Versione
10 giugno 1994
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2359-ter
(( (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societa' controllante). )) ((Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la societa' controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.))
(( (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societa' controllante). )) ((Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la societa' controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.))
Commentari • 23
- 1. Il concorso dei sindaci nel reato di bancarotta per omesso controlloValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 19 febbraio 2024 · 11.238403
[…] Più nello specifico, ed in relazione ai precisi poteri-doveri che il Codice civile impone ai sindaci: non aveva convocato l'assemblea ed eseguito le pubblicazioni prescritte in caso di omissione da parte degli amministratori (art. 2406 cod. civ.); non aveva richiesto al Tribunale di disporre la riduzione del capitale sociale obbligatoria per legge (artt. 2357, 2359-ter e 2446 cod. civ.); non aveva promosso l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori (2393 cod. civ.) non aveva sollecitato il controllo giudiziario sulla gestione (2409 cod. civ.).
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2020, n. 1185Provvedimento: […] Nella categoria della riduzione nominale rientrano, fra le altre, le ipotesi codicistiche della riduzione a causa dei conferimenti in natura sovrastimati ex artt. 2343 c.c., dell'annullamento di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 C.C. e di azioni della società controllante 7 л illecitamente possedute di cui all'art. 2359-ter c.c. ed, appunto, della “decadenza" o esclusione del socio moroso, ai sensi degli artt. 2344 e 2466 c.c. […]Leggi di più...
- fondamento·
- mora del socio per i versamenti·
- impossibilità·
- socio moroso·
- limiti·
- sussistenza·
- diritto di controllo sugli affari sociali·
- delibera di aumento del capitale sociale·
- esclusione del socio·
- di capitali·
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- societa'