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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/10/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2678/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. PETAZZI Parte_1 C.F._1
IO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SALVAGNI Controparte_1 C.F._2
DI e dall'Avv. SALVAGNI PETRA
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 17.9.2025, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra le parti, con sentenza parziale di status.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 21.8.2024, ha chiesto a questo Tribunale, in via Parte_1 preliminare e urgente, pronunciarsi ordine di protezione a propria tutela, nei confronti del marito,
[...]
-sposato in data 22.11.1996, in EL (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune CP_1 di EL - anno 1996, n. 27, parte I)- disponendo la cessazione della condotta pregiudizievole da questi tenuta, il suo allontanamento dalla casa coniugale, con ordine di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie (casa coniugale, palestra, centro antiviolenza, eventuale luogo di lavoro) o, in subordine,
l'assegnazione in via esclusiva alla moglie del diritto di godimento della casa familiare, nonché il pagamento periodico di un assegno di mantenimento di € 1.200 mensili in favore della moglie e di un assegno di mantenimento di € 500 mensili in favore del figlio nato il [...], maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente. Nel merito, ha chiesto di pronunciare la separazione personale, con addebito al marito, l'assegnazione a sé della casa coniugale, nonché di porre a carico del marito un contributo indiretto al mantenimento del figlio di € 500 mensili, oltre al 100% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del
Tribunale di Como ed un contributo al proprio mantenimento di € 1.200 mensili.
In data 21.2.2025, il Tribunale di Como ha confermato l'ordine di protezione emesso in data 22.8.2024 a tutela della signora , disponendo la cessazione delle condotte pregiudizievoli poste in essere dal Parte_1 signor , l'ordine di allontanamento dalla casa coniugale ed il divieto di avvicinamento alla moglie e ai CP_1 luoghi da quest'ultima frequentati con durata di un anno, è stato confermato a carico del signor CP_1
l'obbligo di contribuire a mantenimento della moglie, corrispondendo alla stessa, anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 650 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2025). In data 21.9.2025, è stata confermata la proroga dell'ordine di protezione per ulteriori tre mesi (dalla scadenza dell'ordine di protezione emesso in data 22.8.2024 e confermato in data
21.2.2025).
Con memoria difensiva ritualmente depositata, in data 2.7.2025, si è costituito , Controparte_1 chiedendo di revocare l'ordine di protezione ed aderendo alla domanda di separazione. Ha chiesto, altresì, di porre a proprio carico € 400 mensili quale contributo al mantenimento del figlio , oltre al pagamento Per_1 del 100% delle spese extra assegno, da corrispondere direttamente a quest'ultimo.
All'udienza di comparizione delle parti del 17.9.2025, sentite ampiamente le parti -che hanno meglio descritto la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico- il Giudice delegato si è riservato di provvedere.
Con ordinanza del 21.9.2025, ha così provveduto, rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia parziale di status:
SENTITE personalmente le parti ed i rispettivi difensori all'udienza del 17.9.2025, nel cui ambito parte resistente ha formulato la seguente proposta conciliativa, previa rinuncia alla domanda di addebito da parte della controparte: mantenimento diretto ed integrale, comprensivo di spese ordinarie e straordinarie del figlio da parte del signor , assegnazione/godimento della casa coniugale alla moglie, spese della casa Per_1 CP_1 come per legge e versamento di un contributo al mantenimento della moglie di € 500 mensili;
RILEVATO, preliminarmente, che l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio, al fine di regolamentare provvisoriamente i rapporti tra i coniugi in pendenza di causa;
RILEVATO come sia emerso, dalle dichiarazioni rese concordemente dalle parti in udienza che, a seguito dell'emissione dell'ordine di protezione, ad agosto 2024, la signora non ha mai Parte_2 lavorato- è rimasta a vivere nella casa coniugale con il figlio -studente universitario al secondo anno Per_1 di Magistrale- che, da ottobre 2024 a giugno 2025, ha vissuto e studiato a Torino ed è poi tornato a vivere nella casa coniugale, unitamente alla madre. A breve, partirà per Istanbul, dove svolgerà l'Erasmus, per poi tornare, a giugno 2026 e discutere la tesi probabilmente in autunno, dopo un periodo di tirocinio. Il signor
, finanziere, è andato a vivere in caserma e mantiene integralmente , versando direttamente al CP_1 Per_1 figlio quanto necessario (cfr. verbale udienza del 17.9.2025);
RILEVATO, più precisamente, che ha dichiarato: Io sono rimasta nella casa Parte_1 coniugale quando mio marito è stato allontanato il 28.8.2024, a seguito dell'ordine di protezione... a Per_1 settembre è andato a studiare a Torino. Studia psicologia clinica, si è laureato alla triennale a luglio 2024 ma non mi ha informato e ora sta proseguendo con la magistrale. So che deve partire il 26.9.2025 per fare un anno in Erasmus a Istanbul, ora è a casa. È tornato a casa ad agosto 2025 e ha lasciato l'appartamento a
Torino, dovrebbe tornare a giugno 2026. …Io sto facendo un tirocinio in pasticceria che è pagato € 850 mensili, non so se mi assumeranno, il contratto di tirocinio scade a ottobre. Io in costanza di matrimonio non ho mai lavorato ma neanche prima. (cfr. verbale d'udienza del 17.9.2025). Dalla documentazione in atti, risulta aver iniziato, in data 8.5.2025, un tirocinio presso con una retribuzione a Controparte_3 maggio, giugno e luglio 2025, rispettivamente, di € 755, € 819 e € 824. ha invece CP_1 dichiarato: Io ho lasciato la casa coniugale dopo l'ordine di protezione e si è trasferito a ottobre 2024 Per_1
a Torino per studiare…ora ha lasciato l'appartamento a Torino ed è tornato a casa dalla madre e sta per partire, il 25.9.2025, per l'ERASMUS a Istanbul. Sta ora iniziando il secondo anno della magistrale…quindi lui dovrebbe tornare il 30 giugno e poi fare uno stage di 500 ore e, al termine, si dovrebbe laureare discutendo la tesi. Spero in autunno. La casa coniugale è in comproprietà con mia moglie, non ho altri beni immobili e abbiamo 200 mila euro investiti. Sono risparmi di una vita intera dei miei, dopo che è morto mio papà abbiamo venduto terreni/immobili…noi eravamo 4 persone monoreddito, non abbiamo risparmiato molto, pure la casa coniugale è stata donata dai miei. Io ho già bonificato una somma a JA di soldi suoi a settembre 2024, saranno stati 24mila euro….devo restituirgli ancora qualche migliaio di euro…saranno circa € 50mila in totale. Non ci sono altri risparmi, sul mio conto ho 2-3mila euro e guadagno circa € 2.200-2.300 facendo straordinari per 13 mensilità, la tredicesima è circa € 1.800. io ora vivo in caserma. Io ora ho a cuore che si sistemi, posso continuare a vivere in Caserma…JA forse vorrebbe fare un corso di Per_1 specializzazione. Io per spendo circa € 1.000 mensili. (cfr. verbale d'udienza del 17.9.2025). Dalla Per_1 documentazione in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 2.740 nel 2022 (mod. 730/2023), pari a circa € 2.800 nel 2023 (mod. 730/2024) e pari a circa € 2.930 nel 2024 (mod. 730/2025). Nell'autodichiarazione del 18.9.2024, il signor ha dichiarato l'esistenza CP_1 di risparmi per € 200.000 totali, investiti in polizze vita aventi quale beneficiario il figlio e, dalla Per_1 documentazione in atti, risultano polizza n. 7968 con decorrenza dal 21.6.2012 (e variazione CP_4 beneficiario, nel 2020, dal coniuge superstite al figlio ) e valore di riscatto, al 31.12.2014, di € 81.953 Per_1
e polizze nn.
1.953.220 e 1.953.218, con decorrenza dal 16.11.2017 e n.
1.944.485 con decorrenza CP_5 dal 31.8.2017 (e variazione beneficiario, nel 2020, da eredi legittimi al figlio ), con valore di riscatto Per_1 al 31.12.2023, rispettivamente, di € 21.384, di € 10.803 e di € 69.738 (docc. 10 e 11 di parte resistente).
Dall'estratto conto Illimity, cointestato tra i coniugi, risultano due bonifici, in data 21.8.2025 e 24.7.2025, in favore del figlio -per restituzione somme di proprietà del figlio- rispettivamente, di € 12.500 ed € 3.000, Per_1 cosicché il saldo al 4.9.2025 ammonta ad € 16 (cfr. doc. 49 di parte ricorrente). Tali dazioni in favore del figlio vanno ad aggiungersi a quella -pacifica- di € 24.000, in data 10.9.2024;
OSSERVATO che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il Giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, avendo riguardo in particolare all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori, aspirazioni (Cass.
5.3.2018 n. 5088; Cass. 14.8.2020
n. 17183);
OSSERVATO, altresì, che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, ai sensi dell'art. 337sexies c.c., presuppone la sussistenza di una convivenza effettiva e stabile del figlio maggiorenne presso l'abitazione, caratterizzata da un collegamento permanente con la dimora del genitore assegnatario che configuri una coabitazione prevalente nel tempo. La nozione di convivenza rilevante comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la casa familiare, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi, con esclusione dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso un rapporto di mera ospitalità. Deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo. (Cass. 30.5.2025, n. 14458; Cass.
17.6.2019, n. 16134; Cass. 22.3.2012, n. 4555). Il Giudice di merito è dunque tenuto a procedere al compiuto accertamento e alla disamina delle circostanze fattuali astrattamente decisive per verificare se la casa familiare costituisca ancora in concreto per il figlio un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno. In tal senso, assume particolare rilevanza la circostanza del versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne che, pur non essendo decisiva al riguardo, ben potendo coesistere anche con la collocazione presso l'originaria abitazione familiare, non fa che confermare un'accentuazione della sua autonomia di vita e della sua capacità di gestirsi autonomamente e, in sostanza, un radicamento dello stesso in una nuova realtà, distante da quella originaria, che va complessivamente vagliata. (Cass. 30.5.2025,
n. 14458);
RITENUTO -allo stato, in attesa di comprendere l'evoluzione della situazione familiare ed in particolare, del percorso universitario di che la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, possa essere assegnata Per_1 alla signora , che è ivi rimasta a vivere con il figlio , a seguito dell'allontanamento del Parte_1 Per_1 marito, seppure senza continuità, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 12.10.2018, n. 25604; Cass. 7.2.2018, n.
3015; Cass. 18.9.2013, n. 21334; Cass. 4.7.2011, n. 14553). Devono, in mancanza di accordo tra le parti, trovare applicazione i principi di diritto comune, per cui le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del genitore assegnatario e le spese condominiali straordinarie sono carico delle parti in ragione del titolo di proprietà, le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. 19.9.2005, n. 18476; Cass. 22.2.2006, n. 3836);
RITENUTO inoltre equo e congruo -nella presente fase, alla luce della situazione familiare, economica ed abitativa delle parti, valorizzando la disponibilità paterna e tenuto conto di quanto finora avvenuto- porre a carico di il mantenimento integrale e diretto -attesa anche la mancata opposizione Controparte_1 materna sul punto in udienza e quanto sopra rappresentato (Cass. 12.11.2021, n. 34100)-, ordinario e straordinario, del figlio;
Per_1
RITENUTO, infine, quanto invece all'assegno di mantenimento in favore della moglie -essendo emerso come in passato, effettivamente il ménage familiare sia stato alimentato dalla sola redditualità del marito-, allo stato, di confermare a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, CP_1 versando alla stessa, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, la somma ritenuta equa e congrua di €
650 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, prima rivalutazione ottobre 2025), tenuto conto della precarietà lavorativa della signora , che ha comunque la disponibilità della casa Parte_1 coniugale in comproprietà e degli oneri gravanti sul marito;
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, fatta salva ogni valutazione degli stessi da parte del Collegio ai fini della decisione di merito;
RITENUTO di non dover ammettere le prove orali per testi, come dedotte e formulate da parte ricorrente nella memoria ex art 473bis.17 comma 1 c.p.c., vertendo i capitoli di prova su circostanze in parte valutative e generiche e comunque de relato actoris (cap. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 24), documentali
(cap. 3, 14, 15, 17, 25-30), irrilevanti ai fini del decidere (cap. 7, 11, 16, 2). Trattasi peraltro, ad eccezione del teste , di soggetti già sentiti a sommarie informazioni nell'ambito delle indagini Testimone_1 relative al procedimento penale N. 3278/2024 RGNR;
RITENUTO di non dover ammettere le prove orali per testi, come dedotte e formulate da parte resistente nella memoria ex art 473bis.17 comma 2 c.p.c., vertendo i capitoli di prova su circostanze tutte irrilevanti ai fini del decidere in relazione ai testi , , Testimone_2 Testimone_3 [...]
e e, in relazione al teste , figlio Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 della coppia, valutando lo stesso non attendibile perché coinvolto in prima persona -anche sotto il profilo economico, in base agli elementi sopra valorizzati- nelle vicende familiari. Trattasi peraltro, ad eccezione del teste , di soggetti già sentiti a sommarie informazioni nell'ambito delle indagini relative al Tes_3 procedimento penale N. 3278/2024 RGNR;
RITENUTO che le istanze ex art. 210 c.p.c. avanzate da parte ricorrente e l'istanza di svolgimento di accertamenti da parte della Polizia Tributaria, siano superate dai documenti già in atti e che dovranno essere prodotti, come in dispositivo meglio precisato (la cui mancata produzione sarà valutata dal Giudice ex art. 473bis.18 c.p.c.);
RITENUTO che la causa sia matura per la decisione, all'esito delle integrazioni documentali di seguito disposte;
ATTESA la richiesta di pronuncia parziale sullo status avanzata da parte ricorrente all'udienza del
17.9.2025;
PER QUESTI MOTIVI
richiamata l'autorizzazione a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto (verbale udienza del
17.9.2025):
1. ASSEGNA la casa coniugale a Parte_1
2. DISPONE che contribuisca interamente al mantenimento, ordinario e Controparte_1 straordinario, del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente , mediante versamento Per_1 diretto;
3. CONFERMA a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, Controparte_1
mediante il versamento, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, della Parte_1 somma mensile di € 650, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2026);
4. AMMETTE tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti;
5. NON AMMETTE le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti;
6. FISSA sin d'ora udienza il giorno 28.5.2027 ore 9.30 per la rimessione della causa in decisione dinnanzi al Collegio;
7. ASSEGNA alle parti termine sino a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, termine sino a trenta giorni prima di tale udienza per il deposito delle comparse conclusionali, termine sino a quindici giorni prima di tale udienza per il deposito delle memorie di replica;
8. DISPONE, ex art. 473bis.2 c.p.c., che almeno 60 giorni prima di tale udienza, parte resistente depositi estratti conto integrali degli ultimi tre anni relativi a rapporti bancari e finanziari, estratti conti dei portafogli titoli degli ultimi tre anni, compresi i rendiconti relativi alle polizze n. 7968 e CP_4 nn. 1.953.220, 1.953.218, e 1.944.485 e che almeno 30 giorni prima di tale udienza le parti CP_5 provvedano ad aggiornare o integrare la propria documentazione economica…
La domanda di separazione
Ciò posto, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile, in data 22.11.1996, in EL.
Dalla loro unione, sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalle parti, i motivi posti alla base delle rispettive domande, con la pendenza del procedimento penale N. 3278/2024 RGNR a carico del marito a seguito della denuncia sporta dalla moglie e l'interruzione, da tempo, di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi e, pertanto, va pronunciata la separazione personale delle parti.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle ulteriori domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 sposati in data 22.11.1996, in EL (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EL - anno 1996, n. 27, parte I);
2. PROVVEDE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3. RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. PETAZZI Parte_1 C.F._1
IO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SALVAGNI Controparte_1 C.F._2
DI e dall'Avv. SALVAGNI PETRA
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all , in persona del Controparte_2
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 17.9.2025, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale tra le parti, con sentenza parziale di status.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 21.8.2024, ha chiesto a questo Tribunale, in via Parte_1 preliminare e urgente, pronunciarsi ordine di protezione a propria tutela, nei confronti del marito,
[...]
-sposato in data 22.11.1996, in EL (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune CP_1 di EL - anno 1996, n. 27, parte I)- disponendo la cessazione della condotta pregiudizievole da questi tenuta, il suo allontanamento dalla casa coniugale, con ordine di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie (casa coniugale, palestra, centro antiviolenza, eventuale luogo di lavoro) o, in subordine,
l'assegnazione in via esclusiva alla moglie del diritto di godimento della casa familiare, nonché il pagamento periodico di un assegno di mantenimento di € 1.200 mensili in favore della moglie e di un assegno di mantenimento di € 500 mensili in favore del figlio nato il [...], maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente. Nel merito, ha chiesto di pronunciare la separazione personale, con addebito al marito, l'assegnazione a sé della casa coniugale, nonché di porre a carico del marito un contributo indiretto al mantenimento del figlio di € 500 mensili, oltre al 100% delle spese extra assegno secondo il Protocollo del
Tribunale di Como ed un contributo al proprio mantenimento di € 1.200 mensili.
In data 21.2.2025, il Tribunale di Como ha confermato l'ordine di protezione emesso in data 22.8.2024 a tutela della signora , disponendo la cessazione delle condotte pregiudizievoli poste in essere dal Parte_1 signor , l'ordine di allontanamento dalla casa coniugale ed il divieto di avvicinamento alla moglie e ai CP_1 luoghi da quest'ultima frequentati con durata di un anno, è stato confermato a carico del signor CP_1
l'obbligo di contribuire a mantenimento della moglie, corrispondendo alla stessa, anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 650 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2025). In data 21.9.2025, è stata confermata la proroga dell'ordine di protezione per ulteriori tre mesi (dalla scadenza dell'ordine di protezione emesso in data 22.8.2024 e confermato in data
21.2.2025).
Con memoria difensiva ritualmente depositata, in data 2.7.2025, si è costituito , Controparte_1 chiedendo di revocare l'ordine di protezione ed aderendo alla domanda di separazione. Ha chiesto, altresì, di porre a proprio carico € 400 mensili quale contributo al mantenimento del figlio , oltre al pagamento Per_1 del 100% delle spese extra assegno, da corrispondere direttamente a quest'ultimo.
All'udienza di comparizione delle parti del 17.9.2025, sentite ampiamente le parti -che hanno meglio descritto la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico- il Giudice delegato si è riservato di provvedere.
Con ordinanza del 21.9.2025, ha così provveduto, rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia parziale di status:
SENTITE personalmente le parti ed i rispettivi difensori all'udienza del 17.9.2025, nel cui ambito parte resistente ha formulato la seguente proposta conciliativa, previa rinuncia alla domanda di addebito da parte della controparte: mantenimento diretto ed integrale, comprensivo di spese ordinarie e straordinarie del figlio da parte del signor , assegnazione/godimento della casa coniugale alla moglie, spese della casa Per_1 CP_1 come per legge e versamento di un contributo al mantenimento della moglie di € 500 mensili;
RILEVATO, preliminarmente, che l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. integra provvedimento di natura ed efficacia interlocutoria e trova ragion d'essere in insopprimibili considerazioni di urgenza, assumendo carattere di delibazione necessariamente sommaria della vicenda dedotta in giudizio, al fine di regolamentare provvisoriamente i rapporti tra i coniugi in pendenza di causa;
RILEVATO come sia emerso, dalle dichiarazioni rese concordemente dalle parti in udienza che, a seguito dell'emissione dell'ordine di protezione, ad agosto 2024, la signora non ha mai Parte_2 lavorato- è rimasta a vivere nella casa coniugale con il figlio -studente universitario al secondo anno Per_1 di Magistrale- che, da ottobre 2024 a giugno 2025, ha vissuto e studiato a Torino ed è poi tornato a vivere nella casa coniugale, unitamente alla madre. A breve, partirà per Istanbul, dove svolgerà l'Erasmus, per poi tornare, a giugno 2026 e discutere la tesi probabilmente in autunno, dopo un periodo di tirocinio. Il signor
, finanziere, è andato a vivere in caserma e mantiene integralmente , versando direttamente al CP_1 Per_1 figlio quanto necessario (cfr. verbale udienza del 17.9.2025);
RILEVATO, più precisamente, che ha dichiarato: Io sono rimasta nella casa Parte_1 coniugale quando mio marito è stato allontanato il 28.8.2024, a seguito dell'ordine di protezione... a Per_1 settembre è andato a studiare a Torino. Studia psicologia clinica, si è laureato alla triennale a luglio 2024 ma non mi ha informato e ora sta proseguendo con la magistrale. So che deve partire il 26.9.2025 per fare un anno in Erasmus a Istanbul, ora è a casa. È tornato a casa ad agosto 2025 e ha lasciato l'appartamento a
Torino, dovrebbe tornare a giugno 2026. …Io sto facendo un tirocinio in pasticceria che è pagato € 850 mensili, non so se mi assumeranno, il contratto di tirocinio scade a ottobre. Io in costanza di matrimonio non ho mai lavorato ma neanche prima. (cfr. verbale d'udienza del 17.9.2025). Dalla documentazione in atti, risulta aver iniziato, in data 8.5.2025, un tirocinio presso con una retribuzione a Controparte_3 maggio, giugno e luglio 2025, rispettivamente, di € 755, € 819 e € 824. ha invece CP_1 dichiarato: Io ho lasciato la casa coniugale dopo l'ordine di protezione e si è trasferito a ottobre 2024 Per_1
a Torino per studiare…ora ha lasciato l'appartamento a Torino ed è tornato a casa dalla madre e sta per partire, il 25.9.2025, per l'ERASMUS a Istanbul. Sta ora iniziando il secondo anno della magistrale…quindi lui dovrebbe tornare il 30 giugno e poi fare uno stage di 500 ore e, al termine, si dovrebbe laureare discutendo la tesi. Spero in autunno. La casa coniugale è in comproprietà con mia moglie, non ho altri beni immobili e abbiamo 200 mila euro investiti. Sono risparmi di una vita intera dei miei, dopo che è morto mio papà abbiamo venduto terreni/immobili…noi eravamo 4 persone monoreddito, non abbiamo risparmiato molto, pure la casa coniugale è stata donata dai miei. Io ho già bonificato una somma a JA di soldi suoi a settembre 2024, saranno stati 24mila euro….devo restituirgli ancora qualche migliaio di euro…saranno circa € 50mila in totale. Non ci sono altri risparmi, sul mio conto ho 2-3mila euro e guadagno circa € 2.200-2.300 facendo straordinari per 13 mensilità, la tredicesima è circa € 1.800. io ora vivo in caserma. Io ora ho a cuore che si sistemi, posso continuare a vivere in Caserma…JA forse vorrebbe fare un corso di Per_1 specializzazione. Io per spendo circa € 1.000 mensili. (cfr. verbale d'udienza del 17.9.2025). Dalla Per_1 documentazione in atti, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 2.740 nel 2022 (mod. 730/2023), pari a circa € 2.800 nel 2023 (mod. 730/2024) e pari a circa € 2.930 nel 2024 (mod. 730/2025). Nell'autodichiarazione del 18.9.2024, il signor ha dichiarato l'esistenza CP_1 di risparmi per € 200.000 totali, investiti in polizze vita aventi quale beneficiario il figlio e, dalla Per_1 documentazione in atti, risultano polizza n. 7968 con decorrenza dal 21.6.2012 (e variazione CP_4 beneficiario, nel 2020, dal coniuge superstite al figlio ) e valore di riscatto, al 31.12.2014, di € 81.953 Per_1
e polizze nn.
1.953.220 e 1.953.218, con decorrenza dal 16.11.2017 e n.
1.944.485 con decorrenza CP_5 dal 31.8.2017 (e variazione beneficiario, nel 2020, da eredi legittimi al figlio ), con valore di riscatto Per_1 al 31.12.2023, rispettivamente, di € 21.384, di € 10.803 e di € 69.738 (docc. 10 e 11 di parte resistente).
Dall'estratto conto Illimity, cointestato tra i coniugi, risultano due bonifici, in data 21.8.2025 e 24.7.2025, in favore del figlio -per restituzione somme di proprietà del figlio- rispettivamente, di € 12.500 ed € 3.000, Per_1 cosicché il saldo al 4.9.2025 ammonta ad € 16 (cfr. doc. 49 di parte ricorrente). Tali dazioni in favore del figlio vanno ad aggiungersi a quella -pacifica- di € 24.000, in data 10.9.2024;
OSSERVATO che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il Giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, avendo riguardo in particolare all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori, aspirazioni (Cass.
5.3.2018 n. 5088; Cass. 14.8.2020
n. 17183);
OSSERVATO, altresì, che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, ai sensi dell'art. 337sexies c.c., presuppone la sussistenza di una convivenza effettiva e stabile del figlio maggiorenne presso l'abitazione, caratterizzata da un collegamento permanente con la dimora del genitore assegnatario che configuri una coabitazione prevalente nel tempo. La nozione di convivenza rilevante comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la casa familiare, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi, con esclusione dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso un rapporto di mera ospitalità. Deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo. (Cass. 30.5.2025, n. 14458; Cass.
17.6.2019, n. 16134; Cass. 22.3.2012, n. 4555). Il Giudice di merito è dunque tenuto a procedere al compiuto accertamento e alla disamina delle circostanze fattuali astrattamente decisive per verificare se la casa familiare costituisca ancora in concreto per il figlio un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno. In tal senso, assume particolare rilevanza la circostanza del versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne che, pur non essendo decisiva al riguardo, ben potendo coesistere anche con la collocazione presso l'originaria abitazione familiare, non fa che confermare un'accentuazione della sua autonomia di vita e della sua capacità di gestirsi autonomamente e, in sostanza, un radicamento dello stesso in una nuova realtà, distante da quella originaria, che va complessivamente vagliata. (Cass. 30.5.2025,
n. 14458);
RITENUTO -allo stato, in attesa di comprendere l'evoluzione della situazione familiare ed in particolare, del percorso universitario di che la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, possa essere assegnata Per_1 alla signora , che è ivi rimasta a vivere con il figlio , a seguito dell'allontanamento del Parte_1 Per_1 marito, seppure senza continuità, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 12.10.2018, n. 25604; Cass. 7.2.2018, n.
3015; Cass. 18.9.2013, n. 21334; Cass. 4.7.2011, n. 14553). Devono, in mancanza di accordo tra le parti, trovare applicazione i principi di diritto comune, per cui le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del genitore assegnatario e le spese condominiali straordinarie sono carico delle parti in ragione del titolo di proprietà, le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. 19.9.2005, n. 18476; Cass. 22.2.2006, n. 3836);
RITENUTO inoltre equo e congruo -nella presente fase, alla luce della situazione familiare, economica ed abitativa delle parti, valorizzando la disponibilità paterna e tenuto conto di quanto finora avvenuto- porre a carico di il mantenimento integrale e diretto -attesa anche la mancata opposizione Controparte_1 materna sul punto in udienza e quanto sopra rappresentato (Cass. 12.11.2021, n. 34100)-, ordinario e straordinario, del figlio;
Per_1
RITENUTO, infine, quanto invece all'assegno di mantenimento in favore della moglie -essendo emerso come in passato, effettivamente il ménage familiare sia stato alimentato dalla sola redditualità del marito-, allo stato, di confermare a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, CP_1 versando alla stessa, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, la somma ritenuta equa e congrua di €
650 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, prima rivalutazione ottobre 2025), tenuto conto della precarietà lavorativa della signora , che ha comunque la disponibilità della casa Parte_1 coniugale in comproprietà e degli oneri gravanti sul marito;
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, fatta salva ogni valutazione degli stessi da parte del Collegio ai fini della decisione di merito;
RITENUTO di non dover ammettere le prove orali per testi, come dedotte e formulate da parte ricorrente nella memoria ex art 473bis.17 comma 1 c.p.c., vertendo i capitoli di prova su circostanze in parte valutative e generiche e comunque de relato actoris (cap. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 24), documentali
(cap. 3, 14, 15, 17, 25-30), irrilevanti ai fini del decidere (cap. 7, 11, 16, 2). Trattasi peraltro, ad eccezione del teste , di soggetti già sentiti a sommarie informazioni nell'ambito delle indagini Testimone_1 relative al procedimento penale N. 3278/2024 RGNR;
RITENUTO di non dover ammettere le prove orali per testi, come dedotte e formulate da parte resistente nella memoria ex art 473bis.17 comma 2 c.p.c., vertendo i capitoli di prova su circostanze tutte irrilevanti ai fini del decidere in relazione ai testi , , Testimone_2 Testimone_3 [...]
e e, in relazione al teste , figlio Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 della coppia, valutando lo stesso non attendibile perché coinvolto in prima persona -anche sotto il profilo economico, in base agli elementi sopra valorizzati- nelle vicende familiari. Trattasi peraltro, ad eccezione del teste , di soggetti già sentiti a sommarie informazioni nell'ambito delle indagini relative al Tes_3 procedimento penale N. 3278/2024 RGNR;
RITENUTO che le istanze ex art. 210 c.p.c. avanzate da parte ricorrente e l'istanza di svolgimento di accertamenti da parte della Polizia Tributaria, siano superate dai documenti già in atti e che dovranno essere prodotti, come in dispositivo meglio precisato (la cui mancata produzione sarà valutata dal Giudice ex art. 473bis.18 c.p.c.);
RITENUTO che la causa sia matura per la decisione, all'esito delle integrazioni documentali di seguito disposte;
ATTESA la richiesta di pronuncia parziale sullo status avanzata da parte ricorrente all'udienza del
17.9.2025;
PER QUESTI MOTIVI
richiamata l'autorizzazione a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto (verbale udienza del
17.9.2025):
1. ASSEGNA la casa coniugale a Parte_1
2. DISPONE che contribuisca interamente al mantenimento, ordinario e Controparte_1 straordinario, del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente , mediante versamento Per_1 diretto;
3. CONFERMA a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, Controparte_1
mediante il versamento, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, della Parte_1 somma mensile di € 650, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ottobre 2026);
4. AMMETTE tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti;
5. NON AMMETTE le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti;
6. FISSA sin d'ora udienza il giorno 28.5.2027 ore 9.30 per la rimessione della causa in decisione dinnanzi al Collegio;
7. ASSEGNA alle parti termine sino a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, termine sino a trenta giorni prima di tale udienza per il deposito delle comparse conclusionali, termine sino a quindici giorni prima di tale udienza per il deposito delle memorie di replica;
8. DISPONE, ex art. 473bis.2 c.p.c., che almeno 60 giorni prima di tale udienza, parte resistente depositi estratti conto integrali degli ultimi tre anni relativi a rapporti bancari e finanziari, estratti conti dei portafogli titoli degli ultimi tre anni, compresi i rendiconti relativi alle polizze n. 7968 e CP_4 nn. 1.953.220, 1.953.218, e 1.944.485 e che almeno 30 giorni prima di tale udienza le parti CP_5 provvedano ad aggiornare o integrare la propria documentazione economica…
La domanda di separazione
Ciò posto, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile, in data 22.11.1996, in EL.
Dalla loro unione, sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. 30.1.2013, n. 2183).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalle parti, i motivi posti alla base delle rispettive domande, con la pendenza del procedimento penale N. 3278/2024 RGNR a carico del marito a seguito della denuncia sporta dalla moglie e l'interruzione, da tempo, di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi e, pertanto, va pronunciata la separazione personale delle parti.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle ulteriori domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 sposati in data 22.11.1996, in EL (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EL - anno 1996, n. 27, parte I);
2. PROVVEDE in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3. RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao