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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11393 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.7876 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, opposizione a ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il 27 Parte_1 C.F._1
luglio 1967 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Orsi, n. 15/15A, presso lo studio degli Avv.ti Luigi NU SS (c.f.: ) ed C.F._2
AN AN (c.f.: , come da procura in C.F._3
atti
ATTORE
E
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. con sede legale in Napoli, alla via G. Porzio, Centro
Direzionale, Isola C1
CONVENUTO CONTUMACE
E
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 1 di 9 (c.f.: ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Municipio, n. 1, presso l'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'avv.
OL Di RO (C.F. ), giusta procura generale ad C.F._4
lites rilasciata dal Sindaco, con atto rep. N. 22594 del 15/09/2022, rogato dal notaio Persona_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI - Per l'attore: dichiarare del tutto nullo e/o annullabile l'atto di diffida impugnato e, per l'effetto, dichiarare la non debenza delle somme richieste a titolo di indennità di occupazione sine titulo e per l'effetto revocare integralmente lo stesso. Per il convenuto: rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla ex art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 63, prot. n. Controparte_1
0085356/2022 notificata in data 6 febbraio 2023, con il quale si è ingiunto il pagamento dell'importo forfettario di euro 4.725,00, a titolo di indennità di occupazione sine titulo dell'immobile sito in Napoli, alla Strada Comunale
Quattrocalli, n. 35.
In fatto, l'attore premetteva le circostanze che seguono.
Nel mese di dicembre del 2003, l'unità operativa speciale antiabusivismo edilizio del recatasi presso la via Quattrocalli, accertava Controparte_2
che la sig.ra (moglie dell'odierno attore), in qualità di proprietaria dei Per_2
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 2 di 9 lastrici solari di un preesistente primo piano ma sfornita della prescritta concessione edilizia, faceva realizzare un nuovo solaio in elevazione, previa costruzione di un solaio in calcestruzzo.
A seguito di giudizio penale, la sig.ra veniva giudicata colpevole con Per_2
sentenza n. 2537/2006, pronuncia confermata in appello e passata in giudicato nel 2010. Sulla scorta della irrevocabilità della sentenza penale, la sig.ra riceveva ingiunzione a demolire le opere abusivamente Per_2
compiute, ingiunzione che restava inadempiuta.
In diritto, l'attore articolava l'atto di citazione nei termini che seguono. In primis, egli eccepisce la carenza di legittimazione passiva, in quanto non titolare del bene immobile asseritamente occupato senza titolo.
In secondo luogo, viene evidenziata l'assenza di un'indicazione relativa al responsabile del procedimento che ha portato all'adozione di una ingiunzione.
Ancora, la parte evidenzia che nel merito la domanda della convenuta amministrazione non risulta sufficientemente provata. L'attore fa esplicito riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite secondo cui, ai fini del risarcimento del danno da occupazione senza titolo, non è possibile affermare la sussistenza di una responsabilità in re ipsa da parte dell'occupante.
Il si costituiva in giudizio. Controparte_2
In fatto, l'amministrazione evidenziava che, a mezzo di disposizione dirigenziale del Servizio Antiabusivismo Edilizio n. 282 del 19 aprile 2004, notificata in data 18 maggio 2004 alla sig.ra coniuge Persona_3
dell'odierno istante, veniva ordinato alla suddetta, in qualità di responsabile,
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 3 di 9 la demolizione delle opere abusive, eseguite senza il prescritto permesso di costruire, in Napoli, alla Strada Comunale Quattrocalli, n. 35. Tale atto costituiva oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Campania, il quale confermava il provvedimento amministrativo. L'ordine di demolizione, comunque, restava ineseguito, sicché si ritiene che il manufatto risulti essere acquisito al patrimonio comunale.
In ordine alla legittimazione passiva, ritenuta insussistente dalla controparte, il Comune evidenzia che il sig. risulta coniugato con la sig.ra e Pt_1 Per_2
convivente con la stessa nell'immobile di cui si discute. La convivenza presso l'edificio abusivo sito alla Strada Comunale Quattrocalli, n. 35, rende il soggetto legittimato passivo.
In ordine alla omessa indicazione del responsabile del procedimento nella diffida, l'amministrazione eccepisce che si tratti di una mera irregolarità formale priva di conseguenze sul piano pratico.
La non si costituiva. Controparte_1
Il Giudice, ritenuta non necessario lo svolgimento di attività istruttoria ulteriore, rinviava per la decisione al 9 gennaio 2025 e, successivamente al 4 dicembre 2025.
All'esito dell'istruttoria e in diritto, in via preliminare, va rilevato che l'atto impugnato risulta privo dei requisiti formali indicati dall'art. 2 del regio decreto n. 639/1910 mancando, in particolare, l'ordine “di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”. Posto poi che esso ha ad oggetto un credito il cui importo deve ancora essere calcolato in maniera definitiva, ne discende che non si tratta di un'ingiunzione emessa ai sensi dell'anzidetta norma, ma di una semplice diffida a adempiere, la cui
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 4 di 9 funzione risiede nella interruzione della prescrizione e nell'invito della controparte all'adempimento spontaneo.
Dunque, può affermarsi la qualificazione della presente iniziativa giudiziale in termini di domanda di accertamento negativo del credito vantato dal e la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2 Controparte_1
trattandosi di un soggetto estraneo al rapporto giuridico oggetto della
[...]
controversia, nonché l'irrilevanza delle doglianze sollevate dagli attori in ordine alla mancanza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'emanazione dell'ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910 (Trib. Napoli, Sez. X,
27 febbraio 2023, n. 2141).
La domanda, anche se di accertamento negativo dell'altrui diritto, è comunque supportata dall'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. La diffida contiene un esplicito avvertimento circa il fatto che in caso di mancato pagamento nei trenta giorni “si procederà al recupero delle somme nelle sedi giudiziarie competenti”. Il destinatario, cioè, vede configurarsi la necessità di procedere ad un pronto accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito vantato ex adverso, al fine di schivare ulteriori iniziative che il CP_2
potrebbe adottare per ottenere il soddisfacimento del suo diritto in via coattiva. A tal proposito, sempre nella diffida è contenuto l'avviso al destinatario della possibilità di proporre opposizione nella forma del ricorso al Giudice Ordinario competente per territorio.
In sintesi, deve affermarsi il difetto di legittimazione passiva della CP_1
[...]
Ciò detto, può passarsi all'esame delle doglianze di parte attrice.
Occorre innanzitutto affermare l'infondatezza dell'eccezione proposta dal sig.
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 5 di 9 in ordine al difetto di legittimazione in quanto non proprietario del Pt_1
bene abusivo.
Egli, ancorché non proprietario, risulta comunque essere residente presso l'abitazione sopra individuata, secondo quanto risulta dalla scheda anagrafica allegata alla comparsa di costituzione dell'amministrazione convenuta, nonché in ragione del fatto che egli risulta essere coniugato con la sig.ra
. Quest'ultima è stata ritenuta penalmente responsabile con riferimento Per_2
all'edificazione senza titolo della casa in oggetto e risulta anch'essa ancora residente in tale immobile. In costanza di matrimonio, dunque, deve ritenersi che il consorte di lei e odierno attore occupino ancora oggi l'abitazione abusiva.
Inoltre, anche il secondo motivo, connesso alla mancata individuazione nell'atto del responsabile del procedimento, deve essere disatteso. Guardando all'ingiunzione opposta, allegata all'atto di citazione, deve constatarsi che il provvedimento risulta firmato congiuntamente dal Dirigente del Servizio
Demanio e Patrimonio del dott.ssa , Controparte_2 Controparte_3
nonché dall'Amministratore Unico della Controparte_1 CP_4
Ad ogni buon conto, anche qualora tali sottoscrizioni non fossero state
[...]
presenti, dal testo dell'atto notificato sarebbe stato comunque possibile ottenere le informazioni sufficienti per chiedere le delucidazioni necessarie all'esercizio di tutti diritti spettanti all'interessato nel procedimento amministrativo.
Ancora, è doveroso rammentare che nel giudizio in esame la cognizione dello scrivente Giudice non è limitata all'atto in sé, ma si estende all'intero rapporto. In altre parole, nel caso in esame al giudice è richiesto verificare
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 6 di 9 l'accertamento dell'insussistenza del diritto del alla riscossione delle CP_2
somme indicate nell'atto, per cui eventuali vizi formali non assumono rilevanza decisiva ai fini della risoluzione della controversia.
Nel merito, parte attrice evidenzia che il avanza una pretesa CP_2
indennitaria senza corroborare la medesima provando che, avendo disposto del bene, esso avrebbe conseguito una specifica utilità.
In tal senso, la domanda di parte attrice deve considerarsi fondata e, pertanto, va accolta.
Il riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, è pregnante. Secondo la Suprema Corte «in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale» (Cass. Civ., Sez. Un., 15 novembre 2022, n. 33645).
Ai fini del risarcimento del danno o di altre forme di ristoro, il proprietario che agisce per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo deve necessariamente allegare la concreta possibilità di godimento preclusagli dall'altrui azione illecita.
Tra l'altro, la Corte si esprime proprio in punto di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale. Con riguardo a questi, non appare prospettabile alcuna occasione di godimento impedita dall'occupazione senza titolo, in
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 7 di 9 quanto, come previsto dalla normativa in materia, «il destino dell'opera acquisita è quello di essere demolita a spese dell'autore dell'abuso».
Nel caso di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, infatti, di regola non è prospettabile alcuna occasione di godimento impedita dall'occupazione senza titolo. Il destino dell'opera acquisita è quello di essere demolita a spese dell'autore dell'abuso (art. 7, comma 5, legge n. 47 del
1985; art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001; Corte Cost., 5 giugno
2018, n. 140/2018: «la demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune, con le sole deroghe previste dal comma 5 dell'art.
31 d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce un principio fondamentale della legislazione statale che vincola la legislazione regionale di dettaglio in materia di misure alternative alle demolizioni»). Detta demolizione può essere evitata solo a fronte di una deliberazione consiliare che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'immobile e sempre che l'opera non contrasti con altri interessi parimenti rilevanti, siano essi ambientali, idrogeologici o urbanistici. Orbene, occorre rilevare che nel presente giudizio non vi è alcuna allegazione né alcuna prova circa l'adozione di una siffatta deliberazione consiliare.
Da ciò consegue che nessun danno ha subìto il Comune a causa dell'occupazione di cui si discute, perché, anche ad ammettere che sia sussistente una occupazione sine titulo per il periodo indicato, non risulta che l'immobile potesse avere una destinazione diversa dalla demolizione.
Per questo motivo, la domanda di accertamento negativo del credito è fondata.
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 (come modificati dal decreto del medesimo ministero n. 177 del 2022), del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda;
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
- dichiara l'inesistenza del diritto di credito vantato dal Controparte_2
con la richiesta di pagamento prot. n. 0085356/2022;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2
dell'attore, che si liquidano in €.1.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% dei compensi liquidati, IVA e CPA come per legge, oltre le spese di iscrizione a ruolo del giudizio per complessivi €.
125,00, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari, avv. Luigi
NU SS e avv. AN AN.
Così deciso in Napoli, 04.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.7876 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, opposizione a ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il 27 Parte_1 C.F._1
luglio 1967 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Orsi, n. 15/15A, presso lo studio degli Avv.ti Luigi NU SS (c.f.: ) ed C.F._2
AN AN (c.f.: , come da procura in C.F._3
atti
ATTORE
E
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. con sede legale in Napoli, alla via G. Porzio, Centro
Direzionale, Isola C1
CONVENUTO CONTUMACE
E
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 1 di 9 (c.f.: ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Municipio, n. 1, presso l'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'avv.
OL Di RO (C.F. ), giusta procura generale ad C.F._4
lites rilasciata dal Sindaco, con atto rep. N. 22594 del 15/09/2022, rogato dal notaio Persona_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI - Per l'attore: dichiarare del tutto nullo e/o annullabile l'atto di diffida impugnato e, per l'effetto, dichiarare la non debenza delle somme richieste a titolo di indennità di occupazione sine titulo e per l'effetto revocare integralmente lo stesso. Per il convenuto: rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla ex art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 63, prot. n. Controparte_1
0085356/2022 notificata in data 6 febbraio 2023, con il quale si è ingiunto il pagamento dell'importo forfettario di euro 4.725,00, a titolo di indennità di occupazione sine titulo dell'immobile sito in Napoli, alla Strada Comunale
Quattrocalli, n. 35.
In fatto, l'attore premetteva le circostanze che seguono.
Nel mese di dicembre del 2003, l'unità operativa speciale antiabusivismo edilizio del recatasi presso la via Quattrocalli, accertava Controparte_2
che la sig.ra (moglie dell'odierno attore), in qualità di proprietaria dei Per_2
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 2 di 9 lastrici solari di un preesistente primo piano ma sfornita della prescritta concessione edilizia, faceva realizzare un nuovo solaio in elevazione, previa costruzione di un solaio in calcestruzzo.
A seguito di giudizio penale, la sig.ra veniva giudicata colpevole con Per_2
sentenza n. 2537/2006, pronuncia confermata in appello e passata in giudicato nel 2010. Sulla scorta della irrevocabilità della sentenza penale, la sig.ra riceveva ingiunzione a demolire le opere abusivamente Per_2
compiute, ingiunzione che restava inadempiuta.
In diritto, l'attore articolava l'atto di citazione nei termini che seguono. In primis, egli eccepisce la carenza di legittimazione passiva, in quanto non titolare del bene immobile asseritamente occupato senza titolo.
In secondo luogo, viene evidenziata l'assenza di un'indicazione relativa al responsabile del procedimento che ha portato all'adozione di una ingiunzione.
Ancora, la parte evidenzia che nel merito la domanda della convenuta amministrazione non risulta sufficientemente provata. L'attore fa esplicito riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione resa a Sezioni Unite secondo cui, ai fini del risarcimento del danno da occupazione senza titolo, non è possibile affermare la sussistenza di una responsabilità in re ipsa da parte dell'occupante.
Il si costituiva in giudizio. Controparte_2
In fatto, l'amministrazione evidenziava che, a mezzo di disposizione dirigenziale del Servizio Antiabusivismo Edilizio n. 282 del 19 aprile 2004, notificata in data 18 maggio 2004 alla sig.ra coniuge Persona_3
dell'odierno istante, veniva ordinato alla suddetta, in qualità di responsabile,
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 3 di 9 la demolizione delle opere abusive, eseguite senza il prescritto permesso di costruire, in Napoli, alla Strada Comunale Quattrocalli, n. 35. Tale atto costituiva oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Campania, il quale confermava il provvedimento amministrativo. L'ordine di demolizione, comunque, restava ineseguito, sicché si ritiene che il manufatto risulti essere acquisito al patrimonio comunale.
In ordine alla legittimazione passiva, ritenuta insussistente dalla controparte, il Comune evidenzia che il sig. risulta coniugato con la sig.ra e Pt_1 Per_2
convivente con la stessa nell'immobile di cui si discute. La convivenza presso l'edificio abusivo sito alla Strada Comunale Quattrocalli, n. 35, rende il soggetto legittimato passivo.
In ordine alla omessa indicazione del responsabile del procedimento nella diffida, l'amministrazione eccepisce che si tratti di una mera irregolarità formale priva di conseguenze sul piano pratico.
La non si costituiva. Controparte_1
Il Giudice, ritenuta non necessario lo svolgimento di attività istruttoria ulteriore, rinviava per la decisione al 9 gennaio 2025 e, successivamente al 4 dicembre 2025.
All'esito dell'istruttoria e in diritto, in via preliminare, va rilevato che l'atto impugnato risulta privo dei requisiti formali indicati dall'art. 2 del regio decreto n. 639/1910 mancando, in particolare, l'ordine “di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”. Posto poi che esso ha ad oggetto un credito il cui importo deve ancora essere calcolato in maniera definitiva, ne discende che non si tratta di un'ingiunzione emessa ai sensi dell'anzidetta norma, ma di una semplice diffida a adempiere, la cui
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 4 di 9 funzione risiede nella interruzione della prescrizione e nell'invito della controparte all'adempimento spontaneo.
Dunque, può affermarsi la qualificazione della presente iniziativa giudiziale in termini di domanda di accertamento negativo del credito vantato dal e la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2 Controparte_1
trattandosi di un soggetto estraneo al rapporto giuridico oggetto della
[...]
controversia, nonché l'irrilevanza delle doglianze sollevate dagli attori in ordine alla mancanza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'emanazione dell'ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910 (Trib. Napoli, Sez. X,
27 febbraio 2023, n. 2141).
La domanda, anche se di accertamento negativo dell'altrui diritto, è comunque supportata dall'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. La diffida contiene un esplicito avvertimento circa il fatto che in caso di mancato pagamento nei trenta giorni “si procederà al recupero delle somme nelle sedi giudiziarie competenti”. Il destinatario, cioè, vede configurarsi la necessità di procedere ad un pronto accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito vantato ex adverso, al fine di schivare ulteriori iniziative che il CP_2
potrebbe adottare per ottenere il soddisfacimento del suo diritto in via coattiva. A tal proposito, sempre nella diffida è contenuto l'avviso al destinatario della possibilità di proporre opposizione nella forma del ricorso al Giudice Ordinario competente per territorio.
In sintesi, deve affermarsi il difetto di legittimazione passiva della CP_1
[...]
Ciò detto, può passarsi all'esame delle doglianze di parte attrice.
Occorre innanzitutto affermare l'infondatezza dell'eccezione proposta dal sig.
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 5 di 9 in ordine al difetto di legittimazione in quanto non proprietario del Pt_1
bene abusivo.
Egli, ancorché non proprietario, risulta comunque essere residente presso l'abitazione sopra individuata, secondo quanto risulta dalla scheda anagrafica allegata alla comparsa di costituzione dell'amministrazione convenuta, nonché in ragione del fatto che egli risulta essere coniugato con la sig.ra
. Quest'ultima è stata ritenuta penalmente responsabile con riferimento Per_2
all'edificazione senza titolo della casa in oggetto e risulta anch'essa ancora residente in tale immobile. In costanza di matrimonio, dunque, deve ritenersi che il consorte di lei e odierno attore occupino ancora oggi l'abitazione abusiva.
Inoltre, anche il secondo motivo, connesso alla mancata individuazione nell'atto del responsabile del procedimento, deve essere disatteso. Guardando all'ingiunzione opposta, allegata all'atto di citazione, deve constatarsi che il provvedimento risulta firmato congiuntamente dal Dirigente del Servizio
Demanio e Patrimonio del dott.ssa , Controparte_2 Controparte_3
nonché dall'Amministratore Unico della Controparte_1 CP_4
Ad ogni buon conto, anche qualora tali sottoscrizioni non fossero state
[...]
presenti, dal testo dell'atto notificato sarebbe stato comunque possibile ottenere le informazioni sufficienti per chiedere le delucidazioni necessarie all'esercizio di tutti diritti spettanti all'interessato nel procedimento amministrativo.
Ancora, è doveroso rammentare che nel giudizio in esame la cognizione dello scrivente Giudice non è limitata all'atto in sé, ma si estende all'intero rapporto. In altre parole, nel caso in esame al giudice è richiesto verificare
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 6 di 9 l'accertamento dell'insussistenza del diritto del alla riscossione delle CP_2
somme indicate nell'atto, per cui eventuali vizi formali non assumono rilevanza decisiva ai fini della risoluzione della controversia.
Nel merito, parte attrice evidenzia che il avanza una pretesa CP_2
indennitaria senza corroborare la medesima provando che, avendo disposto del bene, esso avrebbe conseguito una specifica utilità.
In tal senso, la domanda di parte attrice deve considerarsi fondata e, pertanto, va accolta.
Il riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, è pregnante. Secondo la Suprema Corte «in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale» (Cass. Civ., Sez. Un., 15 novembre 2022, n. 33645).
Ai fini del risarcimento del danno o di altre forme di ristoro, il proprietario che agisce per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo deve necessariamente allegare la concreta possibilità di godimento preclusagli dall'altrui azione illecita.
Tra l'altro, la Corte si esprime proprio in punto di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale. Con riguardo a questi, non appare prospettabile alcuna occasione di godimento impedita dall'occupazione senza titolo, in
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 7 di 9 quanto, come previsto dalla normativa in materia, «il destino dell'opera acquisita è quello di essere demolita a spese dell'autore dell'abuso».
Nel caso di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, infatti, di regola non è prospettabile alcuna occasione di godimento impedita dall'occupazione senza titolo. Il destino dell'opera acquisita è quello di essere demolita a spese dell'autore dell'abuso (art. 7, comma 5, legge n. 47 del
1985; art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001; Corte Cost., 5 giugno
2018, n. 140/2018: «la demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune, con le sole deroghe previste dal comma 5 dell'art.
31 d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce un principio fondamentale della legislazione statale che vincola la legislazione regionale di dettaglio in materia di misure alternative alle demolizioni»). Detta demolizione può essere evitata solo a fronte di una deliberazione consiliare che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'immobile e sempre che l'opera non contrasti con altri interessi parimenti rilevanti, siano essi ambientali, idrogeologici o urbanistici. Orbene, occorre rilevare che nel presente giudizio non vi è alcuna allegazione né alcuna prova circa l'adozione di una siffatta deliberazione consiliare.
Da ciò consegue che nessun danno ha subìto il Comune a causa dell'occupazione di cui si discute, perché, anche ad ammettere che sia sussistente una occupazione sine titulo per il periodo indicato, non risulta che l'immobile potesse avere una destinazione diversa dalla demolizione.
Per questo motivo, la domanda di accertamento negativo del credito è fondata.
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 8 di 9 Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 (come modificati dal decreto del medesimo ministero n. 177 del 2022), del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda;
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_1
- dichiara l'inesistenza del diritto di credito vantato dal Controparte_2
con la richiesta di pagamento prot. n. 0085356/2022;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2
dell'attore, che si liquidano in €.1.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% dei compensi liquidati, IVA e CPA come per legge, oltre le spese di iscrizione a ruolo del giudizio per complessivi €.
125,00, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari, avv. Luigi
NU SS e avv. AN AN.
Così deciso in Napoli, 04.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G n.7876/2023 – sentenza Pagina 9 di 9