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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 10419/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT EN Presidente
Filomena Albano Giudice
ST CA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10419/2024, vertente tra
Parte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Carla Gatta
e
Parte_2 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Anna Buttafoco e dell'avv. Giovanni Fiaccavento
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto al Tribunale di Roma di Parte_1 Parte_2
pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in data 17 marzo 2002 e che, nel tempo, la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dalla predetta unione matrimoniale sono nati i figli (classe 2006) e Per_1
(2009). Per_2
Le parti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025, hanno formulato le seguenti conclusioni in ordine alle condizioni accessorie della loro separazione:
“A) Separazione e casa coniugale
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, nel reciproco rispetto e fermi restando i reciproci obblighi di legge. Verrà dato atto che il sig. concordemente, si è allontanato dalla casa Parte_2
familiare dal 17.12.2023 e da allora i coniugi vivono separati di fatto;
2. Assegnazione alla sig.ra della casa coniugale in Parte_1
Roma, Via Marforio 20 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, sino alla data del 17.12.2025 e con uso da parte del sig. del Parte_2
posto auto – di proprietà condominiale – assegnato all'appartamento-casa coniugale sita in Via Marforio 20 e la cantina di pertinenza di quest'ultima;
B) Piano genitoriale
3. Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno. Le decisioni di maggiore interesse per il minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, quelle di ordinaria amministrazione saranno assunte singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2 4. Entrambi i genitori si impegnano a non frapporre ostacoli alla libera frequentazione del genitore non convivente e dei rispettivi nuclei familiari;
5. Il sig. eserciterà il diritto di visita secondo le modalità, Parte_2
già concordate, secondo le seguenti cadenze:
- due pomeriggi a settimana (il martedì ed il venerdì) dall'orario di uscita da scuola sino alle ore 22.00;
- a week end alternati con l'altro genitore dal sabato mattina alle ore
10.00 sino al successivo lunedì mattina all'orario di inizio delle lezioni;
- quanto alle festività di precetto e, comunque, di calendario, esse saranno concordate direttamente dai genitori con il figlio minore, tenendo fermo il criterio dell'alternanza con ciascun genitore;
- per il periodo estivo, ferma la necessità che il figlio minore trascorra le ferie insieme a ciascun genitore per almeno 15 giorni (anche non consecutivi), questi ultimi, entro il 31 maggio di ciascun anno concorderanno il piano ferie tra loro e compatibilmente con i bisogni ed i desideri del figlio;
C) Mantenimento dei figli
6. il sig. continuerà a contribuire al mantenimento dei Parte_2
figli con un assegno mensile pari ad € 400,00 mensili e così € 200,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, a decorrere dal mese di giugno 2025, ciò sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, come previsto dalla legge;
7. entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli;
D) Altre disposizioni patrimoniali
3 8. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi produttori di reddito;
9. Verrà dato atto che la sig.ra in data 31.12.2023, ha Parte_1
corrisposto al sig. la somma di € 1.500,00 a titolo di Parte_2
saldo e stralcio di quanto dal sig. acquistato per Parte_2
arredare l'immobile in Roma, viale Alessandrino n. 79 oggetto di futura permuta;
10. Restano ferme le obbligazioni assunte dalle parti in merito ai beni immobili di proprietà e alle permute già dettagliate nel ricorso e che di seguito si riportano:
a) il sig. trasferirà a titolo di permuta alla sig.ra Parte_2 Pt_1
la totalità della quota di cui è titolare, pari all'intero, del diritto
[...]
di piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari del fabbricato, sito in Comune di Roma, viale Alessandrino n. 79 e precisamente:
- appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno
1, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 950, con particelle e consistenze seguenti: particella 138, sub 6, z.c. 5, categoria A/4, classe 3, vani 3,5 rendita catastale 524,20. Il trasferimento a titolo di permuta dell'appartamento sopra indicato avverrà con tutta la mobilia ed arredi in esso contenuti ed il cui elenco
è di seguito riportato:
- stanza camera da letto arredata e completa di letto, 2 comodini, armadio e comò, 2 set di lenzuola matrimoniali, 2 cuscini, 2 coperte e 2 trapunte, coppia di tendine a vetro;
- stanza da bagno completa di doccia, lavandino, bidet, water, lavatrice, specchio e mobile ad un'anta, tendina a vetro;
- stanza cucina arredata e completa di mobile angolare, lavandino, zona fuochi, frigorifero, tavolo con 3 sedie e mobile portascope, un
4 servizio da piatti e posate da 4 persone, 6 bicchieri acqua, n. 2 padelle, n. 2 pentole e n. 2 coperchi, tendina a vetro;
- zona soggiorno arredata con mobile a parete, divano, televisore da
50 pollici.
b) la sig.ra trasferirà a titolo di permuta al sig. Parte_1 Pt_2
la totalità della quota di cui è titolare, pari all'intero, del diritto
[...]
di piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari del fabbricato, sito in Comune di Roma, via Marforio n. 20 e precisamente:
- appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno 6, scala D, edificio 1, riportato in Catasto Fabbricati del
Comune di Roma al foglio 954, con particelle e consistenze seguenti: particella 92, sub 513 z.c. 5, Cat. A/4, classe 3, vani 6, rendita catastale 898,64;
- pertinente cantina posta al piano seminterrato distinto con il numero interno 6, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 954, con particelle e consistenze seguenti: particella 92, sub
514, Via Marforio n. 20, Cat. C/2, classe 4, sup. cat. Mq. 9, rendita
40,44; Il trasferimento a titolo di permuta dell'appartamento e pertinenza sopra indicati avverrà con tutta la mobilia ed arredi in esso contenuti.
c) le permute sopra citate saranno effettuate senza la previsione anche futura di alcun corrispettivo e/o conguaglio, con rogito notarile che dovrà essere eseguito contestualmente, stante il rapporto di loro sinallagmaticità, entro e non oltre il 17.12.2025 presso il Notaio che sarà concordemente individuato dalle parti. Allo scopo i coniugi, dandosi reciprocamente atto che l'accordo patrimoniale a beneficio reciproco degli stessi è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, chiederanno di usufruire dell'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell'art.19 della legge
5 6 marzo 1987 n.74. Le spese notarili per la formalizzazione delle permute saranno divise in parti uguali tra la sig.ra ed il sig. Pt_1
Pt_2
d) Nel caso in cui le parti non ottemperassero agli impegni assunti ai precedenti punti a) e b) la sentenza emessa all'esito del presente procedimento costituirà titolo idoneo all'esecuzione ed alla richiesta di danni che dovessero conseguire all'inadempimento;
E) Ulteriori patti
11. Le parti dichiarano che le spese di giudizio devono ritenersi interamente compensate tra le stesse.
12. Le altre condizioni patrimoniali, di uso dei beni e di regolamentazione dei rapporti sono confermate come da ricorso depositato.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile. Deve Pt_1 Pt_2
quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
6 Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 16 Parte_1
novembre 1976 a Roma e nato il [...] a [...], i Parte_2
quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 17 marzo 2002; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00116, Parte 2, Serie A01, Anno 2002;
dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 luglio 2025
Il Giudice estensore
ST CA
Il Presidente
RT EN
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT EN Presidente
Filomena Albano Giudice
ST CA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10419/2024, vertente tra
Parte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Carla Gatta
e
Parte_2 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Anna Buttafoco e dell'avv. Giovanni Fiaccavento
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto al Tribunale di Roma di Parte_1 Parte_2
pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in data 17 marzo 2002 e che, nel tempo, la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dalla predetta unione matrimoniale sono nati i figli (classe 2006) e Per_1
(2009). Per_2
Le parti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025, hanno formulato le seguenti conclusioni in ordine alle condizioni accessorie della loro separazione:
“A) Separazione e casa coniugale
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, nel reciproco rispetto e fermi restando i reciproci obblighi di legge. Verrà dato atto che il sig. concordemente, si è allontanato dalla casa Parte_2
familiare dal 17.12.2023 e da allora i coniugi vivono separati di fatto;
2. Assegnazione alla sig.ra della casa coniugale in Parte_1
Roma, Via Marforio 20 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, sino alla data del 17.12.2025 e con uso da parte del sig. del Parte_2
posto auto – di proprietà condominiale – assegnato all'appartamento-casa coniugale sita in Via Marforio 20 e la cantina di pertinenza di quest'ultima;
B) Piano genitoriale
3. Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno. Le decisioni di maggiore interesse per il minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, quelle di ordinaria amministrazione saranno assunte singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2 4. Entrambi i genitori si impegnano a non frapporre ostacoli alla libera frequentazione del genitore non convivente e dei rispettivi nuclei familiari;
5. Il sig. eserciterà il diritto di visita secondo le modalità, Parte_2
già concordate, secondo le seguenti cadenze:
- due pomeriggi a settimana (il martedì ed il venerdì) dall'orario di uscita da scuola sino alle ore 22.00;
- a week end alternati con l'altro genitore dal sabato mattina alle ore
10.00 sino al successivo lunedì mattina all'orario di inizio delle lezioni;
- quanto alle festività di precetto e, comunque, di calendario, esse saranno concordate direttamente dai genitori con il figlio minore, tenendo fermo il criterio dell'alternanza con ciascun genitore;
- per il periodo estivo, ferma la necessità che il figlio minore trascorra le ferie insieme a ciascun genitore per almeno 15 giorni (anche non consecutivi), questi ultimi, entro il 31 maggio di ciascun anno concorderanno il piano ferie tra loro e compatibilmente con i bisogni ed i desideri del figlio;
C) Mantenimento dei figli
6. il sig. continuerà a contribuire al mantenimento dei Parte_2
figli con un assegno mensile pari ad € 400,00 mensili e così € 200,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, a decorrere dal mese di giugno 2025, ciò sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, come previsto dalla legge;
7. entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli;
D) Altre disposizioni patrimoniali
3 8. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi produttori di reddito;
9. Verrà dato atto che la sig.ra in data 31.12.2023, ha Parte_1
corrisposto al sig. la somma di € 1.500,00 a titolo di Parte_2
saldo e stralcio di quanto dal sig. acquistato per Parte_2
arredare l'immobile in Roma, viale Alessandrino n. 79 oggetto di futura permuta;
10. Restano ferme le obbligazioni assunte dalle parti in merito ai beni immobili di proprietà e alle permute già dettagliate nel ricorso e che di seguito si riportano:
a) il sig. trasferirà a titolo di permuta alla sig.ra Parte_2 Pt_1
la totalità della quota di cui è titolare, pari all'intero, del diritto
[...]
di piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari del fabbricato, sito in Comune di Roma, viale Alessandrino n. 79 e precisamente:
- appartamento posto al piano primo, distinto con il numero interno
1, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 950, con particelle e consistenze seguenti: particella 138, sub 6, z.c. 5, categoria A/4, classe 3, vani 3,5 rendita catastale 524,20. Il trasferimento a titolo di permuta dell'appartamento sopra indicato avverrà con tutta la mobilia ed arredi in esso contenuti ed il cui elenco
è di seguito riportato:
- stanza camera da letto arredata e completa di letto, 2 comodini, armadio e comò, 2 set di lenzuola matrimoniali, 2 cuscini, 2 coperte e 2 trapunte, coppia di tendine a vetro;
- stanza da bagno completa di doccia, lavandino, bidet, water, lavatrice, specchio e mobile ad un'anta, tendina a vetro;
- stanza cucina arredata e completa di mobile angolare, lavandino, zona fuochi, frigorifero, tavolo con 3 sedie e mobile portascope, un
4 servizio da piatti e posate da 4 persone, 6 bicchieri acqua, n. 2 padelle, n. 2 pentole e n. 2 coperchi, tendina a vetro;
- zona soggiorno arredata con mobile a parete, divano, televisore da
50 pollici.
b) la sig.ra trasferirà a titolo di permuta al sig. Parte_1 Pt_2
la totalità della quota di cui è titolare, pari all'intero, del diritto
[...]
di piena proprietà delle seguenti porzioni immobiliari del fabbricato, sito in Comune di Roma, via Marforio n. 20 e precisamente:
- appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno 6, scala D, edificio 1, riportato in Catasto Fabbricati del
Comune di Roma al foglio 954, con particelle e consistenze seguenti: particella 92, sub 513 z.c. 5, Cat. A/4, classe 3, vani 6, rendita catastale 898,64;
- pertinente cantina posta al piano seminterrato distinto con il numero interno 6, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 954, con particelle e consistenze seguenti: particella 92, sub
514, Via Marforio n. 20, Cat. C/2, classe 4, sup. cat. Mq. 9, rendita
40,44; Il trasferimento a titolo di permuta dell'appartamento e pertinenza sopra indicati avverrà con tutta la mobilia ed arredi in esso contenuti.
c) le permute sopra citate saranno effettuate senza la previsione anche futura di alcun corrispettivo e/o conguaglio, con rogito notarile che dovrà essere eseguito contestualmente, stante il rapporto di loro sinallagmaticità, entro e non oltre il 17.12.2025 presso il Notaio che sarà concordemente individuato dalle parti. Allo scopo i coniugi, dandosi reciprocamente atto che l'accordo patrimoniale a beneficio reciproco degli stessi è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, chiederanno di usufruire dell'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell'art.19 della legge
5 6 marzo 1987 n.74. Le spese notarili per la formalizzazione delle permute saranno divise in parti uguali tra la sig.ra ed il sig. Pt_1
Pt_2
d) Nel caso in cui le parti non ottemperassero agli impegni assunti ai precedenti punti a) e b) la sentenza emessa all'esito del presente procedimento costituirà titolo idoneo all'esecuzione ed alla richiesta di danni che dovessero conseguire all'inadempimento;
E) Ulteriori patti
11. Le parti dichiarano che le spese di giudizio devono ritenersi interamente compensate tra le stesse.
12. Le altre condizioni patrimoniali, di uso dei beni e di regolamentazione dei rapporti sono confermate come da ricorso depositato.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile. Deve Pt_1 Pt_2
quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
6 Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
dichiara la separazione personale dei coniugi nata il 16 Parte_1
novembre 1976 a Roma e nato il [...] a [...], i Parte_2
quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 17 marzo 2002; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00116, Parte 2, Serie A01, Anno 2002;
dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 luglio 2025
Il Giudice estensore
ST CA
Il Presidente
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