Articolo 11 della Legge 27 giugno 1988, n. 242
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 luglio 1988
Art. 11. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale del luglio 1989.
2. Per la sessione di esami per l'anno 1988 sono ammessi alla prova orale anche i candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove scritte, abbiano conseguito nell'altra non meno di sette punti.
Entrata in vigore il 2 luglio 1988