Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 13/03/2026, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04650/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03445/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3445 del 2025, proposto da
Pasquale Biondi, IA SS, rappresentati e difesi dall’avvocato Pasquale Biondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
dell’intimato Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza n. 7142/2024 emessa e pubblicata in data 19/06/2024 dal Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Giordano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. EL La FA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 14 marzo 2025, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Terza Sezione Lavoro, n. 7142/2024 pubblicata in data 19 giugno 2024, nel procedimento n.r.g. 12942/2024, notificata in data 20 giugno 2024, passata in giudicato, con la quale il Giudice adito ha così statuito, per quanto qui di interesse: “ -dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24 per l'importo complessivo di euro 1.500,00, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito alla concreta erogazione, e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;-condanna il Ministero convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 860,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi ”.
2. In data 17 aprile 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
4.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
5. Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento di penalità di mora. Stante la potestà discrezionale esercitabile nel giudizio di ottemperanza nel valutare la sussistenza di ragioni ostative indicate dall’art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a. alla condanna al pagamento delle c.d. astreintes (Cons. Stato, Ad. Plen., 15/2014), deve tenersi in considerazione, quale ragione esimente, l’odierna nomina del Commissario per il caso di persistente inadempimento al decorso del termine di sessanta giorni.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e delle fasi di studio della controversia e redazione del ricorso (Cons. Stato 8993/2025) mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge, con distrazione dei relativi importi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
-nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
-condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Pasquale Biondi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RA TU, Presidente FF
EL La FA LL, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL La FA LL | RA TU |
IL SEGRETARIO