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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN AN Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11184 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(ROMA (RM), 07/05/1967) con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RA UD giusta procura speciale in atti;
E
(ROMA (RM), 26/06/1966) con il patrocinio dell'avv. CP_1
FI LI giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 25/09/2025 con cui
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di Pt_1 CP_1
voler modificare le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n.
15128/2013 alle condizioni di seguito indicate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale modificare la sentenza di cessazione degli
effetti civili del matrimonio avente n. 15128/2013 (RG 48788/2010)
disponendo che non sia più dovuto l'assegno a carico del sig. PI per il
mantenimento della figlia in ragione del venir meno dei Per_1 Pt_1
presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui
in atto e, quindi, per l'intervenuta autosufficienza economica della figlia di
ormai anni 24 ed occupata alle dipendenze della Controparte_2
in Roma, e conseguentemente disporne la revoca – fatta salva la
[...]
sola previsione (di cui al punto 3 della sentenza di divorzio) relativa
all'eventuale concorso al 50% per le spese straordinarie, soprattutto
mediche, che dovessero servire per la figlia ed a cui la stessa non Per_1
dovesse riuscire a far fronte con i propri introiti”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
3
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 11184/2025
R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del
Tribunale di Roma n. 15128/2013 nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN AN Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11184 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(ROMA (RM), 07/05/1967) con il patrocinio dell'avv. Parte_1
RA UD giusta procura speciale in atti;
E
(ROMA (RM), 26/06/1966) con il patrocinio dell'avv. CP_1
FI LI giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 25/09/2025 con cui
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di Pt_1 CP_1
voler modificare le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n.
15128/2013 alle condizioni di seguito indicate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale modificare la sentenza di cessazione degli
effetti civili del matrimonio avente n. 15128/2013 (RG 48788/2010)
disponendo che non sia più dovuto l'assegno a carico del sig. PI per il
mantenimento della figlia in ragione del venir meno dei Per_1 Pt_1
presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui
in atto e, quindi, per l'intervenuta autosufficienza economica della figlia di
ormai anni 24 ed occupata alle dipendenze della Controparte_2
in Roma, e conseguentemente disporne la revoca – fatta salva la
[...]
sola previsione (di cui al punto 3 della sentenza di divorzio) relativa
all'eventuale concorso al 50% per le spese straordinarie, soprattutto
mediche, che dovessero servire per la figlia ed a cui la stessa non Per_1
dovesse riuscire a far fronte con i propri introiti”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
3
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 11184/2025
R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del
Tribunale di Roma n. 15128/2013 nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi