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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A EB (artt. 146 d.p.r. 115/2002 59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Luisa Vasile Presidente dott. Sergio Rossetti Giudice rel. dott. Luca Giani Giudice
nel procedimento
R.G. N. 367/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
(cod. fisc. ) e del Controparte_1 P.IVA_1 socio illimitatamente responsabile Controparte_1 visto il ricorso in data 11.3.2025, con il quale Parte_1
ha chiesto che venga aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_1 vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto: A) sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro degli interessi principali della società è situato in
Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Rho e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
B) la notifica si è perfezionata tempestivamente a mezzo PEC alla società il
17.3.2025 e per compiuta giacenza al socio illimitatamente responsabile il
23.10.2025 ai sensi dell'art. 40 CCII;
C) sussiste la legittimazione della ricorrente la quale vanta un credito scaduto e non pagato nei confronti della Società di € 15.752,64, portato da titolo esecutivo;
D) la Società ha debiti erariali e previdenziali scaduti del complessivo importo di € 542.502,08, come da informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione; E) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
F) in mancanza di deposito presso il registro delle imprese, non risultano acquisiti al fascicolo del procedimento unitario ai sensi dell'art 42 CCII, né il debitore ha comunque prodotto le scritture contabili dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale e tanto si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che anche nel nuovo assetto normativo è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dall'apertura della liquidazione giudiziale (ad es. nel vigore della l. fallimentare: Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass.
Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188);
G) il debitore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b)
CCII come risulta: dall'esistenza del credito nei confronti della società ricorrente portato da titolo giudiziale, atto di precetto e pignoramenti con esito negativo;
dall'esistenza di un ingente debito erariale portato da cartelle di pagamento non rateizzate;
. Tutte le richiamate circostanze palesano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
PQM
visti gli artt. 2, 49 e 121 e ss CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1 con sede legale in , OR PE
[...]
GARIBALDI 61 RHO, nonché di NATO A Rho il 10.5.1989 (CF Controparte_1
) quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 par. 1 Reg. C.F._1
UE 848/2015
NOMINA
Giudice delegato il dott. Sergio Rossetti;
NOMINA
1) curatore dott./avv. , professionista che ha i requisiti di Controparte_2 cui al novellato art. 358 CCII;
2) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
3) fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 03/03/2026 ad ore 09:45 e dispone che lo svolgimento dell'udienza avvenga in presenza innanzi al Giudice
Delegato presso il Palazzo di Giustizia, stanza 33, piano secondo, lato Manara;
4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII;
5) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
6) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
7) ordina al curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
8) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
9) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il
13/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Sergio Rossetti dott.ssa Luisa Vasile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Luisa Vasile Presidente dott. Sergio Rossetti Giudice rel. dott. Luca Giani Giudice
nel procedimento
R.G. N. 367/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
(cod. fisc. ) e del Controparte_1 P.IVA_1 socio illimitatamente responsabile Controparte_1 visto il ricorso in data 11.3.2025, con il quale Parte_1
ha chiesto che venga aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_1 vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto: A) sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro degli interessi principali della società è situato in
Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Rho e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
B) la notifica si è perfezionata tempestivamente a mezzo PEC alla società il
17.3.2025 e per compiuta giacenza al socio illimitatamente responsabile il
23.10.2025 ai sensi dell'art. 40 CCII;
C) sussiste la legittimazione della ricorrente la quale vanta un credito scaduto e non pagato nei confronti della Società di € 15.752,64, portato da titolo esecutivo;
D) la Società ha debiti erariali e previdenziali scaduti del complessivo importo di € 542.502,08, come da informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione; E) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
F) in mancanza di deposito presso il registro delle imprese, non risultano acquisiti al fascicolo del procedimento unitario ai sensi dell'art 42 CCII, né il debitore ha comunque prodotto le scritture contabili dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale e tanto si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che anche nel nuovo assetto normativo è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dall'apertura della liquidazione giudiziale (ad es. nel vigore della l. fallimentare: Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643; Cass.
Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188);
G) il debitore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b)
CCII come risulta: dall'esistenza del credito nei confronti della società ricorrente portato da titolo giudiziale, atto di precetto e pignoramenti con esito negativo;
dall'esistenza di un ingente debito erariale portato da cartelle di pagamento non rateizzate;
. Tutte le richiamate circostanze palesano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
PQM
visti gli artt. 2, 49 e 121 e ss CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1 con sede legale in , OR PE
[...]
GARIBALDI 61 RHO, nonché di NATO A Rho il 10.5.1989 (CF Controparte_1
) quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 par. 1 Reg. C.F._1
UE 848/2015
NOMINA
Giudice delegato il dott. Sergio Rossetti;
NOMINA
1) curatore dott./avv. , professionista che ha i requisiti di Controparte_2 cui al novellato art. 358 CCII;
2) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
3) fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 03/03/2026 ad ore 09:45 e dispone che lo svolgimento dell'udienza avvenga in presenza innanzi al Giudice
Delegato presso il Palazzo di Giustizia, stanza 33, piano secondo, lato Manara;
4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII;
5) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
6) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
7) ordina al curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
8) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
9) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il
13/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Sergio Rossetti dott.ssa Luisa Vasile