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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 31/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia - Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa FR Di Donato - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 591 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, promosso da:
TRA
(c.f. ), elett.te dom.to in Trieste, Parte_1 C.F._1
alla via di Torre Bianca n. 22, presso lo studio dell'avv. FREZZA GABRIELLA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elett.te dom.ta in Trieste, alla via Controparte_1 C.F._2
Bellini 3, presso lo studio dell'avv. DAMICO GABRIELLA, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate il 17.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato il 07/08/2024, ha Parte_1
agito in giudizio, esponendo che:
- con sentenza non definitiva del Tribunale di Trieste n. 576/2019, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con successiva sentenza definitiva n. 232/2021 era stato recepito l'accordo raggiunto dalle parti in relazione alle statuizioni accessorie, in virtù del quale si era obbligato a versare, in favore di l'importo di € 250,00 mensili fino al Controparte_1
mese di ottobre 2019, ridotto ad € 150,00 mensili a partire dal mese di novembre 2019, per il mantenimento dei due figli (nato il Per_1
27/10/2003) e FR (nata il [...]), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dal mese di settembre del 2022, il figlio si sarebbe trasferito a Per_1
Milano, per proseguire gli studi universitari, mentre FR, ormai maggiorenne, avrebbe raggiunto la piena indipendenza economica;
- la resistente si sarebbe, inoltre, trasferita presso un altro immobile in
Staranzano, acquistato nel mese di novembre del 2021.
Il ricorrente ha, dunque, chiesto la modifica delle condizioni di divorzio e, in particolare, la revoca sia dell'assegnazione della casa familiare, sita in Monfalcone, alla via Petrarca n. 21/b (tavolarmente individuata alla P.T. 2802 c.t. 1° di San Polo di
Monfalcone, P.T. 2802 c.t. 2° di San Polo di Monfalcone, P.T. 2802 c.t. 3 di San Polo di Monfalcone) che del contributo al mantenimento della figlia FR, a far data dalla diffida del 10.6.2024 o dalla domanda, con condanna della resistente a restituire le somme medio tempore ricevute.
Si è costituita nel presente giudizio la quale, senza opporsi alla Controparte_1 revoca dell'assegnazione della casa coniugale e del contributo al mantenimento della figlia FR, sia pur a far data dal provvedimento o dalla domanda, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda restitutoria e di “confermare la debenza di un contributo al mantenimento in favore del figlio in misura minima pari ad € Parte_2
250 mensili e/o in misura da determinarsi”, da versare direttamente allo stesso, con aumento al 70% delle spese straordinarie o nella diversa misura ritenuta di giustizia
(v. pag. 6 del ricorso).
Ciò posto, nelle note scritte depositate il 17.1.2025, entrambi i difensori hanno chiesto recepirsi l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 3.12.2024, nei termini di seguito riportati:
2 - revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario per la figlia
FR, a far data dalla domanda;
- revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Monfalcone, alla via
Petrarca 21/b, tavolarmente individuata alla P.T. 2802 c.t. 1° di San Polo di
Monfalcone, P.T. 2802 c.t. 2° di San Polo di Monfalcone, P.T. 2802 c.t. 3° di
San Polo di Monfalcone;
- aumento ad euro 200,00 mensili del contributo al mantenimento del figlio
, da parte di , da versare direttamente al figlio, sul Per_1 Parte_1
conto corrente allo stesso intestato, entro il 5 di ogni mese;
- le spese per la retta universitaria di e quelle per il canone Per_1
dell'immobile condotto da quest'ultimo in locazione a Milano saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
- conferma della ripartizione delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del Tribunale di Trieste, nella misura del 50%, ivi comprese quelle per lo psicologo;
- rinuncia ad ogni altra domanda ed accettazione della controparte;
- compensazione delle spese di lite.
Orbene, il Tribunale ritiene di recepire l'accordo raggiunto dalle parti, nei termini di cui al dispositivo, in quanto non contrario ad alcuna non imperativa.
Stante l'accordo raggiunto, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio, contenute nella sentenza del Tribunale di Trieste n. 232/2021, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, nei termini riportati nella parte motiva e per l'effetto:
1. revoca il contributo al mantenimento ordinario e straordinario per la figlia
[...]
