Articolo 3 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 gennaio 1991
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Versione
5 gennaio 1992
Art. 3. (Permesso di prospezione). 1. Il permesso di prospezione e' accordato, previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacita' tecniche ed economiche adeguate. ((2)) 2. Il permesso di prospezione e' accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunita' economica europea, nonche', a condizioni di reciprocita', a soggetti di altri Paesi. 3. Il permesso di prospezione e' accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermica e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attivita' da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino. ((2)) 4. La domanda di permesso di prospezione in mare deve essere corredata da opportuno studio ingengneristico circa la sicurezza ambientale della prospezione con riguardo ai possibili incidenti con effetti dannosi sull'ecosistema marino e le misure che il richiedente intende adottare per evitare tali rischi.

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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 482 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1992, n. 1), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente "art. 3, primo e terzo comma, nella parte in cui non prevede che il permesso di prospezione e' accordato "d'intesa", nei sensi espressi in motivazione, "con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano".
Entrata in vigore il 5 gennaio 1992
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