Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5755/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5755/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Elisabetta Peterlongo
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 2 settembre 2001, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 80, Anno 2001, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli (in data 15 febbraio 2005, Per_1
1
con i genitori e non economicamente autosufficienti.
I ricorrenti hanno allegato che la SI.ra lavora come impiegata presso Parte_2
Trentino Imprese con uno stipendio mensile di circa € 1.750,00, mentre il SI.
è dipendente, in qualità di responsabile, del supermercato Famiglia Parte_1
Cooperativa di Povo con uno stipendio mensile di circa € 1.950,00.
I coniugi hanno dedotto che la casa familiare, identificata alla p.ed. 1169 in PT 2635
II CC Mattarello pp.mm. 13, 24, 48, è intestata alla SI.ra ed è stata Parte_2
acquistata nel mese di dicembre 2001 mediante i risparmi personali di entrambi i coniugi, un mutuo chirografario intestato alla SI.ra e un Parte_2
Parte finanziamento della a fondo perduto;
i coniugi, successivamente, hanno acquistato la p.m. 51 (cantina) nel 2003 e la p.m. 31 (posto auto) nel 2022.
I ricorrenti hanno allegato, inoltre, che il SI. ha acquistato nel mese di Parte_1
novembre 2023 un immobile sito a Cimone di Trento (TN) nel quale intende trasferirsi, e ne ha iniziato la ristrutturazione utilizzando somme comuni ai coniugi liquidando dei buoni fruttiferi postali per un totale di € 88.300,00.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:
“I. I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge.
II. I figli verranno affidati in modo condiviso ai genitori, nel rispetto del ruolo genitoriale e dell'interesse dei figli.
III. La SI.ra ed i figli continueranno ad abitare e Parte_2
mantenere la residenza anagrafica nella casa coniugale sita nel Comune di
Mattarello, Via delle Regole n. 67 Mattarello di Trento, con assegnazione alla moglie anche degli arredi ivi contenuti in ragione della coabitazione con i figli.
IV. Il marito SI. provvederà a trasferirsi altrove o direttamente Parte_1 nell'immobile del Comune di Cimone recentemente acquistato, asportando dall'abitazione coniugale i propri effetti personali nonché i beni mobili che i coniugi
2 avranno concordato di assegnare al marito. Egli lascerà la casa coniugale entro la data del 28.02.2025.
V. I coniugi avevano degli investimenti in Buoni Postali che alla data dell'8.05.2023 ammontavano –come entrambi riconoscono- ad € 101.091,90.= (doc. 10), oggi in parte utilizzati dal marito per l'immobile di Cimone;
i coniugi inoltre hanno investito in un deposito in oro per un controvalore attuale, che oggi i coniugi convengono ammonti ad € 11.000,00.=, il deposito è a nome della SI.
[...]
, e la stessa si impegna a porlo in liquidazione a semplice richiesta del SI. Pt_2
, al quale verrà corrisposta l'intera somma che ne sarà ricavata al netto Parte_1 delle imposte e spese per l'operazione medesima.
VI. Il SInor ha acquistato in data 23.11.2023 un immobile in loc. Parte_1
Cimone identificato tavolarmente al CC 101 Cimone, P.T. 278 II, p.ed. 138 p.m.3,
(doc.11 e 12) per il quale ha versato al venditore la somma di € 40.000,00.= sottoscrivendo rogito presso il notaio ui ha corrisposto per spese e imposte Per_3 la somma di € 4.300,00.=; successivamente, fino ad oggi, il SI. ha speso Parte_1 per la ristrutturazione dell'immobile la somma di € 44.000,00.=; per tali esborsi lo stesso ha proceduto a disinvestire i Buoni Postali comuni di cui sopra, fino al concorso ad oggi della somma di € 88.300,00.=. Al fine di procedere con la ristrutturazione dell'immobile, il SI. , su concorde intesa tra i coniugi, Parte_1
procederà a disinvestire anche gli ulteriori Buoni Postali di cui al punto V.
VII. Il SI. ha provveduto inoltre a richiedere un finanziamento per Parte_1
reperire le ulteriori somme necessarie al completamento della ristrutturazione dell'immobile di Cimone, finanziamento che a breve intende sostituire con un mutuo ipotecario bancario prevedendo un esborso per la relativa rata di circa € 500/600 mensili.
VIII. Per l'acquisto della casa familiare, costituita dalle pp.mm. 13, 24, 48, 51 e 31 della p.ed. 1169 in PT 2635 II CC Mattarello, i coniugi avevano stipulato un mutuo provinciale chirografario nel 2001, estinto nel 2006, vi avevano investito soldi
Part propri e una parte degli importi sono stati corrisposti dalla a fondo perduto, i coniugi hanno poi completato l'acquisto della cantina e del posto auto con soldi comuni.
3 IX. I coniugi pertanto nel concordare di definire le reciproche posizioni economiche dare/ avere, nel riconoscere l'apporto di ciascuno di loro alla vita famigliare sia in termini economici, di tempo che di impegno, hanno convenuto il pieno riconoscimento da parte del SInor della proprietà in capo alla Parte_1
moglie –che accetta- della casa coniugale a lei intestata e Parte_2
identificata alle pp.mm. 13, 24, 48, 51 e 31 della p.ed. 1169 in PT 2635 II CC
Mattarello, rinunciando il medesimo SInor ad ogni pretesa quanto alle Parte_1 somme e alle provviste investite per l'acquisto dell'immobile e pertinenze, per il mantenimento e la ristrutturazione dell'immobile stesso costituente la casa familiare.
