PER L'OPPOSTA: “Voglia il Tribunale adito, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge. Con vittoria di onorari e spese, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 25 ottobre 2024 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 442/2024 emesso su Controparte_1 istanza della convenuta e domandandone la revoca. Assumeva che il decreto, con cui gli era stato pagina 1 di 4 ingiunto il pagamento della somma di € 38.500,00 oltre interessi legali e spese, era stato richiesto nei suoi confronti in qualità di presunto erede del defunto padre , il quale aveva prestato Persona_1 fideiussione in favore del figlio . Eccepiva il proprio difetto di legittimazione Persona_2 passiva, non avendo egli mai accettato l'eredità del padre, non avendo mai posseduto i beni appartenenti al defunto ed essendo, peraltro, decaduto dal diritto di accettare l'eredità per intervenuto decorso del termine decennale. Nel richiamare la costante giurisprudenza in materia evidenziava come, in applicazione del principio generale ex art. 2697 c.c., incombesse sull'attrice l'onere di provare l'assunzione da parte del destinatario dell'ingiunzione della qualità di erede, non potendosi questa desumersi dalla mera chiamata all'eredità, in difetto di alcuna presunzione in tal senso. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del credito, in quanto dalla morte del fideiussore, il , non Persona_1 erano mai stati compiuti atti interruttivi del relativo termine.
Contestava, infine, la violazione dell'art. 754, c.c., avendo la compagnia assicurativa richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo unicamente nei suoi confronti, sulla base del certificato storico di famiglia, dal quale tuttavia emergeva l'esistenza di altri chiamati all'eredità.
Si costituiva ribadendo che la ditta individuale intestata a Controparte_1 Persona_2 aveva ottenuto dall' un aiuto economico previsto dal Reg. CE Parte_2
n. 1698/2005 per il sostegno allo;
che il 27 settembre 2011 la Parte_3 Controparte_2
(oggi si era costituita garante del beneficiario sino alla
[...] Controparte_1 concorrenza di € 38.500,00, pari al 110% dell'ammontare dell'anticipo; che con atto di coobbligazione, il , in solido con il debitore principale, aveva assunto tutti gli obblighi e gli oneri Persona_1 derivanti dalla predetta polizza;
che a fronte del mancato pagamento da parte della ditta, aveva Pt_4 richiesto alla , in qualità di società garante, il pagamento della complessiva somma di CP_2
38.500,00 euro, cui l'assicuratrice aveva provveduto il 1° ottobre 2019. La società di assicurazioni aveva dunque legittimamente agito in regresso nei confronti degli obbligati. Quanto alla legittimazione passiva dell'opponente, evidenziava che dal certificato storico di stato di famiglia risultava che la famiglia originaria del , deceduto il 15 marzo del 2013, era Persona_1 composta dal de cuius, dalla di lui moglie, anch'ella deceduta, nonché dai tre Persona_3 figli, , e . Sosteneva che quest'ultimo alla data del decesso del padre Persona_2 Per_4 Parte_1 conviveva con lo stesso, risultando da una verifica anagrafica che egli era emigrato in Illorai soltanto nel 2016 e configurandosi pertanto il possesso dei beni ereditari in capo all'opponente che, non avendo proceduto all'inventario dei beni ereditari nei termini prescritti dalla legge, né avendo documentato una rinuncia all'eredità, doveva essere considerato erede puro e semplice del padre . Persona_1
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 20 novembre 2025, sulle riferite conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
*** L'opposizione è fondata per le seguenti considerazioni. Occorre preliminarmente evidenziare che l'onere di provare la qualità di erede in capo all'odierno opponente gravava sulla compagnia assicurativa che, attrice sostanziale, ha agito nei Parte_1 suoi confronti in sede monitoria sul presupposto che egli avesse, anche implicitamente mediante comportamenti concludenti, accettato l'eredità relitta dal genitore , coobbligato in Persona_1 solido col debitore principale. In questa sede non può che recepirsi l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, correttamente citato dall'opponente, secondo cui in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe appunto su chi agisce l'onere di dimostrare detta qualità di erede dell'obbligato. Qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità (non essendo prevista pagina 2 di 4 alcuna presunzione in tal senso) conseguendo solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita (Cass., Sez. L., Sent. n. 10525/2010; Cass., VI Sez., Ord. n. 5247/2018; Cass., Sez. L., Sent. n. 21436/2018). L'acquisto della qualità di erede si verifica, inoltre, quando il chiamato ponga in essere comportamenti concludenti da cui possa evincersi l'accettazione tacita dell'eredità, ex art. 476, c.c., o qualora sia al possesso dei beni ereditari per un periodo protrattosi oltre i termini prescritti ex lege (art.485, c.c.), in mancanza del compimento del richiesto inventario. Ora, nella specie, l'opposta non ha assolto a tale onere probatorio, limitandosi a produrre a sostegno della propria tesi un certificato storico di famiglia e un certificato di verifica anagrafica, dai quali può desumersi unicamente che l'odierno opponente , insieme a e Parte_1 CP_3 [...]
, era figlio del – rientrando quindi tra i chiamati all'eredità – e che il Persona_2 Persona_1 predetto si era trasferito a Illorai a decorrere dal 26 gennaio 2016. Tuttavia, tali documenti non forniscono alcun elemento idoneo a dimostrare l'avvenuta accettazione dell'eredità, né esplicita né tacita, non configurandosi, in particolare, quel possesso di beni ereditari da parte del Parte_1 deponente per l'assunzione della qualità di erede in applicazione dei principi richiamati. Al contrario, l'opponente ha prodotto sia il proprio certificato storico di famiglia, sia quello del defunto padre, dai quali si desume l'iscrizione anagrafica di due distinti nuclei familiari. Comparso, inoltre, all'udienza del 20 marzo 2025, egli ha confermato di non aver mai accettato l'eredità paterna e di aver lasciato l'abitazione familiare sin dal 1992. D'altra parte, anche volendo ipotizzare, come sostenuto dall'odierna opposta, che alla morte del padre, il dimorasse nell'abitazione paterna – circostanza comunque non dimostrata – ciò non sarebbe in Per_1 ogni caso sufficiente a farne discendere l'acquisto della qualità di erede. La giurisprudenza, infatti, è costante nel ritenere che la mera permanenza del familiare nella casa appartenuta al de cuius (appartenenza non provata) non integri di per sé alcuna accettazione tacita dell'eredità, in mancanza di atti ulteriori che manifestino l'intenzione inequivoca di comportarsi come erede. La semplice utilizzazione dell'abitazione familiare o dei mobili che la corredano, in assenza di attività dispositive o gestionali sul patrimonio ereditario, costituisce piuttosto mera detenzione o esercizio di un diritto di abitazione, che può essere giustificato da ragioni personali, familiari o di necessità abitativa, non equivalendo, invece, a un possesso uti heres. (Cass., VI Sez., Ord. n. 23406/2015, Cass. S.U., Sent. n. 4847/2013, Cass. II Sez., Sent. n. 18354/2013). Pertanto, difettando la prova sia dell'accettazione dell'eredità sia del possesso qualificato dei beni ereditari da parte del , non può ritenersi dimostrata la sua qualità di erede, con Parte_1 conseguente insussistenza del presupposto necessario affinché possa essere chiamato a rispondere dei debiti del de cuius. Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere pertanto revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico della convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo n. 442/2024 Parte_1 del 2 agosto 2024;
2. condanna alla rifusione in favore dell'opponente delle spese del presente Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 6000,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.
Sassari, 10 dicembre 2025
Il Giudice
FA DE
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FA DE, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA Parte_1 C.F._1 GODDI
OPPONENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ENRICO IANNOTTA Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- fideiussione
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Si conclude affinché il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, voglia così giudicare: 1) - In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
per le ragioni di cui in espositiva e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 442/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Sassari il 2 agosto 2024 mandando assolto l'opponente da qualsiasi avversa pretesa;
2) In via ulteriormente preliminare: revocare il decreto ingiuntivo opposto accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati con il decreto ingiuntivo e per l'effetto mandare assolto l'opponente da ogni avversa pretesa;
3) In via ulteriormente subordinata e sempre nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari formulate, dichiarare che il debito di cui al decreto ingiuntivo opposto deve essere ripartito tra gli eredi del Persona_1 secondo le norme sulla successione legittima;
4) - In tutti i casi, con vittoria di spese e di onorari del giudizio.”
