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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/11/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 309/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente estensore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 309/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Nicola Sodano;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
, C.F. , con l'Avv. Roberta Controparte_1 C.F._2
Rossetto;
RESISTENTE
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi come da accordo raggiunto, alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data 06.10.2025 per l'udienza del 08.10.2025 in trattazione scritta.
FATTO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 06.02.2025, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale affinché pronunci la separazione personale tra i coniugi, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo. A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato di aver contratto matrimonio in CE (LI) il 05.04.1981 con il resistente e che dalla loro unione è nata la figlia a CE il 19/08/1981, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente. A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato che dal deposito di ricorso per separazione consensuale in data 07/05/2024, dichiarato improcedibile da codesto Tribunale con sentenza emessa il 26.09.2024, le parti hanno iniziato a condurre una vita da separati in casa. La ricorrente ha dedotto che successivamente il resistente ha tenuto condotte vessatorie, minacciose e persecutorie a suo danno, per le quali ha sporto denuncia- querela. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.04.2025 si è costituito in giudizio , il quale ha chiesto la pronuncia della Controparte_1 separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, avanzando domanda di addebito nei confronti della ricorrente. A sostegno della propria pretesa, il resistente ha allegato l'infedeltà del coniuge in costanza di matrimonio. Con decreto del 10/02/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 29.05.2025, all'esito della quale il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulla domanda di status. Con ordinanza del 16.06.2025 il Giudice ha autorizzato le parti a vivere separate e ha ammesso i capitoli della prova orale, fissando per l'espletamento l'udienza del 08.10.2025. In data 04.08.2025 il Giudice ha revocato l'ordinanza di ammissione dei testi e ha disposto la trattazione scritta dell'udienza già fissata, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti versato in atti in data 25.07.2025. All'udienza del 08.10.2025 il Giudice, lette le note scritte depositate, ha trattenuto la causa in decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di pagina 2 di 5 prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno manifestato la loro volontà di separarsi consensualmente come da accordo raggiunto, alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data 06.10.2025 per l'udienza del 08.10.2025 in trattazione scritta. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di CE (LI) di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in CE (LI) il 05.04.1981 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2 P. 1 anno 1981.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale posta in CE (LI) loc. Collemezzano Via Tronto n. 5 viene assegnata al Sig. con gli arredi e le suppellettili e Controparte_1 relative pertinenze: i cani e rimarranno al sig. Per_2 CP_1
.
[...]
3) La Sig.ra trasferisce a titolo gratuito al sig. Parte_1 CP_1
, il 50% della quota di sua proprietà della casa coniugale posta in
[...]
CE (LI) Loc. Collemezzano Via Tronto n. 5/A, precisamente l'appartamento al primo piano, composto da soggiorno/pranzo, cucina,
pagina 3 di 5 studio, 2 camere, due bagni, disimpegno e due ripostigli con sovrastanti soffitti nel sottotetto;
con annessi sul cortile sul quale insiste la scala di accesso all'appartamento ed al piccolo ripostiglio sottoscala, locale ad uso autorimessa al piano interrato con accesso al cortile condominiale e 4 posti auto scoperti al piano terra, confinante con cortile condominiale, proprietà
proprietà nel catasto dei fabbricati di detto Comune foglio 4 Per_4 particella 360 sub 616, cat. A/2 di vani, vani 9,5 RC lire 2.422,500/l'appartamento, le soffitte, i 4 posti auto ed il cortile); sub. 618 cat. C/6 di 4, mq. 60 RC lire 468.000(autorimessa). Nella cessione/vendita è compresa la comproprietà pari a 297,66 /1000 del cortile annesso al fabbricato, sul quel insistono la piscina, 5 posti auto e un locale tecnico interrato per impianto tecnologico (atto Notaio immobile posto in Per_5
CE (LI Via Tronto n. 5/A ) essendo alla stessa già stata liquidata detta quota, con l'acquisto da parte del sig. e trasferimento Controparte_1 del diritto di proprietà sulle n. 2 unità immobiliari poste in Riparbella (PI) Via Fagiolaia n. 6 con i relativi arredi e suppellettili;
l'atto notarile dovrà essere sottoscritto entro dicembre 2025. 4) La sig.ra trasferirà, con atto notarile da sottoscrivere entro il Parte_1
30.12.2025, i suoi diritti di sua proprietà del terreno posto in Riparbella (PI) Loc. Fagiolaia alla figlia con corresponsione per detta Persona_1 vendita alla sig.ra da parte del Sig. della Parte_1 Controparte_1 somma di € 5.000,00, quale liquidazione della suoi diritti di proprietà sui magazzini, posto in Riparbella (PI) Loc. Fagiolaia n. 10, che verranno corrisposti al momento del rogito notarile e precisamente indicate come Foglio: 57 Particella: 76 Subalterno: 6 e Foglio: 57 Particella: 372 Subalterno: 7. 5) Il mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare verrà corrisposto alla Banca integralmente dal sig. che si accolla interamente Controparte_1
l'ammortamento di detto mutuo e con liberazione sostanziale e formale della Sig.ra alla garanzia fideiussoria e ipotecaria prestata. Pt_1
6) Ogni spesa necessaria per i trasferimenti di cui sopra, casa coniugale e terreno, sarà interamente a carico e sostenuta dal Sig. . Controparte_1
7) Con la sottoscrizione dell'accordo, il Sig. rinuncia alle Controparte_1 somme richieste con il decreto ingiuntivo n. 497/2025, ed al decreto ingiuntivo stesso nonché formalmente e sostanzialmente ai diritti sottesi,
pagina 4 di 5 per un totale di € 10.216,00, e la Sig.ra a fronte di tale Parte_1 rinuncia, rinuncia a sua volta a proporre relativa opposizione allo stesso decreto ingiuntivo che non verrà, quindi, mai azionato dal Sig. CP_1
8) Le parti danno atto che la figlia è economicamente Persona_1 autosufficiente.
9) I sig.ri e dichiarano di essere Controparte_1 Parte_1 economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di contributo di mantenimento stante la reciproca indipendenza economica.
10) Le parti dichiarano che tali cessioni ed i trasferimenti sono stati determinanti concordemente ed espressamente e dichiarano sin d'ora di voler usufruire di tutti i benefici fiscali previsti dalla legge se spettanti e che sono fatti tra coniugi ed in favore della figlia i costi delle tasse tutte Persona_1 gravanti su detti immobili verranno corrisposte dal rispettivo titolare del bene immobile.
11) I ricorrenti convengono altresì che le cessioni ed i trasferimenti di cui innanzi dovranno avvenire mediante rogito notarile, da sottoscriversi entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, a cura del Notaio
con studio in CE (LI), impegnandosi a comunicarne la data alla Per_6
Sig.ra almeno 15 giorni prima della data fissata per la stipulazione Pt_1 del rogito, impegnandosi le parti sin d'ora a rendersi disponibili per ogni necessità a comparire avanti al Notaio prescelto, senza formalità. Le spese tecniche e notarili per espressa pattuizioni tra le parti, graveranno interamente a carico del sig. . Controparte_1
12) Rimangono espressamente escluse dall'accordo le vicende poste all'attenzione dell'Autorità penale, anche – ma non solo - in ragione del fatto che l'Avv. Nicola Sodano non dispone del mandato penale da parte della Sig.ra he in tale ambito specifico è assistita da altro procuratore. Pt_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 04.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente estensore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 309/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Nicola Sodano;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
, C.F. , con l'Avv. Roberta Controparte_1 C.F._2
Rossetto;
RESISTENTE
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi come da accordo raggiunto, alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data 06.10.2025 per l'udienza del 08.10.2025 in trattazione scritta.
FATTO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 06.02.2025, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale affinché pronunci la separazione personale tra i coniugi, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo. A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato di aver contratto matrimonio in CE (LI) il 05.04.1981 con il resistente e che dalla loro unione è nata la figlia a CE il 19/08/1981, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente. A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato che dal deposito di ricorso per separazione consensuale in data 07/05/2024, dichiarato improcedibile da codesto Tribunale con sentenza emessa il 26.09.2024, le parti hanno iniziato a condurre una vita da separati in casa. La ricorrente ha dedotto che successivamente il resistente ha tenuto condotte vessatorie, minacciose e persecutorie a suo danno, per le quali ha sporto denuncia- querela. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.04.2025 si è costituito in giudizio , il quale ha chiesto la pronuncia della Controparte_1 separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, avanzando domanda di addebito nei confronti della ricorrente. A sostegno della propria pretesa, il resistente ha allegato l'infedeltà del coniuge in costanza di matrimonio. Con decreto del 10/02/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 29.05.2025, all'esito della quale il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulla domanda di status. Con ordinanza del 16.06.2025 il Giudice ha autorizzato le parti a vivere separate e ha ammesso i capitoli della prova orale, fissando per l'espletamento l'udienza del 08.10.2025. In data 04.08.2025 il Giudice ha revocato l'ordinanza di ammissione dei testi e ha disposto la trattazione scritta dell'udienza già fissata, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti versato in atti in data 25.07.2025. All'udienza del 08.10.2025 il Giudice, lette le note scritte depositate, ha trattenuto la causa in decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di pagina 2 di 5 prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno manifestato la loro volontà di separarsi consensualmente come da accordo raggiunto, alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data 06.10.2025 per l'udienza del 08.10.2025 in trattazione scritta. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di CE (LI) di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in CE (LI) il 05.04.1981 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2 P. 1 anno 1981.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale posta in CE (LI) loc. Collemezzano Via Tronto n. 5 viene assegnata al Sig. con gli arredi e le suppellettili e Controparte_1 relative pertinenze: i cani e rimarranno al sig. Per_2 CP_1
.
[...]
3) La Sig.ra trasferisce a titolo gratuito al sig. Parte_1 CP_1
, il 50% della quota di sua proprietà della casa coniugale posta in
[...]
CE (LI) Loc. Collemezzano Via Tronto n. 5/A, precisamente l'appartamento al primo piano, composto da soggiorno/pranzo, cucina,
pagina 3 di 5 studio, 2 camere, due bagni, disimpegno e due ripostigli con sovrastanti soffitti nel sottotetto;
con annessi sul cortile sul quale insiste la scala di accesso all'appartamento ed al piccolo ripostiglio sottoscala, locale ad uso autorimessa al piano interrato con accesso al cortile condominiale e 4 posti auto scoperti al piano terra, confinante con cortile condominiale, proprietà
proprietà nel catasto dei fabbricati di detto Comune foglio 4 Per_4 particella 360 sub 616, cat. A/2 di vani, vani 9,5 RC lire 2.422,500/l'appartamento, le soffitte, i 4 posti auto ed il cortile); sub. 618 cat. C/6 di 4, mq. 60 RC lire 468.000(autorimessa). Nella cessione/vendita è compresa la comproprietà pari a 297,66 /1000 del cortile annesso al fabbricato, sul quel insistono la piscina, 5 posti auto e un locale tecnico interrato per impianto tecnologico (atto Notaio immobile posto in Per_5
CE (LI Via Tronto n. 5/A ) essendo alla stessa già stata liquidata detta quota, con l'acquisto da parte del sig. e trasferimento Controparte_1 del diritto di proprietà sulle n. 2 unità immobiliari poste in Riparbella (PI) Via Fagiolaia n. 6 con i relativi arredi e suppellettili;
l'atto notarile dovrà essere sottoscritto entro dicembre 2025. 4) La sig.ra trasferirà, con atto notarile da sottoscrivere entro il Parte_1
30.12.2025, i suoi diritti di sua proprietà del terreno posto in Riparbella (PI) Loc. Fagiolaia alla figlia con corresponsione per detta Persona_1 vendita alla sig.ra da parte del Sig. della Parte_1 Controparte_1 somma di € 5.000,00, quale liquidazione della suoi diritti di proprietà sui magazzini, posto in Riparbella (PI) Loc. Fagiolaia n. 10, che verranno corrisposti al momento del rogito notarile e precisamente indicate come Foglio: 57 Particella: 76 Subalterno: 6 e Foglio: 57 Particella: 372 Subalterno: 7. 5) Il mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare verrà corrisposto alla Banca integralmente dal sig. che si accolla interamente Controparte_1
l'ammortamento di detto mutuo e con liberazione sostanziale e formale della Sig.ra alla garanzia fideiussoria e ipotecaria prestata. Pt_1
6) Ogni spesa necessaria per i trasferimenti di cui sopra, casa coniugale e terreno, sarà interamente a carico e sostenuta dal Sig. . Controparte_1
7) Con la sottoscrizione dell'accordo, il Sig. rinuncia alle Controparte_1 somme richieste con il decreto ingiuntivo n. 497/2025, ed al decreto ingiuntivo stesso nonché formalmente e sostanzialmente ai diritti sottesi,
pagina 4 di 5 per un totale di € 10.216,00, e la Sig.ra a fronte di tale Parte_1 rinuncia, rinuncia a sua volta a proporre relativa opposizione allo stesso decreto ingiuntivo che non verrà, quindi, mai azionato dal Sig. CP_1
8) Le parti danno atto che la figlia è economicamente Persona_1 autosufficiente.
9) I sig.ri e dichiarano di essere Controparte_1 Parte_1 economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di contributo di mantenimento stante la reciproca indipendenza economica.
10) Le parti dichiarano che tali cessioni ed i trasferimenti sono stati determinanti concordemente ed espressamente e dichiarano sin d'ora di voler usufruire di tutti i benefici fiscali previsti dalla legge se spettanti e che sono fatti tra coniugi ed in favore della figlia i costi delle tasse tutte Persona_1 gravanti su detti immobili verranno corrisposte dal rispettivo titolare del bene immobile.
11) I ricorrenti convengono altresì che le cessioni ed i trasferimenti di cui innanzi dovranno avvenire mediante rogito notarile, da sottoscriversi entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, a cura del Notaio
con studio in CE (LI), impegnandosi a comunicarne la data alla Per_6
Sig.ra almeno 15 giorni prima della data fissata per la stipulazione Pt_1 del rogito, impegnandosi le parti sin d'ora a rendersi disponibili per ogni necessità a comparire avanti al Notaio prescelto, senza formalità. Le spese tecniche e notarili per espressa pattuizioni tra le parti, graveranno interamente a carico del sig. . Controparte_1
12) Rimangono espressamente escluse dall'accordo le vicende poste all'attenzione dell'Autorità penale, anche – ma non solo - in ragione del fatto che l'Avv. Nicola Sodano non dispone del mandato penale da parte della Sig.ra he in tale ambito specifico è assistita da altro procuratore. Pt_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 04.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
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