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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7631 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2373 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza cartolare del 16 dicembre 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , in qualità di eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
, in giudizio con l'avv. Cristiano Pennacchia Persona_1
APPELLANTI
E
C.F. ), in giudizio con l'avv. Massimo COroparte_1 P.IVA_1
Bevere
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Oggetto di causa è un investimento finanziario realizzato da , in data 22.6.2007, Parte_4 mediante la sottoscrizione di 185 quote del fondo immobiliare chiuso denominato “Immobiliare
Dinamico”, gestito dalla tramite l'intermediazione della COroparte_2 CP_1
per un corrispettivo lordo di euro 52.246,23. COroparte_1 In particolare, , in qualità di erede di , ha agito per ottenere una Persona_1 Persona_2 pronuncia di declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto delle quote del fondo “Immobiliare Dinamico”, a cagione della mancata stipula in forma scritta del contratto quadro, prescritto a pena di nullità dall'art. 23 del TUF. L'attrice ha dedotto, altresì, l'inadempimento da parte della agli CP_1 obblighi informativi di cui agli artt. 21, 23 TUF e 117 TUB, nonché la violazione dei principi di diligenza, da valutarsi alla stregua dell'art. 1176, Il comma, c.c., chiedendo conseguentemente la condanna della al risarcimento di tutti i danni subiti. COroparte_1
La si è difesa eccependo, in primis, il suo difetto di legittimazione rispetto alle avverse azioni CP_1 contrattuali, rappresentando che il contratto d'investimento era stato stipulato con altra società, la (ora COroparte_3 [...] COr
, mentre la limitatasi al collocamento delle quote COroparte_4 partecipative presso le sue clienti, non aveva assunto la qualità di parte contraente. La
altresì, l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree. CP_5
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così statuito:
“- rigetta le domande proposte da;
Persona_1
- compensa le spese di lite nella misura di ½;
- condanna al pagamento di ½ delle spese di lite in favore della Persona_1 [...]
che liquida per l'intero in € 8.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e COroparte_1
CPA come per legge”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione il primo giudice – per quanto qui di interesse - ha posto le seguenti considerazioni. In merito alla doglianza di parte attrice imperniata sulla mancata stipula di un contratto quadro in forma scritta, il giudice di prime cure ha così statuito: “Come noto, ai sensi dell'art. 23 del T.U.F. “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. (..) Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”[…] Per il contratto quadro è quindi previsto un requisito di forma scritta a pena di nullità, ed è pacifico che l'assenza del contratto quadro determina la nullità dei singoli ordini di acquisto, non essendo possibile una ratifica tacita che sarebbe affetta dallo stesso vizio di forma. In tal senso, è principio consolidato quello per cui “In tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto contratto quadro, senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma” (Cass. Civ., sez. I,
22.3.2013, n. 7283). […] Ciò posto, nel caso di specie la deduce che la sottoscrizione Per_1 dell'ordine di acquisto delle quote del fondo non sarebbe stata preceduta dal contratto quadro da redigersi in forma scritta, soggiungendo l'irrilevanza del “contratto unico per la prestazione di servizi di investimento e accessori” (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte convenuta) sottoscritto da
e con la in data 26.3.2008, quindi in epoca successiva Parte_4 Persona_1 CP_2 all'acquisto delle quote del Fondo Immobiliare Dinamico, risalente come detto al 22.6.2007. La ha tuttavia prodotto, oltre al summenzionato documento: a) il contratto di deposito di titoli a CP_1 custodia ed amministrazione, stipulato in data 4.9.2002 da e;
b) il Parte_4 Persona_1 “COratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari”, datato sempre 4.9.2002, regolarmente sottoscritto sia da e che Parte_4 Persona_1 dalla Banca BNL S.p.a., avente ad oggetto il conferimento da parte delle clienti dell'incarico alla
Banca convenuta di: “A) negoziare gli strumenti finanziari di cui agli ordini che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti;
B) ricevere e trasmettere i miei/nostri ordini su strumenti finanziari che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti”; in allegato al suddetto documento venivano altresì indicate le principali condizioni economiche dei servizi di negoziazione, raccolta ordini e collocamento di valori mobiliari. Risulta, dunque, che in data CO 4.9.2002 e stipulavano con la un contratto di deposito e Parte_4 Persona_1 custodia titoli, e contestualmente sottoscrivevano, in adempimento a quanto prescritto dall'art. 23 del T.U.F., un contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento da parte della CP_1 odierna convenuta. Tale contratto risulta redatto per iscritto e sottoscritto dalle clienti;
la circostanza, poi, che ne sia stata consegnata copia ai clienti è dimostrata, in quanto entrambi i documenti contrattuali recano una clausola in cui si dà espressamente atto della consegna di una copia del documento medesimo ai sottoscrittori. Deve pertanto ritenersi che l'ordine di acquisto delle quote del fondo “Immobiliare Dinamico” fosse sorretto, nella sua validità, dal contratto quadro previamente sottoscritto dalle parti in data 4.9.2002. Dall'acclarata esistenza e validità del contratto quadro discende, conseguentemente, anche la validità delle singole operazioni di acquisto effettuate in esecuzione di tali contratti. La domanda di nullità, pertanto, deve essere rigettata.
Con riguardo, poi, alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento proposta nei confronti dell'appellata, il giudice di primo grado ha stabilito: “Alla stregua di tutto quanto esposto e considerato, esclusa la fondatezza delle censure di nullità avanzate dall'attrice in relazione al contratto di acquisto del 22.6.2007, deve invece reputarsi che la convenuta non abbia CP_1 adeguatamente assolto agli obblighi informativi e di diligenza imposti dalla normativa vigente in materia all'intermediario nella prestazione di servizi di investimento, sia per quanto riguardo alla omessa informativa sia per quanto concerne il conflitto di interessi. Ciò non di meno, la domanda risarcitoria spiegata dall'odierna attrice non può trovare accoglimento stante il difetto assoluto di prova del danno subito. Infatti, in tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, se da un lato grava sull'intermediario l'onere di provare, ex art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, dall'altro incombe pur sempre sull'investitore l'onere di fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato (Cass. Civ., sez. I, 28.2.2018, n. 4727). Va osservato, dunque, che la disciplina dettata dal citato art. 23 TUF, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, non solo di allegare l'inadempimento di tali obblighi, mediante la circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di rendere, ma altresì di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno. Ed ancora, ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore danneggiato non può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione cioè della riduzione di un bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, sicché in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto, in quanto il danno è ontologicamente differente e ulteriore rispetto all'inadempimento. Dunque, grava pur sempre sul cliente l'onere allegatorio e probatorio in tema di danno e di nesso causale fra danno ed eccepita condotta inadempiente dell'intermediario, nel caso di specie prospettata, quest'ultima, in termini di violazione degli obblighi informativi (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, 19.1.2016, n. 810: “In tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore -in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria- impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito 'con la specifica diligenza richiesta”). Al riguardo la Cassazione ha avuto modo di precisare che, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, salvo non risulti che, dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio, dovendo commisurarsi il risarcimento, in tale ipotesi, alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 1, 22.12.2017, n. 30902). In altri termini, in caso dell'omessa informativa e del conseguente aggravamento della situazione finanziaria dell'investitore, il danno va rinvenuto nella “successiva perdita di valore del titolo”, essendosi il cliente “trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario” (cfr. ex multisCass. 28.7.2020, n. 16127). Ebbene, nel caso in esame l'odierna attrice si è limitata ad asserire, del tutto genericamente, che, recatasi in banca per conoscere lo stato dell'investimento, apprendeva dal personale della banca che le quote sottoscritte dalla propria madre avevano
“praticamente perso ogni valore di mercato”. Nulla, dunque, è stato documentato dalla Per_1
a riprova della perdita di valore delle quote, né la stessa ha fornito il benché minimo elemento che consentisse a questo Giudice di quantificare l'entità della perdita economica subita. In mancanza di elementi utili, che dovevano essere forniti dall'attrice, relativamente al valore delle quote e all'andamento degli stessi nel tempo, non è possibile individuare un residuo ambito risarcitorio. Parimenti quantomai generica e indimostrata si appalesa la pretesa al risarcimento di un presunto danno non patrimoniale, formulata con riferimento ad un non meglio precisato “danno biologico ed esistenziale”. Come noto, infatti, la risarcibilità del danno non patrimoniale trova fondamento nell'art. 2059 c.c., e secondo l'interpretazione fornita dai giudici di legittimità, presuppone che sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona e per una ingiustizia costituzionalmente garantita. Pertanto non possono essere risarcite tutte le lesioni alla persona ovvero tutti i pregiudizi non patrimoniali, ma soltanto quelli che realizzano un'ingiustizia costituzionalmente qualificata. La gravità dell'offesa, poi, costituisce requisito ulteriore per l'ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili. Il diritto deve risultare inciso oltre una certa soglia minima, essendo necessario che il fatto illecito, o
l'inadempimento, abbia cagionato un serio pregiudizio. In definitiva, quindi, l'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme alla Costituzione, prevede una categoria unitaria di danno non patrimoniale per lesione di interessi, inerenti la persona, non connotati da rilevanza economica, in cui rientrano sia il danno alla salute in senso stesso, c.d. biologico, sia quello di tipo c.d. esistenziale, intesi come tipologie descrittive e non strutturali. E' indubbio che, ai fini della sua risarcibilità, tale danno deve essere allegato e provato tanto nella sua sussistenza che nel nesso eziologico rispetto al fatto causativo del danno. Va rilevato, infatti, che il danno non patrimoniale risarcibile, al pari di quello patrimoniale, è il danno conseguenza (non il danno-evento, vale a dire la lesione in sé di una situazione soggettiva o più in generale di un interesse protetto dall'ordinamento) ed è onere della parte allegare e comprovare il tipo di pregiudizio asseritamente subito, nonché la ricorrenza del rapporto di causalità rispetto alla condotta illecita o all'inadempimento assunto a fondamento del danno. Né è utilizzabile una valutazione equitativa a fronte della carenza di prova e allegazione. La liquidazione equitativa del danno, infatti, presuppone che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno: si veda, in particolare, la giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale “la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata” (Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 2003,
n. 5375, ma si vedano anche Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2003, n. 10850; Cassazione civile, sez. II, 18 novembre 2002, n. 16202; Cassazione civile, sez. III, 7 marzo 2002, n. 3327; Cassazione civile, sez. II, 8 settembre 1997, n. 8711). Tale valutazione, infatti, da un lato, è subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, e, dall'altro, presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza, sia l'entità materiale del danno. In difetto di tale prova, ritiene il Tribunale che non possa farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno che, al contrario, consentirebbe di supplire alle mancanze assertive e probatorie della parte. In definitiva, dunque, pur non avendo la Banca convenuta fornito idonea prova dell'adempimento agli obblighi informativi ed in materia di conflitto di interesse, sulla medesima gravanti, la pretesa risarcitoria formulata dall'attrice non è suscettibile di trovare accoglimento in mancanza di qualsivoglia prova del pregiudizio economico effettivamente subito, risultando del tutto generica ed indimostrata la sussistenza di un danno di natura non patrimoniale”.
§ 2 — Hanno proposto appello , e in qualità di eredi di Pt_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e concludendo: “Piaccia Per_1 all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, a) accertare e dichiarare la nullità dell'acquisto eseguito dalla nell'interesse di in forza di un contratto di COroparte_1 Parte_4 intermediazione finanziaria nullo ed improduttivo di effetti giuridici, stante la mancanza in esso della clausola di previsione della facoltà di recesso o di ripensamento, prescritta a pena di nullità dall'art. 30 comma 6, TUF;
b) condannare per l'effetto, la banca convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore degli odierni appellanti quali aventi causa dell'attrice, a sua volta erede di , delle somme originariamente conferite per l'acquisto Parte_4 detto pari ad Euro 52.246,23, oltre interessi dal di del dovuto al saldo;
c) confermare la sentenza appellata nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'inadempimento della COroparte_1 agli obblighi informativi prescritti dall'art. 21 TUF, anche per quanto concerne la
[...] sussistenza del cd. conflitto di interesse, d) condannare per l'effetto, la medesima banca, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dall'avente causa degli odierni appellanti, commisurati alla perdita di valore delle quote di FCI pari ad Euro 52.246,23, tenuto conto anche dell'art. 1338 c.c., maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado giudizio”.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe , come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni e
La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure ha errato nel rigettare l'eccezione di nullità del contratto quadro di intermediazione stipulato il 4.9.2002 per violazione dell'art. 30, comma 6, TUF, ritualmente sollevata da parte appellante nel primo grado del giudizio, e quindi nel ritenere conseguentemente valida l'operazione di acquisto delle quote del FCI
“Immobiliare Dinamico”, in quanto sorretta da un valido ed efficace contratto quadro ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998. Gli appellanti, difatti, rilevano che nel contratto quadro di intermediazione del 4.9.2002 manca un'espressa previsione della facoltà di recesso o ripensamento prescritta a pena di nullità dall'art. 30, comma 6, TUF, a norma del quale “l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato;
tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore”.
