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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/11/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 631 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 11/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliato in Teramo, Corso De
Michetti, n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Scipioni, c.f.
(PEC: che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_2 anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: 1) Dichiarare che l'esponente, a seguito degli esiti delle malattie professionali contratte rispettivamente in data 07.11.2019 (segni clinici di sofferenza del mediano ai polsi di discreta entità) con postumi permanenti valutati dall' nella misura CP_1 del 06% e del 08.02.2024 (ernia discale L4-L5 a modesto impegno funzionale) con postumi permanenti riconosciuti dall' nella misura del 06%, danni rimasti invariati, e malattia CP_1 professionale (ipoacusia 12%) del 16.02.2023 residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura complessiva del 23% (12+6+6=) o in quella diversa che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla (rendita unica) liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000, per il danno biologico permanente nella misura del 23% o in quella diversa che sarà dimostrata in corso di causa;
3) di conseguenza condannare in persona del suo direttore pro-tempore -sede CP_1 di Teramo- a liquidare e corrispondere in favore di esso istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese e compenso di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 20.03.2025, ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“AC”) nella misura del 12% e nella complessiva misura del 23%
(operato il cumulo con due pregresse malattie professionali del 07.11.2019 (“Segni clinici di sofferenza del mediano ai polsi di discreta entità”) con postumi permanenti valutati dall' CP_1 nella misura del 06% e del 08.02.2024 (“Ernia discale L4-L5 a modesto impegno funzionale”) con postumi permanenti riconosciuti dall' nella misura del 06%, e presentata in via CP_1 amministrativa in data 16.02.2023, a fronte della valutazione espressa in sede nella CP_1 misura del 9% e nella complessiva misura del 14%.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, ritenendo congruo il
[...] riconoscimento del danno biologico da AC nella misura del 9%.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza dell'11.11.2025 per discussione.
2 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale – ipoacusia bilaterale –nella misura del 12%, giusta domanda amministrativa del 16.02.2023 e accolta dall' nella misura del 9%, con provvedimento CP_1 del 28.09.2023 emesso a seguito di collegiale medica.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Stante il riconoscimento del nesso causale da parte dell'ente resistente, l'oggetto del contendere del presente giudizio ha riguardato solo la determinazione della percentuale di invalidità.
3 L' , infatti, ha riconosciuto la natura professionale della malattia denunciata CP_1
(ipoacusia), ma ha determinato il grado di invalidità nella misura del 9%, a fronte, invece, della pretesa della parte ricorrente del 12%.
Sotto il profilo medico legale, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CTU dott. al quale è stata Persona_3 affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la sussistenza della tecnopatia lamentata
(ipoacusia da rumore) come direttamente riconducibile all'attività lavorativa espletata, con valutazione del grado di danno biologico nella misura del 13%, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
Il CTU, infatti, sulla base della documentazione sanitaria disponibile e dell'esame obiettivo effettuato sul periziando, ha accertato quanto segue: “La controversia verte sul quantum, sull'an problematiche non ci sono, in quanto riconosciuta da entrambe le parti.
In atti sono presenti i seguenti esami audiometrici:
1. esame audiometrico del 3 novembre 2022 eseguito presso l'Ospedale Civile di Ascoli
Piceno Ambulatorio di Audiovestibologia con danno biologico pari al 12,58%;
2. esame audiometrico del 01 febbraio 2024 eseguito presso l' con danno biologico CP_1 del 13,78%.
Tenendo a mente che il ricorrente è ancora in attività lavorativa ed esaminando le soglie uditive dei due esami osserviamo che sono sovrapponibili, attestando una stabilizzazione del danno uditivo.
L'esame audiometrico da me eseguito il 20 giugno 2025 (All. 1) ha una morfologia compatibile con una ipoacusia da trauma acustico cronico ed ha un danno biologico calcolato con la tabella pari al 14,08%. CP_3
Quindi da novembre 2022 al giugno 2025 si ha una stabilizzazione del danno che, seguendo la regola generale di arrotondamento, va dal 13% al 14%”.
Il Ctu ha, pertanto, concluso come segue: “Sulla base delle considerazioni medico-legali sopra esposte, la valutazione del grado di inabilita con riferimento alla menomazione dell'integrità psico-fisica, secondo la tabella elaborata da , in ottemperanza al CP_3
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, no 38, va effettuata, sull'esame audiometrico del 03 novembre 2022, prodotto in sede di domanda di riconoscimento della malattia professionale.
La valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale, sull'esame audiometrico del 03 novembre 2022, e pari al 13%.
4 La decorrenza deve essere posta per la realtà dei fatti dalla data della domanda amministrativa del 16 febbraio 2023.
Il quesito del Giudice chiede anche di cumulare pregresse tecnopatie, ove queste risultino già riconosciute.
Il ricorrente ha altre tecnopatie già riconosciute:
1. MP no516269033 del 07/11/2019 per neuropatia arti superiori con danno biologico pari al 06% (sei)
+
2. mp no519333648 del 16 febbraio 2023 per ipoacusia con danno biologico pari al 13% accertato da questa CTU alla data del 16 febbraio 2023;
+
3. MP no51938565 del 08/02/2024 per ernia discale con danno biologico pari al 06%
(sei).
Quindi il quantum dovuto all'ipoacusia dalla data della domanda del 23 febbraio 2023 è del 13% (tredici) e non come afferma l' del 9% (nove). CP_1
Il danno biologico globale alla data del 23 febbraio 2023 cumulando il 6% (sei) della MP del 7 novembre 2019 con la MP ipoacusia del 23 febbraio 2023 valutata al 13% (tredici), è pari al 18% (diciotto).
Cumulando il danno biologico del 18% con la MP dell'08 febbraio 2024 con danno biologico del 6%, diventa danno biologico globale del 23% (ventitré) a decorrere dall'08 febbraio 2024”.
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulla documentazione medica in atti (in particolare, esame audiometrico del 3 novembre 2022, esame audiometrico del 01 febbraio 2024 e esame audiometrico effettuato dallo stesso Ctu in sede di visita peritale) ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio lavorativo necessaria per determinare la patologia denunciata (AC), con riconoscimento in capo al ricorrente di un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 13%.
Il danno biologico globale alla data della domanda del 16.2.2023 (e non del 23.2.2023 come erroneamente indicato nella parte espositiva della relazione del CTU, essendo, di converso, corretta quella indicata nelle conclusioni), cumulando il 6% (sei) della MP del 7 novembre 2019 con la MP ipoacusia valutata al 13% (tredici), è pari al 18% (diciotto), mentre cumulando il danno biologico del 18% con la MP dell'08 febbraio 2024 con danno biologico del 6%, diventa danno biologico globale del 23% (ventitré) a decorrere dall'08 febbraio 2024.
5 Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Non risultano, peraltro, pervenute osservazioni all'elaborato peritale da alcuna delle parti nel termine all'uopo assegnato.
A parere del giudicante le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“AC”) va accolta nella misura del 13%, in quanto casualmente derivante dall'attività lavorativa espletata dal ricorrente e, pertanto, di origine professionale, che cumulata con le pregresse tecnopatie porta ad un riconoscimento complessivo del 18% alla data del 16 febbraio 2023 e del 23% a decorrere dall'08 febbraio 2024.
L' va, quindi, condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado complessivo di inabilità del 18 % a far data dal 16.2.2023 e del 23% dal 8.2.2024, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM
n. 147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 631/2025 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (AC) che comporta una menomazione della integrità psico- fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella
6 «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 13% a decorrere dalla domanda amministrativa del 16.2.2023, da cumulare con altre tecnopatie, e quindi per un complessivo danno del 18 % a far data dal 16.2.2023 e del 23% dal 8.2.2024;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 18 % a far data dal 16.2.2023 e del 23% dal
8.2.2024, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_1
€ 2.900,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo, 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 11/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliato in Teramo, Corso De
Michetti, n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Scipioni, c.f.
(PEC: che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_2 anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: 1) Dichiarare che l'esponente, a seguito degli esiti delle malattie professionali contratte rispettivamente in data 07.11.2019 (segni clinici di sofferenza del mediano ai polsi di discreta entità) con postumi permanenti valutati dall' nella misura CP_1 del 06% e del 08.02.2024 (ernia discale L4-L5 a modesto impegno funzionale) con postumi permanenti riconosciuti dall' nella misura del 06%, danni rimasti invariati, e malattia CP_1 professionale (ipoacusia 12%) del 16.02.2023 residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura complessiva del 23% (12+6+6=) o in quella diversa che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla (rendita unica) liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000, per il danno biologico permanente nella misura del 23% o in quella diversa che sarà dimostrata in corso di causa;
3) di conseguenza condannare in persona del suo direttore pro-tempore -sede CP_1 di Teramo- a liquidare e corrispondere in favore di esso istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese e compenso di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 20.03.2025, ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“AC”) nella misura del 12% e nella complessiva misura del 23%
(operato il cumulo con due pregresse malattie professionali del 07.11.2019 (“Segni clinici di sofferenza del mediano ai polsi di discreta entità”) con postumi permanenti valutati dall' CP_1 nella misura del 06% e del 08.02.2024 (“Ernia discale L4-L5 a modesto impegno funzionale”) con postumi permanenti riconosciuti dall' nella misura del 06%, e presentata in via CP_1 amministrativa in data 16.02.2023, a fronte della valutazione espressa in sede nella CP_1 misura del 9% e nella complessiva misura del 14%.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, ritenendo congruo il
[...] riconoscimento del danno biologico da AC nella misura del 9%.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza dell'11.11.2025 per discussione.
2 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale – ipoacusia bilaterale –nella misura del 12%, giusta domanda amministrativa del 16.02.2023 e accolta dall' nella misura del 9%, con provvedimento CP_1 del 28.09.2023 emesso a seguito di collegiale medica.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Stante il riconoscimento del nesso causale da parte dell'ente resistente, l'oggetto del contendere del presente giudizio ha riguardato solo la determinazione della percentuale di invalidità.
3 L' , infatti, ha riconosciuto la natura professionale della malattia denunciata CP_1
(ipoacusia), ma ha determinato il grado di invalidità nella misura del 9%, a fronte, invece, della pretesa della parte ricorrente del 12%.
Sotto il profilo medico legale, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CTU dott. al quale è stata Persona_3 affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la sussistenza della tecnopatia lamentata
(ipoacusia da rumore) come direttamente riconducibile all'attività lavorativa espletata, con valutazione del grado di danno biologico nella misura del 13%, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
Il CTU, infatti, sulla base della documentazione sanitaria disponibile e dell'esame obiettivo effettuato sul periziando, ha accertato quanto segue: “La controversia verte sul quantum, sull'an problematiche non ci sono, in quanto riconosciuta da entrambe le parti.
In atti sono presenti i seguenti esami audiometrici:
1. esame audiometrico del 3 novembre 2022 eseguito presso l'Ospedale Civile di Ascoli
Piceno Ambulatorio di Audiovestibologia con danno biologico pari al 12,58%;
2. esame audiometrico del 01 febbraio 2024 eseguito presso l' con danno biologico CP_1 del 13,78%.
Tenendo a mente che il ricorrente è ancora in attività lavorativa ed esaminando le soglie uditive dei due esami osserviamo che sono sovrapponibili, attestando una stabilizzazione del danno uditivo.
L'esame audiometrico da me eseguito il 20 giugno 2025 (All. 1) ha una morfologia compatibile con una ipoacusia da trauma acustico cronico ed ha un danno biologico calcolato con la tabella pari al 14,08%. CP_3
Quindi da novembre 2022 al giugno 2025 si ha una stabilizzazione del danno che, seguendo la regola generale di arrotondamento, va dal 13% al 14%”.
Il Ctu ha, pertanto, concluso come segue: “Sulla base delle considerazioni medico-legali sopra esposte, la valutazione del grado di inabilita con riferimento alla menomazione dell'integrità psico-fisica, secondo la tabella elaborata da , in ottemperanza al CP_3
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, no 38, va effettuata, sull'esame audiometrico del 03 novembre 2022, prodotto in sede di domanda di riconoscimento della malattia professionale.
La valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale, sull'esame audiometrico del 03 novembre 2022, e pari al 13%.
4 La decorrenza deve essere posta per la realtà dei fatti dalla data della domanda amministrativa del 16 febbraio 2023.
Il quesito del Giudice chiede anche di cumulare pregresse tecnopatie, ove queste risultino già riconosciute.
Il ricorrente ha altre tecnopatie già riconosciute:
1. MP no516269033 del 07/11/2019 per neuropatia arti superiori con danno biologico pari al 06% (sei)
+
2. mp no519333648 del 16 febbraio 2023 per ipoacusia con danno biologico pari al 13% accertato da questa CTU alla data del 16 febbraio 2023;
+
3. MP no51938565 del 08/02/2024 per ernia discale con danno biologico pari al 06%
(sei).
Quindi il quantum dovuto all'ipoacusia dalla data della domanda del 23 febbraio 2023 è del 13% (tredici) e non come afferma l' del 9% (nove). CP_1
Il danno biologico globale alla data del 23 febbraio 2023 cumulando il 6% (sei) della MP del 7 novembre 2019 con la MP ipoacusia del 23 febbraio 2023 valutata al 13% (tredici), è pari al 18% (diciotto).
Cumulando il danno biologico del 18% con la MP dell'08 febbraio 2024 con danno biologico del 6%, diventa danno biologico globale del 23% (ventitré) a decorrere dall'08 febbraio 2024”.
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulla documentazione medica in atti (in particolare, esame audiometrico del 3 novembre 2022, esame audiometrico del 01 febbraio 2024 e esame audiometrico effettuato dallo stesso Ctu in sede di visita peritale) ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio lavorativo necessaria per determinare la patologia denunciata (AC), con riconoscimento in capo al ricorrente di un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 13%.
Il danno biologico globale alla data della domanda del 16.2.2023 (e non del 23.2.2023 come erroneamente indicato nella parte espositiva della relazione del CTU, essendo, di converso, corretta quella indicata nelle conclusioni), cumulando il 6% (sei) della MP del 7 novembre 2019 con la MP ipoacusia valutata al 13% (tredici), è pari al 18% (diciotto), mentre cumulando il danno biologico del 18% con la MP dell'08 febbraio 2024 con danno biologico del 6%, diventa danno biologico globale del 23% (ventitré) a decorrere dall'08 febbraio 2024.
5 Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Non risultano, peraltro, pervenute osservazioni all'elaborato peritale da alcuna delle parti nel termine all'uopo assegnato.
A parere del giudicante le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“AC”) va accolta nella misura del 13%, in quanto casualmente derivante dall'attività lavorativa espletata dal ricorrente e, pertanto, di origine professionale, che cumulata con le pregresse tecnopatie porta ad un riconoscimento complessivo del 18% alla data del 16 febbraio 2023 e del 23% a decorrere dall'08 febbraio 2024.
L' va, quindi, condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado complessivo di inabilità del 18 % a far data dal 16.2.2023 e del 23% dal 8.2.2024, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM
n. 147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 631/2025 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (AC) che comporta una menomazione della integrità psico- fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella
6 «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 13% a decorrere dalla domanda amministrativa del 16.2.2023, da cumulare con altre tecnopatie, e quindi per un complessivo danno del 18 % a far data dal 16.2.2023 e del 23% dal 8.2.2024;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1 ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 18 % a far data dal 16.2.2023 e del 23% dal
8.2.2024, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_1
€ 2.900,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo, 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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