Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
11 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3940 / 2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Pasquale Pappalardo come da procura Parte_1
come in atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17/04/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere affetto da patologie invalidanti ( epilessia, depressione, diabete mellito, cardiopatia ipertensiva, OSAS, patologie degenerative della colonna vertebrale, patologie gastroenteriche ed epatopatia cronica,
- di essere stato riconosciuto con verbale del 29.03.2023 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile di con riduzione permanente della Persona_1 capacità lavorativa dell'80%, con decorrenza dal 20.10.2022;
- di essere, pertanto, in possesso dei requisiti di legge di cui art. 1 comma 8, d.lgs. n. 503 del
1992; art. 12 d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 e art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 201 del 2011, avendo età superiore a 61 anni, oltre 20 anni di contribuzione e una invalidità non inferiore CP_1 all'80% - per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ex art.1 comma 8
D.Lgt.vo n.503/1992 nella gestione lavoratori dipendenti e nel Fondo FPLD e di avere, pertanto, inoltrato a tal fine in data 25.09.2023 all' di Catania domanda iscritta al CP_1
n.2038976400141;
- che con provvedimento del 26.10.2023 l' comunicava la reiezione della suddetta CP_1
domanda per carenza del requisito sanitario;
- di avere presentato in data 13.11.2023 ricorso al Comitato Provinciale chiedendo la CP_1 riforma dell'impugnato provvedimento e l'accoglimento della domanda;
- che con nota del 29.11.2023 l' comunicava che il Comitato Provinciale aveva respinto CP_1
il ricorso per carenza del requisito sanitario;
- che tale giudizio doveva considerarsi errato in quanto lo stato clinico del ricorrente era talmente grave da determinare la sussistenza del requisito sanitario (pari o superiore all'80%) legittimante la richiesta della pensione di vecchiaia anticipata, essendosi le sue condizioni di salute medio tempore addirittura aggravate;
Sulla scorta di tutto quanto argomentato in ricorso concludeva chiedendo “ 1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, ha diritto alla pensione anticipata di vecchiaia di cui all'art.1 comma 8 D.Lgt.vo n.503/1992; 2) Condannare
l' in persona del legale rappresentante al pagamento a favore del ricorrente dei ratei di CP_1
pensione con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data che codesto
Tribunale vorrà stabilire in base alle previsioni di legge;
Con spese ed onorario da distrarsi ex art.93 cpc”. Instauratosi il contraddittorio si è costituito nel presente giudizio spiegando ampie difese volte CP_1
al rigetto del ricorso e rassegnando le seguenti conclusioni: “ PRELIMINARMENTE: rigettare la domanda di parte ricorrente senza istruttoria di merito con conseguente condanna alle spese e competenze, in difetto di prova della proponibilità e procedibilità della domanda.
PRELIMINARMENTE: dichiarare inammissibile la domanda previa verifica del compimento dei termini decadenziali di cui all'art.47 d.p.r. n. 639/1970. NEL MERITO: In via principale: - dichiarare, in difetto di prova, da fornirsi ex adverso, che all'atto della proposizione della domanda amministrativa, controparte non aveva i requisiti amministrativi per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, e pertanto rigettare l'avversa domanda in quanto infondata;
-ritenere e dichiarare che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti prescritti dall'art.1,co.8, D.L.vo n°503/1992 per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata con la decorrenza richiesta e conseguentemente rigettare tutte le avverse domande. In subordine, fissare la decorrenza della pensione, nonché degli accessori sugli eventuali ratei pregressi dalla data in cui sia perfezionato l'accertamento giudiziale sopra atti, fatti, qualità e stati soggettivi di parte ricorrente, secondo quanto disposto dal D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 111/2011. Condannare parte ricorrente alle spese e competenze del giudizio, comprese quelle di ctu”.
La causa è stata istruita in via documentale e con espletamento di CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del giorno 11 marzo 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
______ __
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Com'è noto, il d. lgs. 503/1992 subordina, in linea generale, il diritto alla pensione di vecchiaia ad un duplice requisito, l'uno di carattere anagrafico, costituito dall'avere l'assicurato, alle singole scadenze individuate dalla allegata tabella A, l'età ivi indicata (art. 1 d. lgs. 503/1992), e l'altro di carattere assicurativo–contributivo, rappresentato, a regime, da almeno venti anni di contribuzione (art. 2 d. lgs. 503/1992).
L'elevazione dei limiti di età di cui sopra non si applica, tuttavia, agli invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, ultimo comma, d. lgs. 503/1992).
Conseguentemente, al fine della sussistenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (come appunto garantita dall'art. 1, comma 8, d. lgs. 503/1992) è necessaria la contemporanea sussistenza del requisito assicurativo-contributivo di cui innanzi, dello stato invalidante della parte ricorrente (come detto non inferiore all'80%) nonché del requisito anagrafico previsto dalla disciplina previgente rispetto al d. lgs. 503/1992 (pari a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne).
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno vaglio deve essere osservato che la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, sia del requisito assicurativo-contributivo sia del requisito anagrafico come innanzi illustrati è pacifica tra le parti in quanto allegata dalla stessa parte attrice non ha costituito motivazione del rigetto della domanda in sede amministrativa, mentre è stata contestata da in via del tutto generica nel presente giudizio. CP_1
Si è reso necessario verificare l' eventuale sussistenza del solo stato invalidante per godere della pensione di vecchiaia anticipata di cui al comma 8 dell'art. 1 del citato d.lgs.
La CTU medico-legale, ha accertato la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
Nel giungere a tale conclusione il nominato consulente ha così argomentato : “ Il Sig. Parte_1
nato a [...] il [...], di anni 62, è affetto da: “Epilessia focale del lobo
[...]
temporale con crisi a frequenza plurisettimanale in soggetto obeso con presenza di microadenoma ipofisario affetto da spondiloartrosi diffusa con riscontro di plurime ernie discali, esiti di discectomia
D5-D7, diabete mellito di tipo II NID, ipertensione arteriosa, epatopatia cronica, OSAS di grado severo, ipertrofia prostatica benigna e disturbo depressivo maggiore di grado grave con impoverimento cognitivo”. Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta e dall'obiettività emersa nel corso delle oo.pp. si ritiene che le patologie sofferte dal ricorrente determinano una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, in misura non inferiore all'80 per cento Il summenzionato requisito deve essere riconosciuto dal Gennaio 2024, epoca in cui si è assistito ad un peggioramento del complesso quadro patologico patito dal ricorrente”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni ponendole a fondamento della decisione.
Non può, diversamente, trovare accoglimento la tesi di parte ricorrente secondo la quale la decorrenza dovrebbe ricondursi al 29 marzo 2023, data dell'accertamento in ordine alla invalidità civile compiuta dalla Commissione medica di . Per_1
La CTU espletata nel corso del giudizio ha, infatti, avuto ad oggetto la capacità lavorativa specifica del ricorrente ai fini della indagine mirata a verificare proprio il requisito previsto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione anticipata. Va, ulteriormente, riconosciuta fondatezza al rilievo mosso da in ordine all'applicabilità, nella CP_1 materia in esame, ai fini della decorrenza, del principio della cd. “finestra mobile”.
Tale meccanismo effettivamente si applica anche alle ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia secondo quanto statuito dalla Suprema Corte (cfr: Cass. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019,
32591/2018, 29191/2018).
Tanto sulla base del condivisibile orientamento interpretativo secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno
2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 29191/2018).
Rispetto alla circostanza relativa, nel caso di specie, al fatto che il rapporto di lavoro del ricorrente non è ancora cessato va richiamato il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione(
Cassazione civile sez. lav., 14/08/2023, (ud. 23/03/2023, dep. 14/08/2023), n.24617 affermando:
“Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del
2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del
1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa
(cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione”.
In particolare in parte motiva: “ 5.- La Corte territoriale, secondo una ricostruzione recepita anche dalla parte controricorrente, evidenzia che il trattamento pensionistico decorre al compimento dei dodici mesi dalla maturazione di tutti i requisiti, che, per tutti i trattamenti di vecchiaia, includono anche la cessazione del rapporto di lavoro. All'inquadramento propugnato dalla sentenza d'appello il ricorrente oppone, dal canto suo, che il futuro pensionato sarebbe così costretto ad attendere "il trascorrere dei tempi previsti dalla finestra mobile prima di ricevere il vitale trattamento pensionistico", in contrasto con i principi del diritto e della logica (pagina 13). 6.- Le censure del ricorrente colgono nel segno, per le ragioni di seguito esposte. 7.- Soccorre, anzitutto, il dato letterale. L'art. 12, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 dispone che i beneficiari di pensione di vecchiaia conseguano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, "trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti".
7.1.- L'art. 12, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 esordisce con un richiamo ai soggetti che maturano il diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia, a determinate età, e pone così l'accento su tale requisito.
Alla luce del senso proprio delle parole e della loro connessione (art. 12 preleggi), i requisiti
"previsti", pertanto, non possono che correlarsi all'età, di cui discorre l'incipit del citato art. 12, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010.
