Sentenza 11 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/10/2023, n. 5534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5534 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2023
N. 05534/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01270/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2020, proposto da
Radio Punto Nuovo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso la sede di questa, in Napoli, via Diaz, n. 11;
nei confronti
Power Radio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio di questi, in Napoli, in via Egiziaca a Pizzofalcone n. 87;
per l'annullamento
dell’autorizzazione, in via provvisoria e sperimentale, rilasciata in data 1.3.2011 - prot. CER/IV/SV/11 2675 con cui il direttore dell’Ispettorato Territoriale Campania ha consentito alla Power Radio S.r.l., quale proprietaria di Radio Ibizia, di variare la frequenza di trasmissione del suo impianto di località Zaro in Forio d’Ischia, da FM 102.5 MHZ A FM 95.0 MHZ, di cui la ricorrente afferma di avere avuto legale conoscenza in data 2.3.2020, e del provvedimento n. DGSCERP/IV/901061/RADIO/TMM prot. n. 21707 del 03/04/2014, (asseritamente) mai notificato alla ricorrente, con il quale la Div. IV - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica di Radiodiffusione Postale del M.I.S.E. ha autorizzato la variazione della scheda tecnica per l’uso da parte di Radio IBIZA della frequenza fm 95 MHZ, nonché di ciascun atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di Power Radio S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Anna Abbate, e udito per la parte controinteressata il difensore come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente (emittente locale a carattere commerciale), con ricorso notificato il 10 e l’11/03/2020 e depositato in giudizio il 17/04/2020, impugna l’autorizzazione, in via provvisoria e sperimentale, rilasciata in data 1.3.2011 - prot. CER/IV/SV/11 2675 con cui il direttore dell’Ispettorato Territoriale Campania ha consentito alla Power Radio S.r.l., quale proprietaria di Radio Ibizia, di variare la frequenza di trasmissione del suo impianto di località Zaro Forio d’Ischia da FM 102.5 MHZ A FM 95.0 MHZ, di cui afferma di avere avuto legale conoscenza in data 2.3.2020; il provvedimento n. DGSCERP/IV/901061/RADIO/TMM prot. n. 21707 del 03/04/2014, (asseritamente) mai notificatole, con il quale la Div. IV - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica di Radiodiffusione Postale del M.I.S.E. ha autorizzato la variazione della scheda tecnica per l’uso da parte di Radio IBIZA della frequenza fm 95 MHZ; nonché ciascun atto presupposto e conseguente.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/1990 ART. 7. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO. MANCATA COMUNICAZIONE AI CONTROINTERESSATI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
2. VIOLAZIONE DI LEGGE - ART. 3 LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE ART. 21. D. LGS. 241/90. ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER ECCESSO DI POTERE. TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI.
3. VIOLAZIONE DI LEGGE - ART. 3 LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 21 DELLA LEGGE 241/90. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ.
Il 18/05/2020, si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, depositando all’uopo un atto di costituzione formale per resistere al ricorso e, successivamente, in data 21/05/2020, ha prodotto documentazione.
Il 22/05/2020, si è costituita in giudizio la Società controinteressata Power Radio S.r.l., depositando all’uopo una memoria di costituzione, chiedendo di dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, rigettare per infondatezza il ricorso.
Il 21/07/2023, la Società controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva, eccependo la inammissibilità del ricorso per tardività e per carenza di interesse e, comunque, la sua infondatezza, chiedendo di dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto.
Il 20/09/2023, il difensore di parte ricorrente ha depositato in giudizio note per la trattazione scritta, chiedendo il passaggio in decisione della causa e il suo accoglimento.
Nella pubblica udienza del 20/09/2023, il Presidente di questa Sezione ha dato avviso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., di una possibile incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del T.A.R. Lazio, quindi la causa è stata assegnata in decisione.
2. - Il Collegio ritiene che la competenza territoriale di questo Tribunale a decidere il ricorso in epigrafe debba essere declinata, avendo ad oggetto la controversia per cui è causa provvedimenti inerenti l’utilizzo di frequenze radiofoniche, la cui cognizione spetta alla competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. d), c.p.a., come da contestazione fatta dal Presidente di questa Sezione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., nella pubblica udienza del 20/09/2023.
Osserva, infatti, il Collegio che l’art. 135, comma 1, lett. d), c.p.a. devolve alla competenza funzionale inderogabile del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, “ le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all’articolo 133, comma 1, lettera m), nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 ” e che l’art. 133, comma 1, lett. m), c.p.a. riguarda le “ controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all'imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 ”.
Inoltre, secondo la giurisprudenza prevalente condivisa dal Collegio, sono devolute alla cognizione del T.A.R. del Lazio, sede Roma, ai sensi delle norme sopra citate, « anche le controversie sui provvedimenti emessi dagli organi periferici del Ministero dello Sviluppo economico (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. 16 agosto 2017, n. 4020; v. anche ord. 21 luglio 2017, n. 3607, nonché ord. 23 giugno 2017, n. 3084, che individua quale ratio delle previsioni in esame “l’obiettivo di centralizzare a fini di certezza e prevedibilità degli orientamenti giurisprudenziali il sindacato sulla regolazione in materia di comunicazioni elettroniche”; in tale senso anche questa Sezione, ord. n. 4467/2013; n. 2100/2019; n. 2894/2019) » (cfr. ordinanza collegiale di questa Sezione n. 5265 del 06/11/2019).
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, anche considerato che ai sensi dell’art. 15, comma 1, c.p.a., “ Il difetto di competenza è rilevato d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado ”, deve essere declinata la competenza territoriale di questo Tribunale a decidere il ricorso in epigrafe, indicandosi quale giudice inderogabilmente competente il T.A.R. Lazio, sede Roma, dinanzi al quale, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. la ricorrente potrà riassumere (con le conseguenze ivi indicate) la causa nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza.
A tale ultimo proposito, è opportuno evidenziare come, nel caso in esame, l’incompetenza debba essere rilevata con sentenza e non con ordinanza.
Ai sensi della vigente formulazione dell’art. 15, comma 4, del c.p.a., in seguito all’art. 1, lett. b), d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160, la pronuncia di incompetenza assume la forma di ordinanza quando viene resa in sede di decisione sulla domanda cautelare, ex comma 2 del medesimo articolo, o nella camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata sulla questione di competenza, ai sensi del comma 3.
Il comma 4 dell’art. 15 dispone difatti che sulla questione della sola competenza “ il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3 ”.
Da ciò si deduce che negli altri casi, ovverosia quando deve essere dichiarata, come nell’ipotesi di specie, all’esito del giudizio di merito in udienza pubblica, la pronuncia d’incompetenza territoriale deve rivestire la forma di sentenza (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. V, 23/06/2022, n.8547; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 11/01/2022, n.193; TAR Campania Napoli Sez. VIII, 26-10-2017, n. 5021; TAR Campania Napoli Sez. VIII, 27-12-2017, n. 6073; T.A.R. Piemonte Sez. I, 29-07-2015, n. 1282).
4. - Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione del fatto che il difetto di competenza territoriale di questo T.A.R. è stato rilevato d’ufficio) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di competenza territoriale in favore del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, presso il quale il giudizio potrà proseguire, secondo quanto specificato dall’art. 15, comma 4, c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO