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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.496 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 496 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
Il sig. nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Acqualagna (PU), strada Canfiagio n.13/A,
E
La sig.ra , nata a [...] il [...], residente in (61043) Parte_2
Cagli (PU), Centro Naro n.44, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Pretelli Luca e dall'Avv.
Carla Giunti.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 01/10/2024, i ricorrenti, esponevano:
-che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Cagli (PU) il giorno 24
Agosto 2003, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cagli (PU) dell'anno 2003, numero 15, Parte 2, serie A;
- che i coniugi al momento della celebrazione del matrimonio hanno adottato il regime della separazione dei beni;
- che dalla unione dei coniugi in data 19 Gennaio 2004 a Urbino (PU), è nata la figlia
, codice fiscale: maggiorenne non economicamente Per_1 C.F._1
autosufficiente;
- che il Tribunale di Urbino con Decreto datato 08 luglio 2020 emesso nel procedimento
N.303/2020 R.G.A.C.C., omologava la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
; Parte_2
- che i coniugi sono sempre vissuti separati e non vi è reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e appare pertanto manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale degli stessi;
- che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art.3, n.2), lett. b) della L.898/1970, così come modificato dall'art.1 della Legge n.55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto;
- che i coniugi intendono avvalersi della facoltà di chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario contratto in Cagli (PU) il giorno 24
Agosto 2003 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cagli (PU) dell'anno 2003, numero 15, Parte 2, serie A;
- che i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio inerenti la prole ed hanno già provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali;
”.
Tanto premesso e previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale da sostituirsi con il deposito di note scritte, domandavano la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'accoglimento delle conclusioni indicate in ricorso.
All'esito del deposito delle note scritte congiunte, in data 22.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
Ciò posto, visto l'art 473 bis.51 c.p.c. e rilevato che:
- non risulta depositato il ricorso sottoscritto dalle parti personalmente,
P.Q.M.
rimette la causa in istruttoria e fissa davanti al giudice istruttore l'udienza del 20.5.2025 disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e concedendo ai ricorrenti termine di giorni trenta per il deposito della documentazione indicata.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, 16.04.2025
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 496 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
Il sig. nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Acqualagna (PU), strada Canfiagio n.13/A,
E
La sig.ra , nata a [...] il [...], residente in (61043) Parte_2
Cagli (PU), Centro Naro n.44, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Pretelli Luca e dall'Avv.
Carla Giunti.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 01/10/2024, i ricorrenti, esponevano:
-che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Cagli (PU) il giorno 24
Agosto 2003, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cagli (PU) dell'anno 2003, numero 15, Parte 2, serie A;
- che i coniugi al momento della celebrazione del matrimonio hanno adottato il regime della separazione dei beni;
- che dalla unione dei coniugi in data 19 Gennaio 2004 a Urbino (PU), è nata la figlia
, codice fiscale: maggiorenne non economicamente Per_1 C.F._1
autosufficiente;
- che il Tribunale di Urbino con Decreto datato 08 luglio 2020 emesso nel procedimento
N.303/2020 R.G.A.C.C., omologava la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
; Parte_2
- che i coniugi sono sempre vissuti separati e non vi è reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e appare pertanto manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale degli stessi;
- che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art.3, n.2), lett. b) della L.898/1970, così come modificato dall'art.1 della Legge n.55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto;
- che i coniugi intendono avvalersi della facoltà di chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario contratto in Cagli (PU) il giorno 24
Agosto 2003 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cagli (PU) dell'anno 2003, numero 15, Parte 2, serie A;
- che i coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio inerenti la prole ed hanno già provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali;
”.
Tanto premesso e previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale da sostituirsi con il deposito di note scritte, domandavano la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'accoglimento delle conclusioni indicate in ricorso.
All'esito del deposito delle note scritte congiunte, in data 22.02.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
Ciò posto, visto l'art 473 bis.51 c.p.c. e rilevato che:
- non risulta depositato il ricorso sottoscritto dalle parti personalmente,
P.Q.M.
rimette la causa in istruttoria e fissa davanti al giudice istruttore l'udienza del 20.5.2025 disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e concedendo ai ricorrenti termine di giorni trenta per il deposito della documentazione indicata.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, 16.04.2025
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone