Art. 42. Prestazioni agli iscritti volontari.
Gli iscritti volontari di cui agli articoli 39 e 40 hanno diritto:
a) alla pensione di anzianita', di cui ai punti 1), 2), 3) del precedente articolo 22;
b) alla pensione di invalidita', purche' ricorrano, nei loro confronti, gli estremi per il riconoscimento della invalidita' previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.
Gli iscritti volontari di cui agli articoli 39 e 40 hanno diritto:
a) alla pensione di anzianita', di cui ai punti 1), 2), 3) del precedente articolo 22;
b) alla pensione di invalidita', purche' ricorrano, nei loro confronti, gli estremi per il riconoscimento della invalidita' previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.