X. Per contropartita i coniugi hanno concordato che vengono assegnate interamente al SInor –che accetta- le somme relative agli Parte_1
investimenti in Buoni Postali, che egli ha già parzialmente utilizzato nel corso di questi due anni, oltre all'investimento in oro, di cui al punto V più sopra.
XI. Inoltre, sempre nell'ambito della definizione delle reciproche posizioni economiche/dare avere di cui sopra, la GN riconosce Parte_2
al marito –che accetta- la somma di € 72.000,00.= da rimborsare Parte_1 al medesimo in 10 anni mediante rate semestrali pari ad € 3.600,00.= al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno fino all'estinzione del debito, a decorrere da giugno 2025.
XII. I coniugi convengono che ogni questione economica è definita dalle su esposte pattuizioni, che anche il TFR maturato da ciascuno a fronte della propria situazione lavorativa resterà per intero in proprietà a ognuno di loro e che nessuna pretesa potranno più avanzare reciprocamente, ritenendo definita ogni altra questione economica.
XIII. I coniugi dichiarano di avere un conto corrente: la SI. presso Parte_2
Banca per il Trentino e il SI. presso Poste Italiane, conto cointestato con Parte_1 la moglie ma di cui da oltre un anno ha l'esclusiva disponibilità. Tale conto verrà estinto entro il 28.2.2025. Le somme ad oggi presenti sui conti correnti di cui sopra vengono riconosciute in proprietà dell'intestataria per il conto di Parte_2
e del SI. quanto al conto cointestato fra i coniugi.
[...] Parte_1
4 Ciascun coniuge ha in essere polizze vita e altri investimenti personali, rispetto ai quali ciascuno riconosce di non avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'altro.
XIV. I coniugi hanno 3 autovetture, e in particolare una WV Polo e una Toyota
AV intestate al SI. e l'autovettura Hyundai TU intestata alla SI.ra Parte_1
, di cui reciprocamente si riconoscono la proprietà e l'uso esclusivo. Parte_2
Per l'autovettura Polo che è in uso alla figlia , le spese di bollo, RCA, Per_1
manutenzioni e revisione resteranno in carico al padre . (doc.13) Parte_1
Quanto all'affido condiviso dei figli e alla cogestione dei medesimi:
XV. I figli saranno seguiti in modo condiviso da entrambi i genitori e vivranno con la madre nell'abitazione familiare in Mattarello.
La figlia (nata il [...]) già maggiorenne, frequenta la V liceo umanistico Per_1
Rosmini in Trento, dal lunedì mattina al venerdì mattina, con rientro scolastico nel pomeriggio del martedì, niente scuola al sabato.
Il figlio (nato il [...], ad [...] ha diciassette anni) frequenta la classe Per_2 terza dell'Istituto Tecnico Industriale nelle mattinate dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiano al lunedì e venerdì. Lo stesso, in quanto minorenne, sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori
Al momento i figli non svolgono attività sportiva specifica con orari precisi.
XVI. In ragione dell'età dei figli, il padre potrà concordare con loro i tempi di permanenza presso di sé degli stessi nell'interesse dei medesimi e sulla base delle loro eSIenze.
XVII. I figli vivranno con la madre nella casa familiare e il padre SInor Parte_1
verserà in favore della GN quale contributo
[...] Parte_2
al mantenimento ordinario di ciascun figlio la somma mensile di € 300,00.=, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra
, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far Parte_2 data dall'1 gennaio 2026.
XVIII. Sino al raggiungimento della condizione di autosufficienza economica da parte dei figli, le spese straordinarie da sostenersi per gli stessi, saranno suddivise fra i genitori al 50%; tale spese sono indicativamente le seguenti (senza che tale elenco possa essere considerato esaustiva): spese mediche per visite specialistiche, ticket per medicinali, ausili, tutte se corredate dalla relativa prescrizione medica;
5 scolastiche o di specializzazione: tasse, iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio fuori sede, libri di testo, viaggi studio richiesti all'interno del percorso curriculare;
spese ludico sportive: dovranno essere pre-concordate. Per quanto non regolamentato nel presente ricorso, le parti dichiarano di attenersi al contenuto delle Linee Guida emanate dal C.N.F., che si allegano.
XIX. Qualora la singola spesa, escluse quelle mediche necessarie, risultasse superiore ad € 150,00 le parti dovranno concordare l'esborso e l'eventuale diniego dovrà essere dettagliatamente motivato e dovrà essere tenuto in considerazione il primario interesse dei figli.
XX. Le parti, richiamano la pattuizione di cui ai paragrafi precedenti aventi lo scopo di definire tutte le posizioni economiche fra loro pendenti, precisando che tali pattuizioni vengono concordate nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche/patrimoniali dei coniugi e pertanto i coniugi chiedono l'applicazione, per le suddette reciproche concessioni e riconoscimenti economici, delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 e quindi l'esenzione di bollo, registro, ipotecaria e catastale nonché di ogni altra tassa”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di ConSIlio del 5 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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