TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4649/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4649/21 R.G.
promossa da
(già - società con unico Parte_1 Parte_2
socio soggetta a direzione e coordinamento dell' – con sede legale in Roma, Parte_2
viale Regina Margherita, 125, p. iva , REA 1177794, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo D'Alleo e dall'Avv. Andrea D'Alleo ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi difensori, con sede in Palermo via Raffaello Mondini, 11 ed, alternativamente, presso lo studio dell'avv. Alfio Lo Vecchio, sito in via Gabriele D'Annunzio n. 62 - Catania;
-ATTRICE-
Contro
, c.f.: , nato in [...] in data [...] ed ivi CP_1 C.F._1
pagina 1 di 5 residente a[...];
- CONVENUTO -
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell'8 aprile 2021 Parte_1
esponeva che in data 28.08.18 presso gli immobili di , siti in Catania, via CP_1
Libertà, nn. 149 e 153, fu riscontrata dall' – alla presenza di Agenti Controparte_2
della Polizia e di - la presenza di un allaccio diretto abusivo alla rete Persona_1
di distribuzione dell'energia elettrica, realizzato a mezzo di cavi 4x50 mmq (gli allacci abusivi de quibus, mediante i quali veniva prelevata direttamente dalla rete del distributore energia elettrica senza misura, erano ambedue realizzati mediante intercettazione della linea aerea esterna di distribuzione, a mezzo di numero quattro morsetti a perforazione all'altezza del civico 29 della adiacente via Gargano).
In conseguenza dell'accertato illecito e sulla scorta dei dati tecnici rilevati in seno alla verifica la Società distributrice provvide alla ricostruzione dei consumi realizzati a mezzo dell'allaccio diretto alla rete e, pertanto, sottratti alla regolare misurazione. Pur in presenza di un unico disegno criminoso, le operazioni di ricostruzione sono state condotte separatamente in relazione ai due distinti punti di prelievo.
Tale operazione è stata, in particolar modo, condotta mediante l'applicazione del criterio c.d. “della potenza tecnicamente prelevabile”, che, partendo dalla portata della sezione del conduttore abusivamente allacciato alla rete, ridetermina i consumi sulla scorta di un impiego orario presuntivo.
In ragione dell'immobile sito al numero 149 del viale della Libertà, il periodo oggetto di ricostruzione dei consumi è stato individuato - sulla scorta dell'intervenuta prescrizione per pagina 2 di 5 i consumi antecedenti - nel quinquennio precedente alla verifica (29.08.13–28.08.18); i consumi così accertati risultano esser pari a kWh 788.832.
Sulla scorta di tali ricalcoli, l'attrice ha emesso in data 3 dicembre 2018 la fattura avente n.
087725001230478A, d'importo pari ad € 184.702,38.
In relazione all'immobile sito al civico 153 del Viale della Libertà, il periodo oggetto di ricostruzione è stato individuato in quello intercorrente fra le date dell'1.1.2017 (data di attivazione della fornitura insistente su tale POD a nome dell' ) e del 27 agosto 2018. CP_1
L'energia abusivamente prelevata è stata quantificata dall' – a mezzo Controparte_2
dell'impiego del già richiamato metodo della potenza tecnicamente prelevabile – in kW
59.537.
L'attrice ha, pertanto, emesso la fattura avente n. 087725001053003A del 24 settembre
2018, d'importo pari a complessivi € 35.447,22.
Ciò premesso, si chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma €
220.784,23,60, così come risultante dalle suindicate fatture emesse.
Il convenuto rimaneva contumace, anche se regolarmente citato in giudizio.
Con ordinanza del 23 febbraio 2022 veniva disposto il mutamento da rito speciale a rito ordinario
Veniva espletata una c.t.u..
La domanda attrice va accolta nei limiti di cui si dirà.
In primo luogo, si rileva che alla stregua della documentazione in atti e delle puntuali e condivisibili risultanze peritali è risultata pienamente provata la doglianza dell'attrice avente ad oggetto il prelievo fraudolento operato dal convenuto in relazione ai due citati immobili siti ai numeri 149 e 153 del viale della Libertà in Catania.
pagina 3 di 5 In secondo luogo, il c.t.u. ha confermato sia la genuinità del metodo impiegato dalla convenuta nella ricostruzione dei consumi de quibus e di cui alle fatture emesse a carico del convenuto sia la correttezza dell'individuazione del periodo oggetto di ricostruzione. Il
CTU ha stimato le somme effettivamente dovute dal convenuto in euro 220.573,18, ossia in maniera leggermente inferiore rispetto a quelle richieste dall'attrice, pari ad euro
220.784,23,60.
In definitiva, va disposta la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 220.573,18, oltre agli interessi legali dalla data dell'illecito accertato (28 agosto 2018) al soddisfo.
In virtù del principio della soccombenza, il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 4649/21 R.G., così statuisce:
1) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
220.573,18, oltre agli interessi legali dal 28 agosto 2018 al soddisfo;
2) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali che liquida in euro 450,00 per spese vive ed euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario ex L. prof. for., Iva e cpa;
pone le spese di c.t.u. a carico del convenuto.
Deciso in Catania il 28 febbraio 2025.
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
pagina 4 di 5 ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4649/21 R.G.
promossa da
(già - società con unico Parte_1 Parte_2
socio soggetta a direzione e coordinamento dell' – con sede legale in Roma, Parte_2
viale Regina Margherita, 125, p. iva , REA 1177794, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo D'Alleo e dall'Avv. Andrea D'Alleo ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi difensori, con sede in Palermo via Raffaello Mondini, 11 ed, alternativamente, presso lo studio dell'avv. Alfio Lo Vecchio, sito in via Gabriele D'Annunzio n. 62 - Catania;
-ATTRICE-
Contro
, c.f.: , nato in [...] in data [...] ed ivi CP_1 C.F._1
pagina 1 di 5 residente a[...];
- CONVENUTO -
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell'8 aprile 2021 Parte_1
esponeva che in data 28.08.18 presso gli immobili di , siti in Catania, via CP_1
Libertà, nn. 149 e 153, fu riscontrata dall' – alla presenza di Agenti Controparte_2
della Polizia e di - la presenza di un allaccio diretto abusivo alla rete Persona_1
di distribuzione dell'energia elettrica, realizzato a mezzo di cavi 4x50 mmq (gli allacci abusivi de quibus, mediante i quali veniva prelevata direttamente dalla rete del distributore energia elettrica senza misura, erano ambedue realizzati mediante intercettazione della linea aerea esterna di distribuzione, a mezzo di numero quattro morsetti a perforazione all'altezza del civico 29 della adiacente via Gargano).
In conseguenza dell'accertato illecito e sulla scorta dei dati tecnici rilevati in seno alla verifica la Società distributrice provvide alla ricostruzione dei consumi realizzati a mezzo dell'allaccio diretto alla rete e, pertanto, sottratti alla regolare misurazione. Pur in presenza di un unico disegno criminoso, le operazioni di ricostruzione sono state condotte separatamente in relazione ai due distinti punti di prelievo.
Tale operazione è stata, in particolar modo, condotta mediante l'applicazione del criterio c.d. “della potenza tecnicamente prelevabile”, che, partendo dalla portata della sezione del conduttore abusivamente allacciato alla rete, ridetermina i consumi sulla scorta di un impiego orario presuntivo.
In ragione dell'immobile sito al numero 149 del viale della Libertà, il periodo oggetto di ricostruzione dei consumi è stato individuato - sulla scorta dell'intervenuta prescrizione per pagina 2 di 5 i consumi antecedenti - nel quinquennio precedente alla verifica (29.08.13–28.08.18); i consumi così accertati risultano esser pari a kWh 788.832.
Sulla scorta di tali ricalcoli, l'attrice ha emesso in data 3 dicembre 2018 la fattura avente n.
087725001230478A, d'importo pari ad € 184.702,38.
In relazione all'immobile sito al civico 153 del Viale della Libertà, il periodo oggetto di ricostruzione è stato individuato in quello intercorrente fra le date dell'1.1.2017 (data di attivazione della fornitura insistente su tale POD a nome dell' ) e del 27 agosto 2018. CP_1
L'energia abusivamente prelevata è stata quantificata dall' – a mezzo Controparte_2
dell'impiego del già richiamato metodo della potenza tecnicamente prelevabile – in kW
59.537.
L'attrice ha, pertanto, emesso la fattura avente n. 087725001053003A del 24 settembre
2018, d'importo pari a complessivi € 35.447,22.
Ciò premesso, si chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma €
220.784,23,60, così come risultante dalle suindicate fatture emesse.
Il convenuto rimaneva contumace, anche se regolarmente citato in giudizio.
Con ordinanza del 23 febbraio 2022 veniva disposto il mutamento da rito speciale a rito ordinario
Veniva espletata una c.t.u..
La domanda attrice va accolta nei limiti di cui si dirà.
In primo luogo, si rileva che alla stregua della documentazione in atti e delle puntuali e condivisibili risultanze peritali è risultata pienamente provata la doglianza dell'attrice avente ad oggetto il prelievo fraudolento operato dal convenuto in relazione ai due citati immobili siti ai numeri 149 e 153 del viale della Libertà in Catania.
pagina 3 di 5 In secondo luogo, il c.t.u. ha confermato sia la genuinità del metodo impiegato dalla convenuta nella ricostruzione dei consumi de quibus e di cui alle fatture emesse a carico del convenuto sia la correttezza dell'individuazione del periodo oggetto di ricostruzione. Il
CTU ha stimato le somme effettivamente dovute dal convenuto in euro 220.573,18, ossia in maniera leggermente inferiore rispetto a quelle richieste dall'attrice, pari ad euro
220.784,23,60.
In definitiva, va disposta la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 220.573,18, oltre agli interessi legali dalla data dell'illecito accertato (28 agosto 2018) al soddisfo.
In virtù del principio della soccombenza, il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 4649/21 R.G., così statuisce:
1) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
220.573,18, oltre agli interessi legali dal 28 agosto 2018 al soddisfo;
2) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali che liquida in euro 450,00 per spese vive ed euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario ex L. prof. for., Iva e cpa;
pone le spese di c.t.u. a carico del convenuto.
Deciso in Catania il 28 febbraio 2025.
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
pagina 4 di 5 ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 5 di 5