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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/12/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 484 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. - pec: , in proprio, Parte_1 C.F._1 Email_1
elettivamente domiciliato in Massafra (Ta) alla via Barulli n. 6, presso il proprio studio
APPELLANTE
E
(c.f. ), in proprio Controparte_1 C.F._2
APPELLATA
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Spagnolo, Controparte_2 C.F._3
presso il cui studio, in San Pancrazio Sal.no (BR), alla via E. Fermi, n.4, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 16/05/2024, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni con memorie depositate entro il termine concesso, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con la sentenza impugnata n. 644/2022 del
7/03/2022 pubbl. il 08/03/2022: “Con atto di citazione del 24.5.019 l'attrice citava in giudizio Controparte_2
e l'avv. esponendo quanto segue. Parte_1
L'avv. Joelle Rosaria Piccinino riferiva di aver svolto attività giudiziale in favore della Sig.ra assistendola, Controparte_2
congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Tiberia Cancelli, dal 2012 al 2016, nel procedimento instaurato da
[...]
innanzi al Tribunale di Lecce - ex Sezione distaccata di Maglie, G.U. Dott. Mele, sub R.G. n. CP_3
50001026/2010 (già R.G. 1026/2010); aggiungeva che la suddetta causa veniva definita con la sentenza n.
2371/2016, pronunciata il 09.05.2016 e pubblicata il 11.05.2016, con la quale il Tribunale di Lecce - ex Sezione distaccata di Maglie, definitivamente pronunciando, rigettava le domande formulate dall'attore compensando interamente tra le parti le spese di lite;
che, in data 05.02.2016 inoltrava alla a mezzo posta elettronica, la nota informativa CP_2
riepilogativa dell'attività professionale prestata, ricomprendente anche l'attività dall'Avv. Cancelli;
che la cliente non versava quanto dovuto, neppure dopo il sollecito di pagamento della suddetta nota informativa inoltrato con raccomandata a/r del
24.06.20164; che il Tribunale di Lecce, con decreto ingiuntivo n. 393/2017, R.G. n. 995/2017, Rep. n. 3064/2017, emesso il 12.02.2017, ingiungeva alla di pagare all'Avv. la somma capitale di € CP_2 Controparte_1
18.044,16, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, di rifonderle le spese sostenute per il procedimento monitorio, liquidate in € 600,00 per compensi professionali, € 145,50 per esborsi oltre al rimborso spese generali 15%,
IVA, CPA;
che il decreto ingiuntivo veniva notificato alla debitrice il 02.03.2017 e che, in data 05.06.2017, veniva apposta la formula esecutiva;
che in data 19.06.2017 veniva notificato alla debitrice atto di precetto con il quale le veniva intimato di pagare, in favore dell'odierna attrice, la complessiva somma di € 20.198,26, oltre agli interessi maturandi sino al saldo effettivo ed alle spese successive occorrende;
che in data 07.08.2017 effettuava una visura catastale per soggetto dalla quale emergeva che la era proprietaria di un immobile, sito nel Comune di Nardò (LE); che in data 06.09.2017 CP_2
essa attrice riceveva una telefonata dall'Avv. del Foro di Taranto, il quale, qualificandosi come Parte_1
procuratore della Sig.ra , proponeva un accordo per ripianare il debito della propria assistita;
che tale Controparte_2
accordo veniva rifiutato con conseguente avvio della procedura esecutiva per il recupero del credito;
che in data 22.09.2017 veniva notificato alla debitrice atto di pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. con il quale veniva sottoposto ad esecuzione forzata il diritto di proprietà vantato dalla stessa sulla unità immobiliare sita in Nardò (LE), alla Via Sigismondo
Castromediano n. 3/A, individuata al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 130, Particella 135, Subalterno
12, Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 2,5 vani, Superficie Catastale 60 mq, Piano T.; che la relativa procedura esecutiva immobiliare veniva iscritta al R.G.E. n. 643/2017 del Tribunale di Lecce;
che, all'esito della notifica del
2 pignoramento l'Avv. ricontattava la collega per invitarla a non coltivare la procedura esecutiva, onde evitare la Pt_1
crescita del debito in capo alla sua cliente, comunicandole che questa sarebbe stata disponibile ad un pagamento rateale, nel contempo impegnandosi a formulare, a stretto giro, un piano di rientro;
che alla proposta non si dava seguito sicché in data
23.03.2018, procedeva a notificare atto di precetto in rinnovazione;
che, con provvedimento del 04.05.2018, depositato in data 08.05.2018, il giudice dell'esecuzione dichiarava l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della richiamata procedura esecutiva sub R.G.E. n. 643/2017.
L'attrice aggiungeva ancora che in data 07.05.2018 veniva notificato alla debitrice un nuovo atto di pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. con il quale veniva sottoposto ad esecuzione forzata il diritto di proprietà vantato dalla stessa sulla (medesima) unità immobiliare sita in Nardò (LE), alla Via Sigismondo Castromediano n. 3/A, censita nel Catasto
Fabbricati di detto Comune al Foglio 130, Particella 135, Subalterno 12 e Particella 2601, Subalterno 6 (graffata),
Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 2,5 vani, Superficie Catastale 60 mq, Piano T.; che, in data 15.05.2018, a seguito di consultazione catastale ed ispezione ipotecaria, appurava che l'immobile sottoposto a pignoramento, prima ancora che il giudice dichiarasse l'inefficacia dello stesso vincolo e la conseguenziale estinzione della procedura esecutiva, era stato venduto dalla all'Avv. con atto del 23.03.2018, trascritto il 26.03.2018, Repertorio CP_2 Parte_1
n. 8511, Raccolta n. 6763 (Registro Gen. 10492, Registro Part. n. 8272), a rogito del Notaio Dott.ssa Persona_1
iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Taranto15.
Falliti i tentativi di recupero del credito con una procedura di pignoramento presso terzi, l'attrice introduceva il presente giudizio per la declaratoria di inefficacia dell'atto negoziale posto in essere in pregiudizio delle sue ragioni creditorie.
All'udienza del 15.1.20, dichiarata la contumacia dei convenuti, venivano assegnati termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Nel prosieguo del giudizio si costituiva l'avv. il quale contestava la fondatezza della domanda attorea. Il convenuto Pt_1
riferiva di aver svolto attività per la maturando compensi notevolmente superiori a quelli vantati dall'attrice; che in CP_2
data 12.7.2017 la gli aveva proposto l'acquisto di un immobile (pagato anni prima € 10.000) per il corrispettivo CP_2
di € 26.000, che, perfezionato un accordo preliminare, egli aveva versato due bonifici, di € 11000,00 e di € 15.000,00, in data 12 e 19 luglio 2017; che l'atto definitivo era stato stipulato in data 23.3.2018; che il primo atto per il recupero del credito era stato notificato dall'avv. dopo il contratto preliminare;
che il pignoramento non era stato trascritto CP_1
tempestivamente; che comunque l'attrice aveva pignorato altri beni della debitrice (la vettura e le somme sul conto corrente).
Concludeva per il rigetto della domanda attorea e per l'accertamento dell'assenza di ogni responsabilità a proprio carico nella vicenda in questione.
3 La causa, istruita con il solo interrogatorio formale del convenuto, è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di rito.”
Con la suddetta sentenza n. 644/2022, il Tribunale di Lecce così decideva: “Dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita del 23.03.2018, trascritto il 26.03.2018, Repertorio Controparte_1
n. 8511, Raccolta n. 6763 (Registro Gen. 10492, Registro Part. n. 8272), a rogito del Notaio Dott.ssa Persona_1
iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Taranto con cui ha alienato a Controparte_2
le unità immobiliari site in Nardò (LE), alla Via Sigismondo Parte_1
Castromediano n. 3/A, censite nel Catasto Fabbricati del Comune Nardò al Foglio 130, Particella 135, Subalterno 12,
Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 2,5 vani, Superficie Catastale 60 mq, Piano T, e Particella 2601, Subalterno 6, graffata alla prima;
Ordina al Conservatore dei RR I.I dell'Agenzia del Territorio -Ufficio Prov.le di Lecce, Servizio di Pubblicità Immobiliare, le conseguenti trascrizioni, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
dichiara inammissibile la domanda proposta dal convenuto;
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di delle Controparte_1
spese di giudizio che liquida in € 8.000 per compensi ed € 297,00 per spese oltre IVA
CPA rimb spese forf. come per legge.”
