CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale: SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente
GI AE, RE
BUSACCA NICOLO', Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marsala
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.marsala.tp.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale PA
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale PA
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio PA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239002978525000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
'Con Reclamo/Ricorso depositato dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Difensore 2 e dal Dott. Difensore 1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 299 2023 '
9002978525/000 notificatagli in data 23/06/2023 dall'Agenzia LL Entrate/Riscossione, nei confronti della
Camera di Commercio di PA, dell'Agenzia LL Entrate - Direzione prov. Di PA, e del Comune di Marsala per l'importo complessivo di € 132.114,74 per mancato pagamento limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento (elenco tratto dal ricorso).
1) Cartella n. 299 2013 0002860140/001, asseritamente notificata il 03.05.2013, ente creditore Camera di
Commercio di PA, per l'anno 2010, per diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 570,70;
2) Cartella n. 299 2014 0002384813/001, asseritamente notificata il 11.04.2014, ente creditore Camera di
Commercio di PA, per l'anno 2011, per diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 519,19;
3) Cartella n. 299 2014 0021199420/000, asseritamente notificata il 11.04.2015, ente creditore Dir. prov. le di PA - uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2011, per IRPEF, Addizionale Comunale IRPEF, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 2.976,37;
4) Cartella n. 299 2016 0023833609/001, asseritamente notificata il 26.12.2016, ente creditore Camera di commercio di PA, per l'anno 2012, per Diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 393,17;
5) Cartella n. 299 2016 0025891939/000, asseritamente notificata il 30.12.2016, ente creditore Dir. prov. le di PA - uff. controlli, per l'anno 2010, per sanzione IRPEF, oltre accessori, per l'importo complessivo di
€ 2.136,57;
6) Cartella n. 299 2016 0027032506/000, asseritamente notificata il 2.03.2017, ente creditore Dir. prov. le di PA - uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2012, per Tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 295,96;
7) Cartella n. 299 2016 0028243223/001, asseritamente notificata il 02.03.2017, ente creditore Camera di commercio, per l'anno 2013, per Diritto annuale Camera di commercio di PA, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 465,36; 8) Cartella n. 299 2017 0005414938/001, asseritamente notificata il 15.06.2017, ente creditore Camera di commercio di PA, per l'anno 2014, per Diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 458,20;
9) Cartella n. 299 2017 0008762938/000, asseritamente notificata il 07.11.2017, ente creditore Dir. prov. le di PA - uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2013, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 78,73;
10) Cartella n. 299 2018 0001149958/000, asseritamente notificata il 23.02.2018, ente creditore Dir. prov. le di PA uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2014, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni
-
e accessori, per l'importo complessivo di € 211,92;
11) Cartella n. 299 2018 0002948300/000, asseritamente notificata il 13.04.2018, ente creditore Dir. prov. le di PA - uff. controlli, per l'anno 2010, per sanzione IRPEF, oltre accessori, per l'importo complessivo di € 289,60;
12) Cartella n. 299 2018 0008254552/000, asseritamente notificata il 13.12.2018, ente creditore Dir. prov. le di PA - uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2014, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 77,46;
13) Cartella n. 299 2018 0012013469/000, asseritamente notificata il 09.01.2019, ente creditore Camera di commercio di PA, per l'anno 2015, per Diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 122,17;
14) Cartella n. 299 2018 0012693177/001, asseritamente notificata il 09.01.2019, ente creditore Camera di commercio di PA, per l'anno 2015, per Diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 266,57;
15) Cartella n. 299 2019 0002140387/000, asseritamente notificata il 25.03.2019, ente creditore Comune di Marsala Ufficio Tributi, per l'anno 2013, per TARES, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 622,00;
16) Cartella n. 299 2019 0005609186/001, asseritamente notificata il 17.05.2019, ente creditore Dir. prov. le di PA-uff. controlli, per l'anno 2010, per IVA, IRAP, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 2.866,73.
A sostegno del ricorso eccepisce la nullità derivata dell'intimazione di pagamento opposta per omessa rituale notifica LL cartelle presupposte, per intervenuta decadenza/prescrizione del presunto credito ex artt. 25,
26 e 50 del DPR 602/73, art. 137 e ss. c.p.c., nonché dell'art. 5 del D. L. 953/1982, dell'art. 1 comma 161 della Legge 296/2006, dell'art. 6 comma 1 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/90 anche in riferimento alle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi. Conclude chiedendo la condanna di Parte resistente con distrazione LL somme a favore del difensore antistatario.
In data 07/02/2024 si costituisce l'Agenzia LL Entrate - Dir. Prov. di PA, il quale in via pregiudiziale solleva l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 546/92; chiede la necessaria chiamata in causa dell'Agente della Riscossione, trattandosi di ricorso fondato sull'asserita mancata notificazione LL cartelle prodromiche all'atto impugnato;
allega documentazione attestante l'avvenuta notifica di tutte le cartelle presupposte all'atto impugnato e atti interruttivi della prescrizione;
conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Costituitosi il Comune di Marsala in 15/02/2024 conferma la legittimità del proprio operato, trattasi di avviso di accertamento TARES - anno 2013 n. 3784 del 07/12/2016, notificato il 24/10/2017 e iscritto a ruolo entro i termini decadenziali previsti dalla Legge 296/2026, relativo alla cartella di pagamento 299 2019
0002140387/000, atto presupposto all'intimazione oggi impugnata. Conclude chiedendo integrare la chiamata in causa il Concessionario della Riscossione con vittoria LL spese di causa.
Con successiva memoria del 28/07/2025 la difesa contro deduce sull'eccezione di inammissibilità del ricorso ex artt. 19 del D. Lgs. 546/92 dedotta da Parte resistente, contesta la mancanza di prova regolare della effettiva notifica LL cartelle prodromiche in esame e insiste nelle conclusioni già formulate in ricorso, con vittoria LL spese di lite da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
In data 08/08/2025 con memoria ex art. 32 D. Lgs. l'Agenzia LL Entrate replica alle doglianze di Parte ricorrente, ritenendo motivi aggiunti quanto confutato in data 28/07/2025, in violazione dell'art. 24 del D.
Lgs. 546/92, tuttavia, deposita la notifica LL cartelle prodromiche in formato .eml e dei diversi atti interruttivi.
La Camera di Commercio di PA evocata in giudizio non si costituisce in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 08/09/2025, in collegamento da remoto la difesa risulta assente, presente solo l'Agenzia LL Entrate (Parte resistente), il quale insiste per il rigetto del ricorso. La Corte, in camera di consiglio, visto che il ricorso non è stato proposto nei confronti dell'Agenzia LL Entrate/Riscossione; ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio con l'ER (legittimato passivo relativo all'atto impugnato), ne dispone l'integrazione del contraddittorio, onerando Parte ricorrente e assegnando gg. 30 per gli adempimenti conseguenziali. Rinviava all'udienza del 17/11/2025, ore 12,00, per la trattazione della controversia (Ord.
693/2025).
In data 17/11/2025, in udienza, l'Agenzia LL Entrate rappresenta che l'ordinanza di integrazione del contraddittorio all'Agente della Riscossione, è stata notificata in data 09/10/2025, e per tanto l'ER risulta ancora in termine per costituirsi, di conseguenza chiede un rinvio per la trattazione della controversia. La difesa conferma l'avvenuta ottemperanza all'ordinanza (693/2025) della notifica suddetta all'Agente della Riscossione il 09/10/2025. La Corte rinvia la causa all'udienza di merito del 02/02/2026.
All'udienza odierna, presente la difesa per il ricorrente, solo l'Agenzia LL Entrate (Parte resistente), preso atto della mancata costituzione dell'Agenzia LL Entrate/Riscossione, discussa la controversia, la causa viene posta in decisione sulla base LL conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti dalle parti costituiti in giudizio, rilevata la mancata costituzione dell'Agente della Riscossione e della Camera di Commercio osserva quanto segue.
Preliminarmente, rilevato che il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificatagli il 23/06/2023 facendo valere anche i pretesi vizi e l'invalidità dei ruoli LL cartelle di pagamento correlati, quali atti presupposti, assumendo che i predetti atti prodromici mai gli erano stati regolarmente notificati, ricorda che risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omissione della notifica degli atti prodromici alla notifica dell'intimazione di pagamento costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 10012 del
15/04/2021). Pertanto, dovendosi verificare anzi tutto l'ammissibilità dell'impugnazione degli atti presupposti dell'intimazione di pagamento in ragione della dimostrata notifica o meno degli stessi per quanto attiene all'eccepita prescrizione, si rileva un lungo periodo di inerzia tra la notifica LL cartelle e l'adozione di azioni interruttive per cui occorre esaminare, per ciascuna, l'effetto del tempo intercorso.
Orbene, nella vicenda in esame, l'intimazione di pagamento impugnato si riferisce a limitatamente a 16 cartelle esattoriali, LL quali, tuttavia, il ricorrente ne prendeva effettiva contezza solo ed esclusivamente con la notificazione dell'atto propedeutico all'esecuzione, avversato nel presente ricorso.
Inoltre, è in dubbio che l'onere della prova in merito alla regolare notificazione LL stesse gravi sull'Amministrazione Finanziaria, la quale, qualora il contribuente in sede giudiziale lamenti l'omessa e/o inesistente notifica degli atti presupposti, deve dare prova della loro regolare notifica, producendo le relative relate di notifica. In assenza dell'assolvimento di tale onere, imposto inderogabilmente a carico all'Amministrazione resistente, l'atto successivo e consequenziale, che nel caso di specie si tratta di intimazione di pagamento, è da considerarsi indubbiamente affetto da nullità assoluta, sicché in ogni caso il giudice adito dovrà indubbiamente dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata.
Tuttavia, dalla documentazione attestante l'avvenuta notifica di tutte le cartelle prodromiche all'atto impugnato, nonché dei successivi atti interruttivi prodotti dall'Agenzia LL Entrate si evidenzia quanto segue.
1) Cartella n. 299 2013 0002860140/001, notificata il 03.05.2013; ente creditore Camera di Commercio di
PA, per l'anno 2010, per diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori;
Consegnata
a Nominativo_1 qualificatasi figlia. Notifica regolare.
2) Cartella n. 299 2014 0002384813/001, notificata il 11.04.2014, ente creditore Camera di Commercio di
PA, per l'anno 2011, per diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori;
Consegnata
a Nominativo_2 qualificatasi coniuge. Notifica regolare.
-3) Cartella n. 299 2014 0021199420/000, notificata il 11.04.2015, ente creditore Dir.prov.le di PA – uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2011, per IRPEF, Addizionale Comunale IRPEF, oltre sanzioni e accessori;
Consegnata a Nominativo_2 qualificatasi coniuge. Notifica regolare.
4) Cartella n. 299 2016 0023833609/001, notificata il 26.12.2016, ente creditore Camera di commercio di
PA, per l'anno 2012, per Diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori;
Mediante deposito CCIAA e invio a/r. Consegna a mani proprie. Notifica regolare.
5) Cartella n. 299 2016 0025891939/000, notificata il 30.12.2016, ente creditore Dir.prov.le di PA - uff. controlli, per l'anno 2010, per sanzione IRPEF, oltre accessori;
; Mediante deposito CCIAA e invio a/r.
Consegna a mani proprie. Notifica regolare.
6) Cartella n. 299 2016 0027032506/000, notificata il 2.03.2017, ente creditore Dir.prov.le di PA – uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2012, per Tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori;
Mediante deposito CCIAA e invio a/r. Compiuta giacenza. Notifica regolare.
7) Cartella n. 299 2016 0028243223/001, notificata il 02.03.2017, ente creditore Camera di commercio, per l'anno 2013, per Diritto annuale Camera di commercio di PA, oltre sanzioni e accessori;
Mediante deposito CCIAA e invio a/r. Compiuta giacenza. Notifica regolare.
8) Cartella n. 299 2017 0005414938/001, notificata il 15.06.2017, ente creditore Camera di commercio di
PA, per l'anno 2014, per Diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori;
Mediante deposito CCIAA e invio a/r. Compiuta giacenza. Notifica regolare.
9) Cartella n. 299 2017 0008762938/000, notificata il 07.11.2017, ente creditore Dir.prov.le di PA - uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2013, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori;
Notifica
a mezzo PEC. Notifica regolare.
a) INTERRUZIONE con AVI n. 299 2018 9001183617/000 notificata a mezzo PEC in data 20/12/2018.
b) INTERRUZIONE con AVI n. 299 2019 9000128551/000 notificata a mezzo PEC in data 16/01/2019.
10) Cartella n. 299 2018 0001149958/000, notificata il 23.02.2018, ente creditore Dir.prov.le di PA – uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2014, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori;
Notifica
a mezzo PEC. Notifica regolare.
11) Cartella n. 299 2018 0002948300/000, notificata il 13.04.2018, ente creditore Dir.prov.le di PA – uff. controlli, per sanzione IRPEF, oltre accessori per l'anno 2010; Notifica a mezzo PEC. Notifica regolare.
12) Cartella n. 299 2018 0008254552/000, notificata il 13.12.2018, ente creditore Dir.prov.le di PA - uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2014, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori;
Notifica
a mezzo PEC. Notifica regolare.
13) Cartella n. 299 2018 0012013469/000, notificata il 09.01.2019, ente creditore Camera di commercio di
PA, per l'anno 2015, per Diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori;
Notifica a mezzo PEC. Notifica regolare.
14) Cartella n. 299 2018 0012693177/001, notificata il 09.01.2019, ente creditore Camera di commercio di
PA, per l'anno 2015, per Diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori;
Notifica a mezzo PEC. Notifica regolare.
15) Cartella n. 299 2019 0002140387/000, notificata il 25.03.2019, ente creditore Comune di Marsala Ufficio
Tributi, per l'anno 2013, per TARES, oltre sanzioni e accessori;
Notifica a mezzo PEC. Notifica regolare.
16) Cartella n. 299 2019 0005609186/001, notificata il 17.05.2019, ente creditore Dir.prov.le di PA – uff. controlli, per l'anno 2010, per IVA, IRAP, oltre sanzioni e accessori;
Notifica a mezzo PEC. Notifica regolare.
Per quanto sopra descritto, relativamente ai dedotti vizi limitatamente alle cartelle presupposte impugnate, occorre precisare, prima di esaminare il motivo della intervenuta prescrizione quanto segue.
In tema di bollo auto l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art, 1 del D.L. 2/86 convertito nella legge 60/86, è così formulato: "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero LL tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per l'effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e LL relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Sicché, in materia di tassa automobilistica, la cartella esattoriale per il recupero degli arretrati del bollo auto deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nel caso di specie le cartelle di pagamento relative alla
Tassa Auto seguenti risultano decadute/prescritte:
6) Cartella n. 299 2016 0027032506/000, notificata il 2.03.2017, ente creditore Dir.prov.le di PA – uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2012, per Tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori;
-9) Cartella n. 299 2017 0008762938/000, notificata il 07.11.2017, ente creditore Dir.prov.le di PA – uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2013, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori;
10) Cartella n. 299 2018 0001149958/000, notificata il 23.02.2018, ente creditore Dir.prov.le di PA – uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2014, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori;
12) Cartella n. 299 2018 0008254552/000, notificata il 13.12.2018, ente creditore Dir.prov.le di PA - uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2014, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori.
Quanto al diritto camerale secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, che questa Corte condivide, “Il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della I. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario LL Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale" (Cfr. Cass.22897/2022).
Inoltre, l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione LL sanzioni dall'art. 20, c. 3 D.Lgs. 472/1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art. 10 D.M. 54/2005, secondo cui l'atto di irrogazione LL sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione ed il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione/avv. Acc./Avv. di pagamento/cartella esattoriale. Pertanto, stesso ragionamento per la pretesa fiscale relativa alle cartelle di pagamento nn. 1) Cartella n. 299 2013
0002860140/001, notificata il 03.05.2013; ente creditore Camera di Commercio di PA, per l'anno 2010, per diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori e la 2) Cartella n. 299 2014
0002384813/001, notificata il 11.04.2014, ente creditore Camera di Commercio di PA, per l'anno 2011, per diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori risultano decadute/prescritte.
Quanto alle restanti cartelle ne consegue che, per le pretese portate da tali atti di riscossione, non è intervenuta nessuna prescrizione attese le suddette date di notifica LL cartelle e quella di dell'intimazione impugnata
(23/06/2023), intervalli di tempo ben inferiori a quelli previsti per i tributi erariali, locali, sanzioni e interessi, tenuto conto dei termini di sospensione/proroga disposta dalla normativa da COVID - 19.
In ragione di quanto argomentato, ritenuta assorbente ogni altra doglianza, la Corte in parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 299 2016 0027032506/000; 299 2017 0008762938/000; 299 2018 0001149958/000; 299 2018 0008254552/000;
299 2013 0002860140/001; 299 2014 0002384813/001. Conferma per il resto l'atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 299 2016 0027032506/000; 299 2017 0008762938/000; 299 2018
0001149958/000; 299 2018 0008254552/000; 299 2013 0002860140/001; 299 2014 0002384813/001.
Conferma per il resto l'atto impugnato. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera dii consiglio del 02/02/2026.
Il Presidente Il RE
GA Mangiaracina Annibale RE AL
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale: SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente
GI AE, RE
BUSACCA NICOLO', Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marsala
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.marsala.tp.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale PA
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale PA
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio PA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239002978525000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste LL parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione LL eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
'Con Reclamo/Ricorso depositato dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Difensore 2 e dal Dott. Difensore 1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 299 2023 '
9002978525/000 notificatagli in data 23/06/2023 dall'Agenzia LL Entrate/Riscossione, nei confronti della
Camera di Commercio di PA, dell'Agenzia LL Entrate - Direzione prov. Di PA, e del Comune di Marsala per l'importo complessivo di € 132.114,74 per mancato pagamento limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento (elenco tratto dal ricorso).
1) Cartella n. 299 2013 0002860140/001, asseritamente notificata il 03.05.2013, ente creditore Camera di
Commercio di PA, per l'anno 2010, per diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 570,70;
2) Cartella n. 299 2014 0002384813/001, asseritamente notificata il 11.04.2014, ente creditore Camera di
Commercio di PA, per l'anno 2011, per diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 519,19;
3) Cartella n. 299 2014 0021199420/000, asseritamente notificata il 11.04.2015, ente creditore Dir. prov. le di PA - uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2011, per IRPEF, Addizionale Comunale IRPEF, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 2.976,37;
4) Cartella n. 299 2016 0023833609/001, asseritamente notificata il 26.12.2016, ente creditore Camera di commercio di PA, per l'anno 2012, per Diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 393,17;
5) Cartella n. 299 2016 0025891939/000, asseritamente notificata il 30.12.2016, ente creditore Dir. prov. le di PA - uff. controlli, per l'anno 2010, per sanzione IRPEF, oltre accessori, per l'importo complessivo di
€ 2.136,57;
6) Cartella n. 299 2016 0027032506/000, asseritamente notificata il 2.03.2017, ente creditore Dir. prov. le di PA - uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2012, per Tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 295,96;
7) Cartella n. 299 2016 0028243223/001, asseritamente notificata il 02.03.2017, ente creditore Camera di commercio, per l'anno 2013, per Diritto annuale Camera di commercio di PA, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 465,36; 8) Cartella n. 299 2017 0005414938/001, asseritamente notificata il 15.06.2017, ente creditore Camera di commercio di PA, per l'anno 2014, per Diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 458,20;
9) Cartella n. 299 2017 0008762938/000, asseritamente notificata il 07.11.2017, ente creditore Dir. prov. le di PA - uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2013, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 78,73;
10) Cartella n. 299 2018 0001149958/000, asseritamente notificata il 23.02.2018, ente creditore Dir. prov. le di PA uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2014, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni
-
e accessori, per l'importo complessivo di € 211,92;
11) Cartella n. 299 2018 0002948300/000, asseritamente notificata il 13.04.2018, ente creditore Dir. prov. le di PA - uff. controlli, per l'anno 2010, per sanzione IRPEF, oltre accessori, per l'importo complessivo di € 289,60;
12) Cartella n. 299 2018 0008254552/000, asseritamente notificata il 13.12.2018, ente creditore Dir. prov. le di PA - uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2014, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 77,46;
13) Cartella n. 299 2018 0012013469/000, asseritamente notificata il 09.01.2019, ente creditore Camera di commercio di PA, per l'anno 2015, per Diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 122,17;
14) Cartella n. 299 2018 0012693177/001, asseritamente notificata il 09.01.2019, ente creditore Camera di commercio di PA, per l'anno 2015, per Diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 266,57;
15) Cartella n. 299 2019 0002140387/000, asseritamente notificata il 25.03.2019, ente creditore Comune di Marsala Ufficio Tributi, per l'anno 2013, per TARES, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 622,00;
16) Cartella n. 299 2019 0005609186/001, asseritamente notificata il 17.05.2019, ente creditore Dir. prov. le di PA-uff. controlli, per l'anno 2010, per IVA, IRAP, oltre sanzioni e accessori, per l'importo complessivo di € 2.866,73.
A sostegno del ricorso eccepisce la nullità derivata dell'intimazione di pagamento opposta per omessa rituale notifica LL cartelle presupposte, per intervenuta decadenza/prescrizione del presunto credito ex artt. 25,
26 e 50 del DPR 602/73, art. 137 e ss. c.p.c., nonché dell'art. 5 del D. L. 953/1982, dell'art. 1 comma 161 della Legge 296/2006, dell'art. 6 comma 1 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/90 anche in riferimento alle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi. Conclude chiedendo la condanna di Parte resistente con distrazione LL somme a favore del difensore antistatario.
In data 07/02/2024 si costituisce l'Agenzia LL Entrate - Dir. Prov. di PA, il quale in via pregiudiziale solleva l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 546/92; chiede la necessaria chiamata in causa dell'Agente della Riscossione, trattandosi di ricorso fondato sull'asserita mancata notificazione LL cartelle prodromiche all'atto impugnato;
allega documentazione attestante l'avvenuta notifica di tutte le cartelle presupposte all'atto impugnato e atti interruttivi della prescrizione;
conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Costituitosi il Comune di Marsala in 15/02/2024 conferma la legittimità del proprio operato, trattasi di avviso di accertamento TARES - anno 2013 n. 3784 del 07/12/2016, notificato il 24/10/2017 e iscritto a ruolo entro i termini decadenziali previsti dalla Legge 296/2026, relativo alla cartella di pagamento 299 2019
0002140387/000, atto presupposto all'intimazione oggi impugnata. Conclude chiedendo integrare la chiamata in causa il Concessionario della Riscossione con vittoria LL spese di causa.
Con successiva memoria del 28/07/2025 la difesa contro deduce sull'eccezione di inammissibilità del ricorso ex artt. 19 del D. Lgs. 546/92 dedotta da Parte resistente, contesta la mancanza di prova regolare della effettiva notifica LL cartelle prodromiche in esame e insiste nelle conclusioni già formulate in ricorso, con vittoria LL spese di lite da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
In data 08/08/2025 con memoria ex art. 32 D. Lgs. l'Agenzia LL Entrate replica alle doglianze di Parte ricorrente, ritenendo motivi aggiunti quanto confutato in data 28/07/2025, in violazione dell'art. 24 del D.
Lgs. 546/92, tuttavia, deposita la notifica LL cartelle prodromiche in formato .eml e dei diversi atti interruttivi.
La Camera di Commercio di PA evocata in giudizio non si costituisce in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 08/09/2025, in collegamento da remoto la difesa risulta assente, presente solo l'Agenzia LL Entrate (Parte resistente), il quale insiste per il rigetto del ricorso. La Corte, in camera di consiglio, visto che il ricorso non è stato proposto nei confronti dell'Agenzia LL Entrate/Riscossione; ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio con l'ER (legittimato passivo relativo all'atto impugnato), ne dispone l'integrazione del contraddittorio, onerando Parte ricorrente e assegnando gg. 30 per gli adempimenti conseguenziali. Rinviava all'udienza del 17/11/2025, ore 12,00, per la trattazione della controversia (Ord.
693/2025).
In data 17/11/2025, in udienza, l'Agenzia LL Entrate rappresenta che l'ordinanza di integrazione del contraddittorio all'Agente della Riscossione, è stata notificata in data 09/10/2025, e per tanto l'ER risulta ancora in termine per costituirsi, di conseguenza chiede un rinvio per la trattazione della controversia. La difesa conferma l'avvenuta ottemperanza all'ordinanza (693/2025) della notifica suddetta all'Agente della Riscossione il 09/10/2025. La Corte rinvia la causa all'udienza di merito del 02/02/2026.
All'udienza odierna, presente la difesa per il ricorrente, solo l'Agenzia LL Entrate (Parte resistente), preso atto della mancata costituzione dell'Agenzia LL Entrate/Riscossione, discussa la controversia, la causa viene posta in decisione sulla base LL conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti dalle parti costituiti in giudizio, rilevata la mancata costituzione dell'Agente della Riscossione e della Camera di Commercio osserva quanto segue.
Preliminarmente, rilevato che il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificatagli il 23/06/2023 facendo valere anche i pretesi vizi e l'invalidità dei ruoli LL cartelle di pagamento correlati, quali atti presupposti, assumendo che i predetti atti prodromici mai gli erano stati regolarmente notificati, ricorda che risulta ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omissione della notifica degli atti prodromici alla notifica dell'intimazione di pagamento costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 10012 del
15/04/2021). Pertanto, dovendosi verificare anzi tutto l'ammissibilità dell'impugnazione degli atti presupposti dell'intimazione di pagamento in ragione della dimostrata notifica o meno degli stessi per quanto attiene all'eccepita prescrizione, si rileva un lungo periodo di inerzia tra la notifica LL cartelle e l'adozione di azioni interruttive per cui occorre esaminare, per ciascuna, l'effetto del tempo intercorso.
Orbene, nella vicenda in esame, l'intimazione di pagamento impugnato si riferisce a limitatamente a 16 cartelle esattoriali, LL quali, tuttavia, il ricorrente ne prendeva effettiva contezza solo ed esclusivamente con la notificazione dell'atto propedeutico all'esecuzione, avversato nel presente ricorso.
Inoltre, è in dubbio che l'onere della prova in merito alla regolare notificazione LL stesse gravi sull'Amministrazione Finanziaria, la quale, qualora il contribuente in sede giudiziale lamenti l'omessa e/o inesistente notifica degli atti presupposti, deve dare prova della loro regolare notifica, producendo le relative relate di notifica. In assenza dell'assolvimento di tale onere, imposto inderogabilmente a carico all'Amministrazione resistente, l'atto successivo e consequenziale, che nel caso di specie si tratta di intimazione di pagamento, è da considerarsi indubbiamente affetto da nullità assoluta, sicché in ogni caso il giudice adito dovrà indubbiamente dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata.
Tuttavia, dalla documentazione attestante l'avvenuta notifica di tutte le cartelle prodromiche all'atto impugnato, nonché dei successivi atti interruttivi prodotti dall'Agenzia LL Entrate si evidenzia quanto segue.
1) Cartella n. 299 2013 0002860140/001, notificata il 03.05.2013; ente creditore Camera di Commercio di
PA, per l'anno 2010, per diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori;
Consegnata
a Nominativo_1 qualificatasi figlia. Notifica regolare.
2) Cartella n. 299 2014 0002384813/001, notificata il 11.04.2014, ente creditore Camera di Commercio di
PA, per l'anno 2011, per diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori;
Consegnata
a Nominativo_2 qualificatasi coniuge. Notifica regolare.
-3) Cartella n. 299 2014 0021199420/000, notificata il 11.04.2015, ente creditore Dir.prov.le di PA – uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2011, per IRPEF, Addizionale Comunale IRPEF, oltre sanzioni e accessori;
Consegnata a Nominativo_2 qualificatasi coniuge. Notifica regolare.
4) Cartella n. 299 2016 0023833609/001, notificata il 26.12.2016, ente creditore Camera di commercio di
PA, per l'anno 2012, per Diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori;
Mediante deposito CCIAA e invio a/r. Consegna a mani proprie. Notifica regolare.
5) Cartella n. 299 2016 0025891939/000, notificata il 30.12.2016, ente creditore Dir.prov.le di PA - uff. controlli, per l'anno 2010, per sanzione IRPEF, oltre accessori;
; Mediante deposito CCIAA e invio a/r.
Consegna a mani proprie. Notifica regolare.
6) Cartella n. 299 2016 0027032506/000, notificata il 2.03.2017, ente creditore Dir.prov.le di PA – uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2012, per Tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori;
Mediante deposito CCIAA e invio a/r. Compiuta giacenza. Notifica regolare.
7) Cartella n. 299 2016 0028243223/001, notificata il 02.03.2017, ente creditore Camera di commercio, per l'anno 2013, per Diritto annuale Camera di commercio di PA, oltre sanzioni e accessori;
Mediante deposito CCIAA e invio a/r. Compiuta giacenza. Notifica regolare.
8) Cartella n. 299 2017 0005414938/001, notificata il 15.06.2017, ente creditore Camera di commercio di
PA, per l'anno 2014, per Diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori;
Mediante deposito CCIAA e invio a/r. Compiuta giacenza. Notifica regolare.
9) Cartella n. 299 2017 0008762938/000, notificata il 07.11.2017, ente creditore Dir.prov.le di PA - uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2013, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori;
Notifica
a mezzo PEC. Notifica regolare.
a) INTERRUZIONE con AVI n. 299 2018 9001183617/000 notificata a mezzo PEC in data 20/12/2018.
b) INTERRUZIONE con AVI n. 299 2019 9000128551/000 notificata a mezzo PEC in data 16/01/2019.
10) Cartella n. 299 2018 0001149958/000, notificata il 23.02.2018, ente creditore Dir.prov.le di PA – uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2014, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori;
Notifica
a mezzo PEC. Notifica regolare.
11) Cartella n. 299 2018 0002948300/000, notificata il 13.04.2018, ente creditore Dir.prov.le di PA – uff. controlli, per sanzione IRPEF, oltre accessori per l'anno 2010; Notifica a mezzo PEC. Notifica regolare.
12) Cartella n. 299 2018 0008254552/000, notificata il 13.12.2018, ente creditore Dir.prov.le di PA - uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2014, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori;
Notifica
a mezzo PEC. Notifica regolare.
13) Cartella n. 299 2018 0012013469/000, notificata il 09.01.2019, ente creditore Camera di commercio di
PA, per l'anno 2015, per Diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori;
Notifica a mezzo PEC. Notifica regolare.
14) Cartella n. 299 2018 0012693177/001, notificata il 09.01.2019, ente creditore Camera di commercio di
PA, per l'anno 2015, per Diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori;
Notifica a mezzo PEC. Notifica regolare.
15) Cartella n. 299 2019 0002140387/000, notificata il 25.03.2019, ente creditore Comune di Marsala Ufficio
Tributi, per l'anno 2013, per TARES, oltre sanzioni e accessori;
Notifica a mezzo PEC. Notifica regolare.
16) Cartella n. 299 2019 0005609186/001, notificata il 17.05.2019, ente creditore Dir.prov.le di PA – uff. controlli, per l'anno 2010, per IVA, IRAP, oltre sanzioni e accessori;
Notifica a mezzo PEC. Notifica regolare.
Per quanto sopra descritto, relativamente ai dedotti vizi limitatamente alle cartelle presupposte impugnate, occorre precisare, prima di esaminare il motivo della intervenuta prescrizione quanto segue.
In tema di bollo auto l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art, 1 del D.L. 2/86 convertito nella legge 60/86, è così formulato: "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero LL tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per l'effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e LL relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".
Sicché, in materia di tassa automobilistica, la cartella esattoriale per il recupero degli arretrati del bollo auto deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nel caso di specie le cartelle di pagamento relative alla
Tassa Auto seguenti risultano decadute/prescritte:
6) Cartella n. 299 2016 0027032506/000, notificata il 2.03.2017, ente creditore Dir.prov.le di PA – uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2012, per Tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori;
-9) Cartella n. 299 2017 0008762938/000, notificata il 07.11.2017, ente creditore Dir.prov.le di PA – uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2013, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori;
10) Cartella n. 299 2018 0001149958/000, notificata il 23.02.2018, ente creditore Dir.prov.le di PA – uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2014, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori;
12) Cartella n. 299 2018 0008254552/000, notificata il 13.12.2018, ente creditore Dir.prov.le di PA - uff. territoriale di Marsala, per l'anno 2014, per tasse automobilistiche Sicilia, oltre sanzioni e accessori.
Quanto al diritto camerale secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, che questa Corte condivide, “Il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della I. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario LL Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale" (Cfr. Cass.22897/2022).
Inoltre, l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione LL sanzioni dall'art. 20, c. 3 D.Lgs. 472/1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall'art. 10 D.M. 54/2005, secondo cui l'atto di irrogazione LL sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione ed il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione/avv. Acc./Avv. di pagamento/cartella esattoriale. Pertanto, stesso ragionamento per la pretesa fiscale relativa alle cartelle di pagamento nn. 1) Cartella n. 299 2013
0002860140/001, notificata il 03.05.2013; ente creditore Camera di Commercio di PA, per l'anno 2010, per diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori e la 2) Cartella n. 299 2014
0002384813/001, notificata il 11.04.2014, ente creditore Camera di Commercio di PA, per l'anno 2011, per diritto annuale Camera di commercio, oltre sanzioni e accessori risultano decadute/prescritte.
Quanto alle restanti cartelle ne consegue che, per le pretese portate da tali atti di riscossione, non è intervenuta nessuna prescrizione attese le suddette date di notifica LL cartelle e quella di dell'intimazione impugnata
(23/06/2023), intervalli di tempo ben inferiori a quelli previsti per i tributi erariali, locali, sanzioni e interessi, tenuto conto dei termini di sospensione/proroga disposta dalla normativa da COVID - 19.
In ragione di quanto argomentato, ritenuta assorbente ogni altra doglianza, la Corte in parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 299 2016 0027032506/000; 299 2017 0008762938/000; 299 2018 0001149958/000; 299 2018 0008254552/000;
299 2013 0002860140/001; 299 2014 0002384813/001. Conferma per il resto l'atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 299 2016 0027032506/000; 299 2017 0008762938/000; 299 2018
0001149958/000; 299 2018 0008254552/000; 299 2013 0002860140/001; 299 2014 0002384813/001.
Conferma per il resto l'atto impugnato. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera dii consiglio del 02/02/2026.
Il Presidente Il RE
GA Mangiaracina Annibale RE AL