Secondo la prospettiva degli appellanti, dunque, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto quadro del 4.9.2002, così come della successiva operazione di investimento del 22.6.2007, e accogliere, di conseguenza, la domanda di ripetizione delle somme originariamente conferite per l'acquisto delle quote di FCI proposta con l'atto di citazione introduttivo del primo grado.
§ 3.2 — Col secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non ha ritenuto meritevole di accoglimento, per difetto assoluto di prova del danno subito, la domanda dell'appellante di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento della appellata agli obblighi prescritti dagli artt. 21 e 23 TUF, 117 TUB e dal canone di diligenza, da valutarsi alla stregua dell'art. 1176, comma 2, c.c..
In particolare, gli appellanti sostengono che, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità - costante nel ritenere che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione degli obblighi informativi posti a carico della banca determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno a carico del cliente
(Cass. civ., Ord. 13/03/2023, n. 7288) - sarebbe stato onere della appellata provare l'insussistenza del danno risarcibile.
Gli appellanti assumono, inoltre, che tale danno risarcibile, consistente nella perdita di valore dei titoli oggetto dell'ordine di acquisto del 22.6.2007, avrebbe dovuto essere ritenuto comunque provato dal giudice della sentenza impugnata, atteso che nel giudizio di primo grado non solo era stata data adeguata prova dell'avvenuto versamento del corrispettivo di euro 52.246,23 in favore dell'appellata, ma quest'ultima non aveva allegato, come era in suo onere, alcun elemento atto a smentire la perdita di valore delle quote di FCI, né tantomeno aveva contestato specificatamente tale circostanza. Secondo la tesi degli appellanti, infine, il giudice di prima istanza avrebbe dovuto ritenere provato, altresì, il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'appellata e il danno risarcibile, in quanto, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in materia di intermediazione finanziaria, il nesso di causalità tra il mancato adempimento degli obblighi informativi, gravante sulla banca, ed il danno patito dall'investitore si presume, fatta salva la prova contraria da parte dell'intermediario (Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 27/06/2023, n. 18293).
§ 4 — L'appello è infondato.
§ 4.1 — Il primo motivo non merita accoglimento.
Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prima istanza ha ritenuto esistente un valido contratto di intermediazione finanziaria ai sensi dell'art. 23 TUF, nonostante il difetto, al suo interno, della espressa previsione della facoltà di recesso prescritta a pena di nullità dall'art. 30, comma 6, TUF.
Al riguardo, occorre premettere che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, la nullità per violazione dell'art. 30, comma 6, TUF era stata dedotta dalla parte attrice in primo grado soltanto con riferimento al contratto di investimento del 22.6.2007 e non anche in relazione al contratto quadro del 4.9.2002.
Ciononostante, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata negli atti difensivi, la questione non può essere ritenuta inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c., atteso che nel caso di specie gli appellanti, con l'atto introduttivo del secondo grado del giudizio, hanno dedotto la nullità del contratto quadro del 4.9.2002 per violazione dell'art. 30, comma 6, TUF non quale oggetto di una nuova domanda di accertamento proposta per la prima volta con l'atto di gravame, bensì quale causa di nullità del contratto di investimento del 22.6.2007, già oggetto della domanda di accertamento proposta in primo grado.
Pertanto, in aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice davanti al quale sia stata dedotta (o eccepita) una nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di cause di nullità diverse da quelle prospettate dalla parte perché l'accertamento della nullità afferisce a un diritto autodeterminato e ciò comporta che un eventuale profilo diverso di nullità, indipendentemente dalla sua specifica deduzione, deve poter essere comunque esaminato (Cass. civ. sezioni unite n. 26242 del 12 dicembre 2014), deve ritenersi che non sussistono motivi ostativi all'esame della questione della nullità dell'accordo quadro rilevata nell'atto di appello.
Sebbene ammissibili, tuttavia, le censure sollevate dagli appellanti con il primo motivo devono ritenersi infondate.
L'art. 16 delle norme che regolano il contratto quadro di investimento contenute nell'allegato n. 4 del fascicolo di parte appellata prevede, infatti, la facoltà per ciascuna parte contraente di recedere in ogni momento dall'accordo. Alla luce della formulazione particolarmente ampia della clausola, quindi, deve escludersi che vi sia stata violazione della previsione contenuta nell'art. 30, comma 6, TUF da parte dell'appellata.
Vanno disattese, altresì, le censure sollevate dagli appellanti con riferimento alle modalità di redazione della clausola di recesso all'interno del contratto quadro di investimento per difetto di completezza, chiarezza, trasparenza ed evidenziazione grafica.
Sul punto, difatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998 non impone alcun obbligo di evidenziazione grafica o una particolare forma redazionale della relativa clausola. Tale ragionamento trova conferma, sotto il primo profilo, nella lettera dell'art. 30, comma sesto, del d.lgs. n. 58 del 1998, il quale, nel disciplinare l'offerta fuori sede di strumenti e prodotti finanziari e servizi d'investimento, prevede espressamente l'indicazione, nei moduli o formulari consegnati all'investitore, della facoltà, riconosciuta a quest'ultimo, di recedere dal contratto nel termine di sette giorni dalla data di sottoscrizione, durante il quale l'efficacia del contratto rimane sospesa, senza tuttavia imporre, ai fini della compilazione della relativa clausola, l'adozione di modalità redazionali idonee a conferire al testo una particolare evidenza grafica o comunque a distinguerlo da quello delle altre clausole, in modo tale da richiamare su di esso l'attenzione dell'investitore, al momento della sottoscrizione del contratto. La prescrizione di un siffatto onere formale non emerge neppure dall'art. 36 del regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, recante CP_6 la disciplina degli obblighi relativi all'attività di offerta fuori sede, il quale, al comma primo, lett. c), si limita ad imporre al promotore finanziario d'illustrare all'investitore la predetta facoltà, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero dei documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento, in tal modo investendolo del compito di rendere il cliente pienamente consapevole della possibilità di recedere dal contratto e delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio di tale diritto (Cassazione Ord. n. 4282/2025).
§ 4.2 — Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prima istanza ha rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di correttezza gravanti sull'appellata per difetto assoluto di prova del danno risarcibile.
Secondo quanto prospettato nell'atto di appello, difatti, il giudice avrebbe dovuto ritenere provato il danno patrimoniale risarcibile sulla base della documentazione prodotta in giudizio comprovante il versamento di euro 52.246,23 come corrispettivo dell'investimento, da un lato, e dell'allegazione della perdita di valore dei titoli acquistati contenuta nell'atto di citazione del primo grado, non specificamente contestata dalla controparte e, quindi, idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.. Inoltre, nella prospettiva degli appellanti, nel ritenere il difetto assoluto di prova del danno subito il giudice avrebbe violato i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere probatorio del danno da violazione degli obblighi di correttezza incombenti all'intermediario, volti a riconoscere una presunzione di sussistenza di un danno risarcibile e del nesso causale sulla base dell'accertamento dell'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di correttezza.
Le contestazioni sollevate con il secondo motivo di appello non possono essere condivise.
Quanto alla prima censura sollevata dagli appellanti, in particolare, si osserva che, sulla base degli atti presenti in giudizio, l'allegazione concernente la perdita di valore dei titoli oggetto di causa contenuta nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio non può ritenersi priva di specifica contestazione e, dunque, produttiva degli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
Difatti, parte appellata ha contestato tale circostanza nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, nella parte che testualmente si riporta: “ Si rileva, peraltro, che l'attrice, in concreto, non ha fornito alcuna prova di aver subito pregiudizi economici (perdita e/o rilevante diminuzione di valore degli strumenti finanziari) per effetto delle operazioni di investimento per cui CO è causa e degli inadempimenti assurdamente imputati a (pag. 17 della comparsa di costituzione di primo grado).
Peraltro, l'allegazione concernente la perdita di valore dei titoli acquistati risulta, in ogni caso, generica e priva di specificità, oltre che non documentata: di conseguenza, correttamente il giudice di prima istanza ha ritenuto di non poter desumere da tale affermazione di parte alcuna circostanza fattuale idonea a produrre gli effetti previsti nell'art. 115 c.p.c..
Con riguardo, poi, alla censura relativa alla ripartizione dell'onere probatorio del danno risarcibile, sul punto occorre ribadire e confermare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale ha dato seguito il giudice di primo grado, secondo cui, in tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, se da un lato grava sull'intermediario l'onere di provare, ex art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, dall'altro incombe pur sempre sull'investitore l'onere di fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato (Cass. Civ., sez. I, 28.2.2018, n. 4727).
In senso contrario non rileva, infatti, la giurisprudenza richiamata dagli appellanti nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione degli obblighi informativi posti a carico della banca determini una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente. Invero, l'arresto della Corte di legittimità citato dall'appellante (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/03/2023, n. 7288), ad una più attenta analisi, riconosce sì una presunzione di esistenza di un danno per l'investitore a fronte della violazione dagli obblighi di correttezza da parte dell'intermediario, ma tale presunzione è riferita al solo danno evento e non riguarda affatto il danno conseguenza, ossia gli effetti patrimoniali lesivi della sfera giuridica del danneggiato, il cui onere di prova incombe all'investitore danneggiato. Tanto si evince, per l'appunto, dall'esame della motivazione della suddetta ordinanza, nelle parti che testualmente si riportano: “In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (Cass., 1, n. 19891 del 20/6/2022); inoltre, la giurisprudenza di questa Corte pone una presunzione di danno conseguente all'omissione di obblighi informativi al cliente (Cass., 1, n. 33596/2021; Cass., 1, n. 16126 del 28/7/2020), con ciò spostando l'onere della prova in relazione all'adempimento degli obblighi di informazione sulla banca investitrice, la quale è tenuta ad una dimostrazione specifica di aver ottemperato a tutti gli obblighi informativi prescritti dalla legge e dai regolamenti di settore;
se è, dunque, l'investitore a dover dare la prova di aver dato adeguate informazioni, non potendo a ciò supplire una valutazione tecnica di adeguatezza del livello di rischio rispetto alle caratteristiche del cliente e se dall'omissione di questa specifica prova si deve presumere la sussistenza di un danno a carico del cliente” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/03/2023, n. 7288). Nello stesso senso depone, poi, il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità a chiusura della citata ordinanza: “La corte di merito non avrebbe potuto limitarsi a considerare l'astratta adeguatezza dei proposti nuovi investimenti rispetto al livello di rischio già sostenuto dalla investitrice ma avrebbe dovuto valutare se la banca e l'intermediario avessero loro stessi dato prova di avere adeguatamente informato la cliente e pure in occasione dell'investimento precedente;
in assenza della quale prova, invece, avrebbe dovuto presumere che la cliente ne avesse riportato un danno risarcibile” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/03/2023, n. 7288).
Tanto premesso, si ribadisce, infine, che la sussistenza del c.d. danno conseguenza è elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno, dalla cui prova in giudizio non può prescindersi ai fini dell'accoglimento dell'azione risarcitoria.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, qualsivoglia azione risarcitoria richiede il manifestarsi di un danno, non potendo trovare seguito l'assunto per cui la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, è suscettibile di tutela risarcitoria. L'azione suddetta, infatti, costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta illecita dei terzi. In altri termini, l'evento di danno è giuridicamente (laddove sia effettivamente sussistente, ben potendo dall'omissione predetta non derivare alcun danno ove il titolo oggetto dell' investimento non abbia subito alcun evento pregiudizievole) rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita(Cass. Sez. U. n. 576 del 2008 ).
In conclusione, dunque, in assenza della prova delle conseguenze patrimoniali negative prodottesi nella sfera degli appellanti in conseguenza della condotta dell'appellata, le quali, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non potevano essere né ritenute pacifiche tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c., né presunte dal giudice di primo grado, va confermata la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria contenuta nella sentenza impugnata.
§ 5 — Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza integrale dell'appellante. Esse si liquidano, avendo avuto riguardo alla complessità della causa, secondo lo scaglione delle tariffe vigenti di riferimento, tenuto conto dei parametri medi con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Non sussistono né sono stati chiariti dal difensore di parte appellata i presupposti per la maggiorazione del compenso, tenuto conto anche della semplicità delle questioni trattate. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 4095 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 471/2025 del Tribunale di Latina, pubblicata il 7.3.2025;
2. Condanna , e alla rifusione, in favore di parte appellata, delle Pt_1 Parte_2 Parte_3 spese del grado, che si liquidano in Euro € 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Camillo Romandini (firma digitale)
Il consigliere estensore
Dott. Maria Delle Donne (firma digitale)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio
Dott.ssa Adriana De Ferri.
Il magistrato affidatario
Dott. Maria Delle Donne (firma digitale)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2373 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza cartolare del 16 dicembre 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , in qualità di eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
, in giudizio con l'avv. Cristiano Pennacchia Persona_1
APPELLANTI
E
C.F. ), in giudizio con l'avv. Massimo COroparte_1 P.IVA_1
Bevere
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Oggetto di causa è un investimento finanziario realizzato da , in data 22.6.2007, Parte_4 mediante la sottoscrizione di 185 quote del fondo immobiliare chiuso denominato “Immobiliare
Dinamico”, gestito dalla tramite l'intermediazione della COroparte_2 CP_1
per un corrispettivo lordo di euro 52.246,23. COroparte_1 In particolare, , in qualità di erede di , ha agito per ottenere una Persona_1 Persona_2 pronuncia di declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto delle quote del fondo “Immobiliare Dinamico”, a cagione della mancata stipula in forma scritta del contratto quadro, prescritto a pena di nullità dall'art. 23 del TUF. L'attrice ha dedotto, altresì, l'inadempimento da parte della agli CP_1 obblighi informativi di cui agli artt. 21, 23 TUF e 117 TUB, nonché la violazione dei principi di diligenza, da valutarsi alla stregua dell'art. 1176, Il comma, c.c., chiedendo conseguentemente la condanna della al risarcimento di tutti i danni subiti. COroparte_1
La si è difesa eccependo, in primis, il suo difetto di legittimazione rispetto alle avverse azioni CP_1 contrattuali, rappresentando che il contratto d'investimento era stato stipulato con altra società, la (ora COroparte_3 [...] COr
, mentre la limitatasi al collocamento delle quote COroparte_4 partecipative presso le sue clienti, non aveva assunto la qualità di parte contraente. La
altresì, l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree. CP_5
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così statuito:
“- rigetta le domande proposte da;
Persona_1
- compensa le spese di lite nella misura di ½;
- condanna al pagamento di ½ delle spese di lite in favore della Persona_1 [...]
che liquida per l'intero in € 8.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e COroparte_1
CPA come per legge”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione il primo giudice – per quanto qui di interesse - ha posto le seguenti considerazioni. In merito alla doglianza di parte attrice imperniata sulla mancata stipula di un contratto quadro in forma scritta, il giudice di prime cure ha così statuito: “Come noto, ai sensi dell'art. 23 del T.U.F. “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. (..) Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”[…] Per il contratto quadro è quindi previsto un requisito di forma scritta a pena di nullità, ed è pacifico che l'assenza del contratto quadro determina la nullità dei singoli ordini di acquisto, non essendo possibile una ratifica tacita che sarebbe affetta dallo stesso vizio di forma. In tal senso, è principio consolidato quello per cui “In tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto contratto quadro, senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma” (Cass. Civ., sez. I,
22.3.2013, n. 7283). […] Ciò posto, nel caso di specie la deduce che la sottoscrizione Per_1 dell'ordine di acquisto delle quote del fondo non sarebbe stata preceduta dal contratto quadro da redigersi in forma scritta, soggiungendo l'irrilevanza del “contratto unico per la prestazione di servizi di investimento e accessori” (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte convenuta) sottoscritto da
e con la in data 26.3.2008, quindi in epoca successiva Parte_4 Persona_1 CP_2 all'acquisto delle quote del Fondo Immobiliare Dinamico, risalente come detto al 22.6.2007. La ha tuttavia prodotto, oltre al summenzionato documento: a) il contratto di deposito di titoli a CP_1 custodia ed amministrazione, stipulato in data 4.9.2002 da e;
b) il Parte_4 Persona_1 “COratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari”, datato sempre 4.9.2002, regolarmente sottoscritto sia da e che Parte_4 Persona_1 dalla Banca BNL S.p.a., avente ad oggetto il conferimento da parte delle clienti dell'incarico alla
Banca convenuta di: “A) negoziare gli strumenti finanziari di cui agli ordini che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti;
B) ricevere e trasmettere i miei/nostri ordini su strumenti finanziari che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti”; in allegato al suddetto documento venivano altresì indicate le principali condizioni economiche dei servizi di negoziazione, raccolta ordini e collocamento di valori mobiliari. Risulta, dunque, che in data CO 4.9.2002 e stipulavano con la un contratto di deposito e Parte_4 Persona_1 custodia titoli, e contestualmente sottoscrivevano, in adempimento a quanto prescritto dall'art. 23 del T.U.F., un contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento da parte della CP_1 odierna convenuta. Tale contratto risulta redatto per iscritto e sottoscritto dalle clienti;
la circostanza, poi, che ne sia stata consegnata copia ai clienti è dimostrata, in quanto entrambi i documenti contrattuali recano una clausola in cui si dà espressamente atto della consegna di una copia del documento medesimo ai sottoscrittori. Deve pertanto ritenersi che l'ordine di acquisto delle quote del fondo “Immobiliare Dinamico” fosse sorretto, nella sua validità, dal contratto quadro previamente sottoscritto dalle parti in data 4.9.2002. Dall'acclarata esistenza e validità del contratto quadro discende, conseguentemente, anche la validità delle singole operazioni di acquisto effettuate in esecuzione di tali contratti. La domanda di nullità, pertanto, deve essere rigettata.
Con riguardo, poi, alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento proposta nei confronti dell'appellata, il giudice di primo grado ha stabilito: “Alla stregua di tutto quanto esposto e considerato, esclusa la fondatezza delle censure di nullità avanzate dall'attrice in relazione al contratto di acquisto del 22.6.2007, deve invece reputarsi che la convenuta non abbia CP_1 adeguatamente assolto agli obblighi informativi e di diligenza imposti dalla normativa vigente in materia all'intermediario nella prestazione di servizi di investimento, sia per quanto riguardo alla omessa informativa sia per quanto concerne il conflitto di interessi. Ciò non di meno, la domanda risarcitoria spiegata dall'odierna attrice non può trovare accoglimento stante il difetto assoluto di prova del danno subito. Infatti, in tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, se da un lato grava sull'intermediario l'onere di provare, ex art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, dall'altro incombe pur sempre sull'investitore l'onere di fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato (Cass. Civ., sez. I, 28.2.2018, n. 4727). Va osservato, dunque, che la disciplina dettata dal citato art. 23 TUF, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, non solo di allegare l'inadempimento di tali obblighi, mediante la circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di rendere, ma altresì di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno. Ed ancora, ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore danneggiato non può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione cioè della riduzione di un bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, sicché in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto, in quanto il danno è ontologicamente differente e ulteriore rispetto all'inadempimento. Dunque, grava pur sempre sul cliente l'onere allegatorio e probatorio in tema di danno e di nesso causale fra danno ed eccepita condotta inadempiente dell'intermediario, nel caso di specie prospettata, quest'ultima, in termini di violazione degli obblighi informativi (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, 19.1.2016, n. 810: “In tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore -in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria- impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito 'con la specifica diligenza richiesta”). Al riguardo la Cassazione ha avuto modo di precisare che, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, salvo non risulti che, dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio, dovendo commisurarsi il risarcimento, in tale ipotesi, alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 1, 22.12.2017, n. 30902). In altri termini, in caso dell'omessa informativa e del conseguente aggravamento della situazione finanziaria dell'investitore, il danno va rinvenuto nella “successiva perdita di valore del titolo”, essendosi il cliente “trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario” (cfr. ex multisCass. 28.7.2020, n. 16127). Ebbene, nel caso in esame l'odierna attrice si è limitata ad asserire, del tutto genericamente, che, recatasi in banca per conoscere lo stato dell'investimento, apprendeva dal personale della banca che le quote sottoscritte dalla propria madre avevano
“praticamente perso ogni valore di mercato”. Nulla, dunque, è stato documentato dalla Per_1
a riprova della perdita di valore delle quote, né la stessa ha fornito il benché minimo elemento che consentisse a questo Giudice di quantificare l'entità della perdita economica subita. In mancanza di elementi utili, che dovevano essere forniti dall'attrice, relativamente al valore delle quote e all'andamento degli stessi nel tempo, non è possibile individuare un residuo ambito risarcitorio. Parimenti quantomai generica e indimostrata si appalesa la pretesa al risarcimento di un presunto danno non patrimoniale, formulata con riferimento ad un non meglio precisato “danno biologico ed esistenziale”. Come noto, infatti, la risarcibilità del danno non patrimoniale trova fondamento nell'art. 2059 c.c., e secondo l'interpretazione fornita dai giudici di legittimità, presuppone che sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona e per una ingiustizia costituzionalmente garantita. Pertanto non possono essere risarcite tutte le lesioni alla persona ovvero tutti i pregiudizi non patrimoniali, ma soltanto quelli che realizzano un'ingiustizia costituzionalmente qualificata. La gravità dell'offesa, poi, costituisce requisito ulteriore per l'ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili. Il diritto deve risultare inciso oltre una certa soglia minima, essendo necessario che il fatto illecito, o
l'inadempimento, abbia cagionato un serio pregiudizio. In definitiva, quindi, l'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme alla Costituzione, prevede una categoria unitaria di danno non patrimoniale per lesione di interessi, inerenti la persona, non connotati da rilevanza economica, in cui rientrano sia il danno alla salute in senso stesso, c.d. biologico, sia quello di tipo c.d. esistenziale, intesi come tipologie descrittive e non strutturali. E' indubbio che, ai fini della sua risarcibilità, tale danno deve essere allegato e provato tanto nella sua sussistenza che nel nesso eziologico rispetto al fatto causativo del danno. Va rilevato, infatti, che il danno non patrimoniale risarcibile, al pari di quello patrimoniale, è il danno conseguenza (non il danno-evento, vale a dire la lesione in sé di una situazione soggettiva o più in generale di un interesse protetto dall'ordinamento) ed è onere della parte allegare e comprovare il tipo di pregiudizio asseritamente subito, nonché la ricorrenza del rapporto di causalità rispetto alla condotta illecita o all'inadempimento assunto a fondamento del danno. Né è utilizzabile una valutazione equitativa a fronte della carenza di prova e allegazione. La liquidazione equitativa del danno, infatti, presuppone che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno: si veda, in particolare, la giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale “la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata” (Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 2003,
n. 5375, ma si vedano anche Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2003, n. 10850; Cassazione civile, sez. II, 18 novembre 2002, n. 16202; Cassazione civile, sez. III, 7 marzo 2002, n. 3327; Cassazione civile, sez. II, 8 settembre 1997, n. 8711). Tale valutazione, infatti, da un lato, è subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, e, dall'altro, presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza, sia l'entità materiale del danno. In difetto di tale prova, ritiene il Tribunale che non possa farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno che, al contrario, consentirebbe di supplire alle mancanze assertive e probatorie della parte. In definitiva, dunque, pur non avendo la Banca convenuta fornito idonea prova dell'adempimento agli obblighi informativi ed in materia di conflitto di interesse, sulla medesima gravanti, la pretesa risarcitoria formulata dall'attrice non è suscettibile di trovare accoglimento in mancanza di qualsivoglia prova del pregiudizio economico effettivamente subito, risultando del tutto generica ed indimostrata la sussistenza di un danno di natura non patrimoniale”.
§ 2 — Hanno proposto appello , e in qualità di eredi di Pt_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e concludendo: “Piaccia Per_1 all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, a) accertare e dichiarare la nullità dell'acquisto eseguito dalla nell'interesse di in forza di un contratto di COroparte_1 Parte_4 intermediazione finanziaria nullo ed improduttivo di effetti giuridici, stante la mancanza in esso della clausola di previsione della facoltà di recesso o di ripensamento, prescritta a pena di nullità dall'art. 30 comma 6, TUF;
b) condannare per l'effetto, la banca convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore degli odierni appellanti quali aventi causa dell'attrice, a sua volta erede di , delle somme originariamente conferite per l'acquisto Parte_4 detto pari ad Euro 52.246,23, oltre interessi dal di del dovuto al saldo;
c) confermare la sentenza appellata nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'inadempimento della COroparte_1 agli obblighi informativi prescritti dall'art. 21 TUF, anche per quanto concerne la
[...] sussistenza del cd. conflitto di interesse, d) condannare per l'effetto, la medesima banca, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dall'avente causa degli odierni appellanti, commisurati alla perdita di valore delle quote di FCI pari ad Euro 52.246,23, tenuto conto anche dell'art. 1338 c.c., maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado giudizio”.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe , come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni e
La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure ha errato nel rigettare l'eccezione di nullità del contratto quadro di intermediazione stipulato il 4.9.2002 per violazione dell'art. 30, comma 6, TUF, ritualmente sollevata da parte appellante nel primo grado del giudizio, e quindi nel ritenere conseguentemente valida l'operazione di acquisto delle quote del FCI
“Immobiliare Dinamico”, in quanto sorretta da un valido ed efficace contratto quadro ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998. Gli appellanti, difatti, rilevano che nel contratto quadro di intermediazione del 4.9.2002 manca un'espressa previsione della facoltà di recesso o ripensamento prescritta a pena di nullità dall'art. 30, comma 6, TUF, a norma del quale “l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato;
tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore”.
Secondo la prospettiva degli appellanti, dunque, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto quadro del 4.9.2002, così come della successiva operazione di investimento del 22.6.2007, e accogliere, di conseguenza, la domanda di ripetizione delle somme originariamente conferite per l'acquisto delle quote di FCI proposta con l'atto di citazione introduttivo del primo grado.
§ 3.2 — Col secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non ha ritenuto meritevole di accoglimento, per difetto assoluto di prova del danno subito, la domanda dell'appellante di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento della appellata agli obblighi prescritti dagli artt. 21 e 23 TUF, 117 TUB e dal canone di diligenza, da valutarsi alla stregua dell'art. 1176, comma 2, c.c..
In particolare, gli appellanti sostengono che, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità - costante nel ritenere che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione degli obblighi informativi posti a carico della banca determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno a carico del cliente
(Cass. civ., Ord. 13/03/2023, n. 7288) - sarebbe stato onere della appellata provare l'insussistenza del danno risarcibile.
Gli appellanti assumono, inoltre, che tale danno risarcibile, consistente nella perdita di valore dei titoli oggetto dell'ordine di acquisto del 22.6.2007, avrebbe dovuto essere ritenuto comunque provato dal giudice della sentenza impugnata, atteso che nel giudizio di primo grado non solo era stata data adeguata prova dell'avvenuto versamento del corrispettivo di euro 52.246,23 in favore dell'appellata, ma quest'ultima non aveva allegato, come era in suo onere, alcun elemento atto a smentire la perdita di valore delle quote di FCI, né tantomeno aveva contestato specificatamente tale circostanza. Secondo la tesi degli appellanti, infine, il giudice di prima istanza avrebbe dovuto ritenere provato, altresì, il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'appellata e il danno risarcibile, in quanto, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità in materia di intermediazione finanziaria, il nesso di causalità tra il mancato adempimento degli obblighi informativi, gravante sulla banca, ed il danno patito dall'investitore si presume, fatta salva la prova contraria da parte dell'intermediario (Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 27/06/2023, n. 18293).
§ 4 — L'appello è infondato.
§ 4.1 — Il primo motivo non merita accoglimento.
Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prima istanza ha ritenuto esistente un valido contratto di intermediazione finanziaria ai sensi dell'art. 23 TUF, nonostante il difetto, al suo interno, della espressa previsione della facoltà di recesso prescritta a pena di nullità dall'art. 30, comma 6, TUF.
Al riguardo, occorre premettere che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, la nullità per violazione dell'art. 30, comma 6, TUF era stata dedotta dalla parte attrice in primo grado soltanto con riferimento al contratto di investimento del 22.6.2007 e non anche in relazione al contratto quadro del 4.9.2002.
Ciononostante, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata negli atti difensivi, la questione non può essere ritenuta inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c., atteso che nel caso di specie gli appellanti, con l'atto introduttivo del secondo grado del giudizio, hanno dedotto la nullità del contratto quadro del 4.9.2002 per violazione dell'art. 30, comma 6, TUF non quale oggetto di una nuova domanda di accertamento proposta per la prima volta con l'atto di gravame, bensì quale causa di nullità del contratto di investimento del 22.6.2007, già oggetto della domanda di accertamento proposta in primo grado.
Pertanto, in aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice davanti al quale sia stata dedotta (o eccepita) una nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di cause di nullità diverse da quelle prospettate dalla parte perché l'accertamento della nullità afferisce a un diritto autodeterminato e ciò comporta che un eventuale profilo diverso di nullità, indipendentemente dalla sua specifica deduzione, deve poter essere comunque esaminato (Cass. civ. sezioni unite n. 26242 del 12 dicembre 2014), deve ritenersi che non sussistono motivi ostativi all'esame della questione della nullità dell'accordo quadro rilevata nell'atto di appello.
Sebbene ammissibili, tuttavia, le censure sollevate dagli appellanti con il primo motivo devono ritenersi infondate.
L'art. 16 delle norme che regolano il contratto quadro di investimento contenute nell'allegato n. 4 del fascicolo di parte appellata prevede, infatti, la facoltà per ciascuna parte contraente di recedere in ogni momento dall'accordo. Alla luce della formulazione particolarmente ampia della clausola, quindi, deve escludersi che vi sia stata violazione della previsione contenuta nell'art. 30, comma 6, TUF da parte dell'appellata.
Vanno disattese, altresì, le censure sollevate dagli appellanti con riferimento alle modalità di redazione della clausola di recesso all'interno del contratto quadro di investimento per difetto di completezza, chiarezza, trasparenza ed evidenziazione grafica.
Sul punto, difatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998 non impone alcun obbligo di evidenziazione grafica o una particolare forma redazionale della relativa clausola. Tale ragionamento trova conferma, sotto il primo profilo, nella lettera dell'art. 30, comma sesto, del d.lgs. n. 58 del 1998, il quale, nel disciplinare l'offerta fuori sede di strumenti e prodotti finanziari e servizi d'investimento, prevede espressamente l'indicazione, nei moduli o formulari consegnati all'investitore, della facoltà, riconosciuta a quest'ultimo, di recedere dal contratto nel termine di sette giorni dalla data di sottoscrizione, durante il quale l'efficacia del contratto rimane sospesa, senza tuttavia imporre, ai fini della compilazione della relativa clausola, l'adozione di modalità redazionali idonee a conferire al testo una particolare evidenza grafica o comunque a distinguerlo da quello delle altre clausole, in modo tale da richiamare su di esso l'attenzione dell'investitore, al momento della sottoscrizione del contratto. La prescrizione di un siffatto onere formale non emerge neppure dall'art. 36 del regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, recante CP_6 la disciplina degli obblighi relativi all'attività di offerta fuori sede, il quale, al comma primo, lett. c), si limita ad imporre al promotore finanziario d'illustrare all'investitore la predetta facoltà, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero dei documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento, in tal modo investendolo del compito di rendere il cliente pienamente consapevole della possibilità di recedere dal contratto e delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio di tale diritto (Cassazione Ord. n. 4282/2025).
§ 4.2 — Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prima istanza ha rigettato la domanda di risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di correttezza gravanti sull'appellata per difetto assoluto di prova del danno risarcibile.
Secondo quanto prospettato nell'atto di appello, difatti, il giudice avrebbe dovuto ritenere provato il danno patrimoniale risarcibile sulla base della documentazione prodotta in giudizio comprovante il versamento di euro 52.246,23 come corrispettivo dell'investimento, da un lato, e dell'allegazione della perdita di valore dei titoli acquistati contenuta nell'atto di citazione del primo grado, non specificamente contestata dalla controparte e, quindi, idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.. Inoltre, nella prospettiva degli appellanti, nel ritenere il difetto assoluto di prova del danno subito il giudice avrebbe violato i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere probatorio del danno da violazione degli obblighi di correttezza incombenti all'intermediario, volti a riconoscere una presunzione di sussistenza di un danno risarcibile e del nesso causale sulla base dell'accertamento dell'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di correttezza.
Le contestazioni sollevate con il secondo motivo di appello non possono essere condivise.
Quanto alla prima censura sollevata dagli appellanti, in particolare, si osserva che, sulla base degli atti presenti in giudizio, l'allegazione concernente la perdita di valore dei titoli oggetto di causa contenuta nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio non può ritenersi priva di specifica contestazione e, dunque, produttiva degli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
Difatti, parte appellata ha contestato tale circostanza nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, nella parte che testualmente si riporta: “ Si rileva, peraltro, che l'attrice, in concreto, non ha fornito alcuna prova di aver subito pregiudizi economici (perdita e/o rilevante diminuzione di valore degli strumenti finanziari) per effetto delle operazioni di investimento per cui CO è causa e degli inadempimenti assurdamente imputati a (pag. 17 della comparsa di costituzione di primo grado).
Peraltro, l'allegazione concernente la perdita di valore dei titoli acquistati risulta, in ogni caso, generica e priva di specificità, oltre che non documentata: di conseguenza, correttamente il giudice di prima istanza ha ritenuto di non poter desumere da tale affermazione di parte alcuna circostanza fattuale idonea a produrre gli effetti previsti nell'art. 115 c.p.c..
Con riguardo, poi, alla censura relativa alla ripartizione dell'onere probatorio del danno risarcibile, sul punto occorre ribadire e confermare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale ha dato seguito il giudice di primo grado, secondo cui, in tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, se da un lato grava sull'intermediario l'onere di provare, ex art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, dall'altro incombe pur sempre sull'investitore l'onere di fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato (Cass. Civ., sez. I, 28.2.2018, n. 4727).
In senso contrario non rileva, infatti, la giurisprudenza richiamata dagli appellanti nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione degli obblighi informativi posti a carico della banca determini una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente. Invero, l'arresto della Corte di legittimità citato dall'appellante (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/03/2023, n. 7288), ad una più attenta analisi, riconosce sì una presunzione di esistenza di un danno per l'investitore a fronte della violazione dagli obblighi di correttezza da parte dell'intermediario, ma tale presunzione è riferita al solo danno evento e non riguarda affatto il danno conseguenza, ossia gli effetti patrimoniali lesivi della sfera giuridica del danneggiato, il cui onere di prova incombe all'investitore danneggiato. Tanto si evince, per l'appunto, dall'esame della motivazione della suddetta ordinanza, nelle parti che testualmente si riportano: “In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (Cass., 1, n. 19891 del 20/6/2022); inoltre, la giurisprudenza di questa Corte pone una presunzione di danno conseguente all'omissione di obblighi informativi al cliente (Cass., 1, n. 33596/2021; Cass., 1, n. 16126 del 28/7/2020), con ciò spostando l'onere della prova in relazione all'adempimento degli obblighi di informazione sulla banca investitrice, la quale è tenuta ad una dimostrazione specifica di aver ottemperato a tutti gli obblighi informativi prescritti dalla legge e dai regolamenti di settore;
se è, dunque, l'investitore a dover dare la prova di aver dato adeguate informazioni, non potendo a ciò supplire una valutazione tecnica di adeguatezza del livello di rischio rispetto alle caratteristiche del cliente e se dall'omissione di questa specifica prova si deve presumere la sussistenza di un danno a carico del cliente” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/03/2023, n. 7288). Nello stesso senso depone, poi, il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità a chiusura della citata ordinanza: “La corte di merito non avrebbe potuto limitarsi a considerare l'astratta adeguatezza dei proposti nuovi investimenti rispetto al livello di rischio già sostenuto dalla investitrice ma avrebbe dovuto valutare se la banca e l'intermediario avessero loro stessi dato prova di avere adeguatamente informato la cliente e pure in occasione dell'investimento precedente;
in assenza della quale prova, invece, avrebbe dovuto presumere che la cliente ne avesse riportato un danno risarcibile” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/03/2023, n. 7288).
Tanto premesso, si ribadisce, infine, che la sussistenza del c.d. danno conseguenza è elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno, dalla cui prova in giudizio non può prescindersi ai fini dell'accoglimento dell'azione risarcitoria.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, qualsivoglia azione risarcitoria richiede il manifestarsi di un danno, non potendo trovare seguito l'assunto per cui la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, è suscettibile di tutela risarcitoria. L'azione suddetta, infatti, costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta illecita dei terzi. In altri termini, l'evento di danno è giuridicamente (laddove sia effettivamente sussistente, ben potendo dall'omissione predetta non derivare alcun danno ove il titolo oggetto dell' investimento non abbia subito alcun evento pregiudizievole) rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita(Cass. Sez. U. n. 576 del 2008 ).
In conclusione, dunque, in assenza della prova delle conseguenze patrimoniali negative prodottesi nella sfera degli appellanti in conseguenza della condotta dell'appellata, le quali, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non potevano essere né ritenute pacifiche tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c., né presunte dal giudice di primo grado, va confermata la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria contenuta nella sentenza impugnata.
§ 5 — Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza integrale dell'appellante. Esse si liquidano, avendo avuto riguardo alla complessità della causa, secondo lo scaglione delle tariffe vigenti di riferimento, tenuto conto dei parametri medi con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Non sussistono né sono stati chiariti dal difensore di parte appellata i presupposti per la maggiorazione del compenso, tenuto conto anche della semplicità delle questioni trattate. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 4095 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 471/2025 del Tribunale di Latina, pubblicata il 7.3.2025;
2. Condanna , e alla rifusione, in favore di parte appellata, delle Pt_1 Parte_2 Parte_3 spese del grado, che si liquidano in Euro € 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Camillo Romandini (firma digitale)
Il consigliere estensore
Dott. Maria Delle Donne (firma digitale)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio
Dott.ssa Adriana De Ferri.
Il magistrato affidatario
Dott. Maria Delle Donne (firma digitale)