, a far data dalla domanda;
Persona_2
2. revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Monfalcone, alla via
Petrarca 21/b, tavolarmente individuata alla P.T. 2802 c.t. 1° di San Polo di
Monfalcone, P.T. 2802 c.t. 2° di San Polo di Monfalcone, P.T. 2802 c.t. 3° di
San Polo di Monfalcone;
3. dispone che versi l'assegno mensile di 200,00 Parte_1
direttamente al figlio , per il suo mantenimento, sul conto corrente Per_1
3 allo stesso intestato, entro il 5 di ogni mese;
4. le spese per la retta universitaria di e quelle per il canone Per_1
dell'immobile condotto da quest'ultimo in locazione a Milano saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
5. conferma la ripartizione delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del Tribunale di Trieste, nella misura del 50%, ivi comprese quelle per lo psicologo;
6. compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Gorizia nella camera di consiglio del 23/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia - Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa FR Di Donato - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 591 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, promosso da:
TRA
(c.f. ), elett.te dom.to in Trieste, Parte_1 C.F._1
alla via di Torre Bianca n. 22, presso lo studio dell'avv. FREZZA GABRIELLA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elett.te dom.ta in Trieste, alla via Controparte_1 C.F._2
Bellini 3, presso lo studio dell'avv. DAMICO GABRIELLA, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate il 17.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato il 07/08/2024, ha Parte_1
agito in giudizio, esponendo che:
- con sentenza non definitiva del Tribunale di Trieste n. 576/2019, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con successiva sentenza definitiva n. 232/2021 era stato recepito l'accordo raggiunto dalle parti in relazione alle statuizioni accessorie, in virtù del quale si era obbligato a versare, in favore di l'importo di € 250,00 mensili fino al Controparte_1
mese di ottobre 2019, ridotto ad € 150,00 mensili a partire dal mese di novembre 2019, per il mantenimento dei due figli (nato il Per_1
27/10/2003) e FR (nata il [...]), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dal mese di settembre del 2022, il figlio si sarebbe trasferito a Per_1
Milano, per proseguire gli studi universitari, mentre FR, ormai maggiorenne, avrebbe raggiunto la piena indipendenza economica;
- la resistente si sarebbe, inoltre, trasferita presso un altro immobile in
Staranzano, acquistato nel mese di novembre del 2021.
Il ricorrente ha, dunque, chiesto la modifica delle condizioni di divorzio e, in particolare, la revoca sia dell'assegnazione della casa familiare, sita in Monfalcone, alla via Petrarca n. 21/b (tavolarmente individuata alla P.T. 2802 c.t. 1° di San Polo di
Monfalcone, P.T. 2802 c.t. 2° di San Polo di Monfalcone, P.T. 2802 c.t. 3 di San Polo di Monfalcone) che del contributo al mantenimento della figlia FR, a far data dalla diffida del 10.6.2024 o dalla domanda, con condanna della resistente a restituire le somme medio tempore ricevute.
Si è costituita nel presente giudizio la quale, senza opporsi alla Controparte_1 revoca dell'assegnazione della casa coniugale e del contributo al mantenimento della figlia FR, sia pur a far data dal provvedimento o dalla domanda, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda restitutoria e di “confermare la debenza di un contributo al mantenimento in favore del figlio in misura minima pari ad € Parte_2
250 mensili e/o in misura da determinarsi”, da versare direttamente allo stesso, con aumento al 70% delle spese straordinarie o nella diversa misura ritenuta di giustizia
(v. pag. 6 del ricorso).
Ciò posto, nelle note scritte depositate il 17.1.2025, entrambi i difensori hanno chiesto recepirsi l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 3.12.2024, nei termini di seguito riportati:
2 - revoca del contributo al mantenimento ordinario e straordinario per la figlia
FR, a far data dalla domanda;
- revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Monfalcone, alla via
Petrarca 21/b, tavolarmente individuata alla P.T. 2802 c.t. 1° di San Polo di
Monfalcone, P.T. 2802 c.t. 2° di San Polo di Monfalcone, P.T. 2802 c.t. 3° di
San Polo di Monfalcone;
- aumento ad euro 200,00 mensili del contributo al mantenimento del figlio
, da parte di , da versare direttamente al figlio, sul Per_1 Parte_1
conto corrente allo stesso intestato, entro il 5 di ogni mese;
- le spese per la retta universitaria di e quelle per il canone Per_1
dell'immobile condotto da quest'ultimo in locazione a Milano saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
- conferma della ripartizione delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del Tribunale di Trieste, nella misura del 50%, ivi comprese quelle per lo psicologo;
- rinuncia ad ogni altra domanda ed accettazione della controparte;
- compensazione delle spese di lite.
Orbene, il Tribunale ritiene di recepire l'accordo raggiunto dalle parti, nei termini di cui al dispositivo, in quanto non contrario ad alcuna non imperativa.
Stante l'accordo raggiunto, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio, contenute nella sentenza del Tribunale di Trieste n. 232/2021, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, nei termini riportati nella parte motiva e per l'effetto:
1. revoca il contributo al mantenimento ordinario e straordinario per la figlia
[...]
, a far data dalla domanda;
Persona_2
2. revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Monfalcone, alla via
Petrarca 21/b, tavolarmente individuata alla P.T. 2802 c.t. 1° di San Polo di
Monfalcone, P.T. 2802 c.t. 2° di San Polo di Monfalcone, P.T. 2802 c.t. 3° di
San Polo di Monfalcone;
3. dispone che versi l'assegno mensile di 200,00 Parte_1
direttamente al figlio , per il suo mantenimento, sul conto corrente Per_1
3 allo stesso intestato, entro il 5 di ogni mese;
4. le spese per la retta universitaria di e quelle per il canone Per_1
dell'immobile condotto da quest'ultimo in locazione a Milano saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
5. conferma la ripartizione delle spese straordinarie, come individuate dal protocollo del Tribunale di Trieste, nella misura del 50%, ivi comprese quelle per lo psicologo;
6. compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Gorizia nella camera di consiglio del 23/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. Riccardo Merluzzi)
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