Art. 11. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale del luglio 1989.
2. Per la sessione di esami per l'anno 1988 sono ammessi alla prova orale anche i candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove scritte, abbiano conseguito nell'altra non meno di sette punti.
2. Per la sessione di esami per l'anno 1988 sono ammessi alla prova orale anche i candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove scritte, abbiano conseguito nell'altra non meno di sette punti.