Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 501/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 501/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
09/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Santi Laurini, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto, alla
Via Piave, n. 42, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE
E
INFISSI (p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Marcello Bianchini, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Arcidosso (GR),
Viale Davide Lazzaretti, n. 5/7, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.).
Conclusioni: all'udienza del 09/10/2024, coma in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 [...]
Controparte_2
In particolare, parte attrice esponeva che: proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22/2016, emesso dal Giudice di Pace di Arcidosso, con il quale veniva ingiunta al pagamento della somma di € 685,47 nei confronti di nella Controparte_2 primavera dell'anno 2014, nell'opera di ristrutturazione del casale di sua proprietà, sito in
Grosseto, commissionava alla convenuta la sostituzione completa di tutti gli infissi dell'immobile di sua proprietà; la fornitura comprendeva la consegna e posa in opera di finestre, portefinestre e portoncino d'ingresso, complete di zanzariere e di alcuni scurini;
i serramenti dovevano essere realizzati con telaio in legno lamellare con l'inserimento di una vetrocamera con vero basso emissivo, di spessore variabile secondo le dimensioni delle ante;
i prodotti dovevano avere determinate caratteristiche termiche, così come convenute in contratto;
la società convenuta procedeva al montaggio degli infissi nel luglio-agosto 2014, omettendo di ultimare i lavori;
dopo una serie di richieste di rinvio della società convenuta, il collaudo finale veniva effettuato in data 04.09.2015; dal verbale di collaudo risultava che gli infissi forniti da presentavano Controparte_2
difformità rispetto a quanto ordinato, oltre che una serie di vizi e difetti nel montaggio, quali “1) una sigillatura assolutamente carente tra muro e controtelaio e tra controtelaio
e telaio tanto da provocare la colatura dell'acqua all'interno e tanto da non assicurare la sigillatura termica e al vapore;
2) l'assenza del quarto lato del telaio che, in conseguenza del ponte termico provocato dalla mancata interruzione della soglia, abbatte l'efficacia energetica del serramento;
3) un'imponente formazione di condensa sulla superficie dei vetri interni dovuta alla circostanza che ogni vetro installato non è un vetro “basso emissivo”, come da contratto ma un normalissimo vetro privo della pellicola basso emissiva;
4) formazione di condensa all'interno del serramento, tra vetrocamera e fermavetro che penetra nel telaio di legno provocandone l'infradiciamento e che, con il tempo, si infiltrerà anche all'interno della vetrocamera riducendone l'efficacia isolante e formando condensa al suo interno;
5) telai deformati e inadeguati alla loro destinazione con probabilità che sia stato utilizzato legno massello anziché legno lamellare;
6) disassamento della serratura d'ingresso”.
Per tutti questi motivi, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento Parte_1
del grave inadempimento della e la condanna della stessa al Controparte_2
pagamento dei costi degli interventi necessari per la sostituzione degli infissi, non conformi al contratto, oltre che il risarcimento dei danni, che quantificava in € 5.001,00.
- 2 -
Il tutto da compensare con la somma di € 685,47 dovuta dall'attrice nei confronti della convenuta.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta.
Parte convenuta esponeva che: vantava nei confronti di un credito per delle Parte_1 fornitura fatte in suo favore;
stante l'inadempimento dell'attrice al pagamento della somma residua pari ad € 685,47, otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo dal Giudice di Pace di Arcidosso, avverso il quale l'attrice proponeva opposizione, formulando anche domanda riconvenzionale;
in quella sede il
Giudice di Pace di Arcidosso, considerato che la domanda riconvenzionale eccedeva la sua competenza per valore, sospendeva il giudizio, assegnando alle parti il termine di novanta giorni per la riassunzione dello stesso dinanzi al Tribunale di Grosseto, relativamente alla domanda riconvenzionale;
il giudizio veniva riassunto da Pt_1
la competenza per valore spettava al Giudice di Pace di Arcidosso;
nel merito, la
[...]
fornitura e le prestazioni rese da erano prive dei vizi e difetti Controparte_2
contestati.
Per tutti questi motivi, chiedeva il rigetto delle domande proposte da Controparte_2
parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
All'udienza del 12.06.2018 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 25.02.2020 veniva espletata l'istruttoria orale e il giudice nominava il
CTU, Ing. Persona_1
All'udienza del 26.02.2020 il CTU nominato prestava il giuramento di rito e il giudice formulava il seguente quesito: “verifichi il CTU la sussistenza degli eventuali vizi lamentati dalla parte attrice, e le eventuali cause che hanno determinato tali vizi;
indichi il CTU gli eventuali costi per le riparazioni e/o sostituzioni degli elementi eventualmente viziati”.
In data 07.09.2020 il CTU depositava la relazione tecnica.
All'udienza del 09.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- 3 -
Sulla competenza.
Orbene, in via preliminare, prima di passare al merito risulta essenziale fornire dei chiarimenti in punto di competenza.
Il presente giudizio origina dalla riassunzione posta in essere da parte attrice, Pt_1
in seguito alla declaratoria di incompetenza per valore rispetto alla domanda
[...]
riconvenzionale dispiegata dalla stessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente dinanzi al Giudice di Pace di Arcidosso.
Nello specifico, l'attrice aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunta al pagamento della somma di €
685,47 nei confronti di formulando anche domanda riconvenzionale Controparte_2 volta ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento dell'opposta e la condanna della stessa al pagamento dei costi necessari per la sostituzione degli infissi non conformi al contratto, oltre che il risarcimento dei danni quantificato in € 5,001,00.
Il Giudice di Pace di Arcidosso assegnava il termine di novanta giorni per la riassunzione del giudizio, limitatamente alla domanda riconvenzionale, dinanzi al Tribunale di
Grosseto, sospendendo il processo pendente dinanzi allo stesso.
Com'è noto, la competenza dell'ufficio giudiziario, al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale e inderogabile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel giudizio di opposizione sia proposta una domanda riconvenzionale rientrante nella competenza per valore di un altro giudice, il giudice dell'opposizione non rimettere tutta la causa al giudice superiore, ma deve rimettere solo quella relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo quella concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ., sez. III, del
09.03.2005, la n. 5163).
Dunque, qualora nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta una domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice di pace, quest'ultimo non può rimettere tutta la causa al giudice superiore, al fine di realizzare il simultaneus processus ma deve rimettere soltanto quella relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo quella concernente l'opposizione, salvo sospendere quest'ultimo giudizio ove ne ricorrano i presupposti, com'è correttamente avvenuto nel caso di specie (Tribunale Bologna, sez. II, del 30.01.2008).
- 4 -
Pertanto, in tale sede, parte convenuta non può contestare la radicata competenza dinanzi all'intestato Tribunale, posto che avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza del Giudice di
Pace di Arcidosso suddetta con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c..
Qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le parti.
In punto di diritto, bisogna precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo un contratto di appalto.
Com'è noto, l'appalto è il contratto con il quale una parte, ossia l'appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, nei confronti di altra parte, il committente, verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.) (“L'art. 1655 Cc definisce l'appalto come il contratto con il quale una parte, ossia l'appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, commissionatogli dall'appaltante o committente, verso un corrispettivo in danaro. È un contratto ad esecuzione prolungata ove l'interesse del committente trova soddisfazione al momento della produzione dell'effetto traslativo, nonostante l'esecuzione sia dilatata nel tempo e la durata della prestazione dell'appaltatore sia determinata in funzione dell'opus dovuto, avendo inizio con la consegna dei lavori e terminando con
l'ultimazione di questi e, quindi, con il passaggio della proprietà in capo all'appaltante.
Si tratta di un contratto tipicamente oneroso atteso che, come previsto dall'art. 1655 Cc, il compimento dell'opera o del servizio avviene verso un corrispettivo in danaro, nonché di un contratto a prestazioni corrispettive ed essenzialmente obbligatorio, facendo nascere in capo ad entrambe le parti l'obbligo di eseguire una prestazione.”, Tribunale
Imperia, sez. I, 15.12.2021, n. 755).
Pertanto, trattasi di un contratto obbligatorio, a titolo oneroso, commutativo e ad esecuzione prolungata.
Elemento fondamentale del contratto di appalto privato attiene alla qualità del soggetto appaltatore, il quale deve assumere le vesti di un imprenditore;
ciò in quanto l'art. 1655
c.c. fa riferimento a due caratteristiche che sono proprie di quest'ultimo, ossia l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio. Tale aspetto differenzia l'appaltatore, quale imprenditore, e quindi il contratto di appalto, dal
- 5 -
prestatore d'opera, quale lavoratore autonomo, e quindi dal contratto di opera professionale (artt. 2229 e ss c.c.) (“Nell'appalto l'obbligazione verso il committente consiste nell'esecuzione dell'opera mediante un'organizzazione a carattere d'impresa dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio;
se invece l'esecuzione della prestazione avviene con lavoro prevalentemente proprio o dei componenti della propria famiglia, ricorre la diversa figura del contratto d'opera.”, Cass. Civ., sez. II, 19.01.2000, n. 567;
“Il confine che intercorre tra il contratto d'opera intellettuale ed il contratto d'appalto di servizi è riscontrabile in base al carattere personale dell'opera intellettuale prestata, nel primo caso, e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore nell'attività di organizzare tutti i mezzi necessari, nel secondo caso. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha certamente in comune il requisito dell'autonomia rispetto al committente, se ne differenzia in ordine al profilo organizzativo, in quanto l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo la qualità di imprenditore.”, Tribunale Forlì, sez. II, 07.12.2022, n. 1051).
Gli obblighi che incombono in capo all'appaltatore concernono la consegna di un'opera che sia esente da vizi e difformità. L'art. 1667 c.c., infatti, prevede che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, la quale non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il contenuto di tale garanzia consente al committente di richiedere l'eliminazione delle difformità e dei vizi, a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa di quest'ultimo (art. 1668 c.c.).
In caso di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni di cui agli artt. 1667 e ss c.c. sono speciali ed integrano i principi generali in materia di inadempimento (“In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli articoli
1667,1668,1669 e seguenti del Cc integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche.”, Cass. Civ., sez. II,
11.01.2024, n. 1128); tuttavia, le norme richiamate trovano applicazione solo nel caso in
- 6 -
cui l'opera sia stata interamente realizzata e non anche quando sia rimasta incompleta.
Quindi, nel caso in cui l'opera risulta portata a compimento il committente può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 1667 c.c. (“In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 1667 del Cc, analoga a quella di portata generale di cui all'articolo 1460 del Cc in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.”, Cass. Civ., sez. II, 11.01.2024, n. 1128).
Per l'appalto il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e l'azione deve essere esercitata entro due anni dalla consegna dell'opera (art. 1667 c.c.).
L'esecuzione del rapporto inizia con la c.d. consegna dei lavori da parte del committente, che deve porre l'appaltatore nelle condizioni di intraprendere la propria attività, ovvero fornendogli il materiale necessario per l'opera. Cessa, invece, con l'ultimazione dei lavori. Ne deriva, quindi, che l'appalto rappresenta un contratto ad esecuzione prolungata, ben distinto dal contratto ad esecuzione continuata o periodica, in quanto l'interesse del committente si soddisfa in un unico e preciso momento.
Nel caso di specie, risulta incontestato che incaricava Parte_1 Controparte_2 per la fornitura e la posa in opera di infissi per l'immobile di sua proprietà. Trattasi, dunque, di un contratto di appalto.
La circostanza è pacifica, così come pacifica è l'esecuzione dei lavori, iniziati nella primavera 2014 e conclusi il 04.09.2015, come da verbale di collaudo depositato agli atti
(doc. 5 di parte attrice).
Orbene, come noto, terminata l'opera, ex art. 1665, comma 2, c.c., si procede alla verifica da parte del committente, non appena l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire. Pertanto, se la verifica è positiva termina con il collaudo al quale segue, poi,
l'accettazione con cui il committente dichiara di essere pronto a ricevere la consegna della cosa con conseguente pagamento del prezzo.
- 7 -
Tale accettazione, nella fattispecie in esame, si può desumere che non vi sia stata, alla luce delle contestazioni mosse, in sede di collaudo, in virtù delle quali non si può - di certo – configurare una “consegna ricevuta senza riserve”.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che il collaudo finale veniva fatto, in contraddittorio tra le parti, il 04.09.2015, momento in cui deve collocarsi la consegna dell'opera e, soprattutto, a partire dal quale inizia a decorrere il termine per la denuncia dei vizi suddetto, di cui all'art. 1667 c.c., posto che la scoperta dei vizi presuppone la consegna dell'opera. Ciò in quanto dal verbale di collaudo risulta che gli infissi forniti dalla società convenuta presentavano difformità rispetto a quanto ordinato, oltre che una serie di vizi e difetti nel montaggio.
E' evidente che, con la consegna dell'opera, avvenuta in data 04.09.2015, formalizzata con il verbale di collaudo, venivano scoperti i vizi e le difformità degli infissi, i quali venivano contestati prontamente, così come risulta dal verbale suddetto.
Per tali ragioni deve senz'altro ritenersi tempestiva la denuncia delle difformità e dei vizi, ex art. 1667 c.c., in quanto fatta contestualmente al momento della consegna dell'opera.
Sui vizi e le difformità.
Rispetto a tali vizi e difformità, si intende aderire alle risultanze della relazione peritale depositata dall'Ing. in quanto logica nonché esaustivamente motivata, anche in Per_1
punto di replica alle osservazioni dei consulenti di parte.
Quanto alla sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice (“1) una sigillatura assolutamente carente tra muro e controtelaio e tra controtelaio e telaio tanto da provocare la colatura dell'acqua all'interno e tanto da non assicurare la sigillatura termica e al vapore;
2) l'assenza del quarto lato del telaio che, in conseguenza del ponte termico provocato dalla mancata interruzione della soglia, abbatte l'efficacia energetica del serramento;
3) un'imponente formazione di condensa sulla superficie dei vetri interni dovuta alla circostanza che ogni vetro installato non è un vetro “basso emissivo”, come da contratto ma un normalissimo vetro privo della pellicola basso emissiva;
4) formazione di condensa all'interno del serramento, tra vetrocamera e fermavetro che penetra nel telaio di legno provocandone l'infradiciamento e che, con il tempo, si infiltrerà anche all'interno della vetrocamera riducendone l'efficacia isolante e formando condensa al suo interno;
5) telai deformati e inadeguati alla loro destinazione
- 8 -
con probabilità che sia stato utilizzato legno massello anziché legno lamellare;
6) disassamento della serratura d'ingresso”), il consulente tecnico ha fornito delle spiegazioni valide.
Riguardo il primo vizio il CTU ha messo in evidenza che il montaggio degli infissi e dei relativi controtelai era stato caratterizzato da una scarsa precisione, tanto che si sono rese necessarie successive sigillature e posa di coprifilo in legno e chiusura delle fughe esistenti al primo montaggio. Sicché, tali difetti al momento dell'accesso del consulente non risultavano visibili, in quanto il problema era stato eliminato in modo idoneo.
Quanto al secondo vizio il consulente ha rilevato che l'installazione di infissi con controtelaio era prevista su tre lati, e non su quattro, già nel preventivo ordine di CP_2
n. 1535 dell'11.04.2014, di cui agli atti. Per tali ragioni, non si può parlare di un vizio, bensì di una scelta progettuale.
Relativamente al terzo vizio, al momento dell'accesso del 03.03.2020, il consulente ha riscontrato la presenza di condensa sui vetri, trattandosi di un ambiente molto umido, e, in particolare, la difformità tra i vetri installati e quelli previsti nel preventivo suddetto, non essendo i medesimi di tipo “basso emissivo”.
Quanto al quarto, quinto e sesto vizio, il CTU ha esposto, per i primi due, che trattavasi di vizi ipotetici non verificati alla data dell'accesso, e per l'ultimo che, lo stesso esisteva solo rispetto al portoncino d'ingresso, motivo per quale poteva considerarsi di minima importanza e non tale da compromettere la funzionalità estetica del serramento.
Sul quantum.
Rispetto al quantum, in punto di diritto, va precisato che – trovandoci nell'ambito di una responsabilità per inadempimento e quindi contrattuale -, da un punto di vista oggettivo, il risarcimento fa riferimento ad un c.d. interesse positivo, dovendo comprendere la perdita subita, specie per le spese sopportate (c.d. danno emergente), il mancato guadagno (c.d. lucro cessante), ovvero dovendo determinare la stessa situazione che si sarebbe determinata in assenza del fatto lesivo.
Va, inoltre, osservato, l'orientamento della S.C., secondo cui “la garanzia per vizi nel contratto di appalto, a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., comporta il diritto del committente ad ottenere l'integrale risarcimento del danno in modo tale da garantire allo stesso l'eadem res debita ovvero l'effettiva corrispondenza dell'opera alla struttura e alla
- 9 -
destinazione concordate nel contratto, sicché sono a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento. Ne consegue che l'appaltatore è tenuto a sopportare l'intero peso economico in modo da garantire il risultato preventivamente concordato con l'esatta esecuzione del contratto di appalto e non solo quello derivante dalle spese per far fronte temporaneamente ai vizi insorti” (Cass. Civ., sez. II, del
17.11.2023, la n. 31975/2023).
Orbene, dalla relazione peritale, emerge che, rispetto al primo vizio, essendo stato eliminato solo in parte e non essendo eliminabile per il resto, lo stesso comporta una riduzione del valore della fornitura di una percentuale valutabile tra il 5% e il CP_2
10% del totale, corrispondente ad € 1.000,00, applicando l'aliquota media del 7,5%.
Quanto al secondo vizio, il CTU, condivisibilmente, ha ritenuto di non valutare i costi per un'eventuale riparazione e di non indicare una riduzione del valore della fornitura trattandosi più di una scelta progettuale che di un vizio vero e proprio. CP_2
Per quanto concerne il terzo vizio, essendoci una difformità tra quanto pattuito nel preventivo e i vetri forniti e montati, il CTU, con argomentazioni che si intende condividere in tale sede, ha ritenuto che gli stessi debbano essere smontati e sostituiti.
Pertanto, considerato che nell'offerta il prezzo complessivo dei vetri era di € 726,79, si può ritenere che il prezzo di listino dei vetri fosse di circa € 1.690,00. Non si ritiene, però, di condividere l'applicazione di uno sconto del 25% sul prezzo di listino, trattandosi di circostanza meramente ipotetica.
Per la sostituzione dei lavori, secondo le coerenti considerazioni del CTU, sarebbe necessaria una giornata di lavoro di due persone per un costo complessivo di € 560,00, oltre che materiali di consumo e trasporto e conferimento a discarica dei vetri per ulteriori
€ 200,00.
Rispetto al quarto vizio, come detto, i problemi ipotizzati non si sono verificati.
Mentre per quanto concerne il quarto e quinto vizio gli stessi, rispettivamente, se riconducili ad un problema di costruzione degli infissi o se concepibili come tali, possono essere ricompresi nella riduzione di valore della fornitura di cui sopra.
In conclusione, il costo per la sostituzione dei vetri deve essere quantificato in € 2.450,00, oltre IVA al 22%; mentre per quanto concerne il vizio relativo ai vuoti esistenti tra telai e controtelai, non essendo quantificabili i costi di riparazione e/o sostituzione, il pregiudizio
è da individuarsi nella riduzione di valore della fornitura di infissi pari ad € 1.000,00.
- 10 -
Quanto al risarcimento dei danni non patrimoniali la domanda non può essere accolta, stante il difetto di prova.
Ed infatti, dalla relazione tecnica è emerso che, al momento dell'accesso avvenuto in data
03.03.2020, l'ambiente fosse caratterizzato da un elevato tasso di umidità, tra il 70% e il
75%, e da un'assenza di ricambi d'aria, ciò anche perché è l'intero immobile, data la realizzazione con il pavimento del piano terreno direttamente sul suolo e su un terreno storicamente argilloso con presenza di acqua a poca profondità, ad essere connotato da gravi ed evidenti problemi di umidità di risalita sulle pareti. Il fenomeno della condensa è causato, quindi, dall'elevato tasso di umidità presente nell'ambiente, in modo del tutto indipendente dalla tipologia del vetro installato negli infissi.
Quanto alla domanda di compensazione di quanto accertato in tale sede con il quantum eventualmente dovuto da parte attrice, pari ad € 685,47, la stessa dovrà essere decisa dal
Giudice di Pace di Arcidosso.
Le dichiarazioni testimoniali rese in giudizio non rivestono alcun valore dirimente ai fini della decisione.
Tutte le altre eccezioni e questioni proposte dalle parti si intendono assorbite.
Spese di lite.
Stante l'esito complessivo della lite, che ha visto solo in parte accolte le domande proposte da le spese liquidate in dispositivo, sulla scorta dei parametri del Parte_1
DM n. 147/2022 e successive modifiche e del valore e complessità della controversia, meritano di essere compensate per 1/3 e poste per la restante parte in capo alla convenuta.
Al pari, le spese della CTU come liquidata da separato decreto in atti sono poste per 1/3 in capo a parte attrice e per la restante parte in capo alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accerta l'inadempimento di e per l'effetto condanna la stessa al Controparte_2 pagamento nei confronti di della somma pari ad € 2.450,00, oltre IVA Parte_1
come per legge, per i costi necessari per la sostituzione dei vetri, e della somma pari ad €
- 11 -
1.000,00, per la riduzione di valore della fornitura, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) Compensa per 1/3 le spese tra e e pone la restante Parte_1 Controparte_2
parte che si liquida in euro 1.702,00 per compensi professionali, e in euro 364,00 per spese, in capo alla convenuta;
c) Pone le spese di CTU, come liquidate da separato decreto in atti, definitivamente per 1/3 in capo alla parte attrice e per la restante parte in capo alla convenuta.
Così deciso in Grosseto, 07.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
- 12 -