7.2.- Sempre sul piano testuale, si deve rimarcare che la cessazione del rapporto di lavoro non s'identifica, in senso stretto, con un requisito che "matura". Tale espressione denota un progredire, un perfezionarsi nel tempo e si attaglia al presupposto dell'età, non alla cessazione del rapporto di lavoro, che interviene uno actu.
7.3.- Non è senza significato che lo stesso legislatore riservi alla cessazione del rapporto di lavoro una disciplina autonoma, racchiusa nel comma 7 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 503 del 1992.
Se il comma 1 del citato art. 1 pone in risalto gli elementi costitutivi del diritto, che hanno nell'età il dato saliente, il comma 7 polarizza l'attenzione sul concreto conseguimento di un diritto, che è già completo in tutti i suoi elementi.
Nel dipanarsi della disciplina delle pensioni di vecchiaia, l'età riveste da sempre un ruolo cruciale, come si desume anche dall'art. 6 della L. n. 155 del 1981, che annette rilievo primario all'età pensionabile e ai requisiti assicurativi e contributivi.
La cessazione del rapporto di lavoro è un quid pluris che il legislatore ha introdotto in seconda battuta e che non definisce il nucleo della fattispecie costitutiva del diritto.
7.4.- La cessazione del rapporto di lavoro, nella disciplina dettata dall'art. 1, comma 7, del D.Lgs.
n. 503 del 1992, assurge piuttosto al rango di una condizione.
A tale condizione il legislatore, una volta che si siano perfezionati i requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi, ha scelto di subordinare il concreto "conseguimento del diritto alla pensione", in una prospettiva di razionalizzazione e contenimento della spesa previdenziale. La cessazione del rapporto di lavoro esula dunque dai requisiti che devono coesistere perché poi decorra quell'ulteriore tempo d'attesa, che a sua volta si atteggia come elemento costitutivo del diritto a pensione.
8.- Tali conclusioni sono avvalorate anche da elementi sistematici. 8.1.- Questa Corte, a tale riguardo, ha già svolto considerazioni che orientano l'interpretazione del dato normativo, sulla base di rilievi non efficacemente confutati dalla parte controricorrente: "10.- (L)o stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della "finestra", dato che in tale periodo l'assicurato invalido potrebbe, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa" (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191; negli stessi termini, Cass., sez.
VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382, punto 7 del "Ritenuto").
8.2.- Che si possa conseguire un reddito durante il periodo della "finestra" e che la "finestra" dunque non decorra dalla cessazione del rapporto di lavoro, si evince anche dalla giurisprudenza costituzionale, pur concernente la peculiare disciplina dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell' CP_1
Il giudice delle leggi ha puntualizzato che il reddito conseguito durante questo periodo d'attesa non può pregiudicare il lavoratore che possa già vantare tutti i requisiti contributivi per accedere alla pensione (sentenza n. 177 del 2019, punto 3.3. del Considerato in diritto).
8.3.- Si deve poi avere riguardo alla ratio ispiratrice della disciplina delle "finestre", che si prefigge di limitare la spesa previdenziale, dilazionando i tempi di erogazione del trattamento pensionistico, senza innalzare l'età pensionabile. Rispetto a tale finalità sarebbe irragionevole e sproporzionata una normativa che, fino al compiersi del periodo di attesa imposto dal legislatore, precludesse di lavorare e di procurarsi le fonti di sostentamento necessarie per un'esistenza libera e dignitosa.
E' proprio la possibilità di lavorare nelle more del compiersi del periodo prescritto dalla legge a rendere ragionevole il complessivo bilanciamento e sostenibile il sacrificio imposto con il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico”.
Ne discende che va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1 comma n. 8 del d.lgs. n. 503/1992 con applicazione della “ finestra mobile” (articolo 12 del d. l. 78/2010 conv. con mod. in l. 122/2010) a decorrere dal mese di gennaio 2024 e con diritto al pagamento da parte di dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro attualmente CP_1
in essere. Avuto riguardo all'esito del giudizio le parti possono essere integralmente essere compensate.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste a carico di . CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accerta e dichiara che è soggetto invalido all'80% in possesso del Parte_1
requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma n. 8 del d.lgs. n. 503/1992, con applicazione della finestra mobile di cui all'articolo 12 del d.
l. 78/2010 conv. con mod. in l. 122/2010 a decorrere dal mese di gennaio 2024 e con diritto al relativo pagamento dei ratei da parte di dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro in CP_1
essere; spese compensate;
pone a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Catania, 11/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso