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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 2098/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2098/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CHIARABELLI CINZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1 16/09/1995.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05.08.1999 e il 20.06.2007. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 31/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente nel rispetto reciproco e liberi da ogni obbligo legato al rapporto di coniugio;
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta alimentare e/o mantenimento reciproco;
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino al corso Traiano n. 10/12, di proprietà in pari quota al 50% dei coniugi, verrà assegnata alla RA , la quale continuerà a viverci con le figlie, con Pt_1 tutti gli arredi che la compongono, salvo i beni che il Sig. provvederà ad asportare entro e CP_1 non oltre l'emissione dell'omologa, data ultima entro cui il medesimo lascerà la casa coniugale.
DÀ ATTO che il Signor con riferimento alla casa coniugale di proprietà di entrambi al 50%, CP_1 pagherà integralmente la rata del mutuo ipotecario sino alla scadenza del mutuo ipotecario che avverrà nel mese di dicembre 2028.
DÀ ATTO che la RA si accollerà integralmente le spese ordinarie dell'immobile, oltrechè Pt_1 le utenze del medesimo, dalla data di allontanamento dalla casa coniugale del Signor mentre CP_1 le spese straordinarie afferenti l'immobile verranno suddivise al 50%.
DÀ ATTO che i coniugi decideranno entro il mese di dicembre 2028, relativamente alla casa coniugale, se procedere all'acquisto delle reciproche quote di proprietà oppure se mettere in vendita l'immobile suddividendo il ricavato della vendita medesima.
DISPONE che con riferimento alla figlia non economicamente indipendente i coniugi dividano Per_2 al 50% le spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ricreative della stessa, previamente concordate o necessarie secondo il noto Protocollo d'Intesa presso il Tribunale di Torino fino al mese di dicembre 2028 allorquando il Sig. cesserà di corrispondere integralmente la rata di mutuo. CP_1
DISPONE che dal mese di gennaio 2029 il Sig. qualora sia ancora non CP_1 Per_2 economicamente indipendente, corrisponda, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche e ricreative,
pagina 2 di 3 un assegno di mantenimento di € 215,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
DÀ ATTO che il padre potrà vedere e frequentare le figlie concordando con le medesime le visite in base alle esigenze scolastiche e lavorative delle stesse.
DÀ ATTO che il veicolo Wv Golf, targato CH404KF, di proprietà del Sig. rimarrà Controparte_1 nella disponibilità del Signor (padre della ricorrente) che continuerà ad utilizzarlo in Persona_3 via esclusiva.
DÀ ATTO che il cane di famiglia rimarrà a vivere presso la casa coniugale con la RA Parte_1 e le eventuali spese del veterinario verranno suddivise tra i coniugi al 50%.
[...]
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è già stata prima d'ora definita.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2098/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CHIARABELLI CINZIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1 16/09/1995.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05.08.1999 e il 20.06.2007. Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 31/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente nel rispetto reciproco e liberi da ogni obbligo legato al rapporto di coniugio;
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni richiesta alimentare e/o mantenimento reciproco;
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino al corso Traiano n. 10/12, di proprietà in pari quota al 50% dei coniugi, verrà assegnata alla RA , la quale continuerà a viverci con le figlie, con Pt_1 tutti gli arredi che la compongono, salvo i beni che il Sig. provvederà ad asportare entro e CP_1 non oltre l'emissione dell'omologa, data ultima entro cui il medesimo lascerà la casa coniugale.
DÀ ATTO che il Signor con riferimento alla casa coniugale di proprietà di entrambi al 50%, CP_1 pagherà integralmente la rata del mutuo ipotecario sino alla scadenza del mutuo ipotecario che avverrà nel mese di dicembre 2028.
DÀ ATTO che la RA si accollerà integralmente le spese ordinarie dell'immobile, oltrechè Pt_1 le utenze del medesimo, dalla data di allontanamento dalla casa coniugale del Signor mentre CP_1 le spese straordinarie afferenti l'immobile verranno suddivise al 50%.
DÀ ATTO che i coniugi decideranno entro il mese di dicembre 2028, relativamente alla casa coniugale, se procedere all'acquisto delle reciproche quote di proprietà oppure se mettere in vendita l'immobile suddividendo il ricavato della vendita medesima.
DISPONE che con riferimento alla figlia non economicamente indipendente i coniugi dividano Per_2 al 50% le spese scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ricreative della stessa, previamente concordate o necessarie secondo il noto Protocollo d'Intesa presso il Tribunale di Torino fino al mese di dicembre 2028 allorquando il Sig. cesserà di corrispondere integralmente la rata di mutuo. CP_1
DISPONE che dal mese di gennaio 2029 il Sig. qualora sia ancora non CP_1 Per_2 economicamente indipendente, corrisponda, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche e ricreative,
pagina 2 di 3 un assegno di mantenimento di € 215,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
DÀ ATTO che il padre potrà vedere e frequentare le figlie concordando con le medesime le visite in base alle esigenze scolastiche e lavorative delle stesse.
DÀ ATTO che il veicolo Wv Golf, targato CH404KF, di proprietà del Sig. rimarrà Controparte_1 nella disponibilità del Signor (padre della ricorrente) che continuerà ad utilizzarlo in Persona_3 via esclusiva.
DÀ ATTO che il cane di famiglia rimarrà a vivere presso la casa coniugale con la RA Parte_1 e le eventuali spese del veterinario verranno suddivise tra i coniugi al 50%.
[...]
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che ogni altra questione economica è già stata prima d'ora definita.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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