Il primo giudice così motivava: “Nel caso di specie, se l'elemento psicologico del debitore non può essere revocato in dubbio in considerazione dello svolgersi cronologico degli eventi, è altresì certa la partecipatio fraudis del terzo, il quale ha espressamente dichiarato di essere il legale di riferimento della da diversi anni (e non per un unico incarico come la CP_2
) nonché di essersi occupato direttamente, nell'interesse della della questione relativa ai compensi dovuti CP_1 CP_2
all'avv. . L'avv. in sede di interrogatorio formale, ha ammesso di aver proposto un accordo alla collega CP_1 Pt_1
sui compensi maturati, sia pure per iscritto e non telefonicamente come sostenuto da parte attrice, e ciò dunque conferma che sicuramente egli era a conoscenza del debito della CP_2
Inoltre le distinte contabili dei bonifici, pur prescindendo dai limiti in termini di prova del pagamento, recano comunque date successive alla notifica del primo atto di precetto, dunque l'avv. in ragione della professione svolta, era sicuramente Pt_1
a conoscenza del pregiudizio che egli avrebbe arrecato al creditore nel momento in cui - con un comportamento peraltro non privo di censure sotto il profilo disciplinare - decideva di assumere il ruolo di controparte contrattuale della sua cliente nell'atto negoziale di cui si chiede la revoca.”
4 Avverso la predetta sentenza, l'avv. ha proposto appello, cui ha resistito l'avv. . Si è Pt_1 CP_1
costituita anche la sig.ra chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'avv. Controparte_2
. Pt_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 16/05/2024, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A- In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata.
La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Implicitamente disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. va ora esaminato l'appello.
Va ora esaminato l'appello.
B. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'“Errata valutazione delle prove, nonchè violazione dell'art. 2901, 3° comma c.c.” precisa che “Il terzo comma dell'art. 2901 c.c. esclude l'assoggettabilità ad azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto. E' indiscutibile, nonché documentalmente provato, che la doveva CP_2
5 all'odierno appellante la somma pari ad €. 26.000, in virtù dei due bonifici richiamati nell'atto pubblico e prodotti nel corso del giudizio.”
Le doglianze sono infondate.
La corte concorda con la decisione del primo giudice.
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria sono: l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'eventus damni, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione e il consilium fraudis, cioè la consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Il tribunale ha correttamente ritenuto che l'avv. abbia provato il suo credito, dimostrando di CP_1
aver svolto attività giudiziale in favore della sig.ra dal 2012 al 2016 e di aver chiesto il Controparte_2
pagamento dei compensi in data 25.2.2016 con mail e in data 24.6.2016 con r.a.r. (entrambe allegate) e comunque di aver ottenuto in data 12.2.2017 decreto ingiuntivo, non opposto dalla sig.ra . CP_2
Nella fattispecie, ricorre anche il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, ovvero la sussistenza dell'atto dispositivo (2018), successivo al sorgere del credito dell'avv. (2016-2017); il primo CP_1
giudice ha accertato che la sig.ra si è disfatta del suo unico immobile: “In particolare la debitrice ha CP_2
alienato al suo legale l'unico immobile in sua proprietà, con atto del 23.03.2018, trascritto il 26.03.2018, Repertorio n.
8511, Raccolta n. 6763 (Registro Gen. 10492, Registro Part. n. 8272), a rogito del Notaio Dott.ssa Persona_1
iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Taranto. Nell'atto di compravendita si dava atto che “la vendita si effettua per il convenuto prezzo di Euro 26.000,00, e che detto importo sarebbe stato versato parte “prima e fuori del presente atto, dalla parte acquirente alla parte venditrice”, tramite due bonifici bancari, uno dell'importo di € 15.000,00 in data 12.7.2017, l'altro dell'importo di € 11.000,00 in data 19.7.2017, su un conto corrente intrattenuto dalla venditrice con la .” Controparte_4
Ciò posto, occorre, quindi, verificare la sussistenza o meno dell'eventus damni, ossia del pregiudizio che tale atto possa aver arrecato alle ragioni dell'attrice, anche sul punto la decisione del tribunale è corretta e conforme agli arresti della giurisprudenza di legittimità.
Infatti, la giurisprudenza ritiene che l'eventus damni - che è uno dei presupposti a fondamento dell'azione
- non richieda la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficoltoso il conseguimento del credito e che il debitore,
6 per sottrarsi agli effetti della revocatoria, debba provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del credito (“ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale” (Cass 28423/2021)
E come emerge dagli atti, appare evidente che la debitrice fosse perfettamente consapevole di arrecare un pregiudizio all'avv. – sua creditrice –, considerato che si è liberata dell'unico immobile di CP_1
sua proprietà: la dismissione del patrimonio si configura come disegno preordinato ad evitare che il bene potesse essere aggredito dalla creditrice. E' agli atti che l'avv. non ha trovato null'altro nel CP_1
patrimonio della sig.ra su cui potersi rivalere. CP_2
Va quindi, esaminata la posizione del terzo, avv. . Pt_1
Come rilevato dal primo giudice: “Il convenuto [avv. ] sostiene che la gli propose l'acquisto del Pt_1 CP_2
bene per pagare le spese e pregressi compensi professionali nonché per evadere debiti contratti con terzi. Dunque, una parte del corrispettivo a suo dire, avrebbe dovuto porsi in compensazione con i crediti pregressi maturati dal professionista verso la cliente alienante.
Tutto questo, non solo non risulta dal tenore dell'atto d acquisto che fa riferimento a due versamenti effettuati dal compratore quale versamento del prezzo, senza alcun altra imputazione all'estinzione di pregressi crediti vantati dal professionista, ma la documentazione prodotta dal convenuto a sostegno della preesistenza dell'accordo è del tutto carente, in quanto consiste solo ed unicamente nelle due ricevute contabili di bonifici bancari che dovrebbero documentare l'avvenuto versamento del corrispettivo d'acquisto nel febbraio del 2017. Senonchè è agevole notare che non è stato prodotto alcun contratto preliminare munito di data certa da cui desumere il momento in cui avrebbe avuto origine il programma negoziale e che le distinte contabili acquisite non costituiscono prova dell'avvenuto versamento del corrispettivo in mancanza di evidenza dell'accredito effettivo delle somme sul conto del destinatario. Dunque non vi sono elementi adeguati per sostenere che l'operazione economica posta in essere risale ad epoca precedente rispetto al sorgere del credito.”
Ed invero, come sopra sottolineato, sia la stipula dell'atto di vendita (nel 2018), sia i due bonifici effettuati dall'avv. (nel 2017), come sopra riportati, sono successivi al sorgere del credito dell'avv. Pt_1
e priva di alcuna prova è restata la dichiarazione dell'avv. che il ricavato della vendita CP_1 Pt_1
sarebbe stato destinato al soddisfacimento di un suo credito nei confronti della sig.ra , anteriore CP_2
a quello dell'avv. . Del resto, se così fosse stato, non si spiegherebbe perché l'avv. CP_1 Pt_1
avrebbe versato il corrispettivo a mezzo dei bonifici di cui innanzi. Il versamento del prezzo pattuito per
7 la vendita è in palese contraddizione con l'assunto secondo cui il trasferimento del bene sarebbe avvenuto per soddisfare il credito vantato dall'appellante nei confronti della venditrice.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che “è altresì certa la “partecipatio fraudis” del terzo, il quale ha espressamente dichiarato di essere il legale di riferimento della “da diversi anni” (e non per un unico incarico come CP_2
la ) nonché di essersi occupato direttamente, nell'interesse della della questione relativa ai compensi dovuti CP_1 CP_2
all' avv. . L'avv. in sede di interrogatorio formale, ha ammesso di aver proposto un accordo alla collega CP_1 Pt_1
sui compensi maturati, sia pure per iscritto e non telefonicamente come sostenuto da parte attrice, e ciò dunque conferma che sicuramente egli era a conoscenza del debito della . CP_2
C. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della “Errata valutazione delle tariffe forensi”.
Assume che “Ulteriore motivo di doglianza è la somma indicata in condanna (€. 8.000) a titolo di compensi, che non corrisponde a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 10.3.14 n. 55.”
La doglianza è infondata.
La corte rileva che la somma liquidata per le spese rientra, comunque, nello scaglione di valore relativo, previsto nelle tariffe forensi per il giudizio di cognizione davanti al Tribunale.
D. A questo punto va esaminato l'appello incidentale, con il quale l'avv. chiede la liquidazione CP_1
delle spese per la trascrizione della domanda giudiziale quantificate in 450€.
La corte rileva che, invero, non sono state liquidate al difensore gli anticipi relativi alla trascrizione della domanda giudiziale, pari ad € 450,00.
Assorbiti ogni altra eccezione e motivo.
Per tutto quanto argomentato, l'appello principale deve essere rigettato e deve essere accolto l'appello incidentale.
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione principale, si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento da parte dell'appellante principale, avv.
, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione. Pt_1
P Q M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Brindisi n. 644/2022 del 07.03.2022, pubbl. il 08/03/2022, rigetta l'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale condanna la sig.ra e l'avv. in solido tra loro a CP_2 Pt_1
8 versare all'avv. la ulteriore complessiva somma di € 450,00. Conferma nel resto l'impugnata CP_1
sentenza.
Condanna l'appellante e in solido al pagamento delle spese del presente grado di Controparte_2
giudizio in favore dell'appellata avv. , liquidate, in complessivi €. 6.000,00 oltre IVA, CAP e CP_1
rimborso forfettario in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 7.11.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 484 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. - pec: , in proprio, Parte_1 C.F._1 Email_1
elettivamente domiciliato in Massafra (Ta) alla via Barulli n. 6, presso il proprio studio
APPELLANTE
E
(c.f. ), in proprio Controparte_1 C.F._2
APPELLATA
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Spagnolo, Controparte_2 C.F._3
presso il cui studio, in San Pancrazio Sal.no (BR), alla via E. Fermi, n.4, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 16/05/2024, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni con memorie depositate entro il termine concesso, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con la sentenza impugnata n. 644/2022 del
7/03/2022 pubbl. il 08/03/2022: “Con atto di citazione del 24.5.019 l'attrice citava in giudizio Controparte_2
e l'avv. esponendo quanto segue. Parte_1
L'avv. Joelle Rosaria Piccinino riferiva di aver svolto attività giudiziale in favore della Sig.ra assistendola, Controparte_2
congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Tiberia Cancelli, dal 2012 al 2016, nel procedimento instaurato da
[...]
innanzi al Tribunale di Lecce - ex Sezione distaccata di Maglie, G.U. Dott. Mele, sub R.G. n. CP_3
50001026/2010 (già R.G. 1026/2010); aggiungeva che la suddetta causa veniva definita con la sentenza n.
2371/2016, pronunciata il 09.05.2016 e pubblicata il 11.05.2016, con la quale il Tribunale di Lecce - ex Sezione distaccata di Maglie, definitivamente pronunciando, rigettava le domande formulate dall'attore compensando interamente tra le parti le spese di lite;
che, in data 05.02.2016 inoltrava alla a mezzo posta elettronica, la nota informativa CP_2
riepilogativa dell'attività professionale prestata, ricomprendente anche l'attività dall'Avv. Cancelli;
che la cliente non versava quanto dovuto, neppure dopo il sollecito di pagamento della suddetta nota informativa inoltrato con raccomandata a/r del
24.06.20164; che il Tribunale di Lecce, con decreto ingiuntivo n. 393/2017, R.G. n. 995/2017, Rep. n. 3064/2017, emesso il 12.02.2017, ingiungeva alla di pagare all'Avv. la somma capitale di € CP_2 Controparte_1
18.044,16, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, di rifonderle le spese sostenute per il procedimento monitorio, liquidate in € 600,00 per compensi professionali, € 145,50 per esborsi oltre al rimborso spese generali 15%,
IVA, CPA;
che il decreto ingiuntivo veniva notificato alla debitrice il 02.03.2017 e che, in data 05.06.2017, veniva apposta la formula esecutiva;
che in data 19.06.2017 veniva notificato alla debitrice atto di precetto con il quale le veniva intimato di pagare, in favore dell'odierna attrice, la complessiva somma di € 20.198,26, oltre agli interessi maturandi sino al saldo effettivo ed alle spese successive occorrende;
che in data 07.08.2017 effettuava una visura catastale per soggetto dalla quale emergeva che la era proprietaria di un immobile, sito nel Comune di Nardò (LE); che in data 06.09.2017 CP_2
essa attrice riceveva una telefonata dall'Avv. del Foro di Taranto, il quale, qualificandosi come Parte_1
procuratore della Sig.ra , proponeva un accordo per ripianare il debito della propria assistita;
che tale Controparte_2
accordo veniva rifiutato con conseguente avvio della procedura esecutiva per il recupero del credito;
che in data 22.09.2017 veniva notificato alla debitrice atto di pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. con il quale veniva sottoposto ad esecuzione forzata il diritto di proprietà vantato dalla stessa sulla unità immobiliare sita in Nardò (LE), alla Via Sigismondo
Castromediano n. 3/A, individuata al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 130, Particella 135, Subalterno
12, Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 2,5 vani, Superficie Catastale 60 mq, Piano T.; che la relativa procedura esecutiva immobiliare veniva iscritta al R.G.E. n. 643/2017 del Tribunale di Lecce;
che, all'esito della notifica del
2 pignoramento l'Avv. ricontattava la collega per invitarla a non coltivare la procedura esecutiva, onde evitare la Pt_1
crescita del debito in capo alla sua cliente, comunicandole che questa sarebbe stata disponibile ad un pagamento rateale, nel contempo impegnandosi a formulare, a stretto giro, un piano di rientro;
che alla proposta non si dava seguito sicché in data
23.03.2018, procedeva a notificare atto di precetto in rinnovazione;
che, con provvedimento del 04.05.2018, depositato in data 08.05.2018, il giudice dell'esecuzione dichiarava l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della richiamata procedura esecutiva sub R.G.E. n. 643/2017.
L'attrice aggiungeva ancora che in data 07.05.2018 veniva notificato alla debitrice un nuovo atto di pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. con il quale veniva sottoposto ad esecuzione forzata il diritto di proprietà vantato dalla stessa sulla (medesima) unità immobiliare sita in Nardò (LE), alla Via Sigismondo Castromediano n. 3/A, censita nel Catasto
Fabbricati di detto Comune al Foglio 130, Particella 135, Subalterno 12 e Particella 2601, Subalterno 6 (graffata),
Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 2,5 vani, Superficie Catastale 60 mq, Piano T.; che, in data 15.05.2018, a seguito di consultazione catastale ed ispezione ipotecaria, appurava che l'immobile sottoposto a pignoramento, prima ancora che il giudice dichiarasse l'inefficacia dello stesso vincolo e la conseguenziale estinzione della procedura esecutiva, era stato venduto dalla all'Avv. con atto del 23.03.2018, trascritto il 26.03.2018, Repertorio CP_2 Parte_1
n. 8511, Raccolta n. 6763 (Registro Gen. 10492, Registro Part. n. 8272), a rogito del Notaio Dott.ssa Persona_1
iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Taranto15.
Falliti i tentativi di recupero del credito con una procedura di pignoramento presso terzi, l'attrice introduceva il presente giudizio per la declaratoria di inefficacia dell'atto negoziale posto in essere in pregiudizio delle sue ragioni creditorie.
All'udienza del 15.1.20, dichiarata la contumacia dei convenuti, venivano assegnati termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Nel prosieguo del giudizio si costituiva l'avv. il quale contestava la fondatezza della domanda attorea. Il convenuto Pt_1
riferiva di aver svolto attività per la maturando compensi notevolmente superiori a quelli vantati dall'attrice; che in CP_2
data 12.7.2017 la gli aveva proposto l'acquisto di un immobile (pagato anni prima € 10.000) per il corrispettivo CP_2
di € 26.000, che, perfezionato un accordo preliminare, egli aveva versato due bonifici, di € 11000,00 e di € 15.000,00, in data 12 e 19 luglio 2017; che l'atto definitivo era stato stipulato in data 23.3.2018; che il primo atto per il recupero del credito era stato notificato dall'avv. dopo il contratto preliminare;
che il pignoramento non era stato trascritto CP_1
tempestivamente; che comunque l'attrice aveva pignorato altri beni della debitrice (la vettura e le somme sul conto corrente).
Concludeva per il rigetto della domanda attorea e per l'accertamento dell'assenza di ogni responsabilità a proprio carico nella vicenda in questione.
3 La causa, istruita con il solo interrogatorio formale del convenuto, è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini di rito.”
Con la suddetta sentenza n. 644/2022, il Tribunale di Lecce così decideva: “Dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita del 23.03.2018, trascritto il 26.03.2018, Repertorio Controparte_1
n. 8511, Raccolta n. 6763 (Registro Gen. 10492, Registro Part. n. 8272), a rogito del Notaio Dott.ssa Persona_1
iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Taranto con cui ha alienato a Controparte_2
le unità immobiliari site in Nardò (LE), alla Via Sigismondo Parte_1
Castromediano n. 3/A, censite nel Catasto Fabbricati del Comune Nardò al Foglio 130, Particella 135, Subalterno 12,
Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 2,5 vani, Superficie Catastale 60 mq, Piano T, e Particella 2601, Subalterno 6, graffata alla prima;
Ordina al Conservatore dei RR I.I dell'Agenzia del Territorio -Ufficio Prov.le di Lecce, Servizio di Pubblicità Immobiliare, le conseguenti trascrizioni, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
dichiara inammissibile la domanda proposta dal convenuto;
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di delle Controparte_1
spese di giudizio che liquida in € 8.000 per compensi ed € 297,00 per spese oltre IVA
CPA rimb spese forf. come per legge.”
Il primo giudice così motivava: “Nel caso di specie, se l'elemento psicologico del debitore non può essere revocato in dubbio in considerazione dello svolgersi cronologico degli eventi, è altresì certa la partecipatio fraudis del terzo, il quale ha espressamente dichiarato di essere il legale di riferimento della da diversi anni (e non per un unico incarico come la CP_2
) nonché di essersi occupato direttamente, nell'interesse della della questione relativa ai compensi dovuti CP_1 CP_2
all'avv. . L'avv. in sede di interrogatorio formale, ha ammesso di aver proposto un accordo alla collega CP_1 Pt_1
sui compensi maturati, sia pure per iscritto e non telefonicamente come sostenuto da parte attrice, e ciò dunque conferma che sicuramente egli era a conoscenza del debito della CP_2
Inoltre le distinte contabili dei bonifici, pur prescindendo dai limiti in termini di prova del pagamento, recano comunque date successive alla notifica del primo atto di precetto, dunque l'avv. in ragione della professione svolta, era sicuramente Pt_1
a conoscenza del pregiudizio che egli avrebbe arrecato al creditore nel momento in cui - con un comportamento peraltro non privo di censure sotto il profilo disciplinare - decideva di assumere il ruolo di controparte contrattuale della sua cliente nell'atto negoziale di cui si chiede la revoca.”
4 Avverso la predetta sentenza, l'avv. ha proposto appello, cui ha resistito l'avv. . Si è Pt_1 CP_1
costituita anche la sig.ra chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'avv. Controparte_2
. Pt_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 16/05/2024, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A- In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata.
La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Implicitamente disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. va ora esaminato l'appello.
Va ora esaminato l'appello.
B. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'“Errata valutazione delle prove, nonchè violazione dell'art. 2901, 3° comma c.c.” precisa che “Il terzo comma dell'art. 2901 c.c. esclude l'assoggettabilità ad azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto. E' indiscutibile, nonché documentalmente provato, che la doveva CP_2
5 all'odierno appellante la somma pari ad €. 26.000, in virtù dei due bonifici richiamati nell'atto pubblico e prodotti nel corso del giudizio.”
Le doglianze sono infondate.
La corte concorda con la decisione del primo giudice.
Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria sono: l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'eventus damni, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione e il consilium fraudis, cioè la consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Il tribunale ha correttamente ritenuto che l'avv. abbia provato il suo credito, dimostrando di CP_1
aver svolto attività giudiziale in favore della sig.ra dal 2012 al 2016 e di aver chiesto il Controparte_2
pagamento dei compensi in data 25.2.2016 con mail e in data 24.6.2016 con r.a.r. (entrambe allegate) e comunque di aver ottenuto in data 12.2.2017 decreto ingiuntivo, non opposto dalla sig.ra . CP_2
Nella fattispecie, ricorre anche il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, ovvero la sussistenza dell'atto dispositivo (2018), successivo al sorgere del credito dell'avv. (2016-2017); il primo CP_1
giudice ha accertato che la sig.ra si è disfatta del suo unico immobile: “In particolare la debitrice ha CP_2
alienato al suo legale l'unico immobile in sua proprietà, con atto del 23.03.2018, trascritto il 26.03.2018, Repertorio n.
8511, Raccolta n. 6763 (Registro Gen. 10492, Registro Part. n. 8272), a rogito del Notaio Dott.ssa Persona_1
iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Taranto. Nell'atto di compravendita si dava atto che “la vendita si effettua per il convenuto prezzo di Euro 26.000,00, e che detto importo sarebbe stato versato parte “prima e fuori del presente atto, dalla parte acquirente alla parte venditrice”, tramite due bonifici bancari, uno dell'importo di € 15.000,00 in data 12.7.2017, l'altro dell'importo di € 11.000,00 in data 19.7.2017, su un conto corrente intrattenuto dalla venditrice con la .” Controparte_4
Ciò posto, occorre, quindi, verificare la sussistenza o meno dell'eventus damni, ossia del pregiudizio che tale atto possa aver arrecato alle ragioni dell'attrice, anche sul punto la decisione del tribunale è corretta e conforme agli arresti della giurisprudenza di legittimità.
Infatti, la giurisprudenza ritiene che l'eventus damni - che è uno dei presupposti a fondamento dell'azione
- non richieda la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficoltoso il conseguimento del credito e che il debitore,
6 per sottrarsi agli effetti della revocatoria, debba provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del credito (“ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale” (Cass 28423/2021)
E come emerge dagli atti, appare evidente che la debitrice fosse perfettamente consapevole di arrecare un pregiudizio all'avv. – sua creditrice –, considerato che si è liberata dell'unico immobile di CP_1
sua proprietà: la dismissione del patrimonio si configura come disegno preordinato ad evitare che il bene potesse essere aggredito dalla creditrice. E' agli atti che l'avv. non ha trovato null'altro nel CP_1
patrimonio della sig.ra su cui potersi rivalere. CP_2
Va quindi, esaminata la posizione del terzo, avv. . Pt_1
Come rilevato dal primo giudice: “Il convenuto [avv. ] sostiene che la gli propose l'acquisto del Pt_1 CP_2
bene per pagare le spese e pregressi compensi professionali nonché per evadere debiti contratti con terzi. Dunque, una parte del corrispettivo a suo dire, avrebbe dovuto porsi in compensazione con i crediti pregressi maturati dal professionista verso la cliente alienante.
Tutto questo, non solo non risulta dal tenore dell'atto d acquisto che fa riferimento a due versamenti effettuati dal compratore quale versamento del prezzo, senza alcun altra imputazione all'estinzione di pregressi crediti vantati dal professionista, ma la documentazione prodotta dal convenuto a sostegno della preesistenza dell'accordo è del tutto carente, in quanto consiste solo ed unicamente nelle due ricevute contabili di bonifici bancari che dovrebbero documentare l'avvenuto versamento del corrispettivo d'acquisto nel febbraio del 2017. Senonchè è agevole notare che non è stato prodotto alcun contratto preliminare munito di data certa da cui desumere il momento in cui avrebbe avuto origine il programma negoziale e che le distinte contabili acquisite non costituiscono prova dell'avvenuto versamento del corrispettivo in mancanza di evidenza dell'accredito effettivo delle somme sul conto del destinatario. Dunque non vi sono elementi adeguati per sostenere che l'operazione economica posta in essere risale ad epoca precedente rispetto al sorgere del credito.”
Ed invero, come sopra sottolineato, sia la stipula dell'atto di vendita (nel 2018), sia i due bonifici effettuati dall'avv. (nel 2017), come sopra riportati, sono successivi al sorgere del credito dell'avv. Pt_1
e priva di alcuna prova è restata la dichiarazione dell'avv. che il ricavato della vendita CP_1 Pt_1
sarebbe stato destinato al soddisfacimento di un suo credito nei confronti della sig.ra , anteriore CP_2
a quello dell'avv. . Del resto, se così fosse stato, non si spiegherebbe perché l'avv. CP_1 Pt_1
avrebbe versato il corrispettivo a mezzo dei bonifici di cui innanzi. Il versamento del prezzo pattuito per
7 la vendita è in palese contraddizione con l'assunto secondo cui il trasferimento del bene sarebbe avvenuto per soddisfare il credito vantato dall'appellante nei confronti della venditrice.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che “è altresì certa la “partecipatio fraudis” del terzo, il quale ha espressamente dichiarato di essere il legale di riferimento della “da diversi anni” (e non per un unico incarico come CP_2
la ) nonché di essersi occupato direttamente, nell'interesse della della questione relativa ai compensi dovuti CP_1 CP_2
all' avv. . L'avv. in sede di interrogatorio formale, ha ammesso di aver proposto un accordo alla collega CP_1 Pt_1
sui compensi maturati, sia pure per iscritto e non telefonicamente come sostenuto da parte attrice, e ciò dunque conferma che sicuramente egli era a conoscenza del debito della . CP_2
C. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della “Errata valutazione delle tariffe forensi”.
Assume che “Ulteriore motivo di doglianza è la somma indicata in condanna (€. 8.000) a titolo di compensi, che non corrisponde a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 10.3.14 n. 55.”
La doglianza è infondata.
La corte rileva che la somma liquidata per le spese rientra, comunque, nello scaglione di valore relativo, previsto nelle tariffe forensi per il giudizio di cognizione davanti al Tribunale.
D. A questo punto va esaminato l'appello incidentale, con il quale l'avv. chiede la liquidazione CP_1
delle spese per la trascrizione della domanda giudiziale quantificate in 450€.
La corte rileva che, invero, non sono state liquidate al difensore gli anticipi relativi alla trascrizione della domanda giudiziale, pari ad € 450,00.
Assorbiti ogni altra eccezione e motivo.
Per tutto quanto argomentato, l'appello principale deve essere rigettato e deve essere accolto l'appello incidentale.
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione principale, si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento da parte dell'appellante principale, avv.
, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione. Pt_1
P Q M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Brindisi n. 644/2022 del 07.03.2022, pubbl. il 08/03/2022, rigetta l'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale condanna la sig.ra e l'avv. in solido tra loro a CP_2 Pt_1
8 versare all'avv. la ulteriore complessiva somma di € 450,00. Conferma nel resto l'impugnata CP_1
sentenza.
Condanna l'appellante e in solido al pagamento delle spese del presente grado di Controparte_2
giudizio in favore dell'appellata avv. , liquidate, in complessivi €. 6.000,00 oltre IVA, CAP e CP_1
rimborso forfettario in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 7.11.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
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