Ordinanza collegiale 27 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 16 maggio 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Parere definitivo 18 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 3681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3681 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03681/2026REG.PROV.COLL.
N. 00213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero Musso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 21781/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. NZ NI, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. L’odierno ricorrente ha impugnato innanzi al Tar il provvedimento di rigetto della sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, adottato dal Ministero dell’Interno in quanto “ dall’attività informativa esperita …sono emersi elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”.
2. Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso, ritenendo che:
“ La delicatezza delle questioni in gioco, fra cui anche il rischio di ripercussioni nei rapporti internazionali a causa di atti commessi da un cittadino italiano nei confronti di Paesi terzi, giustifica pienamente l’utilizzo di parametri rigorosi nell’accertamento dell’assenza di pericolosità del richiedente la cittadinanza, malgrado l’asserita assenza di pericolosità dell’interessato.
Non può dunque essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell'Interno, che si è determinato allo stato degli atti, basandosi sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289 e 8 ottobre 2021, n. 6720), senza esternare maggiori dettagli per le descritte ragioni di opportunità.
In proposito, alla luce di tali considerazioni, la giurisprudenza ha precisato che “si può sostenere che per giustificare il diniego…sia sufficiente una situazione di dubbio” (Cons. Stato, sez. III, n. 1084 del 4 marzo 2015) e che “allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo per la sicurezza dello Stato” [cfr. Cons. Stato sez. III, 28 dicembre 2022; in termini 19 settembre 2022, n. 8084; Tar Lazio, n. 1957/2024 citata: “In ogni caso va riconosciuto che tali valutazioni sono inevitabilmente caratterizzate da un estremo grado di incertezza e, proprio per tale motivo, per la loro natura e finalità, nonché per le conseguenze che discendono in caso di inadeguato apprezzamento, sono interamente riservate all’Autorità competente, che è legittimata democraticamente ad assumere le decisioni finali e che risponde, anche politicamente, nei confronti della generalità dei consociati, dei propri errori (come avvertito sin dalla dottrina più risalente, in tali casi, ‘la bilancia del giudice non può pesare più della spada dell’amministrazione’, non essendovi alcuna ragione per ‘privilegiare l’errore del giudice rispetto a quello dell’amministrazione’)”].
Su questi temi la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, sez. VI, 19 luglio 2005, n. 3841; id. 3 ottobre 2007, n. 5103; Sez. IV, 1° ottobre 1991, n. 761) ha altresì chiarito che il provvedimento di diniego non deve necessariamente riportare le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 11536/2022; n. 3886 e n. 3896 del 2021; n. 5326 e n. 8133 del 2020; n. 2102 del 2019).
Il Giudice amministrativo ha ritenuto che, in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto e ha precisato che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati (Cons. Stato, sez. III, n. 6720/2021; sez. VI, n. 1173/09, n. 7637/09; T.A.R. Lazio, II Quater, n. 9293/14, n. 604/13, n. 3158/12, n. 14015/11).
La classificazione “riservata” degli atti in questione comporta infatti che gli stessi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del Decreto del Ministro dell'Interno del 10 maggio 1994, n. 415, aggiornato dal Decreto del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2022, siano sottratti all'accesso in quanto rientranti nella categoria dei documenti recanti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali. Il regime giuridico degli atti “classificati” è dettato dall'art. 42, comma 8, della legge n. 124/2007, a norma del quale, qualora l'Autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'Autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia. Sulla questione l’orientamento della giurisprudenza è consolidato, espresso anche da questa Sezione da ultimo con sentenza del 2 novembre 2022, n. 14230 e ribadito dal Consiglio di Stato, sezione III, da ultimo, con la sentenza del 12 giugno 2023, n. 5753.
Tanto chiarito, nella fattispecie in esame, a seguito dell’accesso alla relazione riservata depositata dall’Amministrazione in ottemperanza all’ordine del giudice, come già riferito, sono emersi gravi elementi di controindicazione a carico del ricorrente, essendo sospettato di far parte un anno prima della presentazione della domanda di cittadinanza di un gruppo di foreign terrorist fighters diretti in Paesi del Medio Oriente.
Detti elementi informativi esibiti dal Ministero consentono, ad avviso del Collegio, di ravvisare condivisibilmente gli estremi di un motivo ostativo di sicurezza nazionale, visto il grave rischio per l’integrità della Repubblica e tenuto conto che l’acquisto della cittadinanza potrebbe costituire presupposto per più incisive attività potenzialmente pericolose (ex plurimis, Tar Lazio, Sez. V-bis, nn. 4006/2024; 1942/2023; 17439/2023). Peraltro, giova ribadire che si tratta di elementi di controindicazione emersi nel corso dell’attività dei servizi di sicurezza, non riferibili all’attività di pubblica sicurezza ordinaria e, per questo, da ritenere affidabili.
Il Collegio ritiene dunque che, nella specie, il provvedimento risulti immune dai vizi dedotti da parte ricorrente, in quanto sorretto da un adeguato corredo istruttorio e motivazionale… ”.
3. Con l’atto di appello, il ricorrente:
- ritiene la sentenza affetta dai vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. F, l. 91/1992, travisamento dei fatti di causa e difetto di motivazione;
- evidenzia che “ al momento dell’adozione del decreto di rigetto della cittadinanza erano già trascorsi quasi 4 anni dal 2015, per cui il Ministero dell’interno avrebbe dovuto chiedere agli Organismi preposti conferma o meno della fondatezza dei sospetti formulati per il 2015, tanto più che erano passati 4 anni.
E a maggior ragione oggi, il Ministero dell’interno avrebbe dovuto verificare la fondatezza del sospetto formulato per il 2015 considerato che sono ormai trascorsi 9 anni, soprattutto alla luce della circostanza che da allora e il ricorrente ha tenuto sempre una condotta irreprensibile.
Il Ministero dell’interno, quindi, al momento della decisione sulla concessione della cittadinanza italiana, avrebbe dovuto chiedere la verifica della fondatezza e soprattutto dell’attualità del sospetto, posto che il sospetto è risalente al 2015 mentre la decisione è della fine dell’Ottobre 2018.
Il Ministero avrebbe dovuto altresì verificare la fondatezza del sospetto.
Diversamente argomentando si attribuisce agli Organi preposti un potere illimitato, ontologicamente arbitrario, di decidere la concessione della cittadinanza senza dover neanche specificare la fondatezza del sospetto. Non è dato sapere, infatti, se tali sospetti erano originariamente fondati e perché. Né è dato sapere se con il tempo, quando, dopo più di 3 anni, è stata decisa la domanda di cittadinanza, sono stati confermati o meno i sospetti contro l’appellante; a maggior ragione dopo 9 anni quando il Ministero dell’interno avrebbe dovuto adempiere l’ordinanza istruttoria.
Si noti, infine, che la stessa PA convenuta, in occasione dell’adempimento istruttorio, nella nota del 18/08/2024 indirettamente ammette la mancata completa discovery laddove chiede al TAR di non accogliere il ricorso e, soprattutto, di non condannarla alle spese, rimarcando la sua mancanza di responsabilità nel grado di specificità dell’informativa degli Organismi preposti.
Sul punto la sentenza impugnata cade, pertanto, in errore in giudicando, travisando tra l’altro quando scritto nel provvedimento di rigetto della cittadinanza, per cui la stessa va riformata con la concessione della cittadinanza italiana in favore dell’appellante ”.
4. L’Amministrazione appellata non si è costituita.
5. All’udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. Secondo giurisprudenza consolidata, il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è un atto discrezionale subordinato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “ status illesae dignitatis ” (morale e civile) di chi chiede la cittadinanza (Cons. St., sez. I, 20 gennaio 1993, n. 1878/94; 12 aprile 1995, n. 1834/91; 26 agosto 1998, n. 1108/96; 3 marzo 1999, n. 29/99; sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; 25 agosto 2016, n. 3696).
2.2. Si tratta, quindi, di un provvedimento fondato su valutazioni che rappresentano un'esplicazione del potere dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. St., Sez. III, 13 novembre 2018, n. 6374; 27 febbraio 2019, n. 1390), da cui consegue che l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’amministrazione ritenga che lo straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 334/2025, n. 2913/2025, n. 3101/2025, n. 5516/2024; n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019).
2.3. Ne discende che nella valutazione discrezionale ed articolata che spetta all’Amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano.
3.1. Al riguardo, la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato, in tema di concessione della cittadinanza italiana, ha costantemente affermato che la natura latamente discrezionale del potere amministrativo è informata anche a criteri di stampo precauzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e cautelativo (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), sottoposti alla verifica non solo delle Autorità di pubblica sicurezza, ma anche degli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che formulano la prognosi di compatibilità con l’interesse nazionale dell’inserimento dello straniero nella collettività dei cittadini utilizzando dati di natura riservata, rispetto ai quali non è predicabile una conoscenza integrale e generalizzata, poiché l’obbligo di motivazione si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti (vds., per tutte, Cons. Stato, Sez. III, n. 2102/2019; id. n. 5326/2020; id, n. 602/2026).
3.2. Il giudizio di concessione dello status civitatis, in questi casi, si connota ancor più alla stregua di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale ed informata ai già citati principi di cautela, al solo fine della tutela dell’interesse nazionale.
3.3. Risulta, pertanto, fisiologico un assolvimento “ attenuato ”, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, quando una più ampia disclosure, già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’amministrazione, potrebbe costituire un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2023, n. 10229; id. 29 marzo 2019, n. 2102).
3.4. In altri termini, nei casi in cui il rigetto della domanda di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione dell’atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 19 novembre 2022, n. 8084).
4.1. Nel caso di specie, dall’esame del provvedimento impugnato emerge che il diniego di cittadinanza si è basato su una valutazione di non coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana che si fonda su ragioni inerenti alla sicurezza nazionale.
4.2. Ne deriva che non appaiono sussistenti i vizi lamentati dal ricorrente, alla luce della valutazione di un pericolo attuale e concreto per la sicurezza dello Stato, idonea a legittimare la valutazione negativa in termini di compatibilità dell’interesse pubblico con quello privato.
5. Alla luce di quanto detto il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
6. Nulla dev’essere statuito sulle spese del giudizio, non essendosi costituita la parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di qualsiasi altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OV Pescatore, Presidente FF
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
NZ NI, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NZ NI | OV Pescatore |
IL SEGRETARIO