PER L'OPPOSTA: “Voglia il Tribunale adito, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge. Con vittoria di onorari e spese, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 25 ottobre 2024 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 442/2024 emesso su Controparte_1 istanza della convenuta e domandandone la revoca. Assumeva che il decreto, con cui gli era stato pagina 1 di 4 ingiunto il pagamento della somma di € 38.500,00 oltre interessi legali e spese, era stato richiesto nei suoi confronti in qualità di presunto erede del defunto padre , il quale aveva prestato Persona_1 fideiussione in favore del figlio . Eccepiva il proprio difetto di legittimazione Persona_2 passiva, non avendo egli mai accettato l'eredità del padre, non avendo mai posseduto i beni appartenenti al defunto ed essendo, peraltro, decaduto dal diritto di accettare l'eredità per intervenuto decorso del termine decennale. Nel richiamare la costante giurisprudenza in materia evidenziava come, in applicazione del principio generale ex art. 2697 c.c., incombesse sull'attrice l'onere di provare l'assunzione da parte del destinatario dell'ingiunzione della qualità di erede, non potendosi questa desumersi dalla mera chiamata all'eredità, in difetto di alcuna presunzione in tal senso. Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del credito, in quanto dalla morte del fideiussore, il , non Persona_1 erano mai stati compiuti atti interruttivi del relativo termine.
Contestava, infine, la violazione dell'art. 754, c.c., avendo la compagnia assicurativa richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo unicamente nei suoi confronti, sulla base del certificato storico di famiglia, dal quale tuttavia emergeva l'esistenza di altri chiamati all'eredità.
Si costituiva ribadendo che la ditta individuale intestata a Controparte_1 Persona_2 aveva ottenuto dall' un aiuto economico previsto dal Reg. CE Parte_2
n. 1698/2005 per il sostegno allo;
che il 27 settembre 2011 la Parte_3 Controparte_2
(oggi si era costituita garante del beneficiario sino alla
[...] Controparte_1 concorrenza di € 38.500,00, pari al 110% dell'ammontare dell'anticipo; che con atto di coobbligazione, il , in solido con il debitore principale, aveva assunto tutti gli obblighi e gli oneri Persona_1 derivanti dalla predetta polizza;
che a fronte del mancato pagamento da parte della ditta, aveva Pt_4 richiesto alla , in qualità di società garante, il pagamento della complessiva somma di CP_2
38.500,00 euro, cui l'assicuratrice aveva provveduto il 1° ottobre 2019. La società di assicurazioni aveva dunque legittimamente agito in regresso nei confronti degli obbligati. Quanto alla legittimazione passiva dell'opponente, evidenziava che dal certificato storico di stato di famiglia risultava che la famiglia originaria del , deceduto il 15 marzo del 2013, era Persona_1 composta dal de cuius, dalla di lui moglie, anch'ella deceduta, nonché dai tre Persona_3 figli, , e . Sosteneva che quest'ultimo alla data del decesso del padre Persona_2 Per_4 Parte_1 conviveva con lo stesso, risultando da una verifica anagrafica che egli era emigrato in Illorai soltanto nel 2016 e configurandosi pertanto il possesso dei beni ereditari in capo all'opponente che, non avendo proceduto all'inventario dei beni ereditari nei termini prescritti dalla legge, né avendo documentato una rinuncia all'eredità, doveva essere considerato erede puro e semplice del padre . Persona_1
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 20 novembre 2025, sulle riferite conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
*** L'opposizione è fondata per le seguenti considerazioni. Occorre preliminarmente evidenziare che l'onere di provare la qualità di erede in capo all'odierno opponente gravava sulla compagnia assicurativa che, attrice sostanziale, ha agito nei Parte_1 suoi confronti in sede monitoria sul presupposto che egli avesse, anche implicitamente mediante comportamenti concludenti, accettato l'eredità relitta dal genitore , coobbligato in Persona_1 solido col debitore principale. In questa sede non può che recepirsi l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, correttamente citato dall'opponente, secondo cui in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe appunto su chi agisce l'onere di dimostrare detta qualità di erede dell'obbligato. Qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità (non essendo prevista pagina 2 di 4 alcuna presunzione in tal senso) conseguendo solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita (Cass., Sez. L., Sent. n. 10525/2010; Cass., VI Sez., Ord. n. 5247/2018; Cass., Sez. L., Sent. n. 21436/2018). L'acquisto della qualità di erede si verifica, inoltre, quando il chiamato ponga in essere comportamenti concludenti da cui possa evincersi l'accettazione tacita dell'eredità, ex art. 476, c.c., o qualora sia al possesso dei beni ereditari per un periodo protrattosi oltre i termini prescritti ex lege (art.485, c.c.), in mancanza del compimento del richiesto inventario. Ora, nella specie, l'opposta non ha assolto a tale onere probatorio, limitandosi a produrre a sostegno della propria tesi un certificato storico di famiglia e un certificato di verifica anagrafica, dai quali può desumersi unicamente che l'odierno opponente , insieme a e Parte_1 CP_3 [...]
, era figlio del – rientrando quindi tra i chiamati all'eredità – e che il Persona_2 Persona_1 predetto si era trasferito a Illorai a decorrere dal 26 gennaio 2016. Tuttavia, tali documenti non forniscono alcun elemento idoneo a dimostrare l'avvenuta accettazione dell'eredità, né esplicita né tacita, non configurandosi, in particolare, quel possesso di beni ereditari da parte del Parte_1 deponente per l'assunzione della qualità di erede in applicazione dei principi richiamati. Al contrario, l'opponente ha prodotto sia il proprio certificato storico di famiglia, sia quello del defunto padre, dai quali si desume l'iscrizione anagrafica di due distinti nuclei familiari. Comparso, inoltre, all'udienza del 20 marzo 2025, egli ha confermato di non aver mai accettato l'eredità paterna e di aver lasciato l'abitazione familiare sin dal 1992. D'altra parte, anche volendo ipotizzare, come sostenuto dall'odierna opposta, che alla morte del padre, il dimorasse nell'abitazione paterna – circostanza comunque non dimostrata – ciò non sarebbe in Per_1 ogni caso sufficiente a farne discendere l'acquisto della qualità di erede. La giurisprudenza, infatti, è costante nel ritenere che la mera permanenza del familiare nella casa appartenuta al de cuius (appartenenza non provata) non integri di per sé alcuna accettazione tacita dell'eredità, in mancanza di atti ulteriori che manifestino l'intenzione inequivoca di comportarsi come erede. La semplice utilizzazione dell'abitazione familiare o dei mobili che la corredano, in assenza di attività dispositive o gestionali sul patrimonio ereditario, costituisce piuttosto mera detenzione o esercizio di un diritto di abitazione, che può essere giustificato da ragioni personali, familiari o di necessità abitativa, non equivalendo, invece, a un possesso uti heres. (Cass., VI Sez., Ord. n. 23406/2015, Cass. S.U., Sent. n. 4847/2013, Cass. II Sez., Sent. n. 18354/2013). Pertanto, difettando la prova sia dell'accettazione dell'eredità sia del possesso qualificato dei beni ereditari da parte del , non può ritenersi dimostrata la sua qualità di erede, con Parte_1 conseguente insussistenza del presupposto necessario affinché possa essere chiamato a rispondere dei debiti del de cuius. Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere pertanto revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, a carico della convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo n. 442/2024 Parte_1 del 2 agosto 2024;
2. condanna alla rifusione in favore dell'opponente delle spese del presente Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 6000,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.
Sassari, 10 dicembre 2025
Il Giudice
FA DE
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