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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/12/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De LU Presidente Relatore
OR LA GI
Valeria Monti GI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5441/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SOLDATI ALESSANDRA
E
rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. CANEVA ROBERTO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, ed avranno facoltà di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della medesima entro 15 giorni.
Per_ 2. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione e fissazione della residenza presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori durante il periodo di permanenzadei figli presso le rispettive abitazioni.
3. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse dei figli, garantendo agli stessi, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per_ 4. I genitori vedranno e terranno con sé i figli e secondo il calendario Per_1 indicativo dagli stessi concordato e di seguito riportato, che potrà dai medesimi essere variato in qualsiasi momento previo accordo e tenendo conto dell'esigenza dei figli a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, nonché delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli. Il padre Per_ avrà facoltà di vedere i figli e fuori dall'abitazione materna, nonché Per_1 di tenerli con sé secondo il seguente calendario: a Il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 alle 21.30 (quando li riaccompagnerà presso la casa materna dopo cena) oppure sino alle 8.00 del giorno successivo con accompagno a scuola;
inoltre, a settimane alterne, dal sabato alle 18.00 alla domenica alle 19.00; b 7 (sette) giorni consecutivi durante le vacanze natalizie con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno di ogni anno a partire dall'anno 2025. I coniugi concordano che i giorni potranno anche non essere consecutivi, adattandosi alle esigenze dei bambini;
c 3 (tre) giorni consecutivi durante le vacanze pasquali con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo a partire dall'anno 2026. I coniugi concordano che i giorni potranno anche non essere consecutivi, adattandosi alle esigenze dei bambini;
d 30 giorni complessivi (per periodi continuativi non superiori a 7 giorni), nel periodo delle vacanze estive, a decorrere dall'estate 2025, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il 01 giugno di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento e possibilmente in coincidenza con i periodi di ferie dei medesimi (Doc. 20 – Piano genitoriale).
5. Il IG. si obbliga a corrispondere, a mezzo bonifico bancario, sul CP_1 conto corrente intestato alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Per_ mantenimento dei figli e dal deposito del presente ricorso, la somma Per_1 mensile di € 1.200,00= (milleduecento euro/00) (da intendersi € 600,00= per ciascun figlio), fino a che gli stessi non saranno economicamente autonomi. Tale assegno di mantenimento verrà adeguato annualmente in misura percentualmente pari all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita e sarà versato entro il giorno 10 di ogni mese.
6. Il sig. si obbliga a pagare integralmente le spese straordinarie per CP_1
i figli di cui al Protocollo di intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio del 28.05.2024, che qui si intende integralmente trascritto (Doc. 21 – Protocollo spese straordinarie).
7. Le detrazioni fiscali per i figli a carico, ex art. 12 TUIR, spetteranno nella misura del 50% ciascuno ai IG.ri e mentre Parte_1 CP_1
2 l'Assegno Unico Universale per i figli a carico spetterà al 100% alla sig.ra
Parte_1
8. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra , entro il CP_1 Parte_1 giorno 10 (dieci) di ogni mese, la somma di euro 300,00= (trecento euro/00) a titolo di mantenimento della stessa, dal deposito del presente ricorso fino al mese di dicembre 2031 compreso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
9. I IG.ri e si rilasciano fin d'ora reciproco assenso Parte_1 CP_1 al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente, nonché al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio anche a favore dei Per_ figli minori e Per_1
10. I coniugi dichiarano di aver già suddiviso i mobili e gli arredi presenti nella casa familiare.
11. Il sig. ha versato alla sig.ra la somma di € CP_1 Parte_1 70.000,00= (settantamila euro) per l'acquisto dell'immobile sito in Medole, Strada Carpenedolo n. 15/8 intestato alla sig.ra . Ciò a fronte Parte_1 dell'accordo tra i coniugi per cui la IG.ra si occupava Parte_1 esclusivamente della casa e della famiglia. Il sig. dichiara che il CP_1 predetto versamento fatto alla moglie è irrevocabile, pertanto, rinuncia a chiederne la restituzione.
12. Entro 15 giorni dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di Cont separazione, i ricorrenti attiveranno, con la di , la procedura CP_3 finalizzata ad estromettere la sig.ra dal contratto di mutuo Parte_1 cointestato n. 1066631 e a chiudere il conto cointestato IBAN [...] acceso presso il predetto istituto di credito.
13. In ogni caso il sig. si obbliga a pagare integralmente, fino CP_1 all'estinzione, le rate del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa familiare sita in Medole via Crosato 11 nonché ogni ulteriore esborso legato al predetto contratto di mutuo e al suddetto immobile. Il signor si CP_1 impegna e si obbliga a tenere indenne e manlevata la signora da Parte_1 ogni eventuale richiesta di adempimento avanzata dalla banca mutuante nei confronti della stessa in relazione al pagamento delle rate del Parte_1 mutuo.
14. Il sig. rinuncia a richiedere alla sig.ra qualsiasi CP_1 Parte_1 importo a qualsiasi titolo collegato e connesso alla ristrutturazione effettuata nella casa familiare di Medole, Via Crosato 11 nonché ad avanzare ogni altra richiesta per alcun titolo o ragione collegata alle migliorie effettuate nella casa familiare. Inoltre, il sig. rinuncia a richiedere alla sig.ra CP_1 [...]
la restituzione, in tutto o in parte, delle somme da lui versate e che Pt_1 verranno in futuro versate anche per la moglie, cointestataria, a pagamento delle rate mensili del mutuo per la ristrutturazione della casa coniugale di Medole, Via Crosato 11.
15. L'automobile Golf targata DX621XM, di proprietà della IG.ra
[...]
, rimarrà in proprietà della moglie mentre l'autovettura Mercedes- Benz Pt_1
3 E 220 D 4MATIC targata FY2215W, di proprietà del marito, rimarrà in proprietà di quest'ultimo. I coniugi si faranno carico autonomamente delle spese relative alle rispettive autovetture.
16. Quale elemento funzionale alla risoluzione della crisi tra i coniugi, la sig.ra cederà le quote sociali della società F.lli Besnik Snc di cui è Parte_1 titolare (13,33%), a titolo gratuito, a favore del sig. . All'uopo ella si CP_1 impegna a manifestare la propria disponibilità a procedere alla cessione de qua a mezzo del proprio difensore Avv. Alessandra Soldati, che invierà e-mail in tal senso all'Avv. Roberto Caneva, come patrocinante del sig. , entro 5 CP_1 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, affinché il sig.
possa comunicarlo al Notaio che verrà incaricato dallo stesso di CP_1 procedere alla predetta operazione di cessione. Le spese, le competenze, gli oneri fiscali e qualunque esborso relativo alla cessione delle quote societarie sopra rappresentata saranno a carico del sig. . CP_1
17. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza e pertanto prestano consenso all'acquiescenza della pronuncia giudiziale.
18. Spese legali compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in AS (ALBANIA) in data 28/08/2008 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di MEDOLE (MN) in data 10.10.2017 al n. 66, Parte II, Serie C, Anno 2017) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDOLE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11/12/2025.
Il Presidente
SS De LU
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De LU Presidente Relatore
OR LA GI
Valeria Monti GI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5441/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SOLDATI ALESSANDRA
E
rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. CANEVA ROBERTO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, ed avranno facoltà di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della medesima entro 15 giorni.
Per_ 2. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione e fissazione della residenza presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori durante il periodo di permanenzadei figli presso le rispettive abitazioni.
3. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse dei figli, garantendo agli stessi, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per_ 4. I genitori vedranno e terranno con sé i figli e secondo il calendario Per_1 indicativo dagli stessi concordato e di seguito riportato, che potrà dai medesimi essere variato in qualsiasi momento previo accordo e tenendo conto dell'esigenza dei figli a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, nonché delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli. Il padre Per_ avrà facoltà di vedere i figli e fuori dall'abitazione materna, nonché Per_1 di tenerli con sé secondo il seguente calendario: a Il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.00 alle 21.30 (quando li riaccompagnerà presso la casa materna dopo cena) oppure sino alle 8.00 del giorno successivo con accompagno a scuola;
inoltre, a settimane alterne, dal sabato alle 18.00 alla domenica alle 19.00; b 7 (sette) giorni consecutivi durante le vacanze natalizie con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno di ogni anno a partire dall'anno 2025. I coniugi concordano che i giorni potranno anche non essere consecutivi, adattandosi alle esigenze dei bambini;
c 3 (tre) giorni consecutivi durante le vacanze pasquali con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo a partire dall'anno 2026. I coniugi concordano che i giorni potranno anche non essere consecutivi, adattandosi alle esigenze dei bambini;
d 30 giorni complessivi (per periodi continuativi non superiori a 7 giorni), nel periodo delle vacanze estive, a decorrere dall'estate 2025, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro il 01 giugno di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento e possibilmente in coincidenza con i periodi di ferie dei medesimi (Doc. 20 – Piano genitoriale).
5. Il IG. si obbliga a corrispondere, a mezzo bonifico bancario, sul CP_1 conto corrente intestato alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Per_ mantenimento dei figli e dal deposito del presente ricorso, la somma Per_1 mensile di € 1.200,00= (milleduecento euro/00) (da intendersi € 600,00= per ciascun figlio), fino a che gli stessi non saranno economicamente autonomi. Tale assegno di mantenimento verrà adeguato annualmente in misura percentualmente pari all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita e sarà versato entro il giorno 10 di ogni mese.
6. Il sig. si obbliga a pagare integralmente le spese straordinarie per CP_1
i figli di cui al Protocollo di intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio del 28.05.2024, che qui si intende integralmente trascritto (Doc. 21 – Protocollo spese straordinarie).
7. Le detrazioni fiscali per i figli a carico, ex art. 12 TUIR, spetteranno nella misura del 50% ciascuno ai IG.ri e mentre Parte_1 CP_1
2 l'Assegno Unico Universale per i figli a carico spetterà al 100% alla sig.ra
Parte_1
8. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra , entro il CP_1 Parte_1 giorno 10 (dieci) di ogni mese, la somma di euro 300,00= (trecento euro/00) a titolo di mantenimento della stessa, dal deposito del presente ricorso fino al mese di dicembre 2031 compreso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
9. I IG.ri e si rilasciano fin d'ora reciproco assenso Parte_1 CP_1 al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente, nonché al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio anche a favore dei Per_ figli minori e Per_1
10. I coniugi dichiarano di aver già suddiviso i mobili e gli arredi presenti nella casa familiare.
11. Il sig. ha versato alla sig.ra la somma di € CP_1 Parte_1 70.000,00= (settantamila euro) per l'acquisto dell'immobile sito in Medole, Strada Carpenedolo n. 15/8 intestato alla sig.ra . Ciò a fronte Parte_1 dell'accordo tra i coniugi per cui la IG.ra si occupava Parte_1 esclusivamente della casa e della famiglia. Il sig. dichiara che il CP_1 predetto versamento fatto alla moglie è irrevocabile, pertanto, rinuncia a chiederne la restituzione.
12. Entro 15 giorni dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di Cont separazione, i ricorrenti attiveranno, con la di , la procedura CP_3 finalizzata ad estromettere la sig.ra dal contratto di mutuo Parte_1 cointestato n. 1066631 e a chiudere il conto cointestato IBAN [...] acceso presso il predetto istituto di credito.
13. In ogni caso il sig. si obbliga a pagare integralmente, fino CP_1 all'estinzione, le rate del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa familiare sita in Medole via Crosato 11 nonché ogni ulteriore esborso legato al predetto contratto di mutuo e al suddetto immobile. Il signor si CP_1 impegna e si obbliga a tenere indenne e manlevata la signora da Parte_1 ogni eventuale richiesta di adempimento avanzata dalla banca mutuante nei confronti della stessa in relazione al pagamento delle rate del Parte_1 mutuo.
14. Il sig. rinuncia a richiedere alla sig.ra qualsiasi CP_1 Parte_1 importo a qualsiasi titolo collegato e connesso alla ristrutturazione effettuata nella casa familiare di Medole, Via Crosato 11 nonché ad avanzare ogni altra richiesta per alcun titolo o ragione collegata alle migliorie effettuate nella casa familiare. Inoltre, il sig. rinuncia a richiedere alla sig.ra CP_1 [...]
la restituzione, in tutto o in parte, delle somme da lui versate e che Pt_1 verranno in futuro versate anche per la moglie, cointestataria, a pagamento delle rate mensili del mutuo per la ristrutturazione della casa coniugale di Medole, Via Crosato 11.
15. L'automobile Golf targata DX621XM, di proprietà della IG.ra
[...]
, rimarrà in proprietà della moglie mentre l'autovettura Mercedes- Benz Pt_1
3 E 220 D 4MATIC targata FY2215W, di proprietà del marito, rimarrà in proprietà di quest'ultimo. I coniugi si faranno carico autonomamente delle spese relative alle rispettive autovetture.
16. Quale elemento funzionale alla risoluzione della crisi tra i coniugi, la sig.ra cederà le quote sociali della società F.lli Besnik Snc di cui è Parte_1 titolare (13,33%), a titolo gratuito, a favore del sig. . All'uopo ella si CP_1 impegna a manifestare la propria disponibilità a procedere alla cessione de qua a mezzo del proprio difensore Avv. Alessandra Soldati, che invierà e-mail in tal senso all'Avv. Roberto Caneva, come patrocinante del sig. , entro 5 CP_1 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, affinché il sig.
possa comunicarlo al Notaio che verrà incaricato dallo stesso di CP_1 procedere alla predetta operazione di cessione. Le spese, le competenze, gli oneri fiscali e qualunque esborso relativo alla cessione delle quote societarie sopra rappresentata saranno a carico del sig. . CP_1
17. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza e pertanto prestano consenso all'acquiescenza della pronuncia giudiziale.
18. Spese legali compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in AS (ALBANIA) in data 28/08/2008 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di MEDOLE (MN) in data 10.10.2017 al n. 66, Parte II, Serie C, Anno 2017) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDOLE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11/12/2025.
Il Presidente
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