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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 14013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14013 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 16345 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 29.4.2025
e vertente
T R A
C.F./P.IVA: , e per essa, Parte_1 P.IVA_1 quale mandataria con rappresentanza in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n. 37, presso lo studio legale dell'Avv. Alessandro Trinchi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
Appellante
E
(C. F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Roma, Via Panama n. 86, presso lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Cammaroto, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, il procuratore di parte appellata così concludeva: “si riporta a quanto ampiamente dedotto nella propria comparsa di costituzione insistendo nell'accoglimento delle relative conclusioni.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva Parte_1 in giudizio spiegando appello avverso la sentenza n. 18765/2021 emessa dal Controparte_1
Giudice di Pace di Roma ed esponeva:
1 - che con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2021 il l'aveva convenuta in CP_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma, deducendo che: mentre si trovava in Polonia nel gennaio 2020, subiva il furto del proprio portafoglio, contenente anche le carte di credito;
accortosi dell'effettuazione di operazioni non autorizzate, provvedeva immediatamente a bloccare la carta e a sporgere denuncia;
sosteneva la responsabilità della banca per l'esecuzione delle operazioni fraudolente, in ragione dell'inadempimento degli obblighi contrattuali imposti dall'art. 2697 c.c. e dal D.lgs. n. 11/2010;
- che a tal fine il chiedeva l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e la CP_1 condanna della BNL alla restituzione della somma di 2.207,84 euro;
- che si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea;
- che deduceva, in particolare, la riconducibilità delle operazioni allo stesso , poiché CP_1 eseguite mediante sportello automatico (ATM), utilizzando la carta di credito unitamente al codice PIN, conosciuto esclusivamente dal titolare;
- che il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza gravata, accoglieva la domanda dell'attore e la condannava a pagare la somma di euro 2.207,84, oltre gli interessi legali e le spese processuali;
- che riteneva la decisione ingiusta ed erronea deducendo, in particolare, come il giudice di prime cure avesse erroneamente affermato la mancata indicazione della natura delle operazioni, le quali risultavano invece chiaramente individuate come bonifici effettuati tramite ATM, Pt_3 circostanza desumibile anche dalla denuncia presentata dal;
CP_1
- che le operazioni fraudolente erano state rese possibili unicamente dal possesso congiunto della carta e del PIN da parte dei ladri;
- che, atteso che il codice PIN rappresentava un codice segreto noto solo al titolare, il CP_1 non aveva adempiuto al proprio obbligo di custodia;
- che la circostanza per cui il PIN risultava disponibile in un lasso temporale così ristretto induceva a ritenere che lo stesso fosse stato conservato unitamente alla carta all'interno del portafoglio;
- che, pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, il rigetto integrale della domanda proposta dal . CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'Ill. mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento dell'impugnazione ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere
l'appello proposto e, conseguentemente, rigettare la domanda di condanna al rimborso delle somme indebitamente effettuate proposta dal . In via subordinata, in applicazione della CP_1
2 disciplina dettata dal D.lgs. n. 11/2010 in combinato disposto con l'art. 1227 c.c., accertare e dichiarare il concorso colposo dell'attore per inosservanza degli obblighi di custodia della carta di credito e, più specificamente, del PIN segreto ad essa associato, con conseguente riduzione della condanna comminata nella sentenza appellata. Il tutto con vittoria di spese, compenso di avvocato, oltre 4% CPA ed IVA 22% come per legge di entrambi i gradi di giudizio. Si dà atto che a seguito della notifica della sentenza e del pedissequo atto di precetto, la BNL ha provveduto, al fine di evitare l'esecuzione forzata, a corrispondere al la complessiva CP_1 somma di Euro 3.525,48. Si avanza pertanto, in caso di riforma totale o parziale della sentenza appellata, domanda di restituzione totale o parziale delle somme corrisposte.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale esponeva: Controparte_1
- che l'appello non risultava sufficientemente fondato da giustificare una riforma della sentenza di primo grado;
- che la fondava le proprie argomentazioni su una ricostruzione dei fatti non provata Pt_1
e che, comunque, non teneva conto dell'inadeguatezza dei sistemi di sicurezza adottati all'epoca dei fatti (anno 2020), i quali non prevedevano neppure l'invio di un messaggio di avviso per ogni operazione effettuata con carta di credito;
- che l'atto di appello non rispettava i requisiti dell'art. 342 c.p.c., in quanto privo di una chiara indicazione dei punti oggetto di contestazione e delle relative argomentazioni;
- che la BNL non aveva fornito la prova della frode, del dolo o della colpa grave del cliente, come previsto dall'art. 10 del d.lgs. 11/2010, né aveva specificato le misure di sicurezza adottate, evidenziando anzi la carenza delle procedure impiegate;
- che contestava, altresì, la circostanza che, nell'atto di appello, la aveva mutato la Pt_1 propria versione dei fatti, sostenendo che le operazioni oggetto di contestazione non fossero pagamenti con carta di credito, bensì bonifici , circostanza mai menzionata nel giudizio di Pt_3 primo grado;
- che la pur richiamando nell'atto di appello sistemi di sicurezza avanzati quali Pt_1
"Token Virtuale" e OTP, ammetteva che tali strumenti non erano stati applicati nel caso di specie, circostanza che integrava a suo avviso una vera e propria ammissione di responsabilità;
- che, pertanto, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'appello o di respingerlo perché infondato, con condanna della BNL per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per temerarietà del giudizio.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria, domanda, istanza deduzione e richiesta disattesa e reietta: - in via pregiudiziale
3 accertare l'inammissibilità dell'appello; - in subordine, rigettare l'appello perché infondato per le ragioni sopra esposte;
- in ogni caso condannare controparte ai sensi dell'art.96 cpc;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari. Con riserva di argomentare ove necessario, nei termini di rito.”.
La causa, dopo l'acquisizione del fascicolo di primo grado, veniva trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del 29.4.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L'appello spiegato dalla è infondato e, come tale, deve Parte_1 essere respinto per le seguenti ragioni.
Con un primo motivo di impugnazione, la ha lamentato la “Infondatezza ed illogicità Pt_1 della motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non provata, da parte della banca, la colpa grave dell'attore”.
Sul punto, devesi richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, a mente del quale
“la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente” (Cass. n.
26916/2020).
Quanto prospettato dall'attore in primo grado, odierno appellato, ha trovato sufficiente riscontro probatorio in ordine sia all'an che al quantum debeatur.
Esaminando la ricostruzione dei fatti offerta dall'odierno appellato, si evince che lo stesso ha dedotto di aver subito il furto della carta di pagamento tra il 9 e il 10 gennaio 2020, di aver presentato denuncia alle autorità locali il giorno 11.01.2020, ma di aver bloccato la carta già in data 10.01.2020, disconoscendo le operazioni poste in essere nel tempo trascorso tra il furto e il blocco dello strumento di pagamento, operazioni pari ad una complessiva somma di € 2.207,84.
Occorre osservare che, nel caso di specie, si tratta di carta di credito da utilizzarsi tramite codice segreto (PIN), che dovrebbe essere a conoscenza solo del legittimo possessore e fruitore del servizio bancomat, come da contratto.
Nell'ipotesi in cui un terzo riesca a carpire fraudolentemente i codici di accesso ai servizi di pagamento o prelievo (ATM, come nel caso di cui è causa), l'Istituto di credito cui è richiesto il rimborso è onerato ex art. 2697 c.c. di provare in concreto la negligenza del legittimo titolare dello strumento di pagamento e, dunque, la sua colpa grave, che non può ritenersi in re ipsa per
4 il solo fatto che la carta, successivamente alla indebita sottrazione, sia stata utilizzata illecitamente
(come sostenuto dalla odierna appellata). Pt_1
Invero, spetta alla dare la prova che l'operazione disconosciuta dall'utente di servizi Pt_1 di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato (art. 10 comma
1, d.lgs. n. 11/2010, modificato con d.lgs. n. 218/2017), posto che l'utilizzo di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'art. 7 (d.lgs. cit.), dovendo ritenersi onere del prestatore di servizi di pagamento fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente (art. 10, comma 2, d.lgs. n. 11/2010, modificato con d.lgs. n. 218/2017).
Dal quadro normativo così delineato ne discende che l'applicazione della disposizione di cui all'art. 12, co. 3, d.lgs. n. 11/2010, che imputa la responsabilità all'utilizzatore dello strumento di pagamento, presuppone il raggiungimento di una duplice prova da parte dell'istituto di credito, ossia quella di aver usato un elevato grado di diligenza nell'adempimento dei propri oneri e quella che dimostri l'inadempimento degli obblighi del cliente dovuto a frode, dolo o colpa grave, senza che possa ritenersi sufficiente a ritenere soddisfatto il predetto onere il solo ragionamento presuntivo proposto dall'istituto di credito.
Peraltro, la necessità che la banca adotti delle misure idonee a garantire la sicurezza del sistema di pagamento discende dal principio generale enunciato nell'art. 1176 c. 2 c.c., che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, richiede al professionista un canone di diligenza qualificato, il quale, nel caso di specie, si declina nel parametro della diligenza di natura tecnica propria dell'accorto banchiere (cfr., ex multis, Cass.
19/01/2016, n. 806).
Il gestore dei servizi di pagamento, perciò, è tenuto a ponderare preventivamente i rischi tipici del proprio ambito e a valutare ed applicare le cautele debite per evitare, identificare e bloccare i prelievi non autorizzati, allertando il cliente dell'esposizione al rischio.
Come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 18045 del 2019, infatti, “la possibilità della sottrazione dei codici del correntista, attraverso tecniche fraudolente, rientra nell'area del rischio d'impresa, destinato ad essere fronteggiato attraverso l'adozione di misure che consentano di verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente;
sicché in forza di tali osservazioni, è stato ritenuto che, ai fini del rigetto
5 della domanda risarcitoria, non è sufficiente dare rilievo ad un incauto comportamento dell'utente che avrebbe consentito la sottrazione dei codici. Su tali basi, pertanto, si è concluso che, al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (ciò che rappresenta interesse degli stessi operatori), appare del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o
a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo”.
Per le motivazioni di cui sopra, dunque, alcuna responsabilità può essere imputata all'appellato . Controparte_2
L'appellante, infatti, nell'atto di appello ha omesso financo di indicare quali standards minimi di sicurezza del servizio di pagamento fossero in essere al tempo della sottrazione e dell'indebito utilizzo della carta di pagamento, discorrendo sulle modalità di esecuzione di operazioni di bonifici , anche per il tramite della home banking online, le quali, tuttavia, Pt_3 esulano dal thema decidendum, il quale, invece, ha ad oggetto, come allegato dalla stessa BNL nel giudizio di primo grado, i prelievi effettuati presso bancomat da parte di terzi ai danni dell'appellato.
La ha, infatti, dedotto ma non provato in alcun modo (per il tramite, ad esempio, Pt_1 dell'elenco dei login dell'utenza di ) che l'attore in primo grado, odierno Controparte_1 appellato, avrebbe ricevuto anche gli sms alert e che avrebbe così usufruito del sistema di sicurezza della doppia autenticazione (utilizzo del PIN e del codice OTP).
Nulla di ciò ha però trovato riscontro nel compendio probatorio di primo grado, con ciò
l'istituto di credito non avendo soddisfatto l'onere probatorio su di sé incombente ex art. 2697
c.c..
Al contrario, parte attrice (odierna parte appellata) ha documentalmente provato di essersi tempestivamente attivata per ottenere il blocco dello strumento di pagamento, nonché di aver immediatamente proceduto a denunciare l'illecito presso le Autorità dello Stato estero in cui si trovava al momento dei fatti e di aver presentato denuncia-querela nei giorni successivi anche innanzi alle Autorità italiane, tenuto conto che gli artt. 7 e 9 del D.Lgs. n. 11 del 2010, richiedono che la denuncia avvenga senza indugio, termine che va valutato in concreto e, comunque, non può superare i tredici mesi dalla conoscenza del fatto.
Non avendo provato l'utilizzo fraudolento o gravemente negligente dello strumento di pagamento da parte dell'appellato, pertanto, l'istituto di credito è responsabile delle perdite subite
6 da , non avendo nemmeno offerto la prova concreta della cattiva custodia Controparte_1 difettosa del codice personale da parte del primo, né degli standards di sicurezza minimi adottati al fine di prevenire fatti illeciti quale quello di cui è causa.
Consequenzialmente, la sentenza n. 18765/201, emessa dal Giudice di Pace di Roma in data
04.08.2021, deve essere integralmente confermata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico dell'appellante, con conseguente conferma delle spese già liquidate in primo grado e, per l'odierno grado di giudizio, liquidate in € 2.552,00, per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
In considerazione dell'esito del procedimento è necessario altresì dare atto che l'appellante
è tenuto anche al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 16345/2022 R.G., così provvede:
1) Rigetta l'appello spiegato dalla e, per l'effetto, Parte_1 conferma la sentenza n. 18765/2021, resa in data 04.08.2021 dal Giudice di Pace di Roma;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.127,00, per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge;
3) Dà atto che l'appellante è tenuto anche al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre
2012, n. 228.
Così deciso in Roma, il 10.10.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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