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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 5586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5586 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2183/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di BE, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2183/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. MAZZEO VIANTE MARCO ROSARIO
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BISICCHIA DAVIDE
[...]
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale
All'udienza del 5.6.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione del febbraio 2022, parte attrice riferiva che in data 23.7.2019 intorno alle ore 10.00 mentre era alla guida del proprio veicolo Fiat Punto (assicurato con
[...]
) lungo Via del Tartufo con direzione SS114, dopo aver impegnato l'incrocio con Via Controparte_1 dell'Anice, era stato attinto sulla fiancata destra dall'autovettura Renault Clio condotta da CP_2
riferiva che quest'ultimo procedeva a velocità sostenuta e non adeguata alle condizioni di
[...] marcia esistenti, non rallentando in prossimità dell'incrocio e così invadendo la corsia di marcia di esso pagina 1 di 7 attore e continuando ugualmente la manovra di svolta a sinistra, così urtando anche la zona frontale e la fiancata sinistra;
allegando danni alla vettura pari a circa € 2000,00, riferiva di essere stato condotto al
PS dell'ospedale di Lentini dove era stata diagnosticata “ Frattura lamellare muro anteriore C3 e C7 e sospetta ischemia cerebrale”; allegando postumi permanenti pari al 7% e temporanei pari a gg 20 di
ITA, gg 30 di ITP al 75% e gg 40 di ITP al 50%, nonché danno morale e spese sanitarie per € 823,00, chiedeva accertarsi e ritenersi la responsabilità esclusiva del sinistro in capo a e Controparte_2 condannarsi quest'ultimo in solido con al risarcimento del danno pari a Controparte_1 complessivi € 21.244,35 di cui € 2000,00 a titolo di danno materiale ed il resto a titolo di danno non patrimoniale, con vittoria di spese e compensi.
si costituiva, eccependo in via preliminare la tardività dell'iscrizione a ruolo Controparte_1 dell'atto di citazione, oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica;
eccepiva poi la nullità dell'atto di riassunzione, avente la forma della comparsa anziché del ricorso, notificata al solo difensore e chiedeva dichiararsi l'improcedibilità e la nullità del processo.
La ritualmente citato non si costituiva e va dichiarato contumace. CP_2
La controversia, istruita documentalmente, per mezzo della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio, veniva assunta in decisione all'udienza del 5.6.2025, sulle conclusioni come in atti precisate, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è fondata.
In via preliminare vanno richiamati i provvedimenti emessi nel corso del processo in ordine alle eccezioni preliminari, comunque non più reiterate dalla convenuta e dunque da ritenersi abbandonate ( cfr verbale del 8.6.2022 con cui è stata respinta l'eccezione di tardività della costituzione dell'attore tenuto conto della data risultante dall'estratto di ruolo ricavabile dalla Consolle, nonché ordinanza del
3.4.2023 con cui è stata respinta l'eccezione di inammissibilità della riassunzione, “… la comparsa in riassunzione, costituendo atto introduttivo di un giudizio innanzi ad un diverso Ufficio Giudiziario non può essere considerato atto endoprocessuale”).
Procedendo al merito si osserva.
Com'è noto colui che agisce in giudizio ha l'onere di fornire la prova dei fatti riferiti a fondamento delle domande, ai sensi dell'art. 2697 cc;
ciò è tanto più indispensabile a fronte di espressa e specifica pagina 2 di 7 contestazione dei fatti da parte convenuta, come peraltro desumibile dall'art. 116 cpc.
Nel caso che occupa, parte attrice ha anzitutto descritto in modo sufficientemente analitico il sinistro oggetto di causa;
ha depositato documentazione medica inerente le lesioni patite ed ha chiesto ammettersi prova testimoniale e consulenza tecnica.
I testi escussi, sulla cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, hanno confermato la dinamica dell'incidente per avervi direttamente assistito in qualità di testimoni oculari;
ha riferito il teste Tes_1
: “ …io ero nel senso contrario a quello del Carabiniere ( odierno attore, ndr) .. ero in
[...] macchina .. allora avevo una Opel e stavo andando a vedere un lavoro che dovevo fare per un cliente .. CP_ in una strada come quella non si può camminare forte … ho visto che l'altro signore con la è uscito dalla traversa senza guardare e ha preso la Punto sul lato destro, continuando a camminare ha girato ed ha preso tutto il paraurti sul lato sinistro … si sono fermati, anche perché il Carabiniere si è fatto male alla testa e sanguinava .. è stato un urto violento .. io ero a circa 10/15 metri .. si è fermato un altro signore che ora è fuori da quest'aula … poi è uscito qualcuno delle villette che ci sono lì CP_ vicino ma non ho visto chi fossero .. la ha avuto dei danni alla ruota posteriore sinistra .. il CP_ conducente della Clio non si era accorto completamente della macchina .. il conducente della proveniva da una stradina più piccola da quella in cui mi trovavo io ed in cui l'asfalto non era bellissimo .. ricordo che la macchina su cui viaggiava il Carabiniere ha riportato danni al paraurti da destra a sinistra perché ha preso tutto il paraurti davanti”; dichiarazioni ulteriormente coerenti e concordanti quelle dell'altro teste escusso, sig. , genero dell'attore: “ … ero andato da mia Tes_2 figlia a prendere la bambina per andare al mare, ho preso mia nipote;
mio genero stava andando al lavoro perché è un Carabiniere ed eravamo lui avanti ed io dietro di lui a distanza di 5 metri non di più … io ero con la mia macchina , una Fiat Croma che forse i GI Urbani hanno fotografato quando sono venuti a fare i rilievi .. i GI li ha chiamati mio genero che ha chiamato anche il 118 perché perdeva sangue dalla testa .. io sono sceso dalla macchina, ho visto mio genero come era combinato e sono rimasto la per dare soccorso principalmente .. il conducente dell'altra macchina non si è fatto nulla perché non è andato in ospedale almeno fino a che ci sono stati i GI .. stavamo percorrendo Via del Tartufo, mio genero avanti ed io dietro e ho visto questa Renault di colore scuro uscire ad alta velocità da questa stradina;
prendeva sulla destra mio genero sul davanti e poi si è rigirato sul senso opposto da dove venivamo noi, ha anche spostato la macchina quando sono venuti i
GI; era una persona anziana , non sapeva dove stava andando .. questo signore dopo essere uscito
pagina 3 di 7 ad alta velocità e dopo aver sbattuto con mio genero si è fermato, anche perché aveva una ruota combinata male”.
Nel corso del processo è stata dunque disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'esistenza del danno biologico allegato e al contempo la compatibilità del detto danno con il sinistro;
il ctu all'esito degli accertamenti effettuati ha così concluso: “ A seguito dell'incidente subito in data
23/07/2019 il Sig. ha subito un trauma cranico e del rachide cervicale Parte_2 con frattura composta con distacco lamellare dello spigolo anteriore del soma di C7. Distacco di piccolo osteofita a livello dello spigolo anteriore di C3, ossia trauma conseguente all'urto subito nell'incidente da tamponamento che ha provocato una soluzione della normale continuità delle ossa interessate, con conseguente limitazione ai movimenti della testa e del collo. Al soggetto in de quo alle lesioni primitive, nonostante le cure mediche, chirurgiche e fisioterapiche praticate, sono conseguiti postumi ormai da considerare a carattere permanente: “Disturbi consistenti principalmente in: dolore ai movimenti estremi della testa e del collo con limitazione”. .. Le lesioni subite dal Sig.
[...]
hanno cagionato un peggioramento delle condizioni generali rispetto alla Parte_2 preesistenza, per un periodo di 30 (trenta) giorni al 75%, 20 (venti) giorni al 50%. … Legale dell'invalidità permanente” di e Tabelle delle menomazioni Per_1 Persona_2 Per_3 all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” GU n° 211 del 11/09/2003. Fatto riferimento alla voce: “Esiti dolorosi di frattura di una apofisi o dello spigolo antero-superiore od inferiore di una vertebra senza schiacciamento del corpo, a seconda della alterazione anatomica e/o della limitazione dei movimenti del capo: minimo 2% e massimo 6%”. Si perviene alla valutazione di un danno con percentuale degli esiti a carattere permanente con i baremes di riferimento del 4%
(quattropercento). .. La congruità e la necessità delle spese sanitarie è adeguata. Come da copie di ricevute allegate alla documentazione presenti in atti.”.
Le conclusioni raggiunte dalle parti sono condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito, né contestate dalle parti del processo.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito pagina 4 di 7 indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Al fine di liquidare il danno può tenersi conto del disposto di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni
Private ( D. Lgs n. 209/2005) e della tabella da ultimo approvata con DM 18.7.2025; poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi
(c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte
Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale
pagina 5 di 7 di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre
1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre
1991, n. 13508).
Orbene, tenuto conto dell'età dell'attore al momento intervento ( 44) e dei valori di cui al DM anno
2025, in relazione all'invalidità permanente residuata – pari al 4% - nonché al danno temporaneo pari a gg 30 ITP al 75% e gg 20 di ITP al 50% accertati dal CT , spetta la complessiva somma di € 5983,88 di cui € 5148,03 a titolo di danno biologico permanente, € 1264,05 a titolo di ITP al 75% ed € 561,80 a titolo di ITP al 50%.
Non sussistono i presupposti per il risarcimento del lamentato danno morale, del tutto genericamente formulato.
Risultano collegate alla vicenda per cui è causa le spese mediche documentate in atti, rimaste peraltro non contestate dall' convenuta e che vanno dunque riconosciute nella misura richiesta di € CP_4
823,00.
In assenza di contestazioni di sorta da parte della compagnia assicurativa convenuta, va infine ritenuto provato anche il danno mezzo nella quantificazione offerta dall'attore attraverso il deposito del sia pur generico preventivo di € 2000,00 rilasciato dall'officina Elledue snc di CI LL ( cfr doc. in atti).
Nessun altro danno patrimoniale può essere ritenuto debitamente allegato e dimostrato, sicchè è stata respinta la richiesta di consulenza tecnica contabile, del tutto esplorativa e come tale inammissibile.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal III scaglione della tabella n.2 allegata al DM n. 55/2014.
Le spese della ctu vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In accoglimento della domanda attorea, dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa di e condanna quest'ultimo, in solido con al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in favore dell'attore del complessivo importo di € 5983,88 in valori attuali, oltre interessi legali dal 23.7.2019 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna in solido con al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1 dell'attore del complessivo importo di € 2823,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- condanna i convenuti in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese del procedimento, liquidate in € 5077,00 per compensi ed € 304,00 per esborsi , oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Catania, il 19.11.2025
Il Giudice
Dott.Sa Gaia Di BE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di BE, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2183/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. MAZZEO VIANTE MARCO ROSARIO
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BISICCHIA DAVIDE
[...]
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTI
Avente ad oggetto: sinistro stradale
All'udienza del 5.6.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione del febbraio 2022, parte attrice riferiva che in data 23.7.2019 intorno alle ore 10.00 mentre era alla guida del proprio veicolo Fiat Punto (assicurato con
[...]
) lungo Via del Tartufo con direzione SS114, dopo aver impegnato l'incrocio con Via Controparte_1 dell'Anice, era stato attinto sulla fiancata destra dall'autovettura Renault Clio condotta da CP_2
riferiva che quest'ultimo procedeva a velocità sostenuta e non adeguata alle condizioni di
[...] marcia esistenti, non rallentando in prossimità dell'incrocio e così invadendo la corsia di marcia di esso pagina 1 di 7 attore e continuando ugualmente la manovra di svolta a sinistra, così urtando anche la zona frontale e la fiancata sinistra;
allegando danni alla vettura pari a circa € 2000,00, riferiva di essere stato condotto al
PS dell'ospedale di Lentini dove era stata diagnosticata “ Frattura lamellare muro anteriore C3 e C7 e sospetta ischemia cerebrale”; allegando postumi permanenti pari al 7% e temporanei pari a gg 20 di
ITA, gg 30 di ITP al 75% e gg 40 di ITP al 50%, nonché danno morale e spese sanitarie per € 823,00, chiedeva accertarsi e ritenersi la responsabilità esclusiva del sinistro in capo a e Controparte_2 condannarsi quest'ultimo in solido con al risarcimento del danno pari a Controparte_1 complessivi € 21.244,35 di cui € 2000,00 a titolo di danno materiale ed il resto a titolo di danno non patrimoniale, con vittoria di spese e compensi.
si costituiva, eccependo in via preliminare la tardività dell'iscrizione a ruolo Controparte_1 dell'atto di citazione, oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica;
eccepiva poi la nullità dell'atto di riassunzione, avente la forma della comparsa anziché del ricorso, notificata al solo difensore e chiedeva dichiararsi l'improcedibilità e la nullità del processo.
La ritualmente citato non si costituiva e va dichiarato contumace. CP_2
La controversia, istruita documentalmente, per mezzo della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio, veniva assunta in decisione all'udienza del 5.6.2025, sulle conclusioni come in atti precisate, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
La domanda attorea è fondata.
In via preliminare vanno richiamati i provvedimenti emessi nel corso del processo in ordine alle eccezioni preliminari, comunque non più reiterate dalla convenuta e dunque da ritenersi abbandonate ( cfr verbale del 8.6.2022 con cui è stata respinta l'eccezione di tardività della costituzione dell'attore tenuto conto della data risultante dall'estratto di ruolo ricavabile dalla Consolle, nonché ordinanza del
3.4.2023 con cui è stata respinta l'eccezione di inammissibilità della riassunzione, “… la comparsa in riassunzione, costituendo atto introduttivo di un giudizio innanzi ad un diverso Ufficio Giudiziario non può essere considerato atto endoprocessuale”).
Procedendo al merito si osserva.
Com'è noto colui che agisce in giudizio ha l'onere di fornire la prova dei fatti riferiti a fondamento delle domande, ai sensi dell'art. 2697 cc;
ciò è tanto più indispensabile a fronte di espressa e specifica pagina 2 di 7 contestazione dei fatti da parte convenuta, come peraltro desumibile dall'art. 116 cpc.
Nel caso che occupa, parte attrice ha anzitutto descritto in modo sufficientemente analitico il sinistro oggetto di causa;
ha depositato documentazione medica inerente le lesioni patite ed ha chiesto ammettersi prova testimoniale e consulenza tecnica.
I testi escussi, sulla cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, hanno confermato la dinamica dell'incidente per avervi direttamente assistito in qualità di testimoni oculari;
ha riferito il teste Tes_1
: “ …io ero nel senso contrario a quello del Carabiniere ( odierno attore, ndr) .. ero in
[...] macchina .. allora avevo una Opel e stavo andando a vedere un lavoro che dovevo fare per un cliente .. CP_ in una strada come quella non si può camminare forte … ho visto che l'altro signore con la è uscito dalla traversa senza guardare e ha preso la Punto sul lato destro, continuando a camminare ha girato ed ha preso tutto il paraurti sul lato sinistro … si sono fermati, anche perché il Carabiniere si è fatto male alla testa e sanguinava .. è stato un urto violento .. io ero a circa 10/15 metri .. si è fermato un altro signore che ora è fuori da quest'aula … poi è uscito qualcuno delle villette che ci sono lì CP_ vicino ma non ho visto chi fossero .. la ha avuto dei danni alla ruota posteriore sinistra .. il CP_ conducente della Clio non si era accorto completamente della macchina .. il conducente della proveniva da una stradina più piccola da quella in cui mi trovavo io ed in cui l'asfalto non era bellissimo .. ricordo che la macchina su cui viaggiava il Carabiniere ha riportato danni al paraurti da destra a sinistra perché ha preso tutto il paraurti davanti”; dichiarazioni ulteriormente coerenti e concordanti quelle dell'altro teste escusso, sig. , genero dell'attore: “ … ero andato da mia Tes_2 figlia a prendere la bambina per andare al mare, ho preso mia nipote;
mio genero stava andando al lavoro perché è un Carabiniere ed eravamo lui avanti ed io dietro di lui a distanza di 5 metri non di più … io ero con la mia macchina , una Fiat Croma che forse i GI Urbani hanno fotografato quando sono venuti a fare i rilievi .. i GI li ha chiamati mio genero che ha chiamato anche il 118 perché perdeva sangue dalla testa .. io sono sceso dalla macchina, ho visto mio genero come era combinato e sono rimasto la per dare soccorso principalmente .. il conducente dell'altra macchina non si è fatto nulla perché non è andato in ospedale almeno fino a che ci sono stati i GI .. stavamo percorrendo Via del Tartufo, mio genero avanti ed io dietro e ho visto questa Renault di colore scuro uscire ad alta velocità da questa stradina;
prendeva sulla destra mio genero sul davanti e poi si è rigirato sul senso opposto da dove venivamo noi, ha anche spostato la macchina quando sono venuti i
GI; era una persona anziana , non sapeva dove stava andando .. questo signore dopo essere uscito
pagina 3 di 7 ad alta velocità e dopo aver sbattuto con mio genero si è fermato, anche perché aveva una ruota combinata male”.
Nel corso del processo è stata dunque disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'esistenza del danno biologico allegato e al contempo la compatibilità del detto danno con il sinistro;
il ctu all'esito degli accertamenti effettuati ha così concluso: “ A seguito dell'incidente subito in data
23/07/2019 il Sig. ha subito un trauma cranico e del rachide cervicale Parte_2 con frattura composta con distacco lamellare dello spigolo anteriore del soma di C7. Distacco di piccolo osteofita a livello dello spigolo anteriore di C3, ossia trauma conseguente all'urto subito nell'incidente da tamponamento che ha provocato una soluzione della normale continuità delle ossa interessate, con conseguente limitazione ai movimenti della testa e del collo. Al soggetto in de quo alle lesioni primitive, nonostante le cure mediche, chirurgiche e fisioterapiche praticate, sono conseguiti postumi ormai da considerare a carattere permanente: “Disturbi consistenti principalmente in: dolore ai movimenti estremi della testa e del collo con limitazione”. .. Le lesioni subite dal Sig.
[...]
hanno cagionato un peggioramento delle condizioni generali rispetto alla Parte_2 preesistenza, per un periodo di 30 (trenta) giorni al 75%, 20 (venti) giorni al 50%. … Legale dell'invalidità permanente” di e Tabelle delle menomazioni Per_1 Persona_2 Per_3 all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” GU n° 211 del 11/09/2003. Fatto riferimento alla voce: “Esiti dolorosi di frattura di una apofisi o dello spigolo antero-superiore od inferiore di una vertebra senza schiacciamento del corpo, a seconda della alterazione anatomica e/o della limitazione dei movimenti del capo: minimo 2% e massimo 6%”. Si perviene alla valutazione di un danno con percentuale degli esiti a carattere permanente con i baremes di riferimento del 4%
(quattropercento). .. La congruità e la necessità delle spese sanitarie è adeguata. Come da copie di ricevute allegate alla documentazione presenti in atti.”.
Le conclusioni raggiunte dalle parti sono condivise dal decidente in quanto immuni da vizi logici e coerenti con il quesito conferito, né contestate dalle parti del processo.
Sussiste, dunque, il diritto dell'attore al risarcimento del cd. danno biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito;
tale voce di danno condiziona la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve essere risarcito pagina 4 di 7 indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale o morale;
come ancora recentemente affermato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 14364/2019 : “ … Il presupposto di tale affermazione è la constatazione che "la lesione della salute risarcibile" si identifica "nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire", sicchè lungi dal potersi affermare "che il danno alla salute
"comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali" dovrà dirsi "piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale"", giacchè, se "non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile".
Ne deriva, pertanto, che "l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività
"dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico", restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione"”.
Al fine di liquidare il danno può tenersi conto del disposto di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni
Private ( D. Lgs n. 209/2005) e della tabella da ultimo approvata con DM 18.7.2025; poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi
(c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione;
il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte
Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale
pagina 5 di 7 di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre
1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre
1991, n. 13508).
Orbene, tenuto conto dell'età dell'attore al momento intervento ( 44) e dei valori di cui al DM anno
2025, in relazione all'invalidità permanente residuata – pari al 4% - nonché al danno temporaneo pari a gg 30 ITP al 75% e gg 20 di ITP al 50% accertati dal CT , spetta la complessiva somma di € 5983,88 di cui € 5148,03 a titolo di danno biologico permanente, € 1264,05 a titolo di ITP al 75% ed € 561,80 a titolo di ITP al 50%.
Non sussistono i presupposti per il risarcimento del lamentato danno morale, del tutto genericamente formulato.
Risultano collegate alla vicenda per cui è causa le spese mediche documentate in atti, rimaste peraltro non contestate dall' convenuta e che vanno dunque riconosciute nella misura richiesta di € CP_4
823,00.
In assenza di contestazioni di sorta da parte della compagnia assicurativa convenuta, va infine ritenuto provato anche il danno mezzo nella quantificazione offerta dall'attore attraverso il deposito del sia pur generico preventivo di € 2000,00 rilasciato dall'officina Elledue snc di CI LL ( cfr doc. in atti).
Nessun altro danno patrimoniale può essere ritenuto debitamente allegato e dimostrato, sicchè è stata respinta la richiesta di consulenza tecnica contabile, del tutto esplorativa e come tale inammissibile.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal III scaglione della tabella n.2 allegata al DM n. 55/2014.
Le spese della ctu vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- In accoglimento della domanda attorea, dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa di e condanna quest'ultimo, in solido con al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in favore dell'attore del complessivo importo di € 5983,88 in valori attuali, oltre interessi legali dal 23.7.2019 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- Condanna in solido con al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1 dell'attore del complessivo importo di € 2823,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- condanna i convenuti in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese del procedimento, liquidate in € 5077,00 per compensi ed € 304,00 per esborsi , oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Catania, il 19.11.2025
Il Giudice
Dott.Sa Gaia